CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2024
Cassazione n. 42916/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 febbraio 2024 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui ai capi b) e c) per essere gli stessi estinti per remissione di querela, rideterminando la pena inflitta per il reato di cui al capo a) in mesi sei di reclusione ed euro duecento di multa. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, chiedendo che il reato venga dichiarato improcedibile per difetto di valida querela. 3. Dall'esame degli atti è emerso che, in data 13 maggio 2024, è stata presentata remissione di querela con relativa accettazione a mezzo del difensore cui è stata conferita procura speciale. Si è dunque verificato l'effetto estintivo di cui all'art. 152 cod pen. rilevabile d'ufficio da questa Corte. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va dichiarata dal giudice di legittimità, purchè il ricorso sia stato tempestivamente proposto (SU 25 febbraio 2004, Chiasserini, Rv 227681; vedi anche Sez. 3 - , n. 9154 del 17/12/2020 Ud. (dep. 08/03/2021 ) Rv. 281326 - 01). La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per remissione della querela, con conseguente condanna del querelato al pagamento delle spese processuali, non essendo stato diversamente convenuto (art. 340, u.c., cod.proc. pen.). P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Spese a carico del querelato. Così deciso in Roma il 17 ottobre