CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41112/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha riformato - limitatamente al trattamento sanzionatorio - la pronuncia con la quale il Tribunale di Ferrara aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore; - che l'unico motivo di ricorso è inammissibile, atteso che non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che il ricorrente avesse formulato doglianze in ordine al tema dedotto con il ricorso in cassazione; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27/09