CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2022
Cassazione n. 08630/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Torino ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 14/10/2019 del Tribunale di Torino con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, lo stesso era stato condannato alla pena di 5 mesi e 10 giorni di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e 337 cod. pen. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l'insufficienza della motivazione nella parte relativa alla determinazione della misura della pena, oggetto di specifica doglianza formulata con l'atto d'appello, che avrebbe consentito alla Corte d'appello di mitigare il trattamento sanzionatorio applicando nel massimo la riduzione di pena conseguente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. Esso, infatti, oltre a essere riproduttivo dell'unico motivo d'appello, è volto esclusivamente a sindacare la determinazione della pena, in particolare la misura della diminuzione della stessa per effetto dell'eventuale riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che è stato escluso dalla Corte d'appello di Torino in modo logico e argomentato, sottolineando la commissione del fatto nel corso della esecuzione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, la presenza di precedenti penali significativi e la portata parziale delle ammissioni dell'imputato: si tratta di motivazione del tutto idonea, anche alla luce della commisurazione della pena al di sotto della media edittale (che non richiede diffusa e analitica motivazione), censurata dal ricorrente in modo generico e sul piano delle valutazioni di merito, dunque in modo non consentito nel giudizio di legittimità, con la conseguente inammissibilità del ricorso. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2022 I