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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 gennaio 2024

Cassazione n. 22833/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24221-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocatoELENA BISIO; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 125/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 24/03/2021 R.G.N. 337/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Torino ha confermato la decisione di prime cure che aveva [OSCURATO:PERSONA] sociale e rinuncia al mantenimento in sede di separazione consensuale R.G.N.24221/2021 Cron.

Rep.

Ud.18/01/2024 CC rigettatola domanda dell’attuale ricorrente volta ad ottenere l'assegno sociale, per avere rinunciato all’assegno di mantenimento, in sede di separazione consensuale, e dopo solo un mese presentato all’INPS la domanda per il riconoscimento della provvidenza;

2. avverso tale sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] , con un motivo, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste l'INPS con controricorso;

3. l’Ufficio del Procuratore generale non ha rassegnato conclusioni scritte; [OSCURATO:PERSONA]

4. con il motivo di ricorso la ricorrente si duole di violazione di legge per avere la Corte di merito escluso lo stato di bisogno per il diritto all’assegno sociale sul presupposto, secondo l’interpretazione fatta propria nella sentenza impugnata, di non essersi la parte attivata nei confronti del soggetto economico su cui grava uno specifico obbligo di solidarietà nascente dal vincolo familiare, prima di rivolgersi alla solidarietà generale;

7. il ricorso è da accogliere;

8. questa Corte ha già affermato (fra le altre, Cass. n. 14513 del 2020, n. 33513 del 2023) che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale L. n. 335 del 1995, ex art. 3, comma 6, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno;9. in particolare, si è affermato (Cass. n. 24954 del 2021) che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole;

10. in ogni caso, il riferimento contenuto nell’art.3 della legge n.335/1995 cit., ai redditi effettivamente percepiti, non implica che il legislatore abbia, per ciò solo, inteso legittimare comportamenti posti in essere per dar luogo ad una situazione sulla quale fondare il diritto reclamato, per cui l’eventuale intento fraudolento dev’essere oggetto di accertamento giudiziale, nel rispetto degli oneri circolari di allegazione e deduzione (per tutte, v.

Cass.,Sez.Un., n. 11353 del 2004);

11. conseguentemente, la sentenza impugnata che non si è conformata ai predetti principi va cassata e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, per nuovo esame e per laregolazione delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Tori

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24221-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocatoELENA BISIO; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 125/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 24/03/2021 R.G.N. 337/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Torino ha confermato la decisione di prime cure che aveva [OSCURATO:PERSONA] sociale e rinuncia al mantenimento in sede di separazione consensuale R.G.N.24221/2021 Cron. Rep. Ud.18/01/2024 CC rigettatola domanda dell’attuale ricorrente volta ad ottenere l'assegno sociale, per avere rinunciato all’assegno di mantenimento, in sede di separazione consensuale, e dopo solo un mese presentato all’INPS la domanda per il riconoscimento della provvidenza; 2. avverso tale sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] , con un motivo, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste l'INPS con controricorso; 3. l’Ufficio del Procuratore generale non ha rassegnato conclusioni scritte; [OSCURATO:PERSONA] 4. con il motivo di ricorso la ricorrente si duole di violazione di legge per avere la Corte di merito escluso lo stato di bisogno per il diritto all’assegno sociale sul presupposto, secondo l’interpretazione fatta propria nella sentenza impugnata, di non essersi la parte attivata nei confronti del soggetto economico su cui grava uno specifico obbligo di solidarietà nascente dal vincolo familiare, prima di rivolgersi alla solidarietà generale; 7. il ricorso è da accogliere; 8. questa Corte ha già affermato (fra le altre, Cass. n. 14513 del 2020, n. 33513 del 2023) che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale L. n. 335 del 1995, ex art. 3, comma 6, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno;9. in particolare, si è affermato (Cass. n. 24954 del 2021) che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole; 10. in ogni caso, il riferimento contenuto nell’art.3 della legge n.335/1995 cit., ai redditi effettivamente percepiti, non implica che il legislatore abbia, per ciò solo, inteso legittimare comportamenti posti in essere per dar luogo ad una situazione sulla quale fondare il diritto reclamato, per cui l’eventuale intento fraudolento dev’essere oggetto di accertamento giudiziale, nel rispetto degli oneri circolari di allegazione e deduzione (per tutte, v. Cass.,Sez.Un., n. 11353 del 2004); 11. conseguentemente, la sentenza impugnata che non si è conformata ai predetti principi va cassata e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, per nuovo esame e per laregolazione delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Tori
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