CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 27204/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
aniela [OSCURATO:PERSONA];preso atto che è intervenuta richiesta di trattazione orale;sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheripotandosi alla memoria depositata, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;sentite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l’accoglimento deimotivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia ha confermato lasentenza resa dal Tribunale di Treviso il 27 Marzo 2024 che ha dichiarato laresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato previsto dall'art. 186 commi 2 letteraC e 2 bis del Codice della strada.Si addebita all'imputato di essersi posto alla guida della sua autovettura in statodi ebbrezza, come accertato mediante etilometro, con l'aggravante di avere procuratoun incidente stradale.2.Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l’imputato, deducendo due motividi censura.2.1. Violazione di legge per mancata assunzione di una prova decisiva e mancataapplicazione degli artt. 507 e 603 codice di rito e violazione del diritto alla prova delladifesa, poiché i giudici si sono rifiutati di rinnovare l’istruttoria dibattimentale perassumere la prova dichiarativa del consulente tecnico di parte.Premette il ricorrente che la difesa sin dal primo grado di giudizio depositavacome prova documentale il libretto metrologico dell'etilometro utilizzato, da cuiemergevano elementi che avrebbero potuto mettere in dubbio l'affidabilità dellostrumento, in ragione di alcuni omessi controlli periodici. In particolare emergeval'assenza di verifica del regolare e perdurante funzionamento dello strumento nelperiodo successivo alla sua omologazione e non erano stati effettuati tutti i controlliperiodici, né quello specifico da effettuarsi dopo l'avvenuta riparazione dello strumentoper malfunzionamento.La difesa chiedeva, depositando lista testi, l'audizione del teste Marcon che avevaanalizzato il libretto metrologico, ma il giudice nel corso dell’esame dibattimentalevietava tutte le domande relative a valutazioni del predetto in ordine al librettometrologico e agli effetti della irregolare sequenza di controlli in esso riportata, nonconsentendo alla difesa di approfondire tale aspetto dell'esame sul rilievo che ildichiarante non era stato indicato quale consulente tecnico di parte, ma come teste.La difesa a questo punto, visto il reiterato rifiuto, invitava il giudice a ricorrere alsuo potere suppletivo ex art. 507 cod.proc.pen. al fine di escutere il teste presente qualesoggetto esperto a conoscenza del libretto, ma il giudice respingeva la richiesta, cosìimpedendo di acquisire una prova decisiva ai fini del decidere.Osserva il ricorrente che dall'esame del libretto metrologico emerge che non èstata effettuata la visita periodica del 2012 e che la decima visita effettuata nel 2013respingeva lo strumento; nel dicembre 2013 si procedeva alla riparazionedell’apparecchio, segnalando la verifica dei parametri di funzionamento senzaaggiungere alcunché; inoltre in data 1 agosto 2016 veniva annotata l'ultima verificaordinaria, mentre era assente la verifica del 2017.Con l'impugnazione si lamentava il comportamento processuale del giudice,chiedendo la rinnovazione della istruttoria dibattimentale per escutere il testeconsulente circa i vizi dell'etilometro emergenti dal libretto prodotto dalla difesa, ma laCorte superava la questione e respingeva la domanda ritenendo l'audizione irrilevante;così facendo incorreva in un'ulteriore violazione del diritto alla prova e adottava unamotivazione illogica e contraddittoria sul rilievo che quel teste esperto era già statoescusso in altri processi davanti la Corte per questioni aventi analogo contenuto.La motivazione così formulata è manifestamente illogica poiché il processoriguarda esclusivamente il caso specifico accaduto e l’attendibilità dell'etilometro usatola sera del 27 maggio 2017 nei confronti del ricorrente.2.2. Vizio di motivazione per travisamento delle emergenze probatorie inrelazione al malfunzionamento degli strumenti atti all'accertamento dello stato diebbrezza e violazione degli artt. 186 Codice della strada e 379 Regolamento dimetrologico dimostra un malfunzionamento dello strumento, che doveva verificare lostato alcolemico e la condotta illecita, in quanto le verifiche periodiche non sonocontinuative e per due anni risultano mancanti. La Corte tuttavia ha ritenuto acclaratala regolarità di funzionamento dell'etilometro confermando la validità dell'accertamentodel tasso individuato da questo strumento, con motivazione apparente che comporta untravisamento delle risultanze istruttorieLa Corte di appello ha superato le censure difensive, osservando che la mancataesecuzione di una nuova verifica primitiva dopo l'avvenuta riparazione è superata dallaconseguita omologazione ad opera della MCTC., che viene riconosciuta solo sel'apparecchio risulti sottoposto alle verifiche e alle prove effettuate dall'ente deputato.Osserva il ricorrente che la Corte si è limitata a citare la giurisprudenza in temasenza collegare il principio affermato ai dati di fatto riportati nei motivi di appello e senzadare una logica spiegazione alla irrilevanza della prova a discarico. Così facendo, hafornito anche una motivazione apparente.Il ricorrente richiama quella giurisprudenza secondo cui l'omessa regolareesecuzione di alcuni controlli intermedi non implica inequivocabilmente l'alterazione delrisultato positivo dei controlli successivi ma, semmai, deve essere supportata da ulteriorielementi significativi per assurgere al ruolo di prova idonea a contestare il quadroprobatorio e afferma