CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 21089/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 della Corte di appello di Cataniavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che non è stata richiesta la trattazione orale del procedimento;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, FabiolaRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 19 settembre 2025, la Corte di appello di Catania, haconfermato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale diCaltagirone, pronunciata all’esito di giudizio abbreviato, con la quale AngeloCarmelo Marino è stato condannato alla pena di anni due, mesi cinque e giornidieci di reclusione ed euro 677,33 di multa, oltre alle statuizioni accessorie e civili,in relazione ai reati di furto aggravato (capo 3), tentata estorsione aggravata (capo4) e minaccia aggravata (capo 5), ed assolto perché il fatto non sussiste in ordineai delitti di cessione di sostanze stupefacenti (capo 1) e di usura (capo 2).2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, amezzo del difensore di fiducia.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di furtoaggravato, di cui agli artt. 624 e 625 n. 5 cod. pen., di cui al capo 3, comeriqualificato dal Giudice dell’udienza preliminare.Lamenta che la Corte di appello abbia fondato la decisione su unragionamento meramente probabilistico, valorizzando elementi indiziari privi deinecessari requisiti di gravità, precisione e concordanza. In particolare, assume chenessuna delle persone informate sui fatti presenti nell’abitazione al momentodell’asportazione dell’autovettura abbia mai indicato l’odierno ricorrente comesoggetto presente sul luogo del fatto; che l’attività di osservazione e pedinamentoespletata dai Carabinieri non abbia consentito l’identificazione dell’imputato qualeoccupante dell’autovettura seguita; e che i tabulati telefonici, valorizzati dallaCorte territoriale, non forniscano indicazioni univoche circa la presenza delricorrente sulla scena del delitto, atteso l’aggancio alternato a celle insistenti sucomuni differenti. Deduce, infine, che la sentenza impugnata non abbiaadeguatamente confutato le specifiche doglianze difensive, risolvendosi in unamotivazione illogica e contraddittoria.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia mancanza, apparenza emanifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delreato di tentata estorsione, di cui al capo 4, per la sussistenza della desistenzavolontaria. Assume che la Corte di appello, nel rigettare lo specifico motivo digravame, si sia limitata a un generico rinvio alle argomentazioni svolte conriferimento al reato di furto, senza affrontare in modo autonomo i profili fattuali egiuridici concernenti la diversa fattispecie criminosa. Deduce, in particolare, chedagli atti emerge la restituzione dell’autovettura alla persona offesa senzacorresponsione di alcuna somma di denaro e che l’ipotizzata rinuncia allo scambiosarebbe stata desunta sulla base di mere congetture, non sorrette da elementiprobatori, circa una presunta percezione della presenza delle forze dell’ordine neipressi del luogo dell’incontro. Ne deriverebbe, secondo il ricorrente, l’insussistenzadegli estremi del tentativo di estorsione o, comunque, la configurabilità di unadesistenza volontaria.2.3. Con il terzo motivo, viene dedotta la violazione di legge e il vizio dimotivazione sotto il profilo dell’erronea qualificazione giuridica del fatto ascritto alcapo 4. Il ricorrente assume che la Corte territoriale non abbia correttamenteapplicato i princìpi giurisprudenziali in materia di distinzione tra tentata estorsioneed esercizio arbitrario delle proprie ragioni, fondando il giudizio di colpevolezza suelementi ipotetici e non su un accertamento rigoroso della sussistenza dellaviolenza o minaccia finalizzata all’ingiusto profitto. Lamenta, inoltre, che non siastata considerata la circostanza che la restituzione del bene sarebbe avvenuta adopera dello stesso soggetto che lo aveva sottratto, senza il coinvolgimento direttodel ricorrente, e che vi era un rapporto debito-credito tra [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che l’unico movente dell’azione dell’imputatoera recuperare il proprio credito.2.4. Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazionedell’art. 162-ter cod. pen. e il vizio di motivazione della decisione di incongruitàdell’offerta risarcitoria.Si assume che la Corte di appello abbia omesso di valutare la condottariparatoria tempestivamente attuata dall’imputato, il quale avrebbe integralmenterisarcito il danno mediante il pagamento della somma di euro 1.000 e la rinunciaad euro 200.Da ciò la dedotta erroneità del giudizio di incongruità dell’offertarisarcitoria, e della conseguente mancata estinzione del delitto di minacciaaggravata, posto che, secondo la difesa, l’art. 162-ter cod. pen. richiederebbeesclusivamente l’effettiva eliminazione delle conseguenze dannose del reato,senza implicare una valutazione discrezionale della congruità dell’offerta.2.5. Con il quinto motivo, infine, il ricorrente lamenta un vizio dimotivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, censurando il mancatoriconoscimento della attenuante della lieve entità del fatto di cui alla sentenza dellaC. Cost. n. 120 del 2023 e delle circostanze attenuanti generiche prevalenti(avendole avute solo equivalenti) e la determinazione della pena in misura ritenutaeccessiva. Deduce che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamenteconsiderato gli elementi indicativi di una minore gravità del fatto, la condottasuccessiva dell’imputato e i profili inerenti alla sua personalità, limitandosi a undiniego apodittico delle attenuanti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto con motivi manifestamenteinfondati, generici e non consentiti.2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce sotto il duplice profilodel vizio di motivazione e di violazione di legge l’erronea affermazione diresponsabilità per il reato di furto aggravato, di cui agli artt. 624 e 625 n. 5 cod.pen. come riqualificato dal Giudice dell’udienza preliminare, è inammissibile perdifetto di specificità.2.1. Secondo il consolidato orientamento della Corte, è inammissibile ilricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvano nella mera reiterazionedi quelli già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito,poiché caratterizzati da difetto di specificità e natura meramente apparente,inidonei ad assolvere la funzione tipica di critica puntuale della decisioneimpugnata; la carenza di specificità del motivo va, altresì, apprezzata con riguardoalla mancata correlazione tra le argomentazioni della sentenza censurata e quelleposte a fondamento dell’impugnazione, ove questa ometta il necessario confrontocon le esplicitazioni del giudice del gravame, incorrendo nel vizio di aspecificitàsanzionato dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 22445 del08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005,Giagnorio, Rv. 231708-01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv.259425-01; Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157-01).2.2. Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a riproporre, in terminisostanzialmente sovrapponibili, la medesima doglianza già articolata con l’atto diappello, senza instaurare un effettivo e puntuale confronto critico con leargomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale a fondamento dell’affermazionedi responsabilità.Quest’ultima, infatti, ha logicamente ricostruito la partecipazionedell’imputato al delitto di furto aggravato dell’autovettura di proprietà di LoredanaNolfo — madre di [OSCURATO:PERSONA], asseritamente debitore della somma di euro 200nei confronti del Marino— evidenziandone il contributo concorsuale, tanto sul pianomorale, per avere determinato il coimputato [OSCURATO:PERSONA] ad accompagnarlopresso l’abitazione rurale della predetta inducendolo alla sottrazione del veicolo,quanto sotto il profilo materiale, per avere mantenuto costanti contatti con l’Aiellomediante comunicazioni telefoniche e messaggi a contenuto minatorio, funzionaliad informarlo dell’avvenuta sottrazione e delle modalità di restituzione previopagamento.A fronte di tale apparato motivazionale, il ricorso omette di confrontarsi conle specifiche argomentazioni del giudice di appello, risolvendosi in una merareiterazione delle censure già disattese in sede di gravame.Ne consegue che il motivo deve essere dichiarato inammissibile, in quantoprivo del necessario carattere di specificità, siccome meramente riproduttivo didoglianze già esaminate e respinte, e pertanto inidoneo ad assolvere alla funzionedi critica argomentata della decisione