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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 novembre 2025

Cassazione n. 08322/2026

Testo disponibile della fonte

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] in cui è parte civile: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A con sede in Avellino al [OSCURATO:PERSONA],41 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni della Parte civile Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Napoli all'esito di giudizio ordinario, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Avellino aveva: a) dichiarato l’imputata responsabile del reato di cui agli artt. 624-625 n.2 cod.pen. con esclusione delle aggravanti contestate ai sensi degli artt. 99 e 625 c. 1 n. 7 cod.pen.; b) condannato la stessa, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante ex art. 625 c. 1 n. 2 cod.pen., a mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, con sospensione condizionale della pena e non menzione; c) condannato la medesima al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., da liquidarsi in separata sede ed alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile

2. La difesa dell’imputato ha presentato ricorso affidato ad un unico motivo con cui denuncia che la sentenza non aveva considerato che, una volta rimasta la sola aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. p en ., si apprezzava improcedibilità per difetto di querela, secondo il nuovo regime al riguardo introdotto dal D. Lgs. 150/22.

Questione che, sollevata dal Procuratore Generale in sede di conclusioni cartolari in appello, la Corte napoletana aveva ignorato.

3. La parte civile ha depositato memoria in data 20.11.2025 con cui ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.

4. [OSCURATO:PERSONA] concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile

2. Come premesso, il difensore si duole del fatto che la sentenza impugnata non abbia dichiarato la improcedibilità per effetto della carenza di querela, nel senso in cui aveva già concluso il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Napoli.

Il motivo è inammissibile.

2.1. Gli atti indicano che la dichiarazione di improcedibilità non era stata appunto richiesta dalla difesa con l’atto di appello, ma sollevata dal Procuratore Generale nelle conclusioni depositate nel rito cartolare.

2.2. La lettura degli stessi atti, peraltro, dà conto della manifesta infondatezza della conclusione.

2.2.1. Ed invero risulta che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva depositato in data 30.3.2023 un atto di querela.

La natura dell’atto è inequivocamente desumibile oltre che dalla stessa denominazione (“DENUNCIA- QUERELA”) dalla espressa richiesta di punizione nel medesimo contenuta.

La querela era intervenuta nel termine di cui all’art. 85 comma 2 D. Lgs. 150/2022, il D.L. 162/22 convertito con modificazioni nella legge 30.12.2022 n.162

2.2.2. La persona offesa, inoltre, si era costituita parte civile, ovviamente nel giudizio di primo grado.

Secondo consolidato orientamento, la costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità di reati originariamente perseguibili d'ufficio, divenuti perseguibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma "Cartabia"), posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione (Sez. 3 -, Sentenza n. 27147 del 09/05/2023, Rv. 284844 –

01. Cfr. ex pluribus Sez. 5 -, Sentenza n. 44114 del 10/10/2019, Rv. 277432 - 01]

2.2.3. Risultando per tabulas le menzionate circostanze, la conclusione del PG napoletano era manifestamente infondata, in termini che sono rilevabili nella presente sede anche ai sensi dell’art. 591 comma 4 cod. proc. pen. 3.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese.

4. Nulla deve disporsi in ordine alla istanza di liquidazione delle spese del grado presentata dalla Parte civile unitamente alla memoria del 20/11/2025.

La relativa richiesta è tardiva.

E’ stato al riguardo chiarito che nel giudizio camerale di legittimità, le memorie e le produzioni difensive depositate in violazione dei termini previsti, a mente dell'art. 611 cod. proc. pen., in quindici e cinque giorni liberi prima dell'udienza, sono tardive, sicché non possono essere prese in considerazione, neppure ai fini della liquidazione delle spese ( Sez.

IV, Sentenza, 06/02/2025, n. 10022 , rv. 287766-02).

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. nulla sulle spese di parte civile.

Così è deciso, 24

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] in cui è parte civile: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A con sede in Avellino al [OSCURATO:PERSONA],41 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni della Parte civile Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Napoli all'esito di giudizio ordinario, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Avellino aveva: a) dichiarato l’imputata responsabile del reato di cui agli artt. 624-625 n.2 cod.pen. con esclusione delle aggravanti contestate ai sensi degli artt. 99 e 625 c. 1 n. 7 cod.pen.; b) condannato la stessa, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante ex art. 625 c. 1 n. 2 cod.pen., a mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, con sospensione condizionale della pena e non menzione; c) condannato la medesima al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., da liquidarsi in separata sede ed alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile 2. La difesa dell’imputato ha presentato ricorso affidato ad un unico motivo con cui denuncia che la sentenza non aveva considerato che, una volta rimasta la sola aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. p en ., si apprezzava improcedibilità per difetto di querela, secondo il nuovo regime al riguardo introdotto dal D. Lgs. 150/22. Questione che, sollevata dal Procuratore Generale in sede di conclusioni cartolari in appello, la Corte napoletana aveva ignorato. 3. La parte civile ha depositato memoria in data 20.11.2025 con cui ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. 4. [OSCURATO:PERSONA] concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile 2. Come premesso, il difensore si duole del fatto che la sentenza impugnata non abbia dichiarato la improcedibilità per effetto della carenza di querela, nel senso in cui aveva già concluso il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Napoli. Il motivo è inammissibile. 2.1. Gli atti indicano che la dichiarazione di improcedibilità non era stata appunto richiesta dalla difesa con l’atto di appello, ma sollevata dal Procuratore Generale nelle conclusioni depositate nel rito cartolare. 2.2. La lettura degli stessi atti, peraltro, dà conto della manifesta infondatezza della conclusione. 2.2.1. Ed invero risulta che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva depositato in data 30.3.2023 un atto di querela. La natura dell’atto è inequivocamente desumibile oltre che dalla stessa denominazione (“DENUNCIA- QUERELA”) dalla espressa richiesta di punizione nel medesimo contenuta. La querela era intervenuta nel termine di cui all’art. 85 comma 2 D. Lgs. 150/2022, il D.L. 162/22 convertito con modificazioni nella legge 30.12.2022 n.162 2.2.2. La persona offesa, inoltre, si era costituita parte civile, ovviamente nel giudizio di primo grado. Secondo consolidato orientamento, la costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità di reati originariamente perseguibili d'ufficio, divenuti perseguibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma "Cartabia"), posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione (Sez. 3 -, Sentenza n. 27147 del 09/05/2023, Rv. 284844 – 01. Cfr. ex pluribus Sez. 5 -, Sentenza n. 44114 del 10/10/2019, Rv. 277432 - 01] 2.2.3. Risultando per tabulas le menzionate circostanze, la conclusione del PG napoletano era manifestamente infondata, in termini che sono rilevabili nella presente sede anche ai sensi dell’art. 591 comma 4 cod. proc. pen. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese. 4. Nulla deve disporsi in ordine alla istanza di liquidazione delle spese del grado presentata dalla Parte civile unitamente alla memoria del 20/11/2025. La relativa richiesta è tardiva. E’ stato al riguardo chiarito che nel giudizio camerale di legittimità, le memorie e le produzioni difensive depositate in violazione dei termini previsti, a mente dell'art. 611 cod. proc. pen., in quindici e cinque giorni liberi prima dell'udienza, sono tardive, sicché non possono essere prese in considerazione, neppure ai fini della liquidazione delle spese ( Sez. IV, Sentenza, 06/02/2025, n. 10022 , rv. 287766-02). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. nulla sulle spese di parte civile. Così è deciso, 24
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