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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 47415/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 2 febbraio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Catania revocava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della detenzione domiciliare, concessa al predetto con provvedimento del 3.3.2021.

2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, formulando due distinti motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione della norma da applicare e mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla violazione del rito camerale ex artt. 127 e 666 cod. proc. pen.".

Ha, in proposito, rilevato che il Tribunale di sorveglianza, pur avendo rinviato la trattazione del procedimento all'udienza del 2 marzo 2022, in attesa di acquisire le informazioni richieste, così come già disposto in data 15.12.2021, aveva emesso lo stesso il provvedimento impugnato; e ha sostenuto che ciò avrebbe determinato una palese violazione di legge, compromettendo irrimediabilmente il diritto di difesa.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento all'art. 51 -ter Ord. Pen., sostenendo che l'ordinanza impugnata sarebbe viziata sia perché non adottata nel termine di trenta giorni, previsto dalla citata norma, dalla sospensione disposta dal Magistrato di sorveglianza, sia perché avrebbe omesso di considerare le osservazioni contenute nella memoria depositata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con le quali la difesa aveva evidenziato l'estraneità del Fresta ai fatti contestatigli.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

4. Il primo motivo di ricorso, di carattere preminente e assorbente rispetto all'altro, è fondato e merita accoglimento.

Risulta, infatti, dall'incarto procedimentale che il Tribunale di sorveglianza all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva disposto il rinvio della trattazione del procedimento di revoca al successivo 2.3.2022 al fine di acquisire le informazioni di polizia già richieste il 15.12.2021 e che ciononostante ha ugualmente adottato la decisione nel merito.

Ciò ha determinato un'evidente violazione del diritto di difesa, dalla quale consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza, che dovrà, nel contraddittorio delle parti, procedere a nuovo giudizio all'esito dell'acquisizione documentale già disposta e tenendo conto dei rilievi del condannato contenuti nella citata memoria.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorvelianza di Catania.

Così deciso, il 29 novembre 2022 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 2 febbraio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Catania revocava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della detenzione domiciliare, concessa al predetto con provvedimento del 3.3.2021. 2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, formulando due distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione della norma da applicare e mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla violazione del rito camerale ex artt. 127 e 666 cod. proc. pen.". Ha, in proposito, rilevato che il Tribunale di sorveglianza, pur avendo rinviato la trattazione del procedimento all'udienza del 2 marzo 2022, in attesa di acquisire le informazioni richieste, così come già disposto in data 15.12.2021, aveva emesso lo stesso il provvedimento impugnato; e ha sostenuto che ciò avrebbe determinato una palese violazione di legge, compromettendo irrimediabilmente il diritto di difesa. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento all'art. 51 -ter Ord. Pen., sostenendo che l'ordinanza impugnata sarebbe viziata sia perché non adottata nel termine di trenta giorni, previsto dalla citata norma, dalla sospensione disposta dal Magistrato di sorveglianza, sia perché avrebbe omesso di considerare le osservazioni contenute nella memoria depositata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con le quali la difesa aveva evidenziato l'estraneità del Fresta ai fatti contestatigli. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. Il primo motivo di ricorso, di carattere preminente e assorbente rispetto all'altro, è fondato e merita accoglimento. Risulta, infatti, dall'incarto procedimentale che il Tribunale di sorveglianza all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva disposto il rinvio della trattazione del procedimento di revoca al successivo 2.3.2022 al fine di acquisire le informazioni di polizia già richieste il 15.12.2021 e che ciononostante ha ugualmente adottato la decisione nel merito. Ciò ha determinato un'evidente violazione del diritto di difesa, dalla quale consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza, che dovrà, nel contraddittorio delle parti, procedere a nuovo giudizio all'esito dell'acquisizione documentale già disposta e tenendo conto dei rilievi del condannato contenuti nella citata memoria. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorvelianza di Catania. Così deciso, il 29 novembre 2022 Il Consigliere estenso
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