impugnata.3. Con il secondo motivo di ricorso, parimenti inammissibile, il ricorrentedenuncia la mancanza, apparenza e manifesta illogicità della motivazione inrelazione alla ritenuta sussistenza del reato di tentata estorsione di cui al capo 4,per la sussistenza della desistenza volontaria.3.1. In tema di estorsione, è configurabile il tentativo ed è esclusa ladesistenza allorché il mancato conseguimento del profitto illecito, costituenteoggetto di una richiesta effettuata con violenza o minaccia, non dipenda daun’autonoma determinazione dell’imputato, bensì dalla ferma resistenza dellavittima (Sez. 2, n. 3793 del 11/09/2019, dep. 2020, Fichera, Rv. 277969 – 01).3.2. La desistenza dall'azione delittuosa può ritenersi volontaria quando laprosecuzione non sia impedita da fattori esterni che renderebbero estremamenteimprobabile il successo di essa, e la scelta di desistere sia, pertanto, operataliberamente; la scelta di desistere dall’azione deve essere operata in unasituazione di libertà interiore indipendente dalla presenza di fattori esterni idoneia menomare la libera determinazione dell’agente (Sez. 4, n. 32145 del24/06/2010, Sergi, Rv. 248183 – 01).3.3. La motivazione della Corte di appello risulta del tutto congrua edimmune da vizi logico-giuridici avendo escluso la configurabilità della desistenzavolontaria, in ragione della accertata consapevolezza, in capo agli imputati, dellapresenza delle forze dell’ordine, con conseguente riconduzione dell’interruzionedell’azione criminosa non a una libera autodeterminazione, bensì al timore di unimminente intervento repressivo (pag. 8-9 della sentenza impugnata).Ne consegue che la censura si risolve in una mera riproposizione didoglianze già devolute al giudice dell’appello e da questi puntualmente esaminatee disattese con motivazione adeguata e coerente, risultando pertanto il motivo,oltre che manifestamente infondato, anche inammissibile per difetto di specificità,in quanto meramente reiterativo di analoga censura già scrutinata in sede digravame.4. È manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso, con il quale èdedotta violazione di legge e vizio di motivazione sotto il profilo dell’erroneaqualificazione giuridica del delitto contestato al capo 4, quale tentata estorsionepiuttosto che quale esercizio arbitrario delle proprie ragioni.4.1. Questa Corte ha chiarito che i delitti di esercizio arbitrario delle proprieragioni con violenza o minaccia alla persona e di estorsione, pur caratterizzati dauna materialità non esattamente sovrapponibile, si distinguono essenzialmente inrelazione all'elemento psicologico: nel primo l'agente persegue il conseguimentodi un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, maragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero disoddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azionegiudiziaria; nel secondo invece l'agente persegue il conseguimento di un profittonella piena consapevolezza della sua ingiustizia (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020,4.2. Ne consegue che, ai fini della distinzione tra le fattispecie di cui agliartt. 393 e 629 cod. pen., assume rilievo decisivo la sussistenza di una pretesache, quantomeno in astratto, sia ragionevolmente suscettibile di esseregiudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontàdi attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o nonsussista, purché l’agente, in buona fede, ragionevolmente, ritenga di poterlolegittimamente realizzare; nell’estorsione, invece, l’agente non si rappresenta,quale impulso del suo operare, alcuna facoltà di agire in astratto legittima, matende all'ottenimento dell'evento di profitto, mosso dal solo fine di compiere unsa non spettargli.4.3. La Corte di appello, con motivazione logica, coerente e immune da vizirilevabili in questa sede, ha fatto corretta applicazione di tali princìpi evidenziandocome l’imputato non fosse titolare di alcuna pretesa giuridicamente tutelabile,avuto riguardo all’esiguità del credito asseritamente vantato (pari a euro 200, giàparzialmente soddisfatto mediante il pagamento di euro 130) a fronte del ben piùelevato valore del bene sottratto (pari a 800 euro), nonché alle modalitàminacciose della condotta, chiaramente orientata al conseguimento di un profittoingiusto, che non avrebbe potuto rivendicare rivolgendosi al giudice (pagina 10 ss.della sentenza impugnata).5. È manifestamente infondato il quarto motivo, con cui il ricorrentedenuncia vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla condanna per ilreato di cui all’art. 612, secondo comma, cod. pen., deducendo l’intervenutaestinzione ex art. 162-ter cod. pen. per effetto delle condotte riparatorie, consistitenel pagamento di euro 1.000 e nel rimborso di euro 200 in favore della personaoffesa.5.1. Deve, in proposito, rilevarsi che l’istituto di cui all’art. 162-ter cod.pen. si configura quale causa estintiva del reato, come desumibile tanto dalla suacollocazione sistematica nel Capo I del Titolo VI del Libro I del codice penale,quanto dalla stessa formulazione letterale della disposizione, che impone al giudicedi dichiarare l’estinzione del reato in presenza dei presupposti normativamenteprevisti («il giudice dichiara estinto il reato»).In tale prospettiva esegetica, la disposizione non è suscettibile di esserericondotta primariamente nell’alveo degli strumenti di giustizia riparativa in sensostretto, dovendo piuttosto essere qualificata quale meccanismo di deflazioneprocessuale, destinato ad operare nei soli casi in cui la persona offesa non aderiscaspontaneamente a un accordo transattivo.Ciò posto, centrale risulta il ruolo attribuito al giudice, il quale, sentite leparti, è chiamato a verificare la congruità della somma offerta dall’imputato, anchenelle forme dell’offerta reale di cui all’art. 1208 cod. civ., svolgendo una funzionedi composizione tra le contrapposte posizioni dell’imputato e della persona offesa(Sez. 3, n. 16674 del 02/03/2021, V., Rv. 281204 – 01).La valutazione giudiziale investe tanto la componente restitutoria quantoquella risarcitoria, inclusiva del danno non patrimoniale, la cui liquidazione èrimessa, per sua natura, a criteri presuntivi, restando a carico del danneggiatol’onere di allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei afornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto,secondo i princìpi affermati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite civili (Sez. U,civ. n. 26972 del 11/11/2008).La discrezionalità così attribuita al giudice non si atteggia, tuttavia, intermini arbitrari, risultando presidiate dal contraddittorio tra le parti,espressamente evocato dalla norma, le esigenze di bilanciamento tra l’interessedell’imputato alla definizione del procedimento e quello della persona offesa a unristoro effettivo, onde evitare sia condotte opportunistiche di quest’ultima, siaindebite pressioni verso l’accettazione di offerte incongrue.5.2. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, deve ritenersi immune dacensure la valutazione effettuata dalla Corte di appello di incongruità dell’offertarisarcitoria di 1000 euro formulata dall’imputato, avuto riguardo alla sproporzionerispetto al danno complessivamente patito, come emergente dalla quantificazioneoperata dai giudici di merito che hanno disposto una provvisionale di euro 1000rinviando alla sede civile per l’integrale risarcimento del danno.6. Non supera il vaglio di ammissibilità il quinto motivo di ricorso, con ilquale si deduce un vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio,lamentando il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per lieve entitàdel fatto, secondo i criteri delineati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 120del 2023, nonché delle circostanze attenuanti generiche, già ritenute equivalenti,in regime di prevalenza sulle aggravanti.La censura si configura come intrinsecamente generica e meramentereiterativa di doglianze già dedotte in sede di gravame e puntualmente disattesedalla Corte territoriale con motivazione congrua e immune da vizi logico-giuridici,la quale ha dato conto delle ragioni ostative al riconoscimento della lieve entità delfatto e alla prevalenza delle attenuanti generiche, valorizzando, conapprezzamento sorretto da argomentazioni non manifestamente illogiche e,pertanto, insindacabili in sede di legittimità, la gravità delle condotte, le modalitàesecutive e il loro marcato contenuto intimidatorio, anche in ragione deiriferimenti, espressi o allusivi, a contesti di criminalità, idonei ad accrescernesignificativamente la capacità offensiva.7. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento dellasomma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]