che nel caso in esame il giudice avrebbe dovuto, per giustificare laregolarità del controllo dell'etilometro, formulare una motivazione più adeguata epregnante.A sostegno del proprio assunto richiama poi una recente sentenza di merito laquale ha affermato il principio che nel caso in cui nel libretto metrologico non vi siatraccia della visita periodica diversa e ulteriore da quella a cadenza annuale, dopo lariparazione dell'apparecchio, l'etilometro non può essere ritenuto conforme e non vi èalcuna garanzia di regolare funzionamento.Il libretto vagliato dai giudici di merito nel caso in esame ha mostrato una seriedi vizi dello strumento e l'irregolarità e la mancanza di continuità dei controlli e la Corteha motivato solo in apparenza sull'assenza di prova dello stato di ebbrezza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.Giova ricordare che la mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivod'impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., può essere dedotta soloin relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione ai sensi dell'art. 495,comma 2, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente articolato nelcaso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudicedi merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507cod. proc. pen. (norma asseritamente violata) e da questi sia stato ritenuto nonnecessario ai fini della decisione (Sez. 2, Sentenza n. 884 del 22/11/2023 Rv. 285722– 01).Il motivo è anche generico poiché reitera la censura formulata con i motivi diappello, cui la Corte ha reso adeguata e corretta risposta, rilevando come al teste citatodalla difesa non fosse stato consentito di esprimere valutazioni di tipo tecnico, nonrivestendo la figura di consulente.La Corte si è soffermata a spiegare le ragioni della irrilevanza della rinnovazionedell'attività istruttoria invocata dalla difesa ex art. 603 cod. proc. pen., per riascoltareil teste Marcon, sul rilievo che le censure erano state formulate analiticamente conl'appello ed erano superate nel caso specifico dagli elementi di fatto emersidall'istruttoria stessa, in relazione al regolare funzionamento dell’etilometro e allacondizione di ebbrezza dell’imputato.Ed in effetti, al netto dei risultati dell’alcotest, non è stata neppure illustrata dalladifesa la decisività della prova asseritamente pretermessa, poiché “l’accertamento dellaconcentrazione alcolica può avvenire sulla base di elementi sintomatici per tutte leipotesi di reato previste dall'art. 186 cod. strada, non costituendo l'esame strumentaleuna prova legale, a condizione che la decisione sia sorretta da congrua motivazione nelcaso in cui risultano superate le soglie di maggiore gravità” (ex multis, Sez. 4 n. 38177del 30/10/2025 Rv. 288753 – 01). E nel caso in esame altri elementi militano a favoredello stato di ebbrezza del ricorrente, conclamato dalla condotta di guida(tamponamento di un veicolo fermo) dall'alito vinoso, dall'equilibrio precario e dalladifficoltà di pronunciare correttamente le parole.1.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.La Corte ha infatti richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui lamancata esecuzione di una nuova verifica primitiva dopo l'avvenuta riparazione deveritenersi superata dalla conseguita omologazione da parte dell'ente deputato che vienericonosciuta soltanto se l'apparecchio risulti sottoposto alle verifiche e alle proveeffettuate dall'ente. Il riconoscimento dell'omologazione da parte della Motorizzazioneall'esito delle prove tecniche con data successiva alla prima comporta la regolaretaratura dell'apparecchio.E’ stato infatti affermato che in tema di prova della contravvenzione di guida instato di ebbrezza, non può dubitarsi del regolare funzionamento dell'etilometro sul merorilievo formale che l'apparecchio non è stato verificato con cadenza annuale, mediantela cosiddetta taratura obbligatoria (Sez. 4, n. 31843 del 17/05/2023, Nadal, Rv. 285065- 01).La sentenza impugnata, coerentemente alle coordinate ermeneutiche offertedalla giurisprudenza di legittimità, con motivazione coerente e non manifestamenteillogica, ha ritenuto provato il regolare funzionamento dell’etilometro, in quantol’apparecchio era stato regolarmente omologato, come evidenziato dal librettometrologico acquisito agli atti; dalla documentazione versata in atti risultava l’esitopositivo della verifiche periodiche dell’anno 2016 (l’incidente è occorso nel maggio2017); la difesa non ha introdotto alcun elemento volto a provare il difettosofunzionamento dell’apparecchio.[OSCURATO:PERSONA] ha logicamente escluso la rilevanza della irregolarità delle precedentiverifiche periodiche, osservando come nel caso di specie l'ultima verifica fosse stataeffettuata l'1 agosto 2016 e quindi meno di 12 mesi prima rispetto alla data in cui erastato eseguito l'accertamento sul quale è fondata la prospettazione accusatoria; hainoltre evidenziato come gli apparecchi in uso alle forze di Polizia prevedano un sistemadi autodiagnosi idoneo a segnalare eventuali anomalie, sicché il fatto che l'apparecchiorisulti ritualmente omologato e abbia emesso gli scontrini utilizzati per documentare iltasso alcolemico dimostra che lo stesso era perfettamente funzionante al momento dellarilevazione.A fronte di questa motivazione, la difesa ha lamentato solo la irregolarità dellasequenza dei controlli periodici, senza allegare altri elementi a sostegno del pretesocattivo funzionamento dell’apparecchio, che non ha palesato disfunzioni.2. Per le ragioni sin qui esposte il ricorso non può trovare accoglimento.Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Roma 5 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]