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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 16246/2026

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dal quale è rappresentata e difesa,giusta procura a margine ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;- ricorrente -controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;- intimato -avverso il DECRETO DELLA CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] cron.437/2023 del [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23565/2023Numero sezionale 2056/2025Numero di raccolta generale 16246/2026Data pubblicazione 25/05/20261.

Con decreto n. cronol. 437/2023 del 23/04/2023, reso nelgiudizio n. 96/2023 RG, la Corte d’appello di Messina ha accoltol’opposizione ex art. 5 ter l. 89/01, proposta da [OSCURATO:PERSONA]Consolo avverso il decreto monocratico n. 1474/2022 del 28/12/2022con cui le era stata liquidata la somma complessiva di euro 3.120,00,oltre spese processuali a titolo di equa riparazione per l’irragionevoledurata del giudizio civile iscritto al n. 2235/2011 RGAC del Tribunale diMessina, avente ad oggetto il risarcimento dei danni da responsabilitàsanitaria.In particolare, la Corte territoriale, quantificata la durata delgiudizio di primo grado in anni 11, mesi 6 e giorni 21 (e perciòcomputabili in anni 12), sicché il ritardo indennizzabile risultava pari adanni 9 e non ad anni 7 come indicato nel provvedimento impugnato,ha, invece, confermato la correttezza del parametro e liquidato così lamaggior somma di euro 4.080,00 con interessi.Per la liquidazione delle spese ha, poi, richiamato il principiosecondo cui, in tema di equa riparazione per irragionevole durata delprocesso, l'opposizione ex art. 5-ter della legge n. 89 del 2001 avversoil decreto di rigetto non è assimilabile ad un appello, con laconseguenza che, se la domanda viene accolta in tale sede, lacondanna alle spese segue l'esito complessivo del giudizio, senza chesia possibile procedere a una distinta liquidazione per la fasemonocratica; ha, quindi, condannato il Ministero al pagamento, infavore dell’opponente, di complessivi euro 1.140,00, di cui euro 90,00per esborsi, oltre spese forfettarie, CPA e IVA come per legge.2.

Avverso questo decreto, [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo, illustrato dasuccessiva memoria; il Ministero non ha svolto difese, limitandosi aRic. 2023 n. sez. 2 - ud. 8-7-2025 -2-Numero registro generale 23565/2023Numero sezionale 2056/2025Numero di raccolta generale 16246/2026Data pubblicazione 25/05/2026depositare un atto con cui ha chiesto di partecipare all’eventualediscussione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo, articolato in riferimento ai n. 3 e 4 delcomma I dell’art. 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] halamentato la violazione degli artt. 91 cod. proc. civ. e 2233 cod. civ.,nonché degli artt. 1 e 4 del d.m. n. 55 del 10/3/2014 (come da ultimomodificato dal d.m. n. 147 del 13/8/2022), per avere [OSCURATO:PERSONA] le spese processuali a carico del Ministero della Giustizia, inmisura inferiore agli importi (pur ridotti nella misura massima prevista)di cui alle tabelle n. 8 e 12, in assenza di motivazione sul superamentodei limiti minimi, in violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp.avrebbero dovuto essere liquidati in suo favore, per la fase diopposizione, euro 268,00 per la fase introduttiva, euro 496,00 per lafase istruttoria e/o di trattazione, euro 425,50 per la fase decisionale,per complessivi euro 1.457,50, a cui avrebbero dovuto essere aggiuntieuro 350,00 già liquidati con il decreto monocratico e non oggetto sulpunto di alcuna opposizione.1.1.

