CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31506/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 03LM3KN ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna dello stesso per plurimi reati di furto di cui ai capi 1), 2), 3), 4). (artt. 624 bis e 625 cod. pen.) Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle aggravanti contestate, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed, inoltre, è manifestamente infondato in presenza (sì veda pag. 4 della sentenza impugnata ove si dà conto delle ragioni per le quali l'aumento per la continuazione per ciascun furto è stato determinato in misura - congrua - di mesi due ciascuno sulla pena base di cui alla sentenza irrevocabile prodotta dalla difesa, e di quelle per cui è da ritenere già equo, e corretto, il riconoscimento delle attenuanti in termini di equivalenza) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il