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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 20895/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 10/03/2021 del GIUD.

SORVEGLIANZA di MILANO1\.K.-2b:3 dato avviso alle parti;(ett- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento, reso in data 10 marzo 2021, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Milano ha dichiarato con provvedimento de plano, il reclamo, proposto secondo la prospettazione dello stesso reclamante ex art. 35-bis Ord. pen., avente ad oggetto il diniego da parte dell'Amministrazione penitenziaria a usare il proprio lettore senza alcuna limitazione temporale.

2. Rilevato che il ricorso, proposto da difensore, Avv.

E. Rogliani, non abilitato al patrocinio dinanzi a questa Corte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., per l'assorbente ragione che il difensore proponente non era iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione al momento della presentazione dell'atto di impugnazione. 2.1.Considerato infatti, che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale con vizio originario dell'atto, in mancanza, che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita e che osta alla valida instaurazione del giudizio di impugnazione. 3.Ritenuto che, pur pronunciando "non luogo a provvedere", il magistrato di sorveglianza ha deciso inaudita altera parte, con provvedimento che, qualificato come emesso ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., è impugnabile a mezzo di ricorso per cassazione (tra le altre, Sez. 1, n. 38808 del 19/07/2016, Carcione, Rv. 268119). 3.1.Rilevato che ne discende l'inammissibilità del ricorso che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017) cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativannente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] siderite [OSCURATO:PERSONA] te_ DEPOSITATO !N C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 10/03/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANO1\.K.-2b:3 dato avviso alle parti;(ett- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento, reso in data 10 marzo 2021, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Milano ha dichiarato con provvedimento de plano, il reclamo, proposto secondo la prospettazione dello stesso reclamante ex art. 35-bis Ord. pen., avente ad oggetto il diniego da parte dell'Amministrazione penitenziaria a usare il proprio lettore senza alcuna limitazione temporale. 2. Rilevato che il ricorso, proposto da difensore, Avv. E. Rogliani, non abilitato al patrocinio dinanzi a questa Corte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., per l'assorbente ragione che il difensore proponente non era iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione al momento della presentazione dell'atto di impugnazione. 2.1.Considerato infatti, che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale con vizio originario dell'atto, in mancanza, che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita e che osta alla valida instaurazione del giudizio di impugnazione. 3.Ritenuto che, pur pronunciando "non luogo a provvedere", il magistrato di sorveglianza ha deciso inaudita altera parte, con provvedimento che, qualificato come emesso ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., è impugnabile a mezzo di ricorso per cassazione (tra le altre, Sez. 1, n. 38808 del 19/07/2016, Carcione, Rv. 268119). 3.1.Rilevato che ne discende l'inammissibilità del ricorso che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017) cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativannente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] siderite [OSCURATO:PERSONA] te_ DEPOSITATO !N C
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