Il motivo è fondato nei limiti di seguito precisati.Il Tribunale ha liquidato le spese a carico del Ministero incomplessivi euro 1.140,00, di cui euro 90,00 per esborsi e, perciò, euro1.050,00 per compensi, oltre spese forfettarie, CPA ed IVA; harichiamato sul punto, correttamente, il principio consolidato secondocui l'opposizione di cui all'art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 non introduceun autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulladomanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unicoprocedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere conil ricorso introduttivo, sicché, ove detta opposizione sia proposta dallaparte privata rimasta insoddisfatta dall'esito della fase monitoria e,Ric. 2023 n. sez. 2 - ud. 8-7-2025 -3-Numero registro generale 23565/2023Numero sezionale 2056/2025Numero di raccolta generale 16246/2026Data pubblicazione 25/05/2026dunque, abbia carattere pretensivo, le spese di giudizio vanno liquidatein base al criterio della soccombenza, a misura dell'intera vicendaprocessuale, in caso – come accaduto nella specie - di suo accoglimento(Cass. Sez. 6 - 2, n. 26851 del 22/12/2016; Cass. Sez. 6 - 2, n. 9728del 26/05/2020; Cass. Sez. 2, n. 23630 del 03/09/2024).Pertanto, non spetta evidentemente la somma liquidata a titolodi spese del decreto ingiuntivo: «questa Corte ha, infatti, chiarito chel'opposizione di cui all'art. 5-ter della legge n. 89 del 2001 avviene a(quasi) perfetta somiglianza con il procedimento per decreto ingiuntivo(al cui archetipo il legislatore si è dichiaratamente ispirato), con cui ilprocedimento ex lege Pinto condivide una prima fase, che si svolgeinaudita altera parte e che termina con la provocatio ad opponendum,e una seconda fase d'opposizione, caratterizzata da un contraddittoriopieno e da una cognizione esaustiva; quest'ultima termina, quindi, conun provvedimento che ha carattere sostitutivo del decreto emesso insede monitoria quando l'opposizione sia accolta in tutto o in parte.

Intal caso, allora, l'esito dichiarativo finale è difforme dall'accertamentocompiuto con il decreto opposto, che pertanto va necessariamenterevocato.

Di riflesso, sostituendosi a quest'ultimo il decreto collegialequale unica statuizione di merito, viene meno anche il capo relativo allespese liquidate in favore della parte istante e poste a carico di quellaerariale ai sensi dell'ultima parte del quinto comma dell'art. 3 legge n.89/01; perciò, come detto, quelle spese devono essere (non piùsemplicemente liquidate ma) regolate a misura dell'intera vicendaprocessuale e non soltanto della fase d'opposizione, in base al criteriodi soccombenza e mediante una valutazione complessiva delprocedimento di equa riparazione.

Al pari dell'opposizione a decretoingiuntivo (sulle cui spese per l'ipotesi di accoglimento v.

Cass. n.19120/09), anche il giudizio inscenato ai sensi dell'5- ter legge n. 89/01costituisce una struttura procedimentale essenzialmente unitaria.

ERic. 2023 n. sez. 2 - ud. 8-7-2025 -4-Numero registro generale 23565/2023Numero sezionale 2056/2025Numero di raccolta generale 16246/2026Data pubblicazione 25/05/2026dunque, in caso di accoglimento dell'opposizione deve esserealtrettanto indivisibile la statuizione sulle spese (salvo il giudicedell'opposizione le regoli diversamente secondo le due fasi, solo peresprimere una consapevole tecnica di compensazione totale oparziale)» (così in Cass. 9728/2020 cit.).Soltanto se l'opposizione ex art. 5-ter legge n.89/01 è respinta,il decreto monocratico sopravvive tanto nel suo contenuto dichiarativoquanto nel capo che liquida le spese, sicché il regolamento che nesegue in sede di opposizione, non potendo riguardare anche le spese,ormai intangibili, della fase monitoria, è ulteriore e autonomo.Inoltre, poiché l'opposizione può essere attivata sia dalla parteerariale, che subisce l'ingiunzione di cui al decreto pronunciato ai sensidell'art. 3, comma 5, sia da quella privata insoddisfatta da taleprovvedimento, nel caso di rigetto dell'opposizione di quest’ultima lespese del giudizio possono essere poste anche a suo carico integraleper aver costretto il Ministero a un giudizio, ancorché restino ripetibilile spese liquidate nel decreto monocratico che abbia accolto soltantoparzialmente la domanda di equa riparazione (Cass. 9728/2020 cit.).1.2.

Per principio altrettanto consolidato, il giudizio diopposizione avverso il decreto di inammissibilità o rigetto, a normadell'art. 5 ter della legge 24 marzo 2001, n. 89 ha natura contenziosa(Sez. 2, n. 3508 del 23/02/2015), sicché la liquidazione delle speserelative deve essere operata in applicazione della tabella 12 del d.m.55/2014.Ciò precisato, per essere stato riconosciuto un indennizzo di euro4.080,00, il Tribunale avrebbe dovuto liquidare, come analiticamenteriportato in ricorso, in applicazione dei parametri minimi previsti dallatabella 12 per lo scaglione tra euro 1.101 ed euro 5.200, euro 268,00per la fase introduttiva, euro 496,00 per la fase istruttoria e/o ditrattazione, euro 425,50 per la fase decisionale, per complessivi euroRic. 2023 n. sez. 2 - ud. 8-7-2025 -5-Numero registro generale 23565/2023Numero sezionale 2056/2025Numero di raccolta generale 16246/2026Data pubblicazione 25/05/20261.457,50; sono stati invece liquidati, come detto, euro 1.050,00 percompensi, in violazione dei parametri minimi suindicati, senza alcunamotivazione.Il decreto impugnato deve, pertanto, essere cassatolimitatamente alla statuizione sulle spese.2.

