CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 settembre 2022
Cassazione n. 30177/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.941/2014 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata inRoma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura a margine del controricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 5 -controricorrente e ricorrente incidentale- IRPEF r.g. n. 941/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 16 5 / 03/13 della [OSCURATO:PERSONA], emessa in data 11 luglio 2013 e pubblicata in data 2 ottobre 2013, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2022 dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con due avvisi relativi agli anni 2006 e 2007 l’Agenzia delle entrate Direzione provinciale di Perugia recuperava atassazione l’ Irpef nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], formalmente residente a Montecarlo, ma ritenuto di fatto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] provinciale di Perugia respingeva il ricorso del contribuente. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell’Umbria, con la sentenza oggetto di ricorso, accoglieva l’appello del contribuente e annullava gli avvisi. In particolare i giudici di appello evidenziava no che il denunciat o difetto di motivazione, sussistente perché la sentenza aveva mostrato una acritica adesione alla tesi dell’Agenzia, non com portava alcun risultato pratico, dovendo i giudici di appello esaminare nel merito la controversia; che tale esame del merito non era però necessario alla luce della circostanza, ritenuta assorbente, che il contribuente aveva presentato dichiarazione riservata di emersione ai sensi della normativa sullo scudo fiscale con la conseguente impossibilità di operare l’accertamento, ritenendo il ricorrente sostanzialmente residente in Italia e quindi a ciò legittimato; infine, evidenziava chela contraddizione tra l’assunto dell’avviso, che il Segatorifosse residente in Italia, e l’eccezione relativa allo scudofiscale, che il Segatori fosse [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], viziava gli avvisi sotto il profilo della contraddittorietà, dovendosi gli stessi considerarsi nulli. r.g. n. 941/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3. Contro tale sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle entrate sulla base di duemotivi. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato controricorso con ricorso incidentale condizionato,affidato ad un motivo. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 20 settembre 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n.168, conv. in l. 25/10/2016, n. 197 . Considerato che: 1. Con il primo motivo l’Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 13-bis d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 78, conv. in l. 3/08/2009, n. 102, ove richiama gli artt. 14 e 15 d.l. n. 350 del 2001, nonché dell’art. 32 n. 7 d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ. In particolare,la ricorrente deduce che il pagamento dell’imposta straordinaria di cui all’art. 13-bisdel d.l. n. 78 del 2009 produce i suoi tipici effetti, preclusivi dell’accertamento ed estintivi delle sanzioni, a condizione che ricorra il presupposto impositivo che si tratti di attività finanziarie o patrimoniali detenute fuori dal territorio dello Stato al 31 dicembre 2008, elemento della cui prova, a carico del contribuente, l’ufficio aveva eccepito, nelle deduzioni in appello, l’assenza; di tale norma la CTR avrebbefatto cattivo uso. In secondo luogo, l’Agenzia deduce che la dich iarazi one per lo scudo fiscale non presentava tutti i requisiti richiesti per la sua validità e che la parte non aveva, cont r aria mente a quanto previsto dalle circolari in materia, dichiarato di risiedere in Italia, omettendo la compilazione della parte ad essa relativa. Infine, nel caso di specie, la dichiarazione di emersione non aveva effetti, ai sensi del comma 5 dell’art. 13-bische prevede, ove richiama gli artt. 14 e 15 del d.l. n. 350 del 2001, che la dichiarazione di r.g. n. 941/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] emersione non abbia effetti ove alla sua data la violazione sia stata già constatataovvero siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche; nel caso di specie, ledichiarazioni era no sta te p re sentat e in data 4 e 7 dicembre 2009 mentre la Direzione provinciale di Perugia, il 16 ottobre 2009, aveva già chiesto l’autorizzazione alle indagini bancarie, con la precisazione che l’art. 32 n. 7 d.P.R. n. 600 del 1973 prevede l’obbligo per l’istituto di credito, destinatariodi tale richiesta, di comunicarne la presenza alcontribuente, il quale non aveva eccepito la insussist e nza della comunicazione. 2. Con il secondo motivo l’Agenzia lamenta la insufficiente e contradditoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ovvero (ove ritenuto applicabile al giudizio il testo novellato dal d.l. n. 83 del 2012) l’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5.cod. proc. civ. Deduce chela CTR abbia omesso l’esame delle molteplici carenze delle dichiarazioni tra cui l’omessa prova della detenzione fuori dal territorio dello Stato delle attività finanziarie o patrimoniali al 31 dicembre 2008 e la mancata compilazione della parte relativa alla residenza in Italia, e che abbia omesso qualsiasi riferimento al recupero a tassazione della somma di euro 70.800,00, corrisposti al Segatori dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. della quale era socio per prestazioni di lavoro autonomo non abituale. 3. I l controricorrente eccepisce l ’ inammissibilità del ricorso principale, sia perchè esso non attinge entrambe le rationes decidendi adottate dalla CTR a fondamento della propriadecisione sia perché con entrambi i motivi l’Agenzia propone, sotto forma diviolazione di legge o come vizio motivazionale,questioni di cui la sentenza non tratta e il cui omesso esame avrebbe dovuto censurare lamentando l’omissione di pronuncia. r.g. n. 941/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] altresì ricorso incidentale condizionato con cui deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ovvero violazione e falsa applicazione dell’art. 12,comma 7, della l. n. 212 del 2000 nonchèomesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4, 5 , cod. proc. civ. , lamentando infatti che la CTR abbia omesso l’esame dell’eccezione di nullità dell’avviso per mancata notifica del p.v.c. dopo una verifica durata circa un anno. 4. In data 6 giugno 2019 il controricorrente ha deposita t o la domanda di definizione agevolata ai sensidell’art. 6 , comma 10 , d.l. n. 119 del 2018 conv. in l. n. 136 del 2018, in relazione all’avviso di accertamento T3NX11400166/2011, relativo all’anno di imposta 2007 (poiché è pacifico in atti che quello relativo al 2006 è stato oggetto di definizione agevolata, come dedotto dalla stessa Agenzia all’inizio del proprio ricorso, relativo al solo avviso per il 2007), cui è allegata la quietanza del pagamento della prima rata, documenti notificati alla controparte a mezzo p.e.c. ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. In assenza di deposito in atti di provvedimento di diniego della definizione agevolata, va dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018 conv.in l. n. 136 del 2018. 5. Ai sensi dell'art. 6, comma 13,del medesimo d.l. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non sussistono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 7/06/2018, n. 14782). P.Q.M. r.g. n. 941/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il processo per intervenuta definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del