Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 17782/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

e del Riesame di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto di rigettare il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

L’ordinanza impugnata è stata emessa il 7 novembre 2025 dal Tribunale diRoma, che ha rigettato l'istanza di riesame di Dell’[OSCURATO:PERSONA] – indagato peril reato di cui all’art. 489 cod. pen. – avverso il decreto del 18 ottobre 2025, conil quale la Procura della Repubblica di Tivoli aveva convalidato il sequestroprobatorio di «un atto di assegnazione di codice, libretto di uso e manutenzione edi autorizzazione per l'attività di spettacolo», operato dalla [OSCURATO:PERSONA] diPalestrina, il 17 ottobre 2025.

Oggetto del sequestro, in sostanza, è ladocumentazione amministrativa afferente allo spettacolo viaggiante denominato“Pista di pattinaggio su ghiaccio” (avente codice identificativo n. 001126-0763/2018, rilasciato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA]), che era stata presentata dalDell’[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] municipale di Palestrina, per una valutazione preliminarealla richiesta di autorizzazione ex art. 68 T.U.L.P.S.2.

Avverso l’ordinanza, ricorre l’indagato, a mezzo del proprio difensore.2.1.

Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione.Sostiene che il Tribunale avrebbe a fondato parte essenziale della propriadecisione sul dolo, definendo inverosimile e sfornita di riscontri la tesi difensivasecondo cui l’indagato avrebbe utilizzato un atto ritenuto falso senza averneconsapevolezza.

Tale giudizio sarebbe stato formulato in assenza di qualsiasiindizio concreto circa la conoscenza della supposta falsità da parte del ricorrente.La motivazione, inoltre, sarebbe priva di qualunque spiegazione idonea agiustificare il ricorso al criterio della verosimiglianza, che potrebbe assumerevalore probatorio solo quando l’ipotesi ritenuta più plausibile risulti l’unicaragionevolmente sostenibile, previa esclusione di ogni alternativa spiegazionebasata sugli atti.

Nel caso di specie, il Tribunale non avrebbe indicato quali concretielementi avrebbero reso implausibile la ricostruzione difensiva, né perché questadovesse considerarsi incompatibile con il compendio documentale prodotto.Il ricorrente rappresenta che la difesa aveva posto in rilievo una serie dielementi che avrebbero reso evidente non solo l’assenza del dolo o della colpa, maanche «la totale assenza di attività investigativa che potesse giustificare il vincolosui documenti sequestrati all'odierno indagato».In particolare, la difesa aveva prodotto svariati atti provenienti dal Comune diLa [OSCURATO:PERSONA], dai quali emergerebbe che la Commissione di Vigilanza sui Locali diPubblico Spettacolo era pienamente operativa sino al 2018 e che era stata scioltasoltanto nel 2019.La difesa aveva anche evidenziato che l’indagine richiamata dalla poliziagiudiziaria riguardava condotte ipoteticamente illecite poste in essere negli anni2023–2025 e che i codici rilasciati negli anni precedenti – inclusi quelli del 2018 –non erano stati oggetto di alcuna contestazione.

Ne derivava, dunque, che ilsemplice coinvolgimento successivo del funzionario in un’indagine estranea neltempo e nei contenuti al caso in esame non poteva, da solo, fondare un sospettodi falsità riferito all’atto rilasciato anni prima e in un diverso contesto.2.2.

Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione.Il ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato sarebbe privo dieffettiva motivazione, atteso che rinvia a un’informativa totalmente generica, chefarebbe «assurgere al rango di mero sospetto un'indagine più ampia e risalentenel tempo», che non sarebbe attinente al caso specifico.Sostiene che non sussisterebbe alcun elemento dal quale potrebbe desumersiche la commissione di vigilanza fosse inesistente.

Anzi, la difesa aveva prodottodocumenti, dai quali emergerebbe che la commissione, nel 2018, quandol'indagato aveva richiesto i titoli autorizzativi, sarebbe stata ancora operativa.2.3.

Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione.Il ricorrente sostiene che l’ordinanza impugnata sarebbe di motivazione, conriferimento al profilo della proporzionalità del sequestro.

Il Tribunale, invero,avrebbe omesso di esaminare la censura – puntualmente dedotta dalla difesa –relativa all’illegittima estensione del vincolo anche a documenti estranei all’attoritenuto asseritamente falso.

Il sequestro, infatti, non è limitato all’atto diassegnazione del codice identificativo e alla correlata documentazione della pistadi pattinaggio, ma è stato esteso, senza alcuna spiegazione, all’intera licenza dispettacolo viaggiante rilasciata dal Comune di Roma nel 2021, comprensiva anchedelle ulteriori attrazioni dell’indagato, quali la giostra a seggiolini e la giostra aminiseggiolini, che nulla hanno a che vedere con il codice identificativo rilasciatodal Comune di [OSCURATO:PERSONA] nel 2018.3.

Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettareil ricorso.4.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, ha depositato memoria, con laquale ha chiesto di accogliere il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere rigettato.Tutti i motivi di ricorso – che possono essere trattati congiuntamente, essendostrettamente correlati – sono infondati.Va premesso che, «in sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale èchiamato a verificare la sussistenza dell'astratta configurabilità del reatoipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezzadell'accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda lanotizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisireprove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione delbene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autoritàgiudiziaria» (Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, Pirlo, Rv. 278542; Sez. 6, n. 38910del 23/10/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289016Sez. 2, n. 25320 del05/05/2016, Bulgarella, Rv. 267007).

Tanto «vale evidentemente anche conriferimento all'elemento soggettivo del reato, il cui accertamento nel merito sifonda, come quello sull'elemento oggettivo, proprio sulle ulteriori indagini cui ilsequestro probatorio è preordinato».

Infatti, «richiedere l'esistenza ex ante dellaprova dell'elemento soggettivo del reato al fine di consentire il sequestroprobatorio significherebbe vanificare la portata di tale strumento, che è invecefinalizzato proprio alla ricerca della prova» (in motivazione, Sez. 3, n. 3465 del03/10/2019, Pirlo, Rv. 278542).Tanto premesso, va rilevato che, con riferimento al fumus, il Tribunale haadeguatamente motivato, ricostruendo in maniera precisa le vicende delsequestro, sulla base dall'informativa di reato del 17 ottobre 2025, dalla qualerisultava che il Dell'[OSCURATO:PERSONA] aveva presentato alla [OSCURATO:PERSONA] municipale di Palestrina– per una valutazione preliminare alla richiesta di autorizzazione ex art. 68T.U.L.P.S. – la documentazione amministrativa afferente allo spettacolo viaggiantedenominato “Pista di pattinaggio su ghiaccio”, avente codice identificativo n.001126-0763/2018, rilasciato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] (TO).

In particolare, avevapresentato: l'atto di assegnazione del detto codice, rilasciato il 14 dicembre 2018dal comandante della polizia locale [OSCURATO:PERSONA], che risultava essere privo diprotocollo; il libretto di uso e manutenzione dell'attrazione “Pista di pattinaggio”;l'autorizzazione rilasciata dal Comune di Roma con determinazione e protocollo del23 dicembre 2021.Nella richiamata informativa, la polizia giudiziaria rappresentava gli esiti diun’altra indagine, risalente al 2018, volta ad accertare la falsità di alcuni codiciidentificativi rilasciati dal Comune di Borgo d'Ale, da cui aveva preso avvio unprocedimento penale dapprima in carico alla Procura di Tivoli e poi trasmesso percompetenza territoriale alla Procura di [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, nel mese di agosto2018, era pervenuta un’istanza presentata da tale [OSCURATO:PERSONA] cherichiedeva un’autorizzazione ex art. 68 TULPS per il posizionamento di unospettacolo viaggiante, avente codice identificativo che sembrava essere rilasciatodal Comune di [OSCURATO:PERSONA] (TO).

Autorizzazione di norma emessa dalla Commissionecomunale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo, previa verifica dei requisitidi sicurezza.

La polizia giudiziaria aveva acquisito informazioni dal Sindaco delComune, che aveva rappresentato che il codice identificativo era falso, in quantorisultava essere stato rilasciato da una commissione di verifica non più istituita.Inoltre, i verbali della commissione non erano protocollati.

Emergeva, anche, cheera stata avviata un’indagine presso la Procura di Torino, nell'ambito della quale ilcomandante [OSCURATO:PERSONA], firmatario dell'atto presentato dal [OSCURATO:PERSONA], era stato trattoin arresto.Sulla base di tali elementi, il Tribunale ha ritenuto legittimo il sequestro,evidenziando che: l'atto di assegnazione del codice identificativo sequestrato erastato rilasciato, il 14 dicembre 2018, proprio dal comandante [OSCURATO:PERSONA]; l’atto eraprivo di protocollo; nell’atto, si attestava che vi era stata la previa verifica dellaCommissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del Comune di [OSCURATO:PERSONA](non più istituita); l’atto era stato rilasciato successivamente a quello del DiGuglielmo».Risulta, dunque, infondata la censura con la quale il ricorrente deduce lamancanza di motivazione, avendo, invece, il Tribunale reso una motivazionesicuramente in linea con l’obbligo argomentativo posto a carico del giudice dimerito dalla giurisprudenza di legittimità.Nel resto, il ricorrente effettua alcune deduzioni, basate su una serie didocumenti che implicano valutazioni di merito poco compatibili con il giudizio dilegittimità.Va, in ogni caso, rilevato che, per quanto attiene a quelli provenienti dalComune di [OSCURATO:PERSONA], vi è effettivamente un atto con il quale il Sindaco haaffermato che l'indagine della Procura di Torino aveva a oggetto gli atti dal 2023al 2025 e che pertanto i codici antecedenti al 2023, per quanto risultava all’Ente,non erano oggetto di indagine.

La rilevanza di questo documento, tuttavia, appareridimensionata dalla successiva comunicazione, sempre del Sindaco, che fapresente che il Comune era stato interessato anche da un'indagine della [OSCURATO:PERSONA] del 2018.Risulta, infine, infondata la deduzione relativa all’omessa valutazione in ordineal profilo della proporzionalità, avendo il Tribunale affrontato adeguatamente ilpunto (cfr. pagina 4 dell’ordinanza impugnata).2.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, il 13 febbraio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e del Riesame di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto di rigettare il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. L’ordinanza impugnata è stata emessa il 7 novembre 2025 dal Tribunale diRoma, che ha rigettato l'istanza di riesame di Dell’[OSCURATO:PERSONA] – indagato peril reato di cui all’art. 489 cod. pen. – avverso il decreto del 18 ottobre 2025, conil quale la Procura della Repubblica di Tivoli aveva convalidato il sequestroprobatorio di «un atto di assegnazione di codice, libretto di uso e manutenzione edi autorizzazione per l'attività di spettacolo», operato dalla [OSCURATO:PERSONA] diPalestrina, il 17 ottobre 2025. Oggetto del sequestro, in sostanza, è ladocumentazione amministrativa afferente allo spettacolo viaggiante denominato“Pista di pattinaggio su ghiaccio” (avente codice identificativo n. 001126-0763/2018, rilasciato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA]), che era stata presentata dalDell’[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] municipale di Palestrina, per una valutazione preliminarealla richiesta di autorizzazione ex art. 68 T.U.L.P.S.2. Avverso l’ordinanza, ricorre l’indagato, a mezzo del proprio difensore.2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione.Sostiene che il Tribunale avrebbe a fondato parte essenziale della propriadecisione sul dolo, definendo inverosimile e sfornita di riscontri la tesi difensivasecondo cui l’indagato avrebbe utilizzato un atto ritenuto falso senza averneconsapevolezza. Tale giudizio sarebbe stato formulato in assenza di qualsiasiindizio concreto circa la conoscenza della supposta falsità da parte del ricorrente.La motivazione, inoltre, sarebbe priva di qualunque spiegazione idonea agiustificare il ricorso al criterio della verosimiglianza, che potrebbe assumerevalore probatorio solo quando l’ipotesi ritenuta più plausibile risulti l’unicaragionevolmente sostenibile, previa esclusione di ogni alternativa spiegazionebasata sugli atti. Nel caso di specie, il Tribunale non avrebbe indicato quali concretielementi avrebbero reso implausibile la ricostruzione difensiva, né perché questadovesse considerarsi incompatibile con il compendio documentale prodotto.Il ricorrente rappresenta che la difesa aveva posto in rilievo una serie dielementi che avrebbero reso evidente non solo l’assenza del dolo o della colpa, maanche «la totale assenza di attività investigativa che potesse giustificare il vincolosui documenti sequestrati all'odierno indagato».In particolare, la difesa aveva prodotto svariati atti provenienti dal Comune diLa [OSCURATO:PERSONA], dai quali emergerebbe che la Commissione di Vigilanza sui Locali diPubblico Spettacolo era pienamente operativa sino al 2018 e che era stata scioltasoltanto nel 2019.La difesa aveva anche evidenziato che l’indagine richiamata dalla poliziagiudiziaria riguardava condotte ipoteticamente illecite poste in essere negli anni2023–2025 e che i codici rilasciati negli anni precedenti – inclusi quelli del 2018 –non erano stati oggetto di alcuna contestazione. Ne derivava, dunque, che ilsemplice coinvolgimento successivo del funzionario in un’indagine estranea neltempo e nei contenuti al caso in esame non poteva, da solo, fondare un sospettodi falsità riferito all’atto rilasciato anni prima e in un diverso contesto.2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione.Il ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato sarebbe privo dieffettiva motivazione, atteso che rinvia a un’informativa totalmente generica, chefarebbe «assurgere al rango di mero sospetto un'indagine più ampia e risalentenel tempo», che non sarebbe attinente al caso specifico.Sostiene che non sussisterebbe alcun elemento dal quale potrebbe desumersiche la commissione di vigilanza fosse inesistente. Anzi, la difesa aveva prodottodocumenti, dai quali emergerebbe che la commissione, nel 2018, quandol'indagato aveva richiesto i titoli autorizzativi, sarebbe stata ancora operativa.2.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione.Il ricorrente sostiene che l’ordinanza impugnata sarebbe di motivazione, conriferimento al profilo della proporzionalità del sequestro. Il Tribunale, invero,avrebbe omesso di esaminare la censura – puntualmente dedotta dalla difesa –relativa all’illegittima estensione del vincolo anche a documenti estranei all’attoritenuto asseritamente falso. Il sequestro, infatti, non è limitato all’atto diassegnazione del codice identificativo e alla correlata documentazione della pistadi pattinaggio, ma è stato esteso, senza alcuna spiegazione, all’intera licenza dispettacolo viaggiante rilasciata dal Comune di Roma nel 2021, comprensiva anchedelle ulteriori attrazioni dell’indagato, quali la giostra a seggiolini e la giostra aminiseggiolini, che nulla hanno a che vedere con il codice identificativo rilasciatodal Comune di [OSCURATO:PERSONA] nel 2018.3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettareil ricorso.4. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, ha depositato memoria, con laquale ha chiesto di accogliere il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato.Tutti i motivi di ricorso – che possono essere trattati congiuntamente, essendostrettamente correlati – sono infondati.Va premesso che, «in sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale èchiamato a verificare la sussistenza dell'astratta configurabilità del reatoipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezzadell'accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda lanotizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisireprove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione delbene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autoritàgiudiziaria» (Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, Pirlo, Rv. 278542; Sez. 6, n. 38910del 23/10/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289016Sez. 2, n. 25320 del05/05/2016, Bulgarella, Rv. 267007). Tanto «vale evidentemente anche conriferimento all'elemento soggettivo del reato, il cui accertamento nel merito sifonda, come quello sull'elemento oggettivo, proprio sulle ulteriori indagini cui ilsequestro probatorio è preordinato». Infatti, «richiedere l'esistenza ex ante dellaprova dell'elemento soggettivo del reato al fine di consentire il sequestroprobatorio significherebbe vanificare la portata di tale strumento, che è invecefinalizzato proprio alla ricerca della prova» (in motivazione, Sez. 3, n. 3465 del03/10/2019, Pirlo, Rv. 278542).Tanto premesso, va rilevato che, con riferimento al fumus, il Tribunale haadeguatamente motivato, ricostruendo in maniera precisa le vicende delsequestro, sulla base dall'informativa di reato del 17 ottobre 2025, dalla qualerisultava che il Dell'[OSCURATO:PERSONA] aveva presentato alla [OSCURATO:PERSONA] municipale di Palestrina– per una valutazione preliminare alla richiesta di autorizzazione ex art. 68T.U.L.P.S. – la documentazione amministrativa afferente allo spettacolo viaggiantedenominato “Pista di pattinaggio su ghiaccio”, avente codice identificativo n.001126-0763/2018, rilasciato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] (TO). In particolare, avevapresentato: l'atto di assegnazione del detto codice, rilasciato il 14 dicembre 2018dal comandante della polizia locale [OSCURATO:PERSONA], che risultava essere privo diprotocollo; il libretto di uso e manutenzione dell'attrazione “Pista di pattinaggio”;l'autorizzazione rilasciata dal Comune di Roma con determinazione e protocollo del23 dicembre 2021.Nella richiamata informativa, la polizia giudiziaria rappresentava gli esiti diun’altra indagine, risalente al 2018, volta ad accertare la falsità di alcuni codiciidentificativi rilasciati dal Comune di Borgo d'Ale, da cui aveva preso avvio unprocedimento penale dapprima in carico alla Procura di Tivoli e poi trasmesso percompetenza territoriale alla Procura di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, nel mese di agosto2018, era pervenuta un’istanza presentata da tale [OSCURATO:PERSONA] cherichiedeva un’autorizzazione ex art. 68 TULPS per il posizionamento di unospettacolo viaggiante, avente codice identificativo che sembrava essere rilasciatodal Comune di [OSCURATO:PERSONA] (TO). Autorizzazione di norma emessa dalla Commissionecomunale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo, previa verifica dei requisitidi sicurezza. La polizia giudiziaria aveva acquisito informazioni dal Sindaco delComune, che aveva rappresentato che il codice identificativo era falso, in quantorisultava essere stato rilasciato da una commissione di verifica non più istituita.Inoltre, i verbali della commissione non erano protocollati. Emergeva, anche, cheera stata avviata un’indagine presso la Procura di Torino, nell'ambito della quale ilcomandante [OSCURATO:PERSONA], firmatario dell'atto presentato dal [OSCURATO:PERSONA], era stato trattoin arresto.Sulla base di tali elementi, il Tribunale ha ritenuto legittimo il sequestro,evidenziando che: l'atto di assegnazione del codice identificativo sequestrato erastato rilasciato, il 14 dicembre 2018, proprio dal comandante [OSCURATO:PERSONA]; l’atto eraprivo di protocollo; nell’atto, si attestava che vi era stata la previa verifica dellaCommissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del Comune di [OSCURATO:PERSONA](non più istituita); l’atto era stato rilasciato successivamente a quello del DiGuglielmo».Risulta, dunque, infondata la censura con la quale il ricorrente deduce lamancanza di motivazione, avendo, invece, il Tribunale reso una motivazionesicuramente in linea con l’obbligo argomentativo posto a carico del giudice dimerito dalla giurisprudenza di legittimità.Nel resto, il ricorrente effettua alcune deduzioni, basate su una serie didocumenti che implicano valutazioni di merito poco compatibili con il giudizio dilegittimità.Va, in ogni caso, rilevato che, per quanto attiene a quelli provenienti dalComune di [OSCURATO:PERSONA], vi è effettivamente un atto con il quale il Sindaco haaffermato che l'indagine della Procura di Torino aveva a oggetto gli atti dal 2023al 2025 e che pertanto i codici antecedenti al 2023, per quanto risultava all’Ente,non erano oggetto di indagine. La rilevanza di questo documento, tuttavia, appareridimensionata dalla successiva comunicazione, sempre del Sindaco, che fapresente che il Comune era stato interessato anche da un'indagine della [OSCURATO:PERSONA] del 2018.Risulta, infine, infondata la deduzione relativa all’omessa valutazione in ordineal profilo della proporzionalità, avendo il Tribunale affrontato adeguatamente ilpunto (cfr. pagina 4 dell’ordinanza impugnata).2. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, il 13 febbraio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 17782/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris