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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 13524/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Genova, adita in qualità di giudice dell'esecuzione, accoglieva l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati separatamente giudicati in sede di cognizione, e provvedeva conseguentemente a rideterminare la pena inflitta secondo il criterio del cumulo giuridico.

A tal fine, il giudice dell'esecuzione poneva a base del calcolo, come pena del reato più grave, quella complessivamente recata dalla sentenza della Corte di appello di Genova 5 dicembre 2022 (pari a quattro anni, otto mesi e venti giorni di reclusione e 2.334 euro di multa) e la aumentava di un anno di reclusione in relazione al reato giudicato con sentenza dell Tribunale di Torino 15 novembre 2021, così pervenendo alla misura finale di cinque anni, otto mesi e venti giorni di reclusione e 2.334 euro di multa.

2. Ricorre il condannato per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia.

Con il primo motivo deduce vizio assoluto di motiva2:ione in relazione all'aumento di pena determinato per il reato satellite, oggetto della sentenza del Tribunale di Torino 15 novembre 2021„ che denuncia peraltro come sproporzionato.

Con il secondo motivo deduce violazione della legge processuale, non essendo stata apportata, su detto aumento, la riduzione di pena prevista dall'art.444 cod. proc. pen., nonostante la sentenza del Tribunale di Torino 15 novembre 2021 fosse stata patteggiata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Entrambi i motivi di ricorso sono fondali.

2. Questa Corte, nella sua più autorevole composizione (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01), ha sancito che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati sal:ellite.

Il grado di impegno motivazionale, richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena, è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di perle.

L'ordinanza impugnata, a fronte peraltro di un aumento di entità apprezzabile, riferito al reato satellite oggetto della sentenza del Tribunale di Torino 15 novembre 2021, si è totalmente sottratta all'indicato obbligo motivazionale.

3. Sotto l'ulteriore aspetto, in ricorso solllevato, occorre dare continuità alla più recente giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 30119 del 07/04/2021, Dinari, Rv. 281679-01; Sez. 1, n. 21808 del 07/07/2020, Terranova, Rv. 280643-01), la quale, con condivisibili argomentazioni, da intendersi qui richiamate, ha ulteriormente stabilito che, se la continuazione in sede esecutiva si pone rispetto a un reato oggetto di sentenza adottata a definizione di un rito speciale, il giudice, nel determinare la pena più grave da assumere come pena base, deve confrontare le pene finali in concreto inflitte, tenendo conto, per la pena patteggiata (o risultante da abbreviato), della riduzione concessa ai sensi dell'art. 444 (o 442) cod. proc. pen.; cosicché, ove valuti come reato più grave quello giudicato con il rito speciale, dovrà porre a base del calcolo la relativa pena ridotta, mentre, ove ritenga tale reato come satellite, nel determinare la pena unica dovrà applicare sull'aumento la riduzione in discorso.

L'ordinanza impugnata, nel calcolare l'aumento di pena riferito al reato satellite oggetto della sentenza del Tribunale di Torino 15 novembre 2021, ha violato tale principio.

4. Segue l'annullamento del provvedimento, con rinvio per rinnovato giudizio alla Corte di appello di Genova in diversa composizione (Corte cost., n. 183 del 2013), che si atterrà ai principi sopra enunciati, nonché a quello ulteriore, più volte ribadito da questa Corte (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845-01; Sez. 5, n. 8436 dell 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030-01; Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Conte, Rv. 248299-01), secondo cui il giudice dell'esecuzione - che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, almeno una delle quali comprendenti più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen. - deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, poi individuare quello più grave (id est, quello per cui sia stata in concreto inflitta la pena più grave: Sez. 1, n. 48204 del 10/12/2008, Abello, Rv. 242660-01) e infine, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio su

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Genova, adita in qualità di giudice dell'esecuzione, accoglieva l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati separatamente giudicati in sede di cognizione, e provvedeva conseguentemente a rideterminare la pena inflitta secondo il criterio del cumulo giuridico. A tal fine, il giudice dell'esecuzione poneva a base del calcolo, come pena del reato più grave, quella complessivamente recata dalla sentenza della Corte di appello di Genova 5 dicembre 2022 (pari a quattro anni, otto mesi e venti giorni di reclusione e 2.334 euro di multa) e la aumentava di un anno di reclusione in relazione al reato giudicato con sentenza dell Tribunale di Torino 15 novembre 2021, così pervenendo alla misura finale di cinque anni, otto mesi e venti giorni di reclusione e 2.334 euro di multa. 2. Ricorre il condannato per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Con il primo motivo deduce vizio assoluto di motiva2:ione in relazione all'aumento di pena determinato per il reato satellite, oggetto della sentenza del Tribunale di Torino 15 novembre 2021„ che denuncia peraltro come sproporzionato. Con il secondo motivo deduce violazione della legge processuale, non essendo stata apportata, su detto aumento, la riduzione di pena prevista dall'art.444 cod. proc. pen., nonostante la sentenza del Tribunale di Torino 15 novembre 2021 fosse stata patteggiata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i motivi di ricorso sono fondali. 2. Questa Corte, nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01), ha sancito che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati sal:ellite. Il grado di impegno motivazionale, richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena, è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di perle. L'ordinanza impugnata, a fronte peraltro di un aumento di entità apprezzabile, riferito al reato satellite oggetto della sentenza del Tribunale di Torino 15 novembre 2021, si è totalmente sottratta all'indicato obbligo motivazionale. 3. Sotto l'ulteriore aspetto, in ricorso solllevato, occorre dare continuità alla più recente giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 30119 del 07/04/2021, Dinari, Rv. 281679-01; Sez. 1, n. 21808 del 07/07/2020, Terranova, Rv. 280643-01), la quale, con condivisibili argomentazioni, da intendersi qui richiamate, ha ulteriormente stabilito che, se la continuazione in sede esecutiva si pone rispetto a un reato oggetto di sentenza adottata a definizione di un rito speciale, il giudice, nel determinare la pena più grave da assumere come pena base, deve confrontare le pene finali in concreto inflitte, tenendo conto, per la pena patteggiata (o risultante da abbreviato), della riduzione concessa ai sensi dell'art. 444 (o 442) cod. proc. pen.; cosicché, ove valuti come reato più grave quello giudicato con il rito speciale, dovrà porre a base del calcolo la relativa pena ridotta, mentre, ove ritenga tale reato come satellite, nel determinare la pena unica dovrà applicare sull'aumento la riduzione in discorso. L'ordinanza impugnata, nel calcolare l'aumento di pena riferito al reato satellite oggetto della sentenza del Tribunale di Torino 15 novembre 2021, ha violato tale principio. 4. Segue l'annullamento del provvedimento, con rinvio per rinnovato giudizio alla Corte di appello di Genova in diversa composizione (Corte cost., n. 183 del 2013), che si atterrà ai principi sopra enunciati, nonché a quello ulteriore, più volte ribadito da questa Corte (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845-01; Sez. 5, n. 8436 dell 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030-01; Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Conte, Rv. 248299-01), secondo cui il giudice dell'esecuzione - che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, almeno una delle quali comprendenti più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen. - deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, poi individuare quello più grave (id est, quello per cui sia stata in concreto inflitta la pena più grave: Sez. 1, n. 48204 del 10/12/2008, Abello, Rv. 242660-01) e infine, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio su
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