CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25398/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Aosta il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 11/10/2022 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Corte di appello di Torino in data 11/10/2022, confermava la sentenza del Tribunale di Torino in data 09/12/2020, che aveva condannato, in esito a rito abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 1.400,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. 309/90. 2. Avverso tale sentenza ricorre, tramite il difensore di fiducia, denunciando, con l'unico motivo, violazione di legge con riguardo all'art. 192 cod. proc. pen.. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto si articola in mere doglianze in punto di fatto ed in quanto volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità ed avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, secondo i quali la responsabilità del ricorrente appare desumibile dagli stessi elementi indicati dal giudice di prime cure ovvero: il dato ponderale, la diversità della tipologia delle sostanze possedute, comprese quelle da taglio dello stupefacente, e la suddivisione della sostanza in dosi (Cfr. pagg 2 e 3 della sentenza di appello). Secondo quanto in più occasioni esplicitato da questa Corte (v. ex multis Sez. 3, n. 20048 del 14/02/2022, Cella, n.nn.), anche dopo le modifiche dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., introdotte dalla I. n. 46/2006, il sindacato della Corte di cassazione continua a restare quello di sola legittimità, sì che esula dai poteri della stessa quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione anche laddove venga prospettata dal ricorrente una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali (tra le altre, Sez, 2, n. 23419 del 23/05/2007, P.M. in proc. Vignaroli, Rv. 236893 e Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099). E' per tale ragione che, laddove, in particolare, venga in rilievo il profilo, chiaramente attinente al tema della prova, della credibilità della persona offesa dal reato e dell'attendibilità delle sue dichiarazioni, le censure che mirino a porre in discussione detti requisiti, certamente necessari affinché la prova del reato acquisti il carattere di certezza implicitamente richiesto anche dalla previsione dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., non possono trasformarsi in non consentite "incursioni" nel campo della valutazione della prova dei fatti, estraneo, per quanto appena detto sopra, al perimetro entro il quale deve mantenersi il sindacato del giudice di legittimità. In tal modo, infatti, il giudizio di legittimità finirebbe per assumere le vesti di un ulteriore e non previsto grado di giudizio di merito, oltretutto abdicando alla propria funzione, racchiusa nei limiti contrassegnati dai vizi deducibili a norma dell'art. 606 cod. proc. pen.. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore