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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 8 gennaio 2026

Cassazione n. 33575/2026

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osto da: SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avverso il decreto del 08/01/2026 della CORTE APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorsoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], già destinataria di misura interdittiva antimafia applicata dal Prefetto di [OSCURATO:PERSONA] con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ricorre avverso il decreto della Corte d'Appello di Bologna, Sezione Misure di Prevenzione, datato 26.02.2026, con cui - disposta la revoca della misura dell'amministrazione giudiziaria stabilita d'ufficio dal Tribunale di Bologna, perché mai richiesta dal pubblico ministero - si è rigettata l'istanza di controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis d.lgs. n. 159 del 2011, dalla quale era originata la procedura di prevenzione, valutata la non occasionalità del rischio di infiltrazione mafiosa ma anzi la sua stabilità.

La Corte di appello ha ricostruito la vita della società, ritenuta a rischio infiltrazione mafiosa non occasionale, per i contatti pericolosi avuti dai soci con soggetti appartenenti alla cosca di 'ndrangheta capeggiata dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA], alla quale erano anche collegati da vincoli familiari, e per la rete di collaborazioni economiche in cantieri e affari con imprese a loro volta destinatarie di interdittive antimafia o sequestri nell'ambito di indagini per reati economici connessi ad ambienti mafiosi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con capitale sociale diviso tra i fratelli [OSCURATO:PERSONA] (socio di maggioranza con il 66,67% delle quote) e [OSCURATO:PERSONA] (con il 33,3%), era stata già nel 2016 destinataria di un provvedimento di rigetto dell'iscrizione nella White list delle aziende abilitate a contrattare con la pubblica amministrazione, confermato dal TAR di Parma; rigetto poi ribadito dal citato decreto del 26.09.2024, con cui era stata adottata anche l'informazione antimafia interdittiva prevista dagli artt. 84, comma 4, e 91 clig. n. 159 del 2011.

Nel 2020, lo stesso legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], era stato colpito da un provvedimento interdittivo quale titolare dell'impresa individuale MCR, cessata nel 2024.

Il tema della mafiosità dell'azienda ricorrente risiede nei rapporti di collegamento familiare dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] con la cosca di 'ndrangheta dei [OSCURATO:PERSONA]: la loro madre è la cugina di esponenti legati ai vertici della cosca; inoltre, i due fratelli risultano uniti da vincoli parentali o di affinità con soggetti titolari di altre imprese già colpite da interdittive.

Un loro terzo fratello, [OSCURATO:PERSONA], già consigliere della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fino al 2015, poi assunto a tempo determinato come dipendente dal 1 ottobre 2015, è genero di [OSCURATO:PERSONA], per averne sposato la figlia, anch'ella dipendente della società, ed è stato chiamato in correità, nel processo [OSCURATO:PERSONA], dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] come soggetto a disposizione della cosca [OSCURATO:PERSONA], coinvolto nella gestione di imprese edili riconducibili al sodalizio e accusato di agevolare gli spostamenti di uno dei leader, [OSCURATO:PERSONA]. 2Giuseppe [OSCURATO:PERSONA], peraltro, è stato assolto dalle accuse di partecipazione mafiosa che gli venivano rivolte.

2. Il ricorso, proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], si affida a tre diversi motivi.

2.1. Il primo argomento di censura eccepisce violazione di legge in relazione agli artt. 34-bis d.lgs. n. 159 del 2011 e 125 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione omessa o apparente quanto al rigetto dell'istanza di controllo giudiziario volontario, per avere la Corte di appello dato rilievo ai legami parentali dei soci della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con la cosca mafiosa e optato per il carattere non occasionale del rischio di infiltrazione mafiosa; deduce, inoltre, omessa risposta ai motivi di appello.

La difesa evidenzia il vizio di mancanza di motivazione del decreto di secondo grado, con riguardo alla denunciata contraddittorietà del provvedimento del Tribunale: da un lato si è applicata d'ufficio (illegittimamente), l'amministrazione giudiziaria ex art. 34 d.lgs. n. 159 del 2011, in ragione del rischio collegato alla presenza in azienda di [OSCURATO:PERSONA] e alla possibilità di una sua agevolazione, quale soggetto coinvolto in un noto processo per associazione mafiosa (il processo cd. [OSCURATO:PERSONA]); dall'altro, l'amministrazione giudiziaria è stata applicata nonostante lo stesso Tribunale abbia chiaramente ritenuto, da un punto di vista oggettivo, l'insussistenza di condizioni di infiltrazione mafiosa, neppure occasionale, e abbia considerato la società "pulita".

Inoltre, si è omesso di valutare la circostanza che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto definitivamente dalle accuse rivoltegli nel citato processo per reati di mafia, oltre ad avere espresso palese dissociazione da contesti mafiosi alla Procura di Bologna nel 2022 e ad avere lasciato la qualifica di socio sin dalle prime accuse rivoltegli, nel 2015, per non danneggiare i fratelli.

In sintesi, la Corte d'appello non risponde ai motivi di impugnazione con i quali si era dedotta la contraddittorietà tra la constatata assenza di elementi oggettivi di infiltrazione mafiosa da parte del primo giudice e la teoria dell'inquinamento "ambientale" mafioso, dovuto alla contaminazione dell'azienda per la presenza in essa di [OSCURATO:PERSONA], affermata in entrambi i provvedimenti di merito e a dispetto della mancanza di qualsiasi elemento di fatto e concreto sulla sua capacità di gestirla o facendo leva soltanto sul suo ruolo di semplice dipendente dal 2015 (anno in cui si è dimesso dalla qualifica di consigliere, per essergli stata notificata l'informazione di garanzia nel processo cd.

