CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 01627/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sulricorso iscritt o al N . 21129 /202 2 R.G. , propost o da: D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procurain atti, domicilio digitale come in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procur a in calce alla memoria ex art. 380-bis1 c.p.c., domicilio digitale come in atti -controricorrente - avverso l a sentenza del la Corte d’appello di Bari n. 1 64 /202 2 pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazion e dell a caus a svolt a nella adunanza camerale del 1 8 . 11 .2025 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . N. 21129/22R.G. [OSCURATO:PERSONA] Si trascrive dalla sentenza impugnata: “Con apposito atto di citazione ritualmente notificato, il Comune di Altamura conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Bari, D’[OSCURATO:PERSONA] chiedendo la condanna della medesima al pagamento della complessiva somma di Euro 25.416,47, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di indennità di occupazione di fondi di titolarità comunale, e con decorrenza dal 2007/2008, sino al 2011/2012. Veniva al riguardo precisato che i fondi di specie erano in via provvisoria stati concessi in utilizzo alla D’Auciello, ed in vista di un contratto di affitto agrario in deroga (per la durata di dieci e con decorrenza dal 2000) che si sarebbe dovuto stipulare tra le parti -e mai stipulato - essendosi comunque la suddetta resa morosa nei pagamenti delle indennità dovute in conseguenza della concessione. Si costituiva in giudizio la convenuta la quale eccepiva l’improcedibilità della domanda, per avere il Comune già proposto azione per chiedere le indennità de quibus con riferimento a periodi precedenti dal 2000 al 2006 quindi indebitamente frazionando le richieste concernenti un unico credito. Veniva inoltre contestato essere arbitraria la quantificazione indicata per le indennità richieste, avendo peraltro lo stesso Ente già precisato nel giudizio già introdotto per i pagamenti delle indennità pregresse non essere la relativa disciplina riconducibile a quella prevista dalla normativa agraria. All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Bari emetteva sentenza n. 4443/2017 del 25/9/2017, con la quale veniva accolta la domanda del N. 21129/22R.G. Comune con condanna della D’Auciello al pagamento delle somme richieste, oltre che al pagamento delle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure giungeva a tali conclusioni rilevando in primis che alla convenuta D’Auciello erano stati concessi in utilizzo alcuni fondi agricoli, tanto in forza di apposita delibera di Giunta n. 667 del 29/12/2000 essendo nella medesima prevista la successiva stipula di apposito contratto di affitto in deroga; ed ancora che con successiva delibera n. 90 del 15/6/2006 era stata disposta la revoca della concessione. Considerando poi che la D’Auciello si era resa morosa nel pagamento delle indennità di occupazione per le annate agrarie dal 2007 al 2012, e che gli importi dovuti a tale titolo erano stati determinati in € 25.416,47, emetteva la condanna di specie, ritenendo esser la richiesta fondata, alla stregua di quanto previsto ed indicato dalla delibera n. 667 del 29/12/2000, e quindi ritenendo non esser state contestate le relative risultanze, e non avere la convenuta addotto specifiche argomentazioni al riguardo. L’eccezione di improcedibilità veniva disattesa, posto che la richiesta oggetto della controversia era concernente periodi diversi rispetto a quella oggetto della precedenza domanda azionata, non ritenendo esser ravvisabili i presupposti per configurare ildivieto di frazionamento del credito afferente ad un unico rapporto obbligatorio, trattandosi di crediti autonomi e distinti, riferiti ad epoche differenti, ed aventi differenti regimi probatori e prescrizionali. La suddetta D’Auciello proponeva appello chiedendo la riforma della sentenza di primo grado adducendo, quale unico motivo, l’erroneità della valutazione N. 21129/22R.G. del Tribunale per quanto ritenuto sul quantum, ed al riguardo insistendo per l’arbitrarietà della quantificazione data dal Comune, ed in conclusione chiedendo di accertare giudizialmente l’importo dovuto. Veniva in merito sostenuto doversi far riferimento al c.d. danno figurativo, ipotizzabile in conseguenza della protratta occupazione, deducendo essere necessario stabilire il valore di affitto di mercato dei beni occupati, o, in alternativa, quello correlato alle utilità economiche traibili dai fondi de quibus e dal Comune di specie. Si deduceva inoltre che, potendo il canone per l’affitto dei fondi rustici esser oggetto di libero accordo tra le parti e dovendo quindi ritenersi svincolato da parametri