CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 25156/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1112/01/1959 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 1.11 Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del riesame delle misure cautelari reali, annullava l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con il quale era stato disposto il sequestro preventivo - diretto e per equivalente - del profitto dei reati previsti dagli artt. 640 comma 2 e 640-bis cod. pen. contestati a [OSCURATO:PERSONA]. A [OSCURATO:PERSONA] si contestava (a) di avere ottenuto un'indebita erogazione di euro 6567,00 avendo tratto in inganno il funzionario del Comune di Casal di Principe per lo svolgimento di lavori socialmente utili invero mai effettuati e (b) di avere tratto in inganno l'INPS circa il quantum di ore di lavoro effettivamente prestate in modo da procurarsi un ingiusto profitto correlato al percepimento del cosiddetto "assegno asu" erogato con somme provenienti dal "Fondo sociale per l'occupazione e formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali", in assenza dei presupposti di legge ovvero dello svolgimento di venti ore settimanali di lavori socialmente utili. Il tribunale qualificava tale ultima condotta in quella prevista dall'articolo 316-ter cod. pen. ritenendo non sussistenti gli artifici del raggiri e non superata la soglia di punibilità prevista dall'art. 316-ter ultimo comma, cod. pen., tenuto conto che per quantificare tale soglia bisognava fare riferimento agli importi richiesti mensilmente e non già alla complessiva somma indebitamente percepita dal beneficiano, atteso che nella fattispecie in questione le diverse erogazioni non sarebbero conseguite ad un'iniziale di unitaria condotta omissiva bensì alla omissione di informazioni che avevano riguardo le singole mensilità. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti; si deduceva che gli elementi raccolti avrebbero indicato la sussistenza del reato contestato e, in particolare, che l'indagato non aveva mai ottemperato all'obbligo di espletare le ore settimanali che avrebbe dovuto espletare risultando della documentazione acquisita che lo stesso aveva effettuato solo sporadiche presenze; inoltre nessuno dei funzionari avrebbe segnalato l'errore. Si deduceva che alla base della condotta contestata non vi fosse un disordine organizzativo, ma piuttosto una condotta dolosa funzionale ad ottenere le indebite erogazioni.Si contestava inoltre la scelta di ricondurre la condotta prodromica alla indebita percezione dell'"assegno Asu" alla fattispecie prevista dall'art. 316-ter cod. pen. piuttosto che a quella prevista dall'art. 640-bis cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il collegio riafferma che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a Sezioni Unite (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710), è stato ulteriormente sviluppato e chiarito, sempre con pronuncia a Sezioni Unite, nel 2008 (Sez. U, n.25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), e successivamente ribadito in numerose pronunce provenienti dalle sezioni semplici (tra le altre, Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129). Nel caso in esame il pubblico ministero ricorrente invocava non una violazione di legge - ovvero l'unico vizio deducibile nella materia delle cautele reali - ma piuttosto un vizio di motivazione, non consentito. Invero il Tribunale, con motivazione ineccepibile, rilevava la carenza del fumus commissi delicti e, segnatamente, della prova dell'accordo tra i lavoratori socialmente utili e funzionari che avrebbe generato il sistema di truffe contestato; inoltre riteneva decisiva la mancata valorizzazione del fatto che nel corso dell'emergenza pandemica i lavoratori socialmente utili erano stati impiegati senza seguire criteri regolamentati. 1.2. Con riferimento alle censure relative all'inquadramento della condotta di omessa comunicazione delle effettive ore di lavoro svolte mensilmente nella fattispecie prevista dall'art. 316-ter cod. pen., il collegio riafferma che il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni si differenzia da quello di truffa aggravata, finalizzata al conseguimento delle stesse, per la mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi, della induzione in errore dell'ente erogatore, essendo quest'ultimo chiamato solo a prendere atto dell'esistenza dei requisiti autocertificati e non a compiere una autonoma attività di accertamento (tra le altre: Sez. 2, n. 23163 del 12/04/2016, Oro, Rv. 266979 - 01).Nel caso in esame il collegio rilevava che l' Inps avrebbe elargito l'assegno in base alla omissione di informazioni dovute e non già sulla base di una condotta suscettibile di integrare un artificio raggiro rilevante ai sensi dell'articolo 640-bis cod. pen.: il che consentiva di ritenere integrato il reato di indebita erogazione, sebbene non fosse stata superata, in relazione ad ogni mensilità, la soglia prevista per la punibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso i