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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 21659/2026

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l 10/04/1972Corigliano [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Martino [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Pagliuso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]nel procedimento a carico di questi ultimi e a carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 30/04/2025 della Corte d'appello di Catanzaro.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA],che riportandosi alla memoria scritta ha concluso per il rigetto dei ricorsi propostida [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e per l'inammissibilitàdei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e dal Procuratore generale di Catanzaro;uditi i seguenti difensori:l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Torino, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], haconcluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso;l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Cosenza, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], si èriportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento;l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, in sostituzione ex art. 102c.p.p. dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] del foro di Crotone, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], haconcluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso;l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA], in difesa di BarilariAnnibale, ha concluso per l'accoglimento del ricorso;l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], in difesa di BarilariAnnibale, si è riportata ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento;l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Crotone, in sostituzione ex art. 102 c.p.p.dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Locri, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] luciano, haconcluso per l'inammissibilità del ricorso proposto dal Procuratore generale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 30.4.2025, la Corte di appello di Catanzaro haparzialmente riformato la decisione di primo grado nei confronti di BarilariAnnibale, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RomanoGiovanni e [OSCURATO:PERSONA], imputati di reati in materia di sostanze stupefacenti,alcuni dei quali contestati in forma associativa.I fatti per i quali è processo si collocano nell’arco temporale compreso tra imesi di maggio e agosto 2016 e traggono origine da una complessa attivitàinvestigativa che aveva consentito di ipotizzare l’esistenza di un gruppo criminaleoperante tra le province di Crotone, [OSCURATO:PERSONA] e Catanzaro, deditoall’approvvigionamento, al trasporto e allo smercio di sostanze stupefacenti deltipo cocaina, marijuana e hashish.All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale aveva affermato laresponsabilità di tutti gli imputati, ritenendo provata l’esistenza di un’associazioneper delinquere finalizzata al narcotraffico ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, nonchéla commissione di singoli reati-fine ex art. 73 del medesimo decreto.In sede di gravame, la Corte di appello ha confermato la sussistenza delsodalizio criminoso riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], ritenendo tuttavia chel’inserimento associativo non risultasse dimostrato per tutti gli imputati.

Inparticolare, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato associativo; ha assolto ancheRomano Giovanni dal delitto associativo, ritenendo l’episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA]estraneo alle dinamiche del sodalizio, pur confermandone la responsabilità per ilreato-fine di concorso nell’acquisto e nel trasporto di marijuana; ha riqualificato laposizione di [OSCURATO:PERSONA] da promotore a partecipe; ha confermato, nel resto,le affermazioni di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].2.

Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione ilProcuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro e gli imputati diseguito indicati, a mezzo dei rispettivi difensori.3.

Il ricorso del Procuratore generale concerne la posizione di [OSCURATO:PERSONA] CarloLuciano ed è affidato a un unico articolato motivo, con il quale si deduce vizio dimotivazione ed erronea applicazione dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.Il ricorrente censura l’assoluzione pronunciata dalla Corte territoriale,sostenendo che la motivazione sarebbe mancante o manifestamente illogica nellaparte in cui ha escluso la partecipazione associativa di [OSCURATO:PERSONA] valorizzando lamancata conclusione delle trattative e la ritenuta sporadicità dei contatti con ilgruppo crotonese.Si deduce che la Corte di appello avrebbe omesso di considerare il rilievo che,secondo la giurisprudenza di legittimità, assume la stabile collaborazione trasodalizi criminali autonomi, idonea a integrare una forma di partecipazioneall’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti anche inassenza di una formale appartenenza esclusiva.In tale prospettiva, il ricorrente valorizza il ruolo di intermediazione svolto dalMacrì, quale referente del gruppo operante nell’area della Locride, evidenziandocome dalle intercettazioni emerga un rapporto continuativo finalizzato alreperimento di canali di approvvigionamento alternativi, ritenuto funzionale alprogramma criminoso del sodalizio capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].4.

Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] il ricorso è articolato in due motivi.Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione in relazione all’affermazionedi responsabilità per il delitto di cui al capo 4), sostenendosi che la Corte di appelloavrebbe tratto la prova del concorso dell’imputato nell’operazione di acquisto etrasporto del 18 agosto 2016 da elementi meramente indiziari e privi di un’effettivavalenza causale.In particolare, si lamenta che la sentenza avrebbe confuso contattiantecedenti e rapporti generici intercorsi nel mese di luglio 2016 con la prova diuna consapevole e concreta partecipazione alla specifica operazione di acquisto etrasporto della marijuana, curata – secondo la prospettazione difensiva – da altrisoggetti.Con il secondo motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazionein ordine al trattamento sanzionatorio, per il mancato riconoscimentodell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., assumendosi che il contributoeventualmente ascrivibile al [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato del tutto marginale, nonchéper la ritenuta carenza di motivazione del giudizio di equivalenza tra attenuantigeneriche e recidiva aggravata.5.

Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono dedotte plurime censure.Con riferimento al reato-fine di cui al capo 2), si lamentano vizio dimotivazione e violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., sostenendosi che laresponsabilità dell’imputato sarebbe stata affermata sulla base di elementicongetturali, quali le modalità del viaggio, la presenza presso un esercizio pubblicoe generici dialoghi non captati, ritenuti inidonei a dimostrare un concretocontributo causale alla condotta dell’autore materiale del trasporto della sostanzastupefacente.Con altro motivo si contesta la sussistenza del delitto associativo di cui all’art.74 d.P.R. n. 309 del 1990, deducendosi la mancanza dei requisiti strutturali delsodalizio, in ragione della ristretta base soggettiva, della limitata duratatemporale, dell’assenza di una pluralità di reati-fine e di elementi diorganizzazione, stabilità e programma criminoso indeterminato.Si censura, infine, la motivazione in ordine alla ritenuta qualifica diorganizzatore attribuita al [OSCURATO:PERSONA], osservandosi che tale ruolo integra unafattispecie autonoma di reato e richiede una prova rigorosa dell’effettivo eserciziodi funzioni direttive e di coordinamento, che nella specie sarebbe stata affermatain modo meramente assertivo.6.

Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si articola in più motivi.Con il primo si deducono manifesta illogicità della motivazione e travisamentodei fatti in ordine alla responsabilità per i reati associativi e per i reati-fine,sostenendosi che gli elementi valorizzati dalla Corte di appello (frequentazionipersonali, viaggi in auto, precedenti penali, linguaggio ritenuto criptico) sarebbero,in realtà, compatibili con spiegazioni alternative lecite e non idonei a integrare unaprova di intraneità associativa al di là di ogni ragionevole dubbio.Con il secondo motivo si contesta la sussistenza dell’associazione di cui all’art.74 d.P.R. n. 309 del 1990, deducendosi l’assenza di una struttura stabile, di basilogistiche, di una cassa comune e di una concreta programmazione di una serieindeterminata di delitti, nonché l’erronea valorizzazione di un unico episodio qualereato-fine.Con il terzo motivo, in via subordinata, si deduce il travisamento delleemergenze probatorie in relazione al mancato riconoscimento dell’ipotesi di cui alcomma 6 dell’art. 74, assumendosi che, per dimensioni, capacità operative equantità effettivamente dimostrate, il sodalizio sarebbe comunque riconducibile auna fattispecie di lieve entità.Con il quarto motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazioneall’affermazione della sua responsabilità per il delitto di partecipazioneall’associazione di cui all’art. 74 d.P.R. 309/1990, sostenendo che la sentenzaimpugnata avrebbe erroneamente qualificato come contributo associativocondotte che, anche ove ritenute penalmente rilevanti, sarebbero al piùriconducibili a un concorso occasionale nella commissione di un reato determinato.Deduce che il materiale probatorio valorizzato dal giudice di merito, costituitoprincipalmente da intercettazioni e spostamenti, non dimostrerebbe una stabile econsapevole adesione al sodalizio criminoso, difettando la prova di un inserimentostrutturale nell’organizzazione e di una condivisione del programma criminoso.Rileva, in particolare, che l’unico episodio con esito concreto sarebbe quellodel 25–26 maggio 2016, culminato nel sequestro di sostanza stupefacenterinvenuta sull’autovettura di [OSCURATO:PERSONA], e che anche rispetto a taleepisodio la propria condotta integrerebbe un mero contributo concorsualefunzionale alla realizzazione di un singolo reato, insufficiente a fondare l’affectiosocietatis richiesta dall’art. 74 d.P.R. 309/1990.6.1.

La difesa del ricorrente ha depositato motivi nuovi con cui, quanto al capo1), si deduce la radicale mancanza di motivazione in ordine alla sussistenzadell’associazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990, atteso che l’ipotetico sodalizioavrebbe operato per soli tre mesi, sarebbe stato composto da appena tre soggetti,senza rete di vendita, senza acquirenti sul territorio crotonese, senza mezzilogistici, senza fornitori stabili e senza una pluralità di reati-fine coerenti con loscopo di rifornimento all’ingrosso del mercato locale, a fronte di un solo episodiodi modesta entità.

Rileva come le sentenze di merito abbiano affermatoapoditticamente l’esistenza dell’associazione, senza confrontarsi con tali datioggettivi, né con il contenuto delle stesse imputazioni, con conseguente viziomotivazionale.Quanto al capo 2), osserva che la condanna di [OSCURATO:PERSONA] si fonda sull’asseritoruolo di staffetta, privo di logica e contrario all’id quod plerumque accidit, poichél’imputato procedeva dietro, e non davanti, al veicolo che trasportava lostupefacente.Si deduce, infine, l’assenza di valida motivazione anche in ordine all’esclusionedella fattispecie autonoma di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990, essendorichiamati elementi (quantitativi ingenti, assiduità dei rapporti, strutturaorganizzata) meramente enunciati e privi di riscontro fattuale.6.2.

La difesa ha depositato anche una memoria di replica alle considerazioniscritte depositate dal Procuratore generale.7.

Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] il ricorso è strutturato in cinque motivi.Con il primo si deduce vizio di motivazione in ordine all’identificazionedell’imputato e all’attribuzione delle utenze telefoniche, lamentandosi l’assenza indocumentati, nonché l’omessa valutazione della consulenza tecnica difensiva intema di identificazione vocale.Con il secondo motivo si contesta la ritenuta partecipazione all’associazionedi cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, deducendosi l’assenza di elementidimostrativi di un vincolo stabile e qualificato, e la riconducibilità delle condotte aun concorso occasionale.Con il terzo motivo, in via subordinata, si censura il mancato riconoscimentodell’ipotesi di cui al comma 6 dell’art. 74, reputandosi insussistenti elementiindicativi di una significativa capacità operativa e offensiva del sodalizio.Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione in ordine all’affermazionedi responsabilità per il reato-fine, contestandosi la prova di una consapevolepartecipazione e di un contributo causale concreto, anche con riferimento al ruolodi staffetta.Con il quinto motivo si censurano il trattamento sanzionatorio, ilbilanciamento delle circostanze attenuanti con la recidiva e gli aumenti percontinuazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso del Procuratore generale deve essere dichiarato inammissibile.1.1.

Esso investe la sentenza della Corte di appello di Catanzaro nella partein cui ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di partecipazione ad associazionefinalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, contestato ex art. 74 d.P.R. 309 del1990, deducendo, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio dimotivazione, che il giudice di secondo grado avrebbe escluso l’intraneitàassociativa, valorizzando indebitamente il mancato perfezionamento delletrattative e la ritenuta sporadicità dei contatti con il gruppo crotonese, senzaconsiderare la configurabilità del sodalizio anche in presenza di una stabilecollaborazione tra gruppi criminali autonomi.1.2.

In via preliminare, occorre richiamare il perimetro del sindacato dilegittimità in materia di valutazione della prova e di accertamento del vincoloassociativo.Secondo il costante orientamento di questa Corte, il giudizio circa lasussistenza dell’“affectio societatis”, intesa come consapevole e stabile messa adisposizione del sodalizio per il perseguimento del programma criminoso, integraun apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, sindacabile in sede dilegittimità nei soli limiti della manifesta illogicità o della contraddittorietà intrinsecadella motivazione, ovvero del travisamento della prova decisiva, e non giàprobatorio.

Ne deriva che non è consentita in Cassazione una rivalutazione delcompendio indiziario volta a sostituire il giudizio del giudice di merito con quelloritenuto preferibile dalla parte ricorrente (cfr., da ultimo, Sez. 3, n. 17395 del24/01/2023, Chen, Rv. 284556 – 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna,Rv. 280747 – 01).Alla luce di tali principi, il motivo proposto dal Procuratore generale, purformalmente articolato anche come violazione di legge, si risolve, nella suasostanza, in una censura di merito.1.3.

Quanto al dedotto vizio di motivazione, non si ravvisa nella sentenzaimpugnata alcuna illogicità manifesta né alcuna frattura del percorsoargomentativo.La Corte di appello ha escluso la partecipazione associativa di [OSCURATO:PERSONA] non sullabase di un singolo elemento isolato, bensì all’esito di una valutazione complessivae coerente di una pluralità di circostanze fattuali, valorizzando, in particolare: illimitato numero di contatti e incontri monitorati con i soggetti del gruppocrotonese; l’assenza di riscontri certi circa l’avvenuta conclusione di forniture disostanza stupefacente; il mancato inserimento dell’imputato nel contestooperativo dell’episodio del 26 maggio 2016, costituente il più rilevante reato-fineaccertato; la circostanza che il gruppo crotonese avesse attivato canali alternatividi approvvigionamento, anche fuori regione, elemento ritenuto sintomaticodell’assenza di un legame stabile e qualificato con il [OSCURATO:PERSONA].Tali argomentazioni, lungi dal costituire affermazioni apodittiche, si collocanoin un discorso motivazionale lineare, logicamente coerente e puntualmenteancorato ai dati processuali.Il ricorrente, nel dedurre che dalle intercettazioni emergerebbe un rapportocontinuativo di intermediazione idoneo a integrare la partecipazioneall’associazione, non individua una contraddizione interna della motivazioneimpugnata, ma propone una diversa e più ampia lettura del medesimo materialeprobatorio, sollecitando in sostanza una rivalutazione del significato dei contatti edelle trattative intercorsi.

Anche il richiamo alla contestazione, emersa inintercettazione, della qualità della sostanza fornita “l’altra volta” non consente disuperare tale limite, poiché la Corte di appello ha espressamente affermato che leindagini non hanno consentito di appurare con certezza l’esistenza di fornitureeffettivamente portate a termine, circostanza che rientra pienamente nellavalutazione del fatto e dell’attendibilità del dato indiziario.Invero, la Corte territoriale non ha affatto negato né ridimensionato il datofattuale concernente la pluralità, la continuità e l’oggettiva illiceità dei contattiintercettivi intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e il gruppo di Crotone, dei quali ha anzi datopuntuale e diffuso conto.La valutazione espressa dal giudice di appello si colloca, tuttavia, su un pianoesclusivamente giuridico, avendo riguardo non già alla esistenza di tali contatti,bensì alla loro idoneità dimostrativa ai fini della prova dell’adesione stabile alsodalizio criminoso contestato, richiesta dall’art. 74 d.P.R. 309/1990.Muovendo da tale corretta impostazione, la Corte ha richiamato il principio –costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità – secondo cui lareiterazione dei rapporti negoziali illeciti e la stabilità delle relazioni di fornitura,ancorché intense e protratte nel tempo, non valgono, di per sé sole, a integrarel’affectio societatis, ove restino integralmente compatibili con il paradigma delrapporto sinallagmatico fornitore–acquirente e non siano sorrette da ulteriori esignificativi indici di intraneità associativa (cfr. Sez. 5, n. 51400 del 26/11/2013,Abbondanza, Rv. 257991 – 01).In tale prospettiva, la Corte di appello ha coerentemente rilevato come ilcontenuto delle conversazioni intercettate – pur concernendo trattative, qualità equantità della sostanza, modalità di consegna, utilizzo di emissari e lamentele peraffari non conclusi – non evidenzi elementi sintomatici di una condivisione delprogramma criminoso, di una partecipazione alle scelte organizzative del gruppo,di un coinvolgimento nella gestione delle attività di smercio sul territorio o di unaassunzione comune del rischio, restando costantemente circoscritto all’ambitodella contrattazione della singola fornitura.Ne deriva che il rilievo attribuito dal Procuratore generale alla mera pluralitàdelle comunicazioni intercettive si risolve, in realtà, nella prospettazione di unadiversa possibile lettura del medesimo compendio fattuale, intesa a sovrapporreautomaticamente la stabilità del traffico illecito alla partecipazione associativa.Tale impostazione, tuttavia, si colloca sul piano del merito ed è insuscettibile discrutinio in sede di legittimità, a fronte di una motivazione che ha fatto puntualee coerente applicazione del criterio distintivo tra rapporti di fornitura reiterata eadesione stabile a un sodalizio criminoso.In tale prospettiva, il motivo non coglie un vizio logico della decisione, ma siesaurisce in una non consentita critica al giudizio di fatto espresso dal giudice dimerito.1.4.

Neppure risulta che la sentenza abbia escluso l’intraneità associativa perla sola appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] a diverso contesto criminale.Al contrario, la decisione impugnata si è attenuta al principio per cui lapartecipazione ad associazione ex art. 74 d.P.R. 309 del 1990 può configurarsianche in presenza di rapporti con più sodalizi, ma richiede, in ogni caso, la provadi un collegamento stabile e funzionale al programma criminoso dell’associazionedi riferimento, prova che, secondo il giudice di merito, nella specie non è stataraggiunta.Si tratta di un’applicazione in fatto dei criteri dell’affectio societatis, non di unerrore nella individuazione della regola giuridica applicabile.1.5.

In definitiva, il ricorso del Procuratore generale non evidenzia né unerrore di diritto nell’interpretazione dell’art. 74 d.P.R. 309 del 1990, né un vizio dimotivazione nei limiti rilevanti ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., masollecita una diversa valutazione del materiale probatorio, preclusa in sede dilegittimità.2.

Con riferimento ai ricorsi degli imputati, occorre dare preliminarmenteconto dei motivi comuni alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], concernentila configurabilità, nel caso di specie, del reato associativo ex art. 74 d.P.R.309/1990 (capo 1).3.

Tali motivi, i quali deducono, essenzialmente, la carenza e l’illogicità dellamotivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta sussistenza del delittodi associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di cui all’art. 74 cit.,risultano fondati nei termini che seguono.3.1.

Dall’esame congiunto delle decisioni di primo e di secondo grado emerge,in effetti, una sostanziale convergenza argomentativa che, pur muovendo daun’ampia ricostruzione delle risultanze investigative, non fornisce una motivazioneadeguata in ordine ai presupposti costitutivi del reato associativo, segnatamentecon riferimento all’esistenza di una struttura organizzativa, sia pure rudimentale,finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati in materia distupefacenti, nonché alla dimostrazione di un programma criminoso comune e diuna stabile affectio societatis in capo agli imputati.In proposito i giudicanti valorizzano una pluralità di contatti telefonici, diconversazioni dal contenuto allusivo o criptico e di spostamenti sul territorio,assumendo tali elementi come indici sintomatici della stabilità del vincolo.Tuttavia, tale apparato descrittivo non si traduce in una puntuale argomentazioneidonea a chiarire in che modo tali circostanze siano espressive, non già dellareiterazione di condotte illecite funzionali a singole operazioni di traffico, bensìdell’esistenza di un’organizzazione dotata di autonomia strutturale e funzionalerispetto ai reati-fine.3.2.

Difetta, in particolare, una chiara individuazione di elementi fattualiindicativi dell’esistenza di una struttura organizzativa, anche minima, quali unaripartizione stabile dei ruoli, meccanismi decisionali condivisi, regole operativeinterne o una capacità di azione collettiva che preceda e trascenda la realizzazionedei singoli episodi di traffico.

La stabilità del vincolo viene desunta in viasostanzialmente presuntiva dalla mera reiterazione dei contatti e deglispostamenti, ma tale reiterazione è poi utilizzata come prova dell’associazione,senza che venga esplicitato il necessario quid pluris, costituito appuntodall'elemento organizzativo (cfr. Sez. 4, n. 27517 del 12/04/2024, Deda, Rv.286738 – 01), che consente di distinguere il concorso di persone, anche reiterato,dal vincolo associativo propriamente detto, con il rischio di una evidente circolaritàargomentativa.3.3.

A ciò si aggiunge un ulteriore e rilevante profilo di criticità, postopuntualmente in luce dai motivi di ricorso e in particolare dal ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA].3.3.1.

Tutti i contatti e i viaggi valorizzati dalle sentenze di merito nonforniscono, infatti, alcuna dimostrazione oggettiva dell’effettiva realizzazione diaffari illeciti, che vengono piuttosto dati per presupposti sul piano argomentativo.Tali elementi restano privi di riscontri circa l’esistenza, la natura o l’entità dellesostanze stupefacenti asseritamente trattate e non risultano accompagnati dasequestri o da altri dati fattuali idonei a comprovare l’avvenuto perfezionamentodelle operazioni di acquisto o di cessione.Ne consegue che la motivazione di merito assume come dimostrata un’attivitàdi narcotraffico continuativa senza che tale premessa trovi un adeguatofondamento oggettivo nelle risultanze processuali.

I contatti e gli spostamenti, purpotenzialmente indicativi di rapporti illeciti, restano in larga parte inerti sul pianodimostrativo, poiché non consentono di accertare se e in quali termini leinterlocuzioni si siano effettivamente tradotte in traffici di stupefacenti, risultandocosì compatibili tanto con un concorso episodico quanto con un traffico reiteratoprivo di una struttura associativa autonoma.In tale contesto, l’unico episodio che presenta un esito concreto èrappresentato dal reato-fine di cui al capo 2) dell’imputazione.

Tuttavia, lesentenze di merito attribuiscono a tale episodio una valenza dimostrativadell’esistenza dell’associazione che non risulta sorretta da un adeguato percorsologico.

La commissione di un reato-fine, anche se grave e frutto di unacooperazione tra più soggetti, è ontologicamente compatibile tanto con lapartecipazione a un’associazione quanto con il concorso di persone nel reatosingolo o continuato e non è di per sé sufficiente a dimostrare l’esistenza di unsodalizio criminoso stabile, se non accompagnata dalla previa dimostrazione di unprogramma criminoso unitario e di una struttura organizzativa autonoma.Le sentenze impugnate non chiariscono, in particolare, per quali ragionil’episodio del capo 2) dovrebbe essere inteso come manifestazione dell’operativitàdi un’associazione finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati,anziché come espressione di una cooperazione criminosa circoscritta allarealizzazione di un fatto, o più fatti, determinati.

In tal modo, il reato-fine vieneutilizzato come surrogato della prova dell’associazione, con un’inversione delcorretto rapporto logico tra i due piani, poiché la dimostrazione del vincoloassociativo viene fatta discendere dalla sola realizzazione di uno degli obiettiviperseguiti.3.3.2.

Ulteriore profilo di criticità concerne l’assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] e di Romanodal reato associativo, che determina la riduzione del sodalizio residuo a tre solisoggetti, coincidenti con il numero minimo previsto dalla legge.Sebbene tale circostanza non escluda, in astratto, la configurabilitàdell’associazione, essa impone un rafforzato onere motivazionale in ordine alladimostrazione della stabilità del vincolo, della sua autonomia organizzativa e delladistinzione rispetto al concorso reiterato, onere che nel caso di specie non risultasoddisfatto.La sentenza impugnata, invece, anche dopo tale riduzione, continua avalorizzare i medesimi indicatori fattuali già ritenuti insufficienti a dimostrarel’affectio societatis per gli imputati assolti, senza esplicitare con la necessariachiarezza la linea di demarcazione che condurrebbe, sulla base degli stessielementi, a esiti opposti quanto alla configurabilità del vincolo associativo.3.3.3.

A ciò si aggiunge, infine, il dato relativo al breve arco temporale nelquale l’associazione viene collocata, individuato nel periodo compreso tra i mesi dimaggio e agosto 2016.Se è vero che il reato associativo non richiede una durata particolarmenteestesa del vincolo, è altrettanto vero che, quando l’operatività del sodalizio vienecircoscritta a un lasso temporale assai limitato, si impone un onere motivazionaleparticolarmente rigoroso in ordine alla dimostrazione della stabilitàdell’organizzazione, della sua autonomia rispetto ai singoli reati-fine edell’esistenza di un programma criminoso unitario.Anche sotto questo profilo, la sentenza impugnata non chiarisce in modopersuasivo come, nel ristretto periodo indicato, si sarebbe consolidata unastruttura associativa dotata di continuità operativa, tanto più considerando cheuna parte significativa degli elementi valorizzati si colloca al di fuori dell’arcotemporale contestato, senza che venga spiegata la loro funzione probatoriarispetto alla dimostrazione della stabilità del sodalizio in quel periodo.3.4.

In definitiva, la motivazione sul delitto associativo non regge al vaglio dilegittimità perché presenta una evidente frattura tra affermazioni giuridiche e datifattuali richiamati.La Corte territoriale utilizza categorie corrette in astratto – stabilità delvincolo, organizzazione sia pure rudimentale, programma criminoso indeterminato– ma non costruisce un ragionamento coerente e ancorato a elementi concreti.L’intera ricostruzione associativa risulta, di fatto, schiacciata su un unico episodioeffettivamente significativo, quello di cui al capo 2): è l’unico traffico di una certaentità, compiuto e documentato.

Tutto il resto consiste in contatti, tentativi,interlocuzioni e spostamenti che la sentenza evoca in modo descrittivo, ma senzaspiegare come questi possano sostenere, sul piano logico, l’esistenza di una serieindeterminata di (effettivi o potenziali) reati-fine.

Il programma indeterminatoviene postulato, più che argomentato, quasi fosse una conseguenza automaticadella gravità dell’episodio singolo, in una indebita sovrapposizione tra reatoassociativo e concorso nel reato-fine.

Lo stesso vale per la stabile organizzazione:gli indici valorizzati – staffetta, veicoli, linguaggio criptico, ripartizione dei ruoli –risultano tutti funzionali e temporalmente concentrati sull’operazione di maggio2016.

La motivazione non spiega perché tali elementi, limitati a quell’episodio,siano qualcosa di qualitativamente diverso da una cooperazione anche complessama contingente.

Inoltre, mancano argomenti concreti in ordine a effettivi canali diapprovvigionamento e a una attività di cessione organizzata.

Non emergonofornitori stabili, né una rete di distribuzione, né una proiezione dell’agire oltre ilsingolo affare riuscito.3.5.

Tali carenze e illogicità motivazionali impongono, pertanto,l’annullamento della sentenza impugnata sul capo 1), con rinvio per nuovo giudiziolimitatamente alla sussistenza del delitto associativo e alle conseguenti statuizionisanzionatorie, dovendo il giudice del rinvio colmare le lacune evidenziate everificare se il compendio probatorio consenta effettivamente di ravvisarel’esistenza di un sodalizio criminoso dotato dei requisiti richiesti dall’art. 74 d.P.R.309/1990.4.

I restanti motivi dedotti dagli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sul reatodi cui al capo 2) sono infondati e vanno, pertanto, rigettati, con la precisazioneche quelli attinenti al trattamento sanzionatorio rimangono assorbitidall’accoglimento del motivo sul delitto associativo, dovendo il giudice del rinvioevidentemente rivalutare anche il trattamento sanzionatorio all’esito del giudiziorescissorio.4.1.

In via preliminare, va ribadito il consolidato principio secondo cui ilsindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica della suaeffettiva esistenza, coerenza logica e non manifesta illogicità, non potendo la Cortedi cassazione procedere ad una rilettura del compendio probatorio o ad unarivalutazione del merito, quando i giudici territoriali abbiano offerto unamotivazione congrua e adeguata ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen.Nel caso di specie, le sentenze di merito – espressione di un conforme giudiziodi responsabilità – hanno ricostruito in maniera puntuale e coerente la vicendarelativa all’acquisto e trasporto dello stupefacente rinvenuto in occasionedell’arresto di [OSCURATO:PERSONA], valorizzando un quadro probatorio complessivoche si fonda sull’integrazione tra risultanze captative, servizi di osservazione eriscontri oggettivi.4.2.

Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale haevidenziato come la sua responsabilità non sia stata desunta da elementi isolati omeramente congetturali, ma da una pluralità di dati convergenti: la sua presenzaa bordo dell’autovettura utilizzata quale staffetta, l’organizzazione preventiva delviaggio, i contatti con il corriere, nonché la partecipazione alla fase esecutiva,comprovata anche dalla sosta congiunta presso il bar Chantilly con gli altriconcorrenti e dalla successiva sequenza operativa che ha condotto al sequestrodella sostanza.La motivazione valorizza, inoltre, elementi di raccordo logico tra leconversazioni intercettate nei giorni precedenti, con espressioni chiaramenteallusive alla pianificazione dell’operazione, e lo sviluppo concretamente accertatodella trasferta, realizzata secondo il consueto schema operativo della staffetta, giàriscontrato in precedenti episodi analoghi.

Tale ricostruzione – fondata su datifattuali puntuali e tra loro coerenti – supera il vaglio della tenuta logica e si sottraea qualsiasi censura di illogicità manifesta.4.3.

In relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha datoadeguatamente conto del suo ruolo di concorrente nell’operazione, evidenziandonela partecipazione stabile alle trasferte di approvvigionamento e, nello specifico, ilcontributo causalmente rilevante nella trasferta del 25-26 maggio 2016, sia nellafase preparatoria, sia in quella esecutiva, quale componente del veicolo distaffetta.La motivazione evidenzia come la condotta dell’imputato non sia riconducibilead una presenza meramente occasionale o neutra, ma si inserisca in una dinamicacoordinata con gli altri correi, comprovata da contatti telefonici, incontri funzionalialla pianificazione e condotte successive coerenti con la gestione dell’illecito.

Lededuzioni difensive, fondate sull’asserita alternanza interpretativa delleconversazioni (in chiave lecita), sono state espressamente esaminate e disattesecon argomentazione logica, che evidenzia il significato allusivo e contestuale dellinguaggio adoperato, coerentemente interpretato alla luce del complessivoquadro investigativo.4.4.

Parimenti immune da vizi è la motivazione relativa a [OSCURATO:PERSONA].La Corte territoriale ha affrontato puntualmente le censure difensive inerentiall’identificazione e alla partecipazione all’episodio, valorizzando una pluralità dielementi convergenti: i riconoscimenti operati dagli operanti, i riscontri sui tabulatitelefonici, la presenza sui luoghi della trasferta e la partecipazione alla medesimadinamica operativa già descritta con riferimento agli altri concorrenti.In particolare, l’identificazione dell’imputato non è stata fondata su un unicoelemento, ma su un compendio probatorio articolato, che comprende fontieterogenee e reciprocamente corroboranti, il cui apprezzamento rientranell’ambito del giudizio di merito e non è sindacabile in sede di legittimità sesostenuto da motivazione logica e non contraddittoria.Le doglianze difensive, nella parte in cui prospettano una diversa ricostruzionedei fatti o una differente valutazione degli elementi indiziari, si risolvono, pertanto,in una inammissibile richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, preclusa insede di legittimità.4.5.

In conclusione, per tutti e tre gli imputati, la Corte di appello hacoerentemente ricostruito la sussistenza del concorso nel reato di cui al capo 2),individuando elementi di fatto precisi, convergenti e logicamente correlati, idoneia dimostrare la partecipazione consapevole all’operazione di acquisto e trasportodello stupefacente, con motivazione immune da vizi rilevanti ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen.5.

Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alcapo 4) dell’imputazione, è inammissibile.5.1.

In via preliminare, va ribadito che, secondo il consolidato orientamentodi questa Corte, è inammissibile il motivo di ricorso che, sotto la formale deduzionedel vizio di motivazione, solleciti una diversa lettura delle risultanze probatorie eduna rivalutazione del fatto, attività riservata in via esclusiva al giudice di merito,allorché la motivazione della sentenza impugnata risulti esistente, coerente eimmune da vizi di manifesta illogicità.5.2.

Nel caso di specie, le sentenze di primo e secondo grado hanno ricostruitoin maniera puntuale la vicenda relativa al capo 4), concernente l’acquisto ed iltrasporto di un consistente quantitativo di sostanza stupefacente del tipomarijuana (circa 3.850 grammi), rinvenuto all’esito dell’arresto del corriere,evidenziando il contributo concorsuale del [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell’operazionedel 18 agosto 2016.In particolare, i giudici di merito, attraverso una valutazione complessiva eintegrata del compendio probatorio, hanno valorizzato: i) i contatti tra gli imputatinei giorni precedenti l’operazione, inseriti nel più ampio contesto delle attività diapprovvigionamento di stupefacente già accertate; ii) gli incontri tra [OSCURATO:PERSONA] egli altri concorrenti, collocati temporalmente in prossimità dell’episodio delittuoso;iii) il coordinamento operativo tra i soggetti coinvolti, quale emerge dalleconversazioni intercettate e dai riscontri esterni; iv) la ricostruzione della sequenzafunzionale che ha condotto all’acquisto e al trasporto della sostanza, nella quale lapresenza e il contributo dell’imputato sono stati ritenuti causalmente rilevanti.Tale apparato motivazionale si presenta logico e coerente con i datiprocessuali, avendo i giudici territoriali dato conto, con argomentazione analiticae priva di salti logici, del percorso inferenziale seguito per affermare laresponsabilità dell’imputato, valorizzando non singoli dati isolati, ma il complessivoquadro indiziario, considerato nella sua globalità e reciproca convergenza.5.3.

Le censure difensive si limitano, invece, a contestare la valutazione delmateriale probatorio operata dai giudici di merito, prospettando una diversalettura degli elementi acquisiti e, in particolare, sostenendo l’insussistenza di uncontributo causale concreto e la natura meramente occasionale dei contatti e dellapresenza dell’imputato.

Siffatte doglianze si risolvono, tuttavia, in unasollecitazione ad una rivalutazione del fatto, inammissibile in sede di legittimità, afronte di una motivazione che non presenta vizi di contraddittorietà o manifestaillogicità.Invero, la Corte di appello ha espressamente considerato e disatteso leargomentazioni difensive, spiegando, con motivazione plausibile e aderente allerisultanze istruttorie, come i contatti e la presenza del [OSCURATO:PERSONA] non possanoessere ricondotti ad una mera occasionalità, ma si inseriscano in una dinamicaconcorsuale funzionale alla realizzazione dell’illecito, con apporto quantomenomorale e organizzativo.Né può trovare ingresso, in sede di legittimità, la censura relativa alla pretesaassenza di prova di un contributo diretto alle fasi esecutive, avendo i giudici dimerito correttamente richiamato il principio secondo cui, ai fini della configurabilitàdel concorso di persone nel reato, è sufficiente un contributo anche solo morale,purché consapevole e idoneo ad agevolare la realizzazione del fatto, secondo unavalutazione di merito sorretta da motivazione logica.5.4.

Parimenti inammissibili sono i motivi di ricorso proposti in punto ditrattamento sanzionatorio.5.5.

Giova premettere che, secondo il costante insegnamento di legittimità,la determinazione della pena rientra nell’ambito del potere discrezionale delgiudice di merito, il cui esercizio è sottratto al sindacato di questa Corte quandosia sorretto da motivazione non manifestamente illogica e conforme ai criteri dicui agli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro,Rv. 271243 - 01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197 – 01);ne consegue che sono inammissibili le censure che si risolvono nella meraprospettazione di una diversa valutazione della gravità del fatto o della personalitàdell’imputato5.6.

Nel caso di specie, la Corte di appello ha espressamente esaminato ledoglianze difensive relative al mancato riconoscimento dell’attenuante di cuiall’art. 114 cod. pen., nonché al bilanciamento tra circostanze attenuanti generichee recidiva, confermando le statuizioni del primo giudice con motivazione adeguatae logicamente coerente.Quanto al mancato riconoscimento del ruolo di minima importanza, i giudiciterritoriali hanno implicitamente escluso la marginalità del contributo delCorigliano, valorizzandone l’inserimento nella complessiva dinamica concorsuale ela funzionalità della sua condotta alla realizzazione dell’operazione di acquisto etrasporto dello stupefacente.

Tale valutazione, ancorata ai medesimi elementiposti a fondamento dell’affermazione di responsabilità, si sottrae a censure in sededi legittimità, non potendo questa Corte sostituire la propria valutazione a quelladel giudice di merito in ordine alla rilevanza del contributo causale del concorrente.Analogamente, in ordine al diniego del giudizio di prevalenza delle attenuantigeneriche sulla contestata recidiva, la Corte territoriale ha ritenuto adeguato ilgiudizio di equivalenza già formulato dal Tribunale, valorizzando la gravità del fattoe la complessiva personalità dell’imputato, desumibile anche dalla natura dellacondotta e dal contesto in cui essa si è realizzata.

La motivazione, benché sintetica,è conforme ai canoni richiesti, essendo sufficiente, ai fini della legittimità, che ilgiudice dia conto degli elementi ritenuti decisivi e del criterio di bilanciamentoadottato, senza che sia necessaria un’analitica disamina di tutti i fattori previstidall’art. 133 cod. pen.5.7.

Le censure difensive si risolvono, invece, nella generica contestazionedella misura della pena e nella prospettazione di una diversa valutazione dellaincidenza delle circostanze attenuanti, senza individuare specifici vizi dellamotivazione rilevanti ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nédenunciare errori di diritto nel procedimento di commisurazione.Ne consegue che anche tali motivi si pongono integralmente sul piano delmerito e risultano, pertanto, inammissibili.6.

In conclusione, alle superiori considerazioni conseguono le seguentistatuizioni finali:- annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al reato di cui all'art. 74d.P.R. 309/90 (capo 1), con rinvio al giudice di merito per nuovo giudizio su talecapo; rigetto nel resto dei relativi ricorsi e declaratoria di irrevocabilità dellaresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui al capo 2).- Inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con conseguentecondanna al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n.186/2000), della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misuraindicata in dispositivo.- Inammissibilità del ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Cortedi appello di Catanzaro.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], per nuovo giudizio su tale imputazione, ad altra sezione della Corte diappello di Catanzaro.

Rigetta nel resto i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ePagliuso in ordine al delitto di cui al capo 2).

Dichiara inammissibile il ricorso diCorigliano [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Dichiarainammissibile il ricorso del Procuratore generale.Così è deciso, 17 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l 10/04/1972Corigliano [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Martino [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Pagliuso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]nel procedimento a carico di questi ultimi e a carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 30/04/2025 della Corte d'appello di Catanzaro.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA],che riportandosi alla memoria scritta ha concluso per il rigetto dei ricorsi propostida [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e per l'inammissibilitàdei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e dal Procuratore generale di Catanzaro;uditi i seguenti difensori:l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Torino, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], haconcluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso;l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Cosenza, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], si èriportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento;l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, in sostituzione ex art. 102c.p.p. dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] del foro di Crotone, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], haconcluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso;l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA], in difesa di BarilariAnnibale, ha concluso per l'accoglimento del ricorso;l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], in difesa di BarilariAnnibale, si è riportata ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento;l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Crotone, in sostituzione ex art. 102 c.p.p.dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Locri, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] luciano, haconcluso per l'inammissibilità del ricorso proposto dal Procuratore generale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 30.4.2025, la Corte di appello di Catanzaro haparzialmente riformato la decisione di primo grado nei confronti di BarilariAnnibale, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RomanoGiovanni e [OSCURATO:PERSONA], imputati di reati in materia di sostanze stupefacenti,alcuni dei quali contestati in forma associativa.I fatti per i quali è processo si collocano nell’arco temporale compreso tra imesi di maggio e agosto 2016 e traggono origine da una complessa attivitàinvestigativa che aveva consentito di ipotizzare l’esistenza di un gruppo criminaleoperante tra le province di Crotone, [OSCURATO:PERSONA] e Catanzaro, deditoall’approvvigionamento, al trasporto e allo smercio di sostanze stupefacenti deltipo cocaina, marijuana e hashish.All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale aveva affermato laresponsabilità di tutti gli imputati, ritenendo provata l’esistenza di un’associazioneper delinquere finalizzata al narcotraffico ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, nonchéla commissione di singoli reati-fine ex art. 73 del medesimo decreto.In sede di gravame, la Corte di appello ha confermato la sussistenza delsodalizio criminoso riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], ritenendo tuttavia chel’inserimento associativo non risultasse dimostrato per tutti gli imputati. Inparticolare, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato associativo; ha assolto ancheRomano Giovanni dal delitto associativo, ritenendo l’episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA]estraneo alle dinamiche del sodalizio, pur confermandone la responsabilità per ilreato-fine di concorso nell’acquisto e nel trasporto di marijuana; ha riqualificato laposizione di [OSCURATO:PERSONA] da promotore a partecipe; ha confermato, nel resto,le affermazioni di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione ilProcuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro e gli imputati diseguito indicati, a mezzo dei rispettivi difensori.3. Il ricorso del Procuratore generale concerne la posizione di [OSCURATO:PERSONA] CarloLuciano ed è affidato a un unico articolato motivo, con il quale si deduce vizio dimotivazione ed erronea applicazione dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.Il ricorrente censura l’assoluzione pronunciata dalla Corte territoriale,sostenendo che la motivazione sarebbe mancante o manifestamente illogica nellaparte in cui ha escluso la partecipazione associativa di [OSCURATO:PERSONA] valorizzando lamancata conclusione delle trattative e la ritenuta sporadicità dei contatti con ilgruppo crotonese.Si deduce che la Corte di appello avrebbe omesso di considerare il rilievo che,secondo la giurisprudenza di legittimità, assume la stabile collaborazione trasodalizi criminali autonomi, idonea a integrare una forma di partecipazioneall’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti anche inassenza di una formale appartenenza esclusiva.In tale prospettiva, il ricorrente valorizza il ruolo di intermediazione svolto dalMacrì, quale referente del gruppo operante nell’area della Locride, evidenziandocome dalle intercettazioni emerga un rapporto continuativo finalizzato alreperimento di canali di approvvigionamento alternativi, ritenuto funzionale alprogramma criminoso del sodalizio capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].4. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] il ricorso è articolato in due motivi.Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione in relazione all’affermazionedi responsabilità per il delitto di cui al capo 4), sostenendosi che la Corte di appelloavrebbe tratto la prova del concorso dell’imputato nell’operazione di acquisto etrasporto del 18 agosto 2016 da elementi meramente indiziari e privi di un’effettivavalenza causale.In particolare, si lamenta che la sentenza avrebbe confuso contattiantecedenti e rapporti generici intercorsi nel mese di luglio 2016 con la prova diuna consapevole e concreta partecipazione alla specifica operazione di acquisto etrasporto della marijuana, curata – secondo la prospettazione difensiva – da altrisoggetti.Con il secondo motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazionein ordine al trattamento sanzionatorio, per il mancato riconoscimentodell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., assumendosi che il contributoeventualmente ascrivibile al [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato del tutto marginale, nonchéper la ritenuta carenza di motivazione del giudizio di equivalenza tra attenuantigeneriche e recidiva aggravata.5. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono dedotte plurime censure.Con riferimento al reato-fine di cui al capo 2), si lamentano vizio dimotivazione e violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., sostenendosi che laresponsabilità dell’imputato sarebbe stata affermata sulla base di elementicongetturali, quali le modalità del viaggio, la presenza presso un esercizio pubblicoe generici dialoghi non captati, ritenuti inidonei a dimostrare un concretocontributo causale alla condotta dell’autore materiale del trasporto della sostanzastupefacente.Con altro motivo si contesta la sussistenza del delitto associativo di cui all’art.74 d.P.R. n. 309 del 1990, deducendosi la mancanza dei requisiti strutturali delsodalizio, in ragione della ristretta base soggettiva, della limitata duratatemporale, dell’assenza di una pluralità di reati-fine e di elementi diorganizzazione, stabilità e programma criminoso indeterminato.Si censura, infine, la motivazione in ordine alla ritenuta qualifica diorganizzatore attribuita al [OSCURATO:PERSONA], osservandosi che tale ruolo integra unafattispecie autonoma di reato e richiede una prova rigorosa dell’effettivo eserciziodi funzioni direttive e di coordinamento, che nella specie sarebbe stata affermatain modo meramente assertivo.6. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si articola in più motivi.Con il primo si deducono manifesta illogicità della motivazione e travisamentodei fatti in ordine alla responsabilità per i reati associativi e per i reati-fine,sostenendosi che gli elementi valorizzati dalla Corte di appello (frequentazionipersonali, viaggi in auto, precedenti penali, linguaggio ritenuto criptico) sarebbero,in realtà, compatibili con spiegazioni alternative lecite e non idonei a integrare unaprova di intraneità associativa al di là di ogni ragionevole dubbio.Con il secondo motivo si contesta la sussistenza dell’associazione di cui all’art.74 d.P.R. n. 309 del 1990, deducendosi l’assenza di una struttura stabile, di basilogistiche, di una cassa comune e di una concreta programmazione di una serieindeterminata di delitti, nonché l’erronea valorizzazione di un unico episodio qualereato-fine.Con il terzo motivo, in via subordinata, si deduce il travisamento delleemergenze probatorie in relazione al mancato riconoscimento dell’ipotesi di cui alcomma 6 dell’art. 74, assumendosi che, per dimensioni, capacità operative equantità effettivamente dimostrate, il sodalizio sarebbe comunque riconducibile auna fattispecie di lieve entità.Con il quarto motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazioneall’affermazione della sua responsabilità per il delitto di partecipazioneall’associazione di cui all’art. 74 d.P.R. 309/1990, sostenendo che la sentenzaimpugnata avrebbe erroneamente qualificato come contributo associativocondotte che, anche ove ritenute penalmente rilevanti, sarebbero al piùriconducibili a un concorso occasionale nella commissione di un reato determinato.Deduce che il materiale probatorio valorizzato dal giudice di merito, costituitoprincipalmente da intercettazioni e spostamenti, non dimostrerebbe una stabile econsapevole adesione al sodalizio criminoso, difettando la prova di un inserimentostrutturale nell’organizzazione e di una condivisione del programma criminoso.Rileva, in particolare, che l’unico episodio con esito concreto sarebbe quellodel 25–26 maggio 2016, culminato nel sequestro di sostanza stupefacenterinvenuta sull’autovettura di [OSCURATO:PERSONA], e che anche rispetto a taleepisodio la propria condotta integrerebbe un mero contributo concorsualefunzionale alla realizzazione di un singolo reato, insufficiente a fondare l’affectiosocietatis richiesta dall’art. 74 d.P.R. 309/1990.6.1. La difesa del ricorrente ha depositato motivi nuovi con cui, quanto al capo1), si deduce la radicale mancanza di motivazione in ordine alla sussistenzadell’associazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990, atteso che l’ipotetico sodalizioavrebbe operato per soli tre mesi, sarebbe stato composto da appena tre soggetti,senza rete di vendita, senza acquirenti sul territorio crotonese, senza mezzilogistici, senza fornitori stabili e senza una pluralità di reati-fine coerenti con loscopo di rifornimento all’ingrosso del mercato locale, a fronte di un solo episodiodi modesta entità. Rileva come le sentenze di merito abbiano affermatoapoditticamente l’esistenza dell’associazione, senza confrontarsi con tali datioggettivi, né con il contenuto delle stesse imputazioni, con conseguente viziomotivazionale.Quanto al capo 2), osserva che la condanna di [OSCURATO:PERSONA] si fonda sull’asseritoruolo di staffetta, privo di logica e contrario all’id quod plerumque accidit, poichél’imputato procedeva dietro, e non davanti, al veicolo che trasportava lostupefacente.Si deduce, infine, l’assenza di valida motivazione anche in ordine all’esclusionedella fattispecie autonoma di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990, essendorichiamati elementi (quantitativi ingenti, assiduità dei rapporti, strutturaorganizzata) meramente enunciati e privi di riscontro fattuale.6.2. La difesa ha depositato anche una memoria di replica alle considerazioniscritte depositate dal Procuratore generale.7. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] il ricorso è strutturato in cinque motivi.Con il primo si deduce vizio di motivazione in ordine all’identificazionedell’imputato e all’attribuzione delle utenze telefoniche, lamentandosi l’assenza indocumentati, nonché l’omessa valutazione della consulenza tecnica difensiva intema di identificazione vocale.Con il secondo motivo si contesta la ritenuta partecipazione all’associazionedi cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, deducendosi l’assenza di elementidimostrativi di un vincolo stabile e qualificato, e la riconducibilità delle condotte aun concorso occasionale.Con il terzo motivo, in via subordinata, si censura il mancato riconoscimentodell’ipotesi di cui al comma 6 dell’art. 74, reputandosi insussistenti elementiindicativi di una significativa capacità operativa e offensiva del sodalizio.Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione in ordine all’affermazionedi responsabilità per il reato-fine, contestandosi la prova di una consapevolepartecipazione e di un contributo causale concreto, anche con riferimento al ruolodi staffetta.Con il quinto motivo si censurano il trattamento sanzionatorio, ilbilanciamento delle circostanze attenuanti con la recidiva e gli aumenti percontinuazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso del Procuratore generale deve essere dichiarato inammissibile.1.1. Esso investe la sentenza della Corte di appello di Catanzaro nella partein cui ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di partecipazione ad associazionefinalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, contestato ex art. 74 d.P.R. 309 del1990, deducendo, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio dimotivazione, che il giudice di secondo grado avrebbe escluso l’intraneitàassociativa, valorizzando indebitamente il mancato perfezionamento delletrattative e la ritenuta sporadicità dei contatti con il gruppo crotonese, senzaconsiderare la configurabilità del sodalizio anche in presenza di una stabilecollaborazione tra gruppi criminali autonomi.1.2. In via preliminare, occorre richiamare il perimetro del sindacato dilegittimità in materia di valutazione della prova e di accertamento del vincoloassociativo.Secondo il costante orientamento di questa Corte, il giudizio circa lasussistenza dell’“affectio societatis”, intesa come consapevole e stabile messa adisposizione del sodalizio per il perseguimento del programma criminoso, integraun apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, sindacabile in sede dilegittimità nei soli limiti della manifesta illogicità o della contraddittorietà intrinsecadella motivazione, ovvero del travisamento della prova decisiva, e non giàprobatorio. Ne deriva che non è consentita in Cassazione una rivalutazione delcompendio indiziario volta a sostituire il giudizio del giudice di merito con quelloritenuto preferibile dalla parte ricorrente (cfr., da ultimo, Sez. 3, n. 17395 del24/01/2023, Chen, Rv. 284556 – 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna,Rv. 280747 – 01).Alla luce di tali principi, il motivo proposto dal Procuratore generale, purformalmente articolato anche come violazione di legge, si risolve, nella suasostanza, in una censura di merito.1.3. Quanto al dedotto vizio di motivazione, non si ravvisa nella sentenzaimpugnata alcuna illogicità manifesta né alcuna frattura del percorsoargomentativo.La Corte di appello ha escluso la partecipazione associativa di [OSCURATO:PERSONA] non sullabase di un singolo elemento isolato, bensì all’esito di una valutazione complessivae coerente di una pluralità di circostanze fattuali, valorizzando, in particolare: illimitato numero di contatti e incontri monitorati con i soggetti del gruppocrotonese; l’assenza di riscontri certi circa l’avvenuta conclusione di forniture disostanza stupefacente; il mancato inserimento dell’imputato nel contestooperativo dell’episodio del 26 maggio 2016, costituente il più rilevante reato-fineaccertato; la circostanza che il gruppo crotonese avesse attivato canali alternatividi approvvigionamento, anche fuori regione, elemento ritenuto sintomaticodell’assenza di un legame stabile e qualificato con il [OSCURATO:PERSONA].Tali argomentazioni, lungi dal costituire affermazioni apodittiche, si collocanoin un discorso motivazionale lineare, logicamente coerente e puntualmenteancorato ai dati processuali.Il ricorrente, nel dedurre che dalle intercettazioni emergerebbe un rapportocontinuativo di intermediazione idoneo a integrare la partecipazioneall’associazione, non individua una contraddizione interna della motivazioneimpugnata, ma propone una diversa e più ampia lettura del medesimo materialeprobatorio, sollecitando in sostanza una rivalutazione del significato dei contatti edelle trattative intercorsi. Anche il richiamo alla contestazione, emersa inintercettazione, della qualità della sostanza fornita “l’altra volta” non consente disuperare tale limite, poiché la Corte di appello ha espressamente affermato che leindagini non hanno consentito di appurare con certezza l’esistenza di fornitureeffettivamente portate a termine, circostanza che rientra pienamente nellavalutazione del fatto e dell’attendibilità del dato indiziario.Invero, la Corte territoriale non ha affatto negato né ridimensionato il datofattuale concernente la pluralità, la continuità e l’oggettiva illiceità dei contattiintercettivi intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e il gruppo di Crotone, dei quali ha anzi datopuntuale e diffuso conto.La valutazione espressa dal giudice di appello si colloca, tuttavia, su un pianoesclusivamente giuridico, avendo riguardo non già alla esistenza di tali contatti,bensì alla loro idoneità dimostrativa ai fini della prova dell’adesione stabile alsodalizio criminoso contestato, richiesta dall’art. 74 d.P.R. 309/1990.Muovendo da tale corretta impostazione, la Corte ha richiamato il principio –costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità – secondo cui lareiterazione dei rapporti negoziali illeciti e la stabilità delle relazioni di fornitura,ancorché intense e protratte nel tempo, non valgono, di per sé sole, a integrarel’affectio societatis, ove restino integralmente compatibili con il paradigma delrapporto sinallagmatico fornitore–acquirente e non siano sorrette da ulteriori esignificativi indici di intraneità associativa (cfr. Sez. 5, n. 51400 del 26/11/2013,Abbondanza, Rv. 257991 – 01).In tale prospettiva, la Corte di appello ha coerentemente rilevato come ilcontenuto delle conversazioni intercettate – pur concernendo trattative, qualità equantità della sostanza, modalità di consegna, utilizzo di emissari e lamentele peraffari non conclusi – non evidenzi elementi sintomatici di una condivisione delprogramma criminoso, di una partecipazione alle scelte organizzative del gruppo,di un coinvolgimento nella gestione delle attività di smercio sul territorio o di unaassunzione comune del rischio, restando costantemente circoscritto all’ambitodella contrattazione della singola fornitura.Ne deriva che il rilievo attribuito dal Procuratore generale alla mera pluralitàdelle comunicazioni intercettive si risolve, in realtà, nella prospettazione di unadiversa possibile lettura del medesimo compendio fattuale, intesa a sovrapporreautomaticamente la stabilità del traffico illecito alla partecipazione associativa.Tale impostazione, tuttavia, si colloca sul piano del merito ed è insuscettibile discrutinio in sede di legittimità, a fronte di una motivazione che ha fatto puntualee coerente applicazione del criterio distintivo tra rapporti di fornitura reiterata eadesione stabile a un sodalizio criminoso.In tale prospettiva, il motivo non coglie un vizio logico della decisione, ma siesaurisce in una non consentita critica al giudizio di fatto espresso dal giudice dimerito.1.4. Neppure risulta che la sentenza abbia escluso l’intraneità associativa perla sola appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] a diverso contesto criminale.Al contrario, la decisione impugnata si è attenuta al principio per cui lapartecipazione ad associazione ex art. 74 d.P.R. 309 del 1990 può configurarsianche in presenza di rapporti con più sodalizi, ma richiede, in ogni caso, la provadi un collegamento stabile e funzionale al programma criminoso dell’associazionedi riferimento, prova che, secondo il giudice di merito, nella specie non è stataraggiunta.Si tratta di un’applicazione in fatto dei criteri dell’affectio societatis, non di unerrore nella individuazione della regola giuridica applicabile.1.5. In definitiva, il ricorso del Procuratore generale non evidenzia né unerrore di diritto nell’interpretazione dell’art. 74 d.P.R. 309 del 1990, né un vizio dimotivazione nei limiti rilevanti ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., masollecita una diversa valutazione del materiale probatorio, preclusa in sede dilegittimità.2. Con riferimento ai ricorsi degli imputati, occorre dare preliminarmenteconto dei motivi comuni alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], concernentila configurabilità, nel caso di specie, del reato associativo ex art. 74 d.P.R.309/1990 (capo 1).3. Tali motivi, i quali deducono, essenzialmente, la carenza e l’illogicità dellamotivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta sussistenza del delittodi associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di cui all’art. 74 cit.,risultano fondati nei termini che seguono.3.1. Dall’esame congiunto delle decisioni di primo e di secondo grado emerge,in effetti, una sostanziale convergenza argomentativa che, pur muovendo daun’ampia ricostruzione delle risultanze investigative, non fornisce una motivazioneadeguata in ordine ai presupposti costitutivi del reato associativo, segnatamentecon riferimento all’esistenza di una struttura organizzativa, sia pure rudimentale,finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati in materia distupefacenti, nonché alla dimostrazione di un programma criminoso comune e diuna stabile affectio societatis in capo agli imputati.In proposito i giudicanti valorizzano una pluralità di contatti telefonici, diconversazioni dal contenuto allusivo o criptico e di spostamenti sul territorio,assumendo tali elementi come indici sintomatici della stabilità del vincolo.Tuttavia, tale apparato descrittivo non si traduce in una puntuale argomentazioneidonea a chiarire in che modo tali circostanze siano espressive, non già dellareiterazione di condotte illecite funzionali a singole operazioni di traffico, bensìdell’esistenza di un’organizzazione dotata di autonomia strutturale e funzionalerispetto ai reati-fine.3.2. Difetta, in particolare, una chiara individuazione di elementi fattualiindicativi dell’esistenza di una struttura organizzativa, anche minima, quali unaripartizione stabile dei ruoli, meccanismi decisionali condivisi, regole operativeinterne o una capacità di azione collettiva che preceda e trascenda la realizzazionedei singoli episodi di traffico. La stabilità del vincolo viene desunta in viasostanzialmente presuntiva dalla mera reiterazione dei contatti e deglispostamenti, ma tale reiterazione è poi utilizzata come prova dell’associazione,senza che venga esplicitato il necessario quid pluris, costituito appuntodall'elemento organizzativo (cfr. Sez. 4, n. 27517 del 12/04/2024, Deda, Rv.286738 – 01), che consente di distinguere il concorso di persone, anche reiterato,dal vincolo associativo propriamente detto, con il rischio di una evidente circolaritàargomentativa.3.3. A ciò si aggiunge un ulteriore e rilevante profilo di criticità, postopuntualmente in luce dai motivi di ricorso e in particolare dal ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA].3.3.1. Tutti i contatti e i viaggi valorizzati dalle sentenze di merito nonforniscono, infatti, alcuna dimostrazione oggettiva dell’effettiva realizzazione diaffari illeciti, che vengono piuttosto dati per presupposti sul piano argomentativo.Tali elementi restano privi di riscontri circa l’esistenza, la natura o l’entità dellesostanze stupefacenti asseritamente trattate e non risultano accompagnati dasequestri o da altri dati fattuali idonei a comprovare l’avvenuto perfezionamentodelle operazioni di acquisto o di cessione.Ne consegue che la motivazione di merito assume come dimostrata un’attivitàdi narcotraffico continuativa senza che tale premessa trovi un adeguatofondamento oggettivo nelle risultanze processuali. I contatti e gli spostamenti, purpotenzialmente indicativi di rapporti illeciti, restano in larga parte inerti sul pianodimostrativo, poiché non consentono di accertare se e in quali termini leinterlocuzioni si siano effettivamente tradotte in traffici di stupefacenti, risultandocosì compatibili tanto con un concorso episodico quanto con un traffico reiteratoprivo di una struttura associativa autonoma.In tale contesto, l’unico episodio che presenta un esito concreto èrappresentato dal reato-fine di cui al capo 2) dell’imputazione. Tuttavia, lesentenze di merito attribuiscono a tale episodio una valenza dimostrativadell’esistenza dell’associazione che non risulta sorretta da un adeguato percorsologico. La commissione di un reato-fine, anche se grave e frutto di unacooperazione tra più soggetti, è ontologicamente compatibile tanto con lapartecipazione a un’associazione quanto con il concorso di persone nel reatosingolo o continuato e non è di per sé sufficiente a dimostrare l’esistenza di unsodalizio criminoso stabile, se non accompagnata dalla previa dimostrazione di unprogramma criminoso unitario e di una struttura organizzativa autonoma.Le sentenze impugnate non chiariscono, in particolare, per quali ragionil’episodio del capo 2) dovrebbe essere inteso come manifestazione dell’operativitàdi un’associazione finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati,anziché come espressione di una cooperazione criminosa circoscritta allarealizzazione di un fatto, o più fatti, determinati. In tal modo, il reato-fine vieneutilizzato come surrogato della prova dell’associazione, con un’inversione delcorretto rapporto logico tra i due piani, poiché la dimostrazione del vincoloassociativo viene fatta discendere dalla sola realizzazione di uno degli obiettiviperseguiti.3.3.2. Ulteriore profilo di criticità concerne l’assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] e di Romanodal reato associativo, che determina la riduzione del sodalizio residuo a tre solisoggetti, coincidenti con il numero minimo previsto dalla legge.Sebbene tale circostanza non escluda, in astratto, la configurabilitàdell’associazione, essa impone un rafforzato onere motivazionale in ordine alladimostrazione della stabilità del vincolo, della sua autonomia organizzativa e delladistinzione rispetto al concorso reiterato, onere che nel caso di specie non risultasoddisfatto.La sentenza impugnata, invece, anche dopo tale riduzione, continua avalorizzare i medesimi indicatori fattuali già ritenuti insufficienti a dimostrarel’affectio societatis per gli imputati assolti, senza esplicitare con la necessariachiarezza la linea di demarcazione che condurrebbe, sulla base degli stessielementi, a esiti opposti quanto alla configurabilità del vincolo associativo.3.3.3. A ciò si aggiunge, infine, il dato relativo al breve arco temporale nelquale l’associazione viene collocata, individuato nel periodo compreso tra i mesi dimaggio e agosto 2016.Se è vero che il reato associativo non richiede una durata particolarmenteestesa del vincolo, è altrettanto vero che, quando l’operatività del sodalizio vienecircoscritta a un lasso temporale assai limitato, si impone un onere motivazionaleparticolarmente rigoroso in ordine alla dimostrazione della stabilitàdell’organizzazione, della sua autonomia rispetto ai singoli reati-fine edell’esistenza di un programma criminoso unitario.Anche sotto questo profilo, la sentenza impugnata non chiarisce in modopersuasivo come, nel ristretto periodo indicato, si sarebbe consolidata unastruttura associativa dotata di continuità operativa, tanto più considerando cheuna parte significativa degli elementi valorizzati si colloca al di fuori dell’arcotemporale contestato, senza che venga spiegata la loro funzione probatoriarispetto alla dimostrazione della stabilità del sodalizio in quel periodo.3.4. In definitiva, la motivazione sul delitto associativo non regge al vaglio dilegittimità perché presenta una evidente frattura tra affermazioni giuridiche e datifattuali richiamati.La Corte territoriale utilizza categorie corrette in astratto – stabilità delvincolo, organizzazione sia pure rudimentale, programma criminoso indeterminato– ma non costruisce un ragionamento coerente e ancorato a elementi concreti.L’intera ricostruzione associativa risulta, di fatto, schiacciata su un unico episodioeffettivamente significativo, quello di cui al capo 2): è l’unico traffico di una certaentità, compiuto e documentato. Tutto il resto consiste in contatti, tentativi,interlocuzioni e spostamenti che la sentenza evoca in modo descrittivo, ma senzaspiegare come questi possano sostenere, sul piano logico, l’esistenza di una serieindeterminata di (effettivi o potenziali) reati-fine. Il programma indeterminatoviene postulato, più che argomentato, quasi fosse una conseguenza automaticadella gravità dell’episodio singolo, in una indebita sovrapposizione tra reatoassociativo e concorso nel reato-fine. Lo stesso vale per la stabile organizzazione:gli indici valorizzati – staffetta, veicoli, linguaggio criptico, ripartizione dei ruoli –risultano tutti funzionali e temporalmente concentrati sull’operazione di maggio2016. La motivazione non spiega perché tali elementi, limitati a quell’episodio,siano qualcosa di qualitativamente diverso da una cooperazione anche complessama contingente. Inoltre, mancano argomenti concreti in ordine a effettivi canali diapprovvigionamento e a una attività di cessione organizzata. Non emergonofornitori stabili, né una rete di distribuzione, né una proiezione dell’agire oltre ilsingolo affare riuscito.3.5. Tali carenze e illogicità motivazionali impongono, pertanto,l’annullamento della sentenza impugnata sul capo 1), con rinvio per nuovo giudiziolimitatamente alla sussistenza del delitto associativo e alle conseguenti statuizionisanzionatorie, dovendo il giudice del rinvio colmare le lacune evidenziate everificare se il compendio probatorio consenta effettivamente di ravvisarel’esistenza di un sodalizio criminoso dotato dei requisiti richiesti dall’art. 74 d.P.R.309/1990.4. I restanti motivi dedotti dagli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sul reatodi cui al capo 2) sono infondati e vanno, pertanto, rigettati, con la precisazioneche quelli attinenti al trattamento sanzionatorio rimangono assorbitidall’accoglimento del motivo sul delitto associativo, dovendo il giudice del rinvioevidentemente rivalutare anche il trattamento sanzionatorio all’esito del giudiziorescissorio.4.1. In via preliminare, va ribadito il consolidato principio secondo cui ilsindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica della suaeffettiva esistenza, coerenza logica e non manifesta illogicità, non potendo la Cortedi cassazione procedere ad una rilettura del compendio probatorio o ad unarivalutazione del merito, quando i giudici territoriali abbiano offerto unamotivazione congrua e adeguata ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen.Nel caso di specie, le sentenze di merito – espressione di un conforme giudiziodi responsabilità – hanno ricostruito in maniera puntuale e coerente la vicendarelativa all’acquisto e trasporto dello stupefacente rinvenuto in occasionedell’arresto di [OSCURATO:PERSONA], valorizzando un quadro probatorio complessivoche si fonda sull’integrazione tra risultanze captative, servizi di osservazione eriscontri oggettivi.4.2. Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale haevidenziato come la sua responsabilità non sia stata desunta da elementi isolati omeramente congetturali, ma da una pluralità di dati convergenti: la sua presenzaa bordo dell’autovettura utilizzata quale staffetta, l’organizzazione preventiva delviaggio, i contatti con il corriere, nonché la partecipazione alla fase esecutiva,comprovata anche dalla sosta congiunta presso il bar Chantilly con gli altriconcorrenti e dalla successiva sequenza operativa che ha condotto al sequestrodella sostanza.La motivazione valorizza, inoltre, elementi di raccordo logico tra leconversazioni intercettate nei giorni precedenti, con espressioni chiaramenteallusive alla pianificazione dell’operazione, e lo sviluppo concretamente accertatodella trasferta, realizzata secondo il consueto schema operativo della staffetta, giàriscontrato in precedenti episodi analoghi. Tale ricostruzione – fondata su datifattuali puntuali e tra loro coerenti – supera il vaglio della tenuta logica e si sottraea qualsiasi censura di illogicità manifesta.4.3. In relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha datoadeguatamente conto del suo ruolo di concorrente nell’operazione, evidenziandonela partecipazione stabile alle trasferte di approvvigionamento e, nello specifico, ilcontributo causalmente rilevante nella trasferta del 25-26 maggio 2016, sia nellafase preparatoria, sia in quella esecutiva, quale componente del veicolo distaffetta.La motivazione evidenzia come la condotta dell’imputato non sia riconducibilead una presenza meramente occasionale o neutra, ma si inserisca in una dinamicacoordinata con gli altri correi, comprovata da contatti telefonici, incontri funzionalialla pianificazione e condotte successive coerenti con la gestione dell’illecito. Lededuzioni difensive, fondate sull’asserita alternanza interpretativa delleconversazioni (in chiave lecita), sono state espressamente esaminate e disattesecon argomentazione logica, che evidenzia il significato allusivo e contestuale dellinguaggio adoperato, coerentemente interpretato alla luce del complessivoquadro investigativo.4.4. Parimenti immune da vizi è la motivazione relativa a [OSCURATO:PERSONA].La Corte territoriale ha affrontato puntualmente le censure difensive inerentiall’identificazione e alla partecipazione all’episodio, valorizzando una pluralità dielementi convergenti: i riconoscimenti operati dagli operanti, i riscontri sui tabulatitelefonici, la presenza sui luoghi della trasferta e la partecipazione alla medesimadinamica operativa già descritta con riferimento agli altri concorrenti.In particolare, l’identificazione dell’imputato non è stata fondata su un unicoelemento, ma su un compendio probatorio articolato, che comprende fontieterogenee e reciprocamente corroboranti, il cui apprezzamento rientranell’ambito del giudizio di merito e non è sindacabile in sede di legittimità sesostenuto da motivazione logica e non contraddittoria.Le doglianze difensive, nella parte in cui prospettano una diversa ricostruzionedei fatti o una differente valutazione degli elementi indiziari, si risolvono, pertanto,in una inammissibile richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, preclusa insede di legittimità.4.5. In conclusione, per tutti e tre gli imputati, la Corte di appello hacoerentemente ricostruito la sussistenza del concorso nel reato di cui al capo 2),individuando elementi di fatto precisi, convergenti e logicamente correlati, idoneia dimostrare la partecipazione consapevole all’operazione di acquisto e trasportodello stupefacente, con motivazione immune da vizi rilevanti ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen.5. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alcapo 4) dell’imputazione, è inammissibile.5.1. In via preliminare, va ribadito che, secondo il consolidato orientamentodi questa Corte, è inammissibile il motivo di ricorso che, sotto la formale deduzionedel vizio di motivazione, solleciti una diversa lettura delle risultanze probatorie eduna rivalutazione del fatto, attività riservata in via esclusiva al giudice di merito,allorché la motivazione della sentenza impugnata risulti esistente, coerente eimmune da vizi di manifesta illogicità.5.2. Nel caso di specie, le sentenze di primo e secondo grado hanno ricostruitoin maniera puntuale la vicenda relativa al capo 4), concernente l’acquisto ed iltrasporto di un consistente quantitativo di sostanza stupefacente del tipomarijuana (circa 3.850 grammi), rinvenuto all’esito dell’arresto del corriere,evidenziando il contributo concorsuale del [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell’operazionedel 18 agosto 2016.In particolare, i giudici di merito, attraverso una valutazione complessiva eintegrata del compendio probatorio, hanno valorizzato: i) i contatti tra gli imputatinei giorni precedenti l’operazione, inseriti nel più ampio contesto delle attività diapprovvigionamento di stupefacente già accertate; ii) gli incontri tra [OSCURATO:PERSONA] egli altri concorrenti, collocati temporalmente in prossimità dell’episodio delittuoso;iii) il coordinamento operativo tra i soggetti coinvolti, quale emerge dalleconversazioni intercettate e dai riscontri esterni; iv) la ricostruzione della sequenzafunzionale che ha condotto all’acquisto e al trasporto della sostanza, nella quale lapresenza e il contributo dell’imputato sono stati ritenuti causalmente rilevanti.Tale apparato motivazionale si presenta logico e coerente con i datiprocessuali, avendo i giudici territoriali dato conto, con argomentazione analiticae priva di salti logici, del percorso inferenziale seguito per affermare laresponsabilità dell’imputato, valorizzando non singoli dati isolati, ma il complessivoquadro indiziario, considerato nella sua globalità e reciproca convergenza.5.3. Le censure difensive si limitano, invece, a contestare la valutazione delmateriale probatorio operata dai giudici di merito, prospettando una diversalettura degli elementi acquisiti e, in particolare, sostenendo l’insussistenza di uncontributo causale concreto e la natura meramente occasionale dei contatti e dellapresenza dell’imputato. Siffatte doglianze si risolvono, tuttavia, in unasollecitazione ad una rivalutazione del fatto, inammissibile in sede di legittimità, afronte di una motivazione che non presenta vizi di contraddittorietà o manifestaillogicità.Invero, la Corte di appello ha espressamente considerato e disatteso leargomentazioni difensive, spiegando, con motivazione plausibile e aderente allerisultanze istruttorie, come i contatti e la presenza del [OSCURATO:PERSONA] non possanoessere ricondotti ad una mera occasionalità, ma si inseriscano in una dinamicaconcorsuale funzionale alla realizzazione dell’illecito, con apporto quantomenomorale e organizzativo.Né può trovare ingresso, in sede di legittimità, la censura relativa alla pretesaassenza di prova di un contributo diretto alle fasi esecutive, avendo i giudici dimerito correttamente richiamato il principio secondo cui, ai fini della configurabilitàdel concorso di persone nel reato, è sufficiente un contributo anche solo morale,purché consapevole e idoneo ad agevolare la realizzazione del fatto, secondo unavalutazione di merito sorretta da motivazione logica.5.4. Parimenti inammissibili sono i motivi di ricorso proposti in punto ditrattamento sanzionatorio.5.5. Giova premettere che, secondo il costante insegnamento di legittimità,la determinazione della pena rientra nell’ambito del potere discrezionale delgiudice di merito, il cui esercizio è sottratto al sindacato di questa Corte quandosia sorretto da motivazione non manifestamente illogica e conforme ai criteri dicui agli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro,Rv. 271243 - 01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197 – 01);ne consegue che sono inammissibili le censure che si risolvono nella meraprospettazione di una diversa valutazione della gravità del fatto o della personalitàdell’imputato5.6. Nel caso di specie, la Corte di appello ha espressamente esaminato ledoglianze difensive relative al mancato riconoscimento dell’attenuante di cuiall’art. 114 cod. pen., nonché al bilanciamento tra circostanze attenuanti generichee recidiva, confermando le statuizioni del primo giudice con motivazione adeguatae logicamente coerente.Quanto al mancato riconoscimento del ruolo di minima importanza, i giudiciterritoriali hanno implicitamente escluso la marginalità del contributo delCorigliano, valorizzandone l’inserimento nella complessiva dinamica concorsuale ela funzionalità della sua condotta alla realizzazione dell’operazione di acquisto etrasporto dello stupefacente. Tale valutazione, ancorata ai medesimi elementiposti a fondamento dell’affermazione di responsabilità, si sottrae a censure in sededi legittimità, non potendo questa Corte sostituire la propria valutazione a quelladel giudice di merito in ordine alla rilevanza del contributo causale del concorrente.Analogamente, in ordine al diniego del giudizio di prevalenza delle attenuantigeneriche sulla contestata recidiva, la Corte territoriale ha ritenuto adeguato ilgiudizio di equivalenza già formulato dal Tribunale, valorizzando la gravità del fattoe la complessiva personalità dell’imputato, desumibile anche dalla natura dellacondotta e dal contesto in cui essa si è realizzata. La motivazione, benché sintetica,è conforme ai canoni richiesti, essendo sufficiente, ai fini della legittimità, che ilgiudice dia conto degli elementi ritenuti decisivi e del criterio di bilanciamentoadottato, senza che sia necessaria un’analitica disamina di tutti i fattori previstidall’art. 133 cod. pen.5.7. Le censure difensive si risolvono, invece, nella generica contestazionedella misura della pena e nella prospettazione di una diversa valutazione dellaincidenza delle circostanze attenuanti, senza individuare specifici vizi dellamotivazione rilevanti ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nédenunciare errori di diritto nel procedimento di commisurazione.Ne consegue che anche tali motivi si pongono integralmente sul piano delmerito e risultano, pertanto, inammissibili.6. In conclusione, alle superiori considerazioni conseguono le seguentistatuizioni finali:- annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al reato di cui all'art. 74d.P.R. 309/90 (capo 1), con rinvio al giudice di merito per nuovo giudizio su talecapo; rigetto nel resto dei relativi ricorsi e declaratoria di irrevocabilità dellaresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui al capo 2).- Inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con conseguentecondanna al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n.186/2000), della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misuraindicata in dispositivo.- Inammissibilità del ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Cortedi appello di Catanzaro. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], per nuovo giudizio su tale imputazione, ad altra sezione della Corte diappello di Catanzaro. Rigetta nel resto i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ePagliuso in ordine al delitto di cui al capo 2). Dichiara inammissibile il ricorso diCorigliano [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Dichiarainammissibile il ricorso del Procuratore generale.Così è deciso, 17 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21659/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris