CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17929/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a PALERMO il 03/11/1988 avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di D'[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo aspecifico, generico meramente riproduttivo di profili di censura, in ordine al giudizio di responsabilità e ai dineedella causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., già adeguatamente vagilatH disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 1 e 2 dek:, sentenza impugnata, nonché, trattandosi di doppia conforme, pagina 2 della sentenza di primo grado); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa trie ,ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in co!pa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P P.Q.M