Non risultando necessari ulteriori accertamenti di merito, inapplicazione della tabella 12 e dei parametri minimi dello scaglione traeuro 1.101 ed euro 5.200, alla ricorrente deve essere riconosciuta, atitolo di spese, la complessiva somma di euro 1.458,00, oltre euro90,00 per esborsi, spese forfettarie, IVA e CPA, con distrazione neiconfronti degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiaratisiantistatari.3.

Le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate indispositivo in relazione al valore della differenza riconosciuta, seguonola soccombenza e sono poste a carico del Ministero, in favore dellaricorrente, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],dichiaratosi antistatario.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato n. cronol.437/2023 del 23/04/2023, reso nel giudizio n. 96/2023 RG dalla Corted’appello di Messina limitatamente alla statuizione sulle spese;decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia alpagamento, in favore della ricorrente, per il giudizio di opposizioneiscritto al n.

RG 96/2023, di euro 1.458,00, per compensi, oltre euro90 per esborsi, rimborso forfettario, IVA e CPA e con distrazione neiconfronti degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiaratisiantistatari;condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore diliquida in euro 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellaRic. 2023 n. sez. 2 - ud. 8-7-2025 -6-Numero registro generale 23565/2023Numero sezionale 2056/2025Numero di raccolta generale 16246/2026Data pubblicazione 25/05/2026misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 100,00 e agli accessori dilegge, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosiantistatario.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della secondasezione civile della Corte suprema di Cassazione dell’8 luglio 2025.La PresidenteMilena FalaschiRic. 2023 n. sez. 2 - ud. 8-7-2025 -7-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dal quale è rappresentata e difesa,giusta procura a margine ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;- ricorrente -controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;- intimato -avverso il DECRETO DELLA CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] cron.437/2023 del [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23565/2023Numero sezionale 2056/2025Numero di raccolta generale 16246/2026Data pubblicazione 25/05/20261. Con decreto n. cronol. 437/2023 del 23/04/2023, reso nelgiudizio n. 96/2023 RG, la Corte d’appello di Messina ha accoltol’opposizione ex art. 5 ter l. 89/01, proposta da [OSCURATO:PERSONA]Consolo avverso il decreto monocratico n. 1474/2022 del 28/12/2022con cui le era stata liquidata la somma complessiva di euro 3.120,00,oltre spese processuali a titolo di equa riparazione per l’irragionevoledurata del giudizio civile iscritto al n. 2235/2011 RGAC del Tribunale diMessina, avente ad oggetto il risarcimento dei danni da responsabilitàsanitaria.In particolare, la Corte territoriale, quantificata la durata delgiudizio di primo grado in anni 11, mesi 6 e giorni 21 (e perciòcomputabili in anni 12), sicché il ritardo indennizzabile risultava pari adanni 9 e non ad anni 7 come indicato nel provvedimento impugnato,ha, invece, confermato la correttezza del parametro e liquidato così lamaggior somma di euro 4.080,00 con interessi.Per la liquidazione delle spese ha, poi, richiamato il principiosecondo cui, in tema di equa riparazione per irragionevole durata delprocesso, l'opposizione ex art. 5-ter della legge n. 89 del 2001 avversoil decreto di rigetto non è assimilabile ad un appello, con laconseguenza che, se la domanda viene accolta in tale sede, lacondanna alle spese segue l'esito complessivo del giudizio, senza chesia possibile procedere a una distinta liquidazione per la fasemonocratica; ha, quindi, condannato il Ministero al pagamento, infavore dell’opponente, di complessivi euro 1.140,00, di cui euro 90,00per esborsi, oltre spese forfettarie, CPA e IVA come per legge.2. Avverso questo decreto, [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo, illustrato dasuccessiva memoria; il Ministero non ha svolto difese, limitandosi aRic. 2023 n. sez. 2 - ud. 8-7-2025 -2-Numero registro generale 23565/2023Numero sezionale 2056/2025Numero di raccolta generale 16246/2026Data pubblicazione 25/05/2026depositare un atto con cui ha chiesto di partecipare all’eventualediscussione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo, articolato in riferimento ai n. 3 e 4 delcomma I dell’art. 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] halamentato la violazione degli artt. 91 cod. proc. civ. e 2233 cod. civ.,nonché degli artt. 1 e 4 del d.m. n. 55 del 10/3/2014 (come da ultimomodificato dal d.m. n. 147 del 13/8/2022), per avere [OSCURATO:PERSONA] le spese processuali a carico del Ministero della Giustizia, inmisura inferiore agli importi (pur ridotti nella misura massima prevista)di cui alle tabelle n. 8 e 12, in assenza di motivazione sul superamentodei limiti minimi, in violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp.avrebbero dovuto essere liquidati in suo favore, per la fase diopposizione, euro 268,00 per la fase introduttiva, euro 496,00 per lafase istruttoria e/o di trattazione, euro 425,50 per la fase decisionale,per complessivi euro 1.457,50, a cui avrebbero dovuto essere aggiuntieuro 350,00 già liquidati con il decreto monocratico e non oggetto sulpunto di alcuna opposizione.1.1. Il motivo è fondato nei limiti di seguito precisati.Il Tribunale ha liquidato le spese a carico del Ministero incomplessivi euro 1.140,00, di cui euro 90,00 per esborsi e, perciò, euro1.050,00 per compensi, oltre spese forfettarie, CPA ed IVA; harichiamato sul punto, correttamente, il principio consolidato secondocui l'opposizione di cui all'art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 non introduceun autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulladomanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unicoprocedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere conil ricorso introduttivo, sicché, ove detta opposizione sia proposta dallaparte privata rimasta insoddisfatta dall'esito della fase monitoria e,Ric. 2023 n. sez. 2 - ud. 8-7-2025 -3-Numero registro generale 23565/2023Numero sezionale 2056/2025Numero di raccolta generale 16246/2026Data pubblicazione 25/05/2026dunque, abbia carattere pretensivo, le spese di giudizio vanno liquidatein base al criterio della soccombenza, a misura dell'intera vicendaprocessuale, in caso – come accaduto nella specie - di suo accoglimento(Cass. Sez. 6 - 2, n. 26851 del 22/12/2016; Cass. Sez. 6 - 2, n. 9728del 26/05/2020; Cass. Sez. 2, n. 23630 del 03/09/2024).Pertanto, non spetta evidentemente la somma liquidata a titolodi spese del decreto ingiuntivo: «questa Corte ha, infatti, chiarito chel'opposizione di cui all'art. 5-ter della legge n. 89 del 2001 avviene a(quasi) perfetta somiglianza con il procedimento per decreto ingiuntivo(al cui archetipo il legislatore si è dichiaratamente ispirato), con cui ilprocedimento ex lege Pinto condivide una prima fase, che si svolgeinaudita altera parte e che termina con la provocatio ad opponendum,e una seconda fase d'opposizione, caratterizzata da un contraddittoriopieno e da una cognizione esaustiva; quest'ultima termina, quindi, conun provvedimento che ha carattere sostitutivo del decreto emesso insede monitoria quando l'opposizione sia accolta in tutto o in parte. Intal caso, allora, l'esito dichiarativo finale è difforme dall'accertamentocompiuto con il decreto opposto, che pertanto va necessariamenterevocato. Di riflesso, sostituendosi a quest'ultimo il decreto collegialequale unica statuizione di merito, viene meno anche il capo relativo allespese liquidate in favore della parte istante e poste a carico di quellaerariale ai sensi dell'ultima parte del quinto comma dell'art. 3 legge n.89/01; perciò, come detto, quelle spese devono essere (non piùsemplicemente liquidate ma) regolate a misura dell'intera vicendaprocessuale e non soltanto della fase d'opposizione, in base al criteriodi soccombenza e mediante una valutazione complessiva delprocedimento di equa riparazione. Al pari dell'opposizione a decretoingiuntivo (sulle cui spese per l'ipotesi di accoglimento v. Cass. n.19120/09), anche il giudizio inscenato ai sensi dell'5- ter legge n. 89/01costituisce una struttura procedimentale essenzialmente unitaria. ERic. 2023 n. sez. 2 - ud. 8-7-2025 -4-Numero registro generale 23565/2023Numero sezionale 2056/2025Numero di raccolta generale 16246/2026Data pubblicazione 25/05/2026dunque, in