CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 agosto 1969
Cassazione n. 37021/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dagli artt. 624 e 625, n.2, cod.pen.. Il ricorso è inammissibile. L'unico motivo, attinente alla dedotta contraddittorietà della motivazione in punto di esclusione della causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis cod.pen. è manifestamente infondato; atteso che, sul punto, la Corte territoriale ha fornito ampia motivazione fondata, in relazione ai parametri ostativi previsti dal suddetto articolo, sull'abitualità della condotta, atteso che il ricorrente è gravato da precedenti, non risalenti nel tempo, attinenti a delitti della stessa indole (in conformità ai criteri dettati da Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA] g