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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20038/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19959/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce al ricorso ed elettivamente domiciliata in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 13; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –controricorrente– nonché AGENZIA DELLE ENTRATE RICOSSIONE, - i ntimata - [OSCURATO:PERSONA] OTTEMPERANZAavverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio n. 8095/2/2017 pronunciata in data 21/11/2017 e depositata in data 28/12/2017, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, adita in sede di ottemperanza da [OSCURATO:PERSONA] per il rimborso della somma di euro 27.007,93, in forza della sentenza della C.T.R.del Lazio n. 6143/02/14, accoglieva il ricorso nei confronti dell’Agenzia delle entrate,nominando a tal fine un commissario ad acta , e dichiarava il difetto di legittimazione passiva di Agenzia delle entrate Riscossione, cui pure il ricorso era stato notificato.

In particolare, evidenziava che l’agente della riscossione, che nel caso di specie aveva trattenuto le somme a seguito di pignoramento, era privo di legittimazione passiva nel giudizio di ottemperanza, che ad esso non potesse chiedersi la restituzione di somme corrisposte in forza di cartella esattoriale ed atti di esecuzione annullati, in quanto operassequale mero destinatario del pagamento che, dopo l’incasso, aveva l’obbligo di riversare le somme nelle casse dell’ente impositore.

2. Contro tale decisione propone ricorso la contribuente con un motivo.

Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.

E’ rimasta intimata l’Agenzia delle entrate Riscossione, cui il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c. in data 28/06/2018, anche presso l’avvocato costituito nel giudizio di merito.

Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 12/05/2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n. 168, conv. in l. 25/10/2016, n.197.Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, la contribuente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992 come novellato dal d.lgs. n. 156/2015, lamentando che i giudici dell’ottemperanza abbiano errato nell’escludere la legittimazione passiva dell’agente della riscossione in quanto espressamente prevista dal l’art. 70 medesimo, come rinovellato dal d.lgs. n. 156 del 2015, applicabile ratione temporis.

L’Agenzia delle entrate ha dedotto la inammissibilità originaria del ricorso, per mancata notificazione dell’istanza anche all’agente della riscossione, e in subordine ha aderito al motivo di ricorso, evidenziando ad entrambi i fini che l’agente della riscossione era parte anche del giudizio di merito conclusosi con la sentenza di cui è stata richiesta l’esecuzione.

2. Il motivo di ricorso, con cui è censurato il ritenuto difetto di legittimazione passiva dell’agente della riscossione nel giudizio di ottemperanza,è fondato.

Depongono in tale senso il novellato art. 70, comma 2, così come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. ii) n. 2, d.lgs. n. 156 del 2015, applicabile a decorrere dal 1°gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 12, comma 1, del medesimo d ecreto l egislativo , che espressamente prevede la legittimazione dell’agente della riscossione, e la incontestata circostanza che parte del giudizio conclusosi con la sentenza impugnata fosse anche l’agente della riscossione, come già evidenziato da Cass. n. 10299/2019, resa in materia tributaria e in tema di giudizio di ottemperanza (laddove Cass. n. 24735 /2007 , invocata dalla C.T.R., concerne le sanzioni amministrative del codice della strada).Quanto all’eccezione dell’Agenzia delle entrate relativa all’assenza della notificazione dell’atto di diffida anche all’agente della riscossione, occorre rilevare sia l’avvenuto assorbimento della questione di fatto nella decisione della C.T.R. che ha ritenuto di dover escludere la legittimazione passiva dell’Agente della riscossione sia la carenza di interesse di Agenzia delle entrate a far valere tale eccezione, concernente una distinta parte processuale, in assenza di un litisconsorzio necessario nel giudizio di ottemperanza.

3. Il ricorso va pertanto accolto, la sentenzava cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui è demandato di provvedere sulle spese del processo di legittimità.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19959/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce al ricorso ed elettivamente domiciliata in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 13; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –controricorrente– nonché AGENZIA DELLE ENTRATE RICOSSIONE, - i ntimata - [OSCURATO:PERSONA] OTTEMPERANZAavverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio n. 8095/2/2017 pronunciata in data 21/11/2017 e depositata in data 28/12/2017, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, adita in sede di ottemperanza da [OSCURATO:PERSONA] per il rimborso della somma di euro 27.007,93, in forza della sentenza della C.T.R.del Lazio n. 6143/02/14, accoglieva il ricorso nei confronti dell’Agenzia delle entrate,nominando a tal fine un commissario ad acta , e dichiarava il difetto di legittimazione passiva di Agenzia delle entrate Riscossione, cui pure il ricorso era stato notificato. In particolare, evidenziava che l’agente della riscossione, che nel caso di specie aveva trattenuto le somme a seguito di pignoramento, era privo di legittimazione passiva nel giudizio di ottemperanza, che ad esso non potesse chiedersi la restituzione di somme corrisposte in forza di cartella esattoriale ed atti di esecuzione annullati, in quanto operassequale mero destinatario del pagamento che, dopo l’incasso, aveva l’obbligo di riversare le somme nelle casse dell’ente impositore. 2. Contro tale decisione propone ricorso la contribuente con un motivo. Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso. E’ rimasta intimata l’Agenzia delle entrate Riscossione, cui il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c. in data 28/06/2018, anche presso l’avvocato costituito nel giudizio di merito. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 12/05/2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n. 168, conv. in l. 25/10/2016, n.197.Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso, la contribuente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992 come novellato dal d.lgs. n. 156/2015, lamentando che i giudici dell’ottemperanza abbiano errato nell’escludere la legittimazione passiva dell’agente della riscossione in quanto espressamente prevista dal l’art. 70 medesimo, come rinovellato dal d.lgs. n. 156 del 2015, applicabile ratione temporis. L’Agenzia delle entrate ha dedotto la inammissibilità originaria del ricorso, per mancata notificazione dell’istanza anche all’agente della riscossione, e in subordine ha aderito al motivo di ricorso, evidenziando ad entrambi i fini che l’agente della riscossione era parte anche del giudizio di merito conclusosi con la sentenza di cui è stata richiesta l’esecuzione. 2. Il motivo di ricorso, con cui è censurato il ritenuto difetto di legittimazione passiva dell’agente della riscossione nel giudizio di ottemperanza,è fondato. Depongono in tale senso il novellato art. 70, comma 2, così come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. ii) n. 2, d.lgs. n. 156 del 2015, applicabile a decorrere dal 1°gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 12, comma 1, del medesimo d ecreto l egislativo , che espressamente prevede la legittimazione dell’agente della riscossione, e la incontestata circostanza che parte del giudizio conclusosi con la sentenza impugnata fosse anche l’agente della riscossione, come già evidenziato da Cass. n. 10299/2019, resa in materia tributaria e in tema di giudizio di ottemperanza (laddove Cass. n. 24735 /2007 , invocata dalla C.T.R., concerne le sanzioni amministrative del codice della strada).Quanto all’eccezione dell’Agenzia delle entrate relativa all’assenza della notificazione dell’atto di diffida anche all’agente della riscossione, occorre rilevare sia l’avvenuto assorbimento della questione di fatto nella decisione della C.T.R. che ha ritenuto di dover escludere la legittimazione passiva dell’Agente della riscossione sia la carenza di interesse di Agenzia delle entrate a far valere tale eccezione, concernente una distinta parte processuale, in assenza di un litisconsorzio necessario nel giudizio di ottemperanza. 3. Il ricorso va pertanto accolto, la sentenzava cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui è demandato di provvedere sulle spese del processo di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda
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