predeterminati, mai alcun accordo era stato raggiunto in merito, lamentando pertanto avere il Giudice di prime cure ignorato la correlata richiesta di ctu. Si costituiva in giudizio il Comune di Altamura, chiedendo il rigetto dell’appello e contestandone le motivazioni, eccependo anche l’inammissibilità ex art. 342 c.p.c., e contestando nel merito le richieste, con conferma della pronunzia di primo grado e relative motivazioni”. Con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d’appello di Bari rigettò il gravame, osservando che– per quanto ancora qui interessa - la quantificazione delle spettanze risarcitorie dell’ente era stata operata mediante la disposta CTU in grado d’appello, stante l’assenza di documentazione pattizia,e che la relativa determinazione era da considerare attendibile e condivisibile, perché frutto di corretta impostazione metodologica, sicché la richiesta in concreto operata dal N. 21129/22R.G. Comune, addiritturainferiori a quelli indicati dal CTU, era accoglibile. Inoltre, si è aggiunto che nessuna nullità delle operazioni peritali poteva riscontrarsi, al contrario di quanto lamentato dalla D’Auciello, perché non v’era prova dell’inoltro delle osservazioni dei propri CTP al consulente d’ufficio e che le note in atti potevano al più considerarsi come mere deduzioni difensive, perché firmate dal solo difensore della predetta, ed erano comunque infondate. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA]Auciello, sulla scorta di due motivi, cui resiste con controricorso il Comune di Altamura, che ha pure depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito della ordinanza entro sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si denuncia la “violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 2056 c.c. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 cpc”, per aver la Corte d’appello determinato il danno in via presuntiva, senza che l’ente proprietario avesse offerto idonea prova del danno stesso. 1.2 – Con il secondo motivo si denuncia la “ violazione e falsa applicazione dell’art. 195 c.p.c., comma 3 e 196 c.p.c. nonché dell’art. 111 della Costituzione in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 cpc”, per non aver la Corte d’appello dichiarato la nullità della relazione di CTU. 2.1 – Il ricorso è nel complesso inammissibile, perché redatto in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis), in quanto praticamente privo della esposizione dei fatti processuali, riportati in N. 21129/22R.G. forma estremamente sintetica (anche con riguardo al contenuto della decisione di primo grado e ai motivi d’appello) ed in guisa tale da non consentire a questa Corte di comprendere appieno il significato dei motivi proposti in questa sede di legittimità. Ciò è tanto vero che la vicenda processuale può essere colta con la necessaria completezza solo attingendo al testo della sentenza impugnata. 3.1 –In ogni caso, per quanto è dato intuire dalla lettura del ricorso, il primo motivo è da considerare inammissibile. Come anche evidenziato dal controricorrente in memoria (e come risulta dalla decisione impugnata), la D’Auciello aveva proposto appello avverso la decisione di primo grado solo in relazione alla quantificazione del risarcimento, senza contestare l’an debeatur. Ne consegue che ogni ulteriore questione a tal ultimo riguardo proposta in questa sede è inammissibile, per essersi formato il giudicato interno sul punto. 4.1 -Il secondo motivo, ancora per quanto intuibile dalla lettura del ricorso, segue la stessa sorte. Infatti, anzitutto la ricorrente non coglie la ratio decidendi dell’impugnata sentenza, laddove la Corte d’appelloha rilevato che la presenza delle note alla relazione (il cui esame il CTU avrebbe pretermesso) non si evince dall’esame del fascicolo d’ufficio, mentre la ricorrente si sofferma sulmero inoltro delle note stesse al CTU, tentandodi dimostrarlo: si tratta, all’evidenza, di questioni affatto diverse. N. 21129/22R.G. In ogni caso, la Corte territorialeha preso in esame le note stesse, negandone ogni pertinenza e rilevanza, con argomenti meritali che il mezzo non è idoneo a superare, trattandosi di apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito e non censurabili dinanzi a questa Corte di legittimità, se non eventualmente sotto il profilo del deficitmotivazionale, che il mezzo stesso non contempla . 5.1 –In definitiva, il ricorso è inammissibile. Le spese di lite , liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. In relazione alla data di proposizione del ricors o , può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M la Cortedichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario in misura del 15%, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, a norma del comma