"[OSCURATO:PERSONA]").

2.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione dell'art. 34-bis d.lgs. n. 150 del 2011 e dell'art. 125 cod. proc. pen., per motivazione omessa e meramente apparente riguardo alla valutazione di non emendabilità o bonificabilità dell'impresa e, dunque, riguardo alla conferma, da parte del provvedimento 3 S imimpugnato, del rigetto della richiesta di controllo giudiziario volontario ex art. 34- bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011 presentata dalla ricorrente.

La difesa lamenta la mancanza di una valutazione dinamica e prognostica della bonificabilità aziendale da parte del provvedimento impugnato e, dunque, si duole che non le sia stata concessa una verifica effettiva della possibilità di essere ammessa al controllo giudiziario volontario, con il riallineamento al contesto economico sano, avvalendosi dei controlli del giudice delegato.

Ciò perché non si sarebbe tenuto conto degli indicatori prospettici concreti e favorevoli all'ammissione al controllo volontario (l'interruzione immediata di ogni rapporto diretto o indiretto con soggetti imprenditoriali "controindicati"; lImmediata rinuncia di [OSCURATO:PERSONA] al ruolo di consigliere sin dal 2015 e la sua dichiarazione di dissociazione dal contesto mafioso di appartenenza; l'assenza di precedenti penali dell'amministratore della [OSCURATO:PERSONA] e dell'altro socio; il carattere sano e fiscalmente virtuoso dell'impresa; l'assenza di legami contrattuali che destino sospetto di agevolare dinamiche criminali).

2.3. Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione di legge e omessa motivazione riguardo agli elementi concreti emersi a favore della ricorrente e capaci di orientare positivamente il giudizio di ammissione al controllo volontario, così come individuati nei quattro primi motivi di appello - in particolare, la dissociazione di [OSCURATO:PERSONA]; l'inattendibilità del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che ha collegato [OSCURATO:PERSONA] alla cosca [OSCURATO:PERSONA] in modo significativo, la sua incensuratezza e l'assoluzione di questi dal processo "[OSCURATO:PERSONA]". -3. [OSCURATO:PERSONA] della Corte di cassazione ha chiesto con requisitoria scritta l'inammissibilità del ricorso.

4. La difesa della società ricorrente ha depositato memoria in data 6 maggio 2026, con cui chiede l'annullamento con rinvio del decreto impugnato, nella parte in cui ha rigettato la richiesta di ammissione al controllo giudiziario volontario, e che si dichiari la nullità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è complessivamente infondato.

2. I motivi di ricorso sono sostanzialmente tutti analoghi e ruotano intorno al vizio di omessa motivazione del provvedimento impugnato, avuto riguardo alla 4mancata ammissione della società ricorrente al controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis, comma 6, d.

Igs. n. 159 del 2011.

2.1. Va premesso che, come recentemente ribadito dalla sentenza Sez.

U, n. 21077 del 11/12/2025, dep. 2026, Società AL.MI.

Ambiente s.r.I., Rv. 290004 — 01, il controllo giudiziario, anche quello volontario, è una misura di prevenzione patrimoniale unitaria che deve necessariamente intercettare - al fine di sterilizzarla - una condizione di pericolosità del soggetto, nel senso che deve essere accertato anche il pericolo attuale di agevolazione occasionale, di cui al comma 1 dell'art. 34-bis, d.

Igs. n. 159 del 2011.

Per questo, i presupposti del controllo giudiziario sono gli stessi, sia nel caso di controllo c.d. prescrittivo (comma 1 del citato art. 34-bis) che in quello c.d. volontario (comma 6); per questo, la cognizione del giudice della prevenzione è piena e autonoma rispetto a quella del Prefetto e il Tribunale è chiamato a valutare, anche retrospettivamente, la "storia" del soggetto nei cui confronti si procede e, quindi, il rischio attuale di infiltrazione criminale, il pericolo di reiterazione della condotta agevolatrice, l'effettivo bisogno di risanamento, la bonificabilità del soggetto.

In ultima analisi, non sussiste un rapporto di "pregiudizialità-dipendenza" del procedimento amministrativo rispetto a quello del giudice della prevenzione e nemmeno di questo rispetto all'accertamento compiuto dal Prefetto.

Il controllo volontario previsto dall'art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011, rientra tra i cd. istituti mitigatori di "prevenzione collaborativa", quale è pure il controllo giudiziario previsto dallo stesso art. 34-bis al comma 1, che costituisce una delle principali novità apportate allo stesso d.

Igs. n. 159 del 2011 dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161, in virtù della riconosciuta esigenza di graduare l'ingerenza sui diritti fondamentali di istituti così fortemente incisivi come le interdittive antimafia.

Le Sezioni Unite, nella citata sentenza del 2026, hanno chiarito come la novella del 2017 abbia scorporato il controllo giudiziario dall'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende ex art. 34 stesso decreto legislativo - di cui prima rappresentava uno degli esiti - per farne un'autonoma misura di prevenzione patrimoniale, disciplinata dal successivo art. 34-bis, ed abbia introdotto, ai commi 6 e 7 di detto articolo, quella specifica ipotesi di controllo giudiziario ad istanza della parte privata al centro del ricorso proposto oggi al Collegio.

Il controllo volontario si configura attualmente, pertanto, quale misura di prevenzione caratterizzata da una nuova forma di cooperazione tra soggetto economico e autorità giudiziaria, abilitando quest'ultima a intervenire direttamente sulla realtà aziendale per verificare la serietà del "pericolo" infiltrativo, senza 5pregiudicare la funzionalità dell'impresa, né incidere negativamente sui livelli occupazionali.

Secondo le Sezioni Unite, il giudice della prevenzione ha il compito di "cogliere" sin dall'inizio del procedimento le differenze tra le diverse possibili relazioni tra l'impresa e l'organismo mafioso condizionante, di "qualificare" la relazione e di intervenire, ove necessario, con la misura di prevenzione maggiormente adeguata al caso (amministrazione giudiziaria, controllo giudiziario, controllo volontario ove richiesto).

Si rinvia alla richiamata sentenza per un'ampia analisi delle differenze tra i vari strumenti di prevenzione collaborativa giurisdizionale e quelli di prevenzione collaborativa sul versante delle misure amministrative, introdotte dall'art. 49 d.l. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 (che ha inserito nel d.

Igs. n. 159 del 2011 l'art. 94-bis, recante una forma di collaborazione partecipata tra impresa e autorità amministrativa, che consente al Prefetto di prescrivere al soggetto economico interessato da tentativi di infiltrazione mafiosa «riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale» alcuni obblighi e di procedimentalizzare una exit strategy dal pericolo mafioso) e dall'art. 3, comma 1, lett. b), d.l. 11 aprile 2025, n. 48 (cd. decreto sicurezza), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 giugno 2025, n. 80, che ha introdotto l'art. 94.1 d.

Igs. n. 159 del 2011 (secondo cui il Prefetto che adotta un'informazione antimafia interdittiva può escludere per la durata di un anno, prorogabile ove permangano i presupposti, uno o più dei divieti e delle decadenze previsti all'art. 67, comma 1, d.

Igs. cit., nel caso in cui accerti che, per effetto dell'informazione antimafia interdittiva, verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento al titolare dell'impresa individuale ed alla sua famiglia).

Si tratta di un sistema che la dottrina, con una definizione ripresa dalle stesse Sezioni Unite, ha indicato come "adattivo", finalizzato a modulare l'intervento preventivo sulle specificità della situazione contingente e, in generale, a limitare la risposta ablativa, in ossequio ad una logica di minore invasività possibile della reazione statale.

Un quadro composito, dunque, sia dal punto di vista normativo che da quello interpretativo, si svela attualmente nell'ambito della prevenzione e particolarmente della prevenzione cd. collaborativa; un quadro reso più chiaro, dal punto di vista valoriale e delle connessioni tra prevenzione giurisdizionale e prevenzione amministrativa, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 109 del 2025, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34-bis, comma 7, d.

Igs. n. 159 del 2011 per contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost. nella parte in cui - disponendo la sospensione degli effetti dell'informazione interdittiva antimafia in conseguenza dell'ammissione alla misura di prevenzione del controllo giudiziario - 6non prevede che tale sospensione si protragga, nel caso di sua conclusione con esito positivo, sino alla definizione del procedimento di aggiornamento del provvedimento interdittivo da parte del Prefetto.

2.2. Tanto premesso, il decreto di appello impugnato è stato motivato adeguatamente quanto alle ragioni per le quali non poteva farsi luogo ad una prognosi favorevole per la società ricorrente circa la bonificabilità e l'ammissione al richiesto controllo giudiziario "volontario".

Deve ribadirsi che, in tema di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento della Corte d'appello che, in sede di impugnazione, decide sull'ammissione al controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammissibile solo per violazione di legge, essendo, in tal caso, applicabili i limiti di deducibilità di cui agli artt. 10, comma 3, e 27 del medesimo decreto. (Sez. 5, n. 34856 del 06/11/2020, Pg, Rv. 279982 - 01).

L'affermazione deriva dal più generale principio, stabilmente condiviso nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mule', Rv. 279284 - 01).

Nel caso di specie, il ricorso deduce vizi di omessa motivazione e, dunque, di violazione di legge non riscontrabili nell'esame della motivazione del provvedimento impugnato.

2.4. Il primo motivo è infondato là dove ritiene manifestamente illogica (e dunque apparente, dal punto di vista della motivazione) la sussistenza di un rischio di condizionamento mafioso di maggior spessore e consistenza rispetto a quello affrontabile con lo strumento di prevenzione collaborativa meno invasivo (rispetto all'amministrazione giudiziaria) del controllo giudiziario (nel caso di specie, richiesto dall'azienda ricorrente nelle forme del controllo volontario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011).

Secondo la Corte di appello, l'infiltrazione, nel caso di specie, non consiste in singoli episodi di contrattazione isolata con imprese poi risultate, a loro volta, infiltrate o coinvolte con la mafia calabrese, ma nella "permeazione" stabile dell'impresa da parte di un soggetto di fiducia della cosca, cioè [OSCURATO:PERSONA], legato da vincoli familiari e da pregressa cogestione di iniziative economiche riconducibili al sodalizio, che continua a operare all'interno della [OSCURATO:PERSONA], in un contesto territoriale notoriamente condizionato dalle organizzazioni criminali di 7'ndrangheta e in cui la presenza storica della locale di Cutro (cosca [OSCURATO:PERSONA]) è consolidata; in particolare, permea il tessuto economico, specialmente nel settore dell'edilizia, ritenuto già di per sé ad alto rischio di infiltrazioni.

La Corte di appello ha individuato senza sbavature argomentative e in termini pregnanti la relazione intercorrente tra i beni aziendali e il soggetto indicato come portatore di pericolosità tipica, desumendone quelle contiguità "più spesse' (in termini di agevolazioni imprenditoriali in favore di interessi criminali o di condizionamenti mafiosi delle attività economiche) enunciate dalle Sezioni Unite quale presupposto dell'amministrazione giudiziaria e non già del controllo giudiziario, funzionale a contrastare, invece, un'agevolazione "meno spessa", e cioè occasionale ma accompagnata dal pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionare l'attività dell'ente.

Il controllo giudiziario consiste in una forma di tutoraggio dell'azienda che, senza sottrarre la gestione ai titolari, si propone l'obiettivo di adottare ogni tipo di iniziativa finalizzata a prevenire specificatamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi, tra cui anche un modello di organizzazione ai sensi della disciplina prevista dal d.lgs. n. 231 del 2001.

Ma quando il rischio di tentativi di infiltrazione diviene permeazione immanente dell'attività aziendale, non vi è spazio per il controllo giudiziario e deve intervenire l'amministrazione giudiziaria (sussistendone i presupposti e nel rispetto delle regole applicative, si tratta di un'opzione sempre in campo, fin che permane l'interdittiva antimafia prefettizia); vale a dire - come indicato dalla citata sentenza delle Sezioni Unite - lo spossessamento gestorio, selettivo e limitato nel tempo, finalizzato a realizzare «il programma di sostegno e di aiuto alle imprese amministrate e la rimozione delle situazioni di fatto e di diritto» all'origine della misura.

2.5. Anche il secondo e il terzo motivo di ricorso sono privi di pregio.

La bonificabilità è possibile solo se l'agevolazione dei soggetti di cui all'art. 34 d.lgs. n. 159 del 2011 non è cronicizzata né strutturale: questo l'assunto da cui è partita la riflessione del decreto impugnato.

Si tratta di un'affermazione corretta.

Assetti e rapporti economici stabilmente condizionati da infiltrazioni mafiose non possono essere al centro di una prognosi favorevole del risanamento societario mediante controllo giudiziario volontario.

In concreto, la Corte territoriale ha valorizzato la matrice eminentemente familiare della proprietà e della gestione societaria, fortemente caratterizzata dalla presenza di [OSCURATO:PERSONA] - soggetto a disposizione della cosca "[OSCURATO:PERSONA]" e marito della nipote del leader indiscusso del sodalizio, [OSCURATO:PERSONA] - quale dipendente di primo piano e di lunga data dell'azi nda edile. _... 8Il provvedimento impugnato ripercorre meticolosamente sia il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che i rapporti consolidati di collaborazione tra questi e la cosca [OSCURATO:PERSONA], ricostruiti da numerosi elementi di fatto e non solo grazie al richiamo alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che apoditticamente si chiede di non considerare da parte della ricorrente società, dimenticando le risposte alle critiche alla sua affidabilità, fornite dalla Corte di appello, tra l'altro, a pag. 20, e dimenticando che tali censure attengono a vizi della motivazione, insindacabili in tema di misure di prevenzione in sede di legittimità.

Si valorizza, altresì, la circostanza che anche la moglie di [OSCURATO:PERSONA], nipote di [OSCURATO:PERSONA], è una dipendente della società, con la logica conseguenza di ritenere un innesto familiare-organizzativo della cosca di 'ndrangheta all'interno dell'ente, percepibile sin dal 2005 e consolidatosi nel triennio 2021-2024, nel corso del quale sono stati registrati numerosi rapporti economici e di cantiere con imprese interdette o fortemente controindicate perché legate ad ambienti criminali mafiosi, talune anche raggiunte da interdittive antimafia o sequestri giudiziari.

In tale contesto, l'esclusione di una prognosi favorevole per attività di self-cleaning da attuarsi in regime di controllo giudiziario è perfettamente coerente con il sistema normativo vigente e del tutto soddisfacentemente motivata (cfr. in particolare le pagine 21 - 23 del decreto impugnato), anche dal punto di vista dell'esame dinamico di fattibilità richiesto per la verifica dell'occasionalità delle infiltrazioni mafiose.

Insindacabile in sede di legittimità, poi, è la valutazione di inadeguatezza delle misure messe in campo dall'azienda per accedere alla misura di prevenzione collaborativa e la persistenza di controindicazioni, vale a dire: la mancanza di una cesura effettiva e definitiva tra [OSCURATO:PERSONA] e sua moglie, da un lato, e la gestione dell'azienda dall'altro; la mancanza di un progetto strutturato di riorganizzazione aziendale idoneo a recidere in modo stabile il legame personale e familiare con l'area mafiosa di riferimento e a sterilizzare il circuito di relazioni economiche che ne è derivato (ad esempio, clausole interne che vietino nel futuro l'inserimento in ruoli apicali o sensibili di soggetti legati a organizzazioni mafiose; ristrutturazione e "ripulitura" dei rapporti economici e lavorativi; revisione delle filiere di subappalto e altro indicato a pag. 23 del decreto impugnato).

Il tema dell'intervenuta assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] nel processo cd. [OSCURATO:PERSONA] è, poi, trattato unicamente dal punto di vista formale, senza far comprendere se le condotte di vicinanza e collaborazione con la cosca [OSCURATO:PERSONA] siano state ritenute insussistenti in fatto o solo inidonee ad elevarsi al grado di tipicità normativa richiesto per la partecipazione mafiosa, come sembra peraltro 9intendersi dalla prospettazione difensiva.

Da qui l'inammissibilità del motivo riguardo a tali aspetti, per genericità e perché coinvolgente valutazioni di merito ricomprese nel vizio di motivazione e per questo sottratte al sindacato di legittimità secondo la già evocata giurisprudenza costante.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avverso il decreto del 08/01/2026 della CORTE APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorsoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], già destinataria di misura interdittiva antimafia applicata dal Prefetto di [OSCURATO:PERSONA] con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ricorre avverso il decreto della Corte d'Appello di Bologna, Sezione Misure di Prevenzione, datato 26.02.2026, con cui - disposta la revoca della misura dell'amministrazione giudiziaria stabilita d'ufficio dal Tribunale di Bologna, perché mai richiesta dal pubblico ministero - si è rigettata l'istanza di controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis d.lgs. n. 159 del 2011, dalla quale era originata la procedura di prevenzione, valutata la non occasionalità del rischio di infiltrazione mafiosa ma anzi la sua stabilità. La Corte di appello ha ricostruito la vita della società, ritenuta a rischio infiltrazione mafiosa non occasionale, per i contatti pericolosi avuti dai soci con soggetti appartenenti alla cosca di 'ndrangheta capeggiata dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA], alla quale erano anche collegati da vincoli familiari, e per la rete di collaborazioni economiche in cantieri e affari con imprese a loro volta destinatarie di interdittive antimafia o sequestri nell'ambito di indagini per reati economici connessi ad ambienti mafiosi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con capitale sociale diviso tra i fratelli [OSCURATO:PERSONA] (socio di maggioranza con il 66,67% delle quote) e [OSCURATO:PERSONA] (con il 33,3%), era stata già nel 2016 destinataria di un provvedimento di rigetto dell'iscrizione nella White list delle aziende abilitate a contrattare con la pubblica amministrazione, confermato dal TAR di Parma; rigetto poi ribadito dal citato decreto del 26.09.2024, con cui era stata adottata anche l'informazione antimafia interdittiva prevista dagli artt. 84, comma 4, e 91 clig. n. 159 del 2011. Nel 2020, lo stesso legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], era stato colpito da un provvedimento interdittivo quale titolare dell'impresa individuale MCR, cessata nel 2024. Il tema della mafiosità dell'azienda ricorrente risiede nei rapporti di collegamento familiare dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] con la cosca di 'ndrangheta dei [OSCURATO:PERSONA]: la loro madre è la cugina di esponenti legati ai vertici della cosca; inoltre, i due fratelli risultano uniti da vincoli parentali o di affinità con soggetti titolari di altre imprese già colpite da interdittive. Un loro terzo fratello, [OSCURATO:PERSONA], già consigliere della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fino al 2015, poi assunto a tempo determinato come dipendente dal 1 ottobre 2015, è genero di [OSCURATO:PERSONA], per averne sposato la figlia, anch'ella dipendente della società, ed è stato chiamato in correità, nel processo [OSCURATO:PERSONA], dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] come soggetto a disposizione della cosca [OSCURATO:PERSONA], coinvolto nella gestione di imprese edili riconducibili al sodalizio e accusato di agevolare gli spostamenti di uno dei leader, [OSCURATO:PERSONA]. 2Giuseppe [OSCURATO:PERSONA], peraltro, è stato assolto dalle accuse di partecipazione mafiosa che gli venivano rivolte. 2. Il ricorso, proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], si affida a tre diversi motivi. 2.1. Il primo argomento di censura eccepisce violazione di legge in relazione agli artt. 34-bis d.lgs. n. 159 del 2011 e 125 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione omessa o apparente quanto al rigetto dell'istanza di controllo giudiziario volontario, per avere la Corte di appello dato rilievo ai legami parentali dei soci della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con la cosca mafiosa e optato per il carattere non occasionale del rischio di infiltrazione mafiosa; deduce, inoltre, omessa risposta ai motivi di appello. La difesa evidenzia il vizio di mancanza di motivazione del decreto di secondo grado, con riguardo alla denunciata contraddittorietà del provvedimento del Tribunale: da un lato si è applicata d'ufficio (illegittimamente), l'amministrazione giudiziaria ex art. 34 d.lgs. n. 159 del 2011, in ragione del rischio collegato alla presenza in azienda di [OSCURATO:PERSONA] e alla possibilità di una sua agevolazione, quale soggetto coinvolto in un noto processo per associazione mafiosa (il processo cd. [OSCURATO:PERSONA]); dall'altro, l'amministrazione giudiziaria è stata applicata nonostante lo stesso Tribunale abbia chiaramente ritenuto, da un punto di vista oggettivo, l'insussistenza di condizioni di infiltrazione mafiosa, neppure occasionale, e abbia considerato la società "pulita". Inoltre, si è omesso di valutare la circostanza che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto definitivamente dalle accuse rivoltegli nel citato processo per reati di mafia, oltre ad avere espresso palese dissociazione da contesti mafiosi alla Procura di Bologna nel 2022 e ad avere lasciato la qualifica di socio sin dalle prime accuse rivoltegli, nel 2015, per non danneggiare i fratelli. In sintesi, la Corte d'appello non risponde ai motivi di impugnazione con i quali si era dedotta la contraddittorietà tra la constatata assenza di elementi oggettivi di infiltrazione mafiosa da parte del primo giudice e la teoria dell'inquinamento "ambientale" mafioso, dovuto alla contaminazione dell'azienda per la presenza in essa di [OSCURATO:PERSONA], affermata in entrambi i provvedimenti di merito e a dispetto della mancanza di qualsiasi elemento di fatto e concreto sulla sua capacità di gestirla o facendo leva soltanto sul suo ruolo di semplice dipendente dal 2015 (anno in cui si è dimesso dalla qualifica di consigliere, per essergli stata notificata l'informazione di garanzia nel processo cd. "[OSCURATO:PERSONA]"). 2.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione dell'art. 34-bis d.lgs. n. 150 del 2011 e dell'art. 125 cod. proc. pen., per motivazione omessa e meramente apparente riguardo alla valutazione di non emendabilità o bonificabilità dell'impresa e, dunque, riguardo alla conferma, da parte del provvedimento 3 S imimpugnato, del rigetto della richiesta di controllo giudiziario volontario ex art. 34- bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011 presentata dalla ricorrente. La difesa lamenta la mancanza di una valutazione dinamica e prognostica della bonificabilità aziendale da parte del provvedimento impugnato e, dunque, si duole che non le sia stata concessa una verifica effettiva della possibilità di essere ammessa al controllo giudiziario volontario, con il riallineamento al contesto economico sano, avvalendosi dei controlli del giudice delegato. Ciò perché non si sarebbe tenuto conto degli indicatori prospettici concreti e favorevoli all'ammissione al controllo volontario (l'interruzione immediata di ogni rapporto diretto o indiretto con soggetti imprenditoriali "controindicati"; lImmediata rinuncia di [OSCURATO:PERSONA] al ruolo di consigliere sin dal 2015 e la sua dichiarazione di dissociazione dal contesto mafioso di appartenenza; l'assenza di precedenti penali dell'amministratore della [OSCURATO:PERSONA] e dell'altro socio; il carattere sano e fiscalmente virtuoso dell'impresa; l'assenza di legami contrattuali che destino sospetto di agevolare dinamiche criminali). 2.3. Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione di legge e omessa motivazione riguardo agli elementi concreti emersi a favore della ricorrente e capaci di orientare positivamente il giudizio di ammissione al controllo volontario, così come individuati nei quattro primi motivi di appello - in particolare, la dissociazione di [OSCURATO:PERSONA]; l'inattendibilità del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che ha collegato [OSCURATO:PERSONA] alla cosca [OSCURATO:PERSONA] in modo significativo, la sua incensuratezza e l'assoluzione di questi dal processo "[OSCURATO:PERSONA]". -3. [OSCURATO:PERSONA] della Corte di cassazione ha chiesto con requisitoria scritta l'inammissibilità del ricorso. 4. La difesa della società ricorrente ha depositato memoria in data 6 maggio 2026, con cui chiede l'annullamento con rinvio del decreto impugnato, nella parte in cui ha rigettato la richiesta di ammissione al controllo giudiziario volontario, e che si dichiari la nullità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 2. I motivi di ricorso sono sostanzialmente tutti analoghi e ruotano intorno al vizio di omessa motivazione del provvedimento impugnato, avuto riguardo alla 4mancata ammissione della società ricorrente al controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis, comma 6, d. Igs. n. 159 del 2011. 2.1. Va premesso che, come recentemente ribadito dalla sentenza Sez. U, n. 21077 del 11/12/2025, dep. 2026, Società AL.MI. Ambiente s.r.I., Rv. 290004 — 01, il controllo giudiziario, anche quello volontario, è una misura di prevenzione patrimoniale unitaria che deve necessariamente intercettare - al fine di sterilizzarla - una condizione di pericolosità del soggetto, nel senso che deve essere accertato anche il pericolo attuale di agevolazione occasionale, di cui al comma 1 dell'art. 34-bis, d. Igs. n. 159 del 2011. Per questo, i presupposti del controllo giudiziario sono gli stessi, sia nel caso di controllo c.d. prescrittivo (comma 1 del citato art. 34-bis) che in quello c.d. volontario (comma 6); per questo, la cognizione del giudice della prevenzione è piena e autonoma rispetto a quella del Prefetto e il Tribunale è chiamato a valutare, anche retrospettivamente, la "storia" del soggetto nei cui confronti si procede e, quindi, il rischio attuale di infiltrazione criminale, il pericolo di reiterazione della condotta agevolatrice, l'effettivo bisogno di risanamento, la bonificabilità del soggetto. In ultima analisi, non sussiste un rapporto di "pregiudizialità-dipendenza" del procedimento amministrativo rispetto a quello del giudice della prevenzione e nemmeno di questo rispetto all'accertamento compiuto dal Prefetto. Il controllo volontario previsto dall'art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011, rientra tra i cd. istituti mitigatori di "prevenzione collaborativa", quale è pure il controllo giudiziario previsto dallo stesso art. 34-bis al comma 1, che costituisce una delle principali novità apportate allo stesso d. Igs. n. 159 del 2011 dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161, in virtù della riconosciuta esigenza di graduare l'ingerenza sui diritti fondamentali di istituti così fortemente incisivi come le interdittive antimafia. Le Sezioni Unite, nella citata sentenza del 2026, hanno chiarito come la novella del 2017 abbia scorporato il controllo giudiziario dall'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende ex art. 34 stesso decreto legislativo - di cui prima rappresentava uno degli esiti - per farne un'autonoma misura di prevenzione patrimoniale, disciplinata dal successivo art. 34-bis, ed abbia introdotto, ai commi 6 e 7 di detto articolo, quella specifica ipotesi di controllo giudiziario ad istanza della parte privata al centro del ricorso proposto oggi al Collegio. Il controllo volontario si configura attualmente, pertanto, quale misura di prevenzione caratterizzata da una nuova forma di cooperazione tra soggetto economico e autorità giudiziaria, abilitando quest'ultima a intervenire direttamente sulla realtà aziendale per verificare la serietà del "pericolo" infiltrativo, senza 5pregiudicare la funzionalità dell'impresa, né incidere negativamente sui livelli occupazionali. Secondo le Sezioni Unite, il giudice della prevenzione ha il compito di "cogliere" sin dall'inizio del procedimento le differenze tra le diverse possibili relazioni tra l'impresa e l'organismo mafioso condizionante, di "qualificare" la relazione e di intervenire, ove necessario, con la misura di prevenzione maggiormente adeguata al caso (amministrazione giudiziaria, controllo giudiziario, controllo volontario ove richiesto). Si rinvia alla richiamata sentenza per un'ampia analisi delle differenze tra i vari strumenti di prevenzione collaborativa giurisdizionale e quelli di prevenzione collaborativa sul versante delle misure amministrative, introdotte dall'art. 49 d.l. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 (che ha inserito nel d. Igs. n. 159 del 2011 l'art. 94-bis, recante una forma di collaborazione partecipata tra impresa e autorità amministrativa, che consente al Prefetto di prescrivere al soggetto economico interessato da tentativi di infiltrazione mafiosa «riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale» alcuni obblighi e di procedimentalizzare una exit strategy dal pericolo mafioso) e dall'art. 3, comma 1, lett. b), d.l. 11 aprile 2025, n. 48 (cd. decreto sicurezza), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 giugno 2025, n. 80, che ha introdotto l'art. 94.1 d. Igs. n. 159 del 2011 (secondo cui il Prefetto che adotta un'informazione antimafia interdittiva può escludere per la durata di un anno, prorogabile ove permangano i presupposti, uno o più dei divieti e delle decadenze previsti all'art. 67, comma 1, d. Igs. cit., nel caso in cui accerti che, per effetto dell'informazione antimafia interdittiva, verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento al titolare dell'impresa individuale ed alla sua famiglia). Si tratta di un sistema che la dottrina, con una definizione ripresa dalle stesse Sezioni Unite, ha indicato come "adattivo", finalizzato a modulare l'intervento preventivo sulle specificità della situazione contingente e, in generale, a limitare la risposta ablativa, in ossequio ad una logica di minore invasività possibile della reazione statale. Un quadro composito, dunque, sia dal punto di vista normativo che da quello interpretativo, si svela attualmente nell'ambito della prevenzione e particolarmente della prevenzione cd. collaborativa; un quadro reso più chiaro, dal punto di vista valoriale e delle connessioni tra prevenzione giurisdizionale e prevenzione amministrativa, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 109 del 2025, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34-bis, comma 7, d. Igs. n. 159 del 2011 per contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost. nella parte in cui - disponendo la sospensione degli effetti dell'informazione interdittiva antimafia in conseguenza dell'ammissione alla misura di prevenzione del controllo giudiziario - 6non prevede che tale sospensione si protragga, nel caso di sua conclusione con esito positivo, sino alla definizione del procedimento di aggiornamento del provvedimento interdittivo da parte del Prefetto. 2.2. Tanto premesso, il decreto di appello impugnato è stato motivato adeguatamente quanto alle ragioni per le quali non poteva farsi luogo ad una prognosi favorevole per la società ricorrente circa la bonificabilità e l'ammissione al richiesto controllo giudiziario "volontario". Deve ribadirsi che, in tema di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento della Corte d'appello che, in sede di impugnazione, decide sull'ammissione al controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammissibile solo per violazione di legge, essendo, in tal caso, applicabili i limiti di deducibilità di cui agli artt. 10, comma 3, e 27 del medesimo decreto. (Sez. 5, n. 34856 del 06/11/2020, Pg, Rv. 279982 - 01). L'affermazione deriva dal più generale principio, stabilmente condiviso nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mule', Rv. 279284 - 01). Nel caso di specie, il ricorso deduce vizi di omessa motivazione e, dunque, di violazione di legge non riscontrabili nell'esame della motivazione del provvedimento impugnato. 2.4. Il primo motivo è infondato là dove ritiene manifestamente illogica (e dunque apparente, dal punto di vista della motivazione) la sussistenza di un rischio di condizionamento mafioso di maggior spessore e consistenza rispetto a quello affrontabile con lo strumento di prevenzione collaborativa meno invasivo (rispetto all'amministrazione giudiziaria) del controllo giudiziario (nel caso di specie, richiesto dall'azienda ricorrente nelle forme del controllo volontario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011). Secondo la Corte di appello, l'infiltrazione, nel caso di specie, non consiste in singoli episodi di contrattazione isolata con imprese poi risultate, a loro volta, infiltrate o coinvolte con la mafia calabrese, ma nella "permeazione" stabile dell'impresa da parte di un soggetto di fiducia della cosca, cioè [OSCURATO:PERSONA], legato da vincoli familiari e da pregressa cogestione di iniziative economiche riconducibili al sodalizio, che continua a operare all'interno della [OSCURATO:PERSONA], in un contesto territoriale notoriamente condizionato dalle organizzazioni criminali di 7'ndrangheta e in cui la presenza storica della locale di Cutro (cosca [OSCURATO:PERSONA]) è consolidata; in particolare, permea il tessuto economico, specialmente nel settore dell'edilizia, ritenuto già di per sé ad alto rischio di infiltrazioni. La Corte di appello ha individuato senza sbavature argomentative e in termini pregnanti la relazione intercorrente tra i beni aziendali e il soggetto indicato come portatore di pericolosità tipica, desumendone quelle contiguità "più spesse' (in termini di agevolazioni imprenditoriali in favore di interessi criminali o di condizionamenti mafiosi delle attività economiche) enunciate dalle Sezioni Unite quale presupposto dell'amministrazione giudiziaria e non già del controllo giudiziario, funzionale a contrastare, invece, un'agevolazione "meno spessa", e cioè occasionale ma accompagnata dal pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionare l'attività dell'ente. Il controllo giudiziario consiste in una forma di tutoraggio dell'azienda che, senza sottrarre la gestione ai titolari, si propone l'obiettivo di adottare ogni tipo di iniziativa finalizzata a prevenire specificatamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi, tra cui anche un modello di organizzazione ai sensi della disciplina prevista dal d.lgs. n. 231 del 2001. Ma quando il rischio di tentativi di infiltrazione diviene permeazione immanente dell'attività aziendale, non vi è spazio per il controllo giudiziario e deve intervenire l'amministrazione giudiziaria (sussistendone i presupposti e nel rispetto delle regole applicative, si tratta di un'opzione sempre in campo, fin che permane l'interdittiva antimafia prefettizia); vale a dire - come indicato dalla citata sentenza delle Sezioni Unite - lo spossessamento gestorio, selettivo e limitato nel tempo, finalizzato a realizzare «il programma di sostegno e di aiuto alle imprese amministrate e la rimozione delle situazioni di fatto e di diritto» all'origine della misura. 2.5. Anche il secondo e il terzo motivo di ricorso sono privi di pregio. La bonificabilità è possibile solo se l'agevolazione dei soggetti di cui all'art. 34 d.lgs. n. 159 del 2011 non è cronicizzata né strutturale: questo l'assunto da cui è partita la riflessione del decreto impugnato. Si tratta di un'affermazione corretta. Assetti e rapporti economici stabilmente condizionati da infiltrazioni mafiose non possono essere al centro di una prognosi favorevole del risanamento societario mediante controllo giudiziario volontario. In concreto, la Corte territoriale ha valorizzato la matrice eminentemente familiare della proprietà e della gestione societaria, fortemente caratterizzata dalla presenza di [OSCURATO:PERSONA] - soggetto a disposizione della cosca "[OSCURATO:PERSONA]" e marito della nipote del leader indiscusso del sodalizio, [OSCURATO:PERSONA] - quale dipendente di primo piano e di lunga data dell'azi nda edile. _... 8Il provvedimento impugnato ripercorre meticolosamente sia il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che i rapporti consolidati di collaborazione tra questi e la cosca [OSCURATO:PERSONA], ricostruiti da numerosi elementi di fatto e non solo grazie al richiamo alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che apoditticamente si chiede di non considerare da parte della ricorrente società, dimenticando le risposte alle critiche alla sua affidabilità, fornite dalla Corte di appello, tra l'altro, a pag. 20, e dimenticando che tali censure attengono a vizi della motivazione, insindacabili in tema di misure di prevenzione in sede di legittimità. Si valorizza, altresì, la circostanza che anche la moglie di [OSCURATO:PERSONA], nipote di [OSCURATO:PERSONA], è una dipendente della società, con la logica conseguenza di ritenere un innesto familiare-organizzativo della cosca di 'ndrangheta all'interno dell'ente, percepibile sin dal 2005 e consolidatosi nel triennio 2021-2024, nel corso del quale sono stati registrati numerosi rapporti economici e di cantiere con imprese interdette o fortemente controindicate perché legate ad ambienti criminali mafiosi, talune anche raggiunte da interdittive antimafia o sequestri giudiziari. In tale contesto, l'esclusione di una prognosi favorevole per attività di self-cleaning da attuarsi in regime di controllo giudiziario è perfettamente coerente con il sistema normativo vigente e del tutto soddisfacentemente motivata (cfr. in particolare le pagine 21 - 23 del decreto impugnato), anche dal punto di vista dell'esame dinamico di fattibilità richiesto per la verifica dell'occasionalità delle infiltrazioni mafiose. Insindacabile in sede di legittimità, poi, è la valutazione di inadeguatezza delle misure messe in campo dall'azienda per accedere alla misura di prevenzione collaborativa e la persistenza di controindicazioni, vale a dire: la mancanza di una cesura effettiva e definitiva tra [OSCURATO:PERSONA] e sua moglie, da un lato, e la gestione dell'azienda dall'altro; la mancanza di un progetto strutturato di riorganizzazione aziendale idoneo a recidere in modo stabile il legame personale e familiare con l'area mafiosa di riferimento e a sterilizzare il circuito di relazioni economiche che ne è derivato (ad esempio, clausole interne che vietino nel futuro l'inserimento in ruoli apicali o sensibili di soggetti legati a organizzazioni mafiose; ristrutturazione e "ripulitura" dei rapporti economici e lavorativi; revisione delle filiere di subappalto e altro indicato a pag. 23 del decreto impugnato). Il tema dell'intervenuta assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] nel processo cd. [OSCURATO:PERSONA] è, poi, trattato unicamente dal punto di vista formale, senza far comprendere se le condotte di vicinanza e collaborazione con la cosca [OSCURATO:PERSONA] siano state ritenute insussistenti in fatto o solo inidonee ad elevarsi al grado di tipicità normativa richiesto per la partecipazione mafiosa, come sembra peraltro 9intendersi dalla prospettazione difensiva. Da qui l'inammissibilità del motivo riguardo a tali aspetti, per genericità e perché coinvolgente valutazioni di merito ricomprese nel vizio di motivazione e per questo sottratte al sindacato di legittimità secondo la già evocata giurisprudenza costante. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q P.Q.M
Decreto Cassazione n. 33575/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris