CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48115/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 25 giugno 2021, parzialmente riformando, in punto di pena, la decisione del Tribunale di Sondrio, in data 6 dicembre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 707 cod. pen. Il ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è meramente reiterativo e privo dei requisiti di specificità prescritti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; a fronte della presenza di argomentazione priva di illogicità manifeste, si prospettano deduzioni generiche, senza l'indicazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. La Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine alla congruità della pena stante la gravità della condotta ed i precedenti specifici a carico del ricorrente (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), elementi con i quali il ricorso ha omesso di confrontarsi. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 ottobre