caso di accoglimento dell'opposizione deve esserealtrettanto indivisibile la statuizione sulle spese (salvo il giudicedell'opposizione le regoli diversamente secondo le due fasi, solo peresprimere una consapevole tecnica di compensazione totale oparziale)» (così in Cass. 9728/2020 cit.).Soltanto se l'opposizione ex art. 5-ter legge n.89/01 è respinta,il decreto monocratico sopravvive tanto nel suo contenuto dichiarativoquanto nel capo che liquida le spese, sicché il regolamento che nesegue in sede di opposizione, non potendo riguardare anche le spese,ormai intangibili, della fase monitoria, è ulteriore e autonomo.Inoltre, poiché l'opposizione può essere attivata sia dalla parteerariale, che subisce l'ingiunzione di cui al decreto pronunciato ai sensidell'art. 3, comma 5, sia da quella privata insoddisfatta da taleprovvedimento, nel caso di rigetto dell'opposizione di quest’ultima lespese del giudizio possono essere poste anche a suo carico integraleper aver costretto il Ministero a un giudizio, ancorché restino ripetibilile spese liquidate nel decreto monocratico che abbia accolto soltantoparzialmente la domanda di equa riparazione (Cass. 9728/2020 cit.).1.2. Per principio altrettanto consolidato, il giudizio diopposizione avverso il decreto di inammissibilità o rigetto, a normadell'art. 5 ter della legge 24 marzo 2001, n. 89 ha natura contenziosa(Sez. 2, n. 3508 del 23/02/2015), sicché la liquidazione delle speserelative deve essere operata in applicazione della tabella 12 del d.m.55/2014.Ciò precisato, per essere stato riconosciuto un indennizzo di euro4.080,00, il Tribunale avrebbe dovuto liquidare, come analiticamenteriportato in ricorso, in applicazione dei parametri minimi previsti dallatabella 12 per lo scaglione tra euro 1.101 ed euro 5.200, euro 268,00per la fase introduttiva, euro 496,00 per la fase istruttoria e/o ditrattazione, euro 425,50 per la fase decisionale, per complessivi euroRic. 2023 n. sez. 2 - ud. 8-7-2025 -5-Numero registro generale 23565/2023Numero sezionale 2056/2025Numero di raccolta generale 16246/2026Data pubblicazione 25/05/20261.457,50; sono stati invece liquidati, come detto, euro 1.050,00 percompensi, in violazione dei parametri minimi suindicati, senza alcunamotivazione.Il decreto impugnato deve, pertanto, essere cassatolimitatamente alla statuizione sulle spese.2. Non risultando necessari ulteriori accertamenti di merito, inapplicazione della tabella 12 e dei parametri minimi dello scaglione traeuro 1.101 ed euro 5.200, alla ricorrente deve essere riconosciuta, atitolo di spese, la complessiva somma di euro 1.458,00, oltre euro90,00 per esborsi, spese forfettarie, IVA e CPA, con distrazione neiconfronti degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiaratisiantistatari.3. Le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate indispositivo in relazione al valore della differenza riconosciuta, seguonola soccombenza e sono poste a carico del Ministero, in favore dellaricorrente, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],dichiaratosi antistatario. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato n. cronol.437/2023 del 23/04/2023, reso nel giudizio n. 96/2023 RG dalla Corted’appello di Messina limitatamente alla statuizione sulle spese;decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia alpagamento, in favore della ricorrente, per il giudizio di opposizioneiscritto al n. RG 96/2023, di euro 1.458,00, per compensi, oltre euro90 per esborsi, rimborso forfettario, IVA e CPA e con distrazione neiconfronti degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiaratisiantistatari;condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore diliquida in euro 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellaRic. 2023 n. sez. 2 - ud. 8-7-2025 -6-Numero registro generale 23565/2023Numero sezionale 2056/2025Numero di raccolta generale 16246/2026Data pubblicazione 25/05/2026misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 100,00 e agli accessori dilegge, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosiantistatario.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della secondasezione civile della Corte suprema di Cassazione dell’8 luglio 2025.La PresidenteMilena FalaschiRic. 2023 n. sez. 2 - ud. 8-7-2025 -7-
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