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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33734/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia emessa il 9/12/2019 dal Tribunale di Trapani, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole della contravvenzione di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 5„ 6,

I. n. 283 del 1962 e condannato - con rito abbreviato - alla pena di due mesi di arresto.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione per la mancata applicazione dell'art. 131- bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

4. La Corte di appello, pronunciandosi sulla causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ne ha evidenziato l'assenza di presupposti, al riguardo redigendo una motivazione del tutto adeguata, fondata su concreti elementi istruttori e priva di illogicità manifeste.

La sentenza, in particolare, ha evidenziato non solo la natura del bene protetto dalla norma (invero, di per sé non ostativa al riconoscimento dell'istituto, in assenza di un espresso divieto), ma anche - e soprattutto - le modalità della condotta, pacifiche e ben descritte nelle sentenze di merito: il Maniaci, infatti, era risultato svolgere un'attività casearia del tutto abusiva (al pari, peraltro, di quella di allevamento di ovini, bovini e suini) in un manufatto: a) di circa 30 mq. privo dei requisiti minimi per lo svolgimento della stessa attività; b) in pessime condizioni igienico-sanitarie (sporcizia, pavimenti e pareti in cemento allo stato grezzo); c) con diffusa presenza di mosche, che si posavano sui prodotti; d) con soffitto in lamiera visibilmente sporco; e) con attrezzature e mobilia del tutto insudiciate, impolverate e coperte da mosche.

Nessuna documentazione, peraltro, attestava la provenienza del latte, né - si ribadisce - alcuna autorizzazione per lo svolgimento dell'attività.

5. La motivazione sul punto, dunque, emerge rigorosa e completa, e in nessun modo può esser superata dai generici argomenti oggetto del ricorso, che, peraltro, non contesta affatto tutte le circostanze in fatto appena riportate.

6. La stessa impugnazione, dunque, deve esser dichiarata inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia emessa il 9/12/2019 dal Tribunale di Trapani, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole della contravvenzione di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 5„ 6, I. n. 283 del 1962 e condannato - con rito abbreviato - alla pena di due mesi di arresto. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione per la mancata applicazione dell'art. 131- bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. La Corte di appello, pronunciandosi sulla causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ne ha evidenziato l'assenza di presupposti, al riguardo redigendo una motivazione del tutto adeguata, fondata su concreti elementi istruttori e priva di illogicità manifeste. La sentenza, in particolare, ha evidenziato non solo la natura del bene protetto dalla norma (invero, di per sé non ostativa al riconoscimento dell'istituto, in assenza di un espresso divieto), ma anche - e soprattutto - le modalità della condotta, pacifiche e ben descritte nelle sentenze di merito: il Maniaci, infatti, era risultato svolgere un'attività casearia del tutto abusiva (al pari, peraltro, di quella di allevamento di ovini, bovini e suini) in un manufatto: a) di circa 30 mq. privo dei requisiti minimi per lo svolgimento della stessa attività; b) in pessime condizioni igienico-sanitarie (sporcizia, pavimenti e pareti in cemento allo stato grezzo); c) con diffusa presenza di mosche, che si posavano sui prodotti; d) con soffitto in lamiera visibilmente sporco; e) con attrezzature e mobilia del tutto insudiciate, impolverate e coperte da mosche. Nessuna documentazione, peraltro, attestava la provenienza del latte, né - si ribadisce - alcuna autorizzazione per lo svolgimento dell'attività. 5. La motivazione sul punto, dunque, emerge rigorosa e completa, e in nessun modo può esser superata dai generici argomenti oggetto del ricorso, che, peraltro, non contesta affatto tutte le circostanze in fatto appena riportate. 6. La stessa impugnazione, dunque, deve esser dichiarata inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro
Sentenza Cassazione n. 33734/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris