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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 06394/2025

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 12 / 02/2025 C .

C . dott.Raffaele ROSSI Consiglier e R.G. n. 1583 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 1583del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: CRSCCT 51H66 F839E ) rappresentatae difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: FRE GPP76C30 F839N ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: FRRFMR 59P 10 F839X ) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 1405/2020, pubblicatain data 22 aprile 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 12 febbraio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] agito in giudizio nei confronti d el Comune di Napoliper ottenere il risarcimento dei danni subiti in conse- guenza di un incidente di cui era stata vittima, a suo dire pro- vocato dalle condizioni di una strada comunale.

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Napoli.

Ric. n. 1583/2021 –Sez. 3 – A d. 12 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 La Corte d’appello di Napoliha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre la Criscuolo, sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Napoli.

È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis, comma 1, c.p.c..

A seguito del deposito di istanza di decisione del ricorrente, è stata, peraltro, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « falsa applica- zione di norme di dirittoex art. 360 n°3 cpc ( art. 2051 cc ) ».

Con il secondo motivosi denunzia «omesso esame di fatti de- cisivi oggetto di discussione fra le partiex art. 360 n°5 cpc».

Il ricorso è inammissibile, in conformità a quanto evidenziato nella proposta di definizione accelerata, che la Corte condivide integralmentee nella quale si rileva quanto segue: « Il ricorso presenta diversi profili di inammissibilità.

Esso sconta anzitutto, in via generale, una esposizione eccessivamente sintetica dei fatti rilevanti, neppure succintamente riportando le ragioni delle decisioni di primo e di secondo grado, né gli accadimenti pro- cessuali, e ciò in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., il che non consente una adeguata comprensione dei motivi pro- posti dalla ricorrente.

Quanto poi al primo motivo, esso si ri- solve in una lunga e sterile dissertazione sull’interpretazione dell’art. 2051 c.c., senza analiticamente e adeguatamente con- frontarsi con la decisione impugnata e difettando, dunque, della necessaria specificità.

Il secondo motivo, infine, è inammissi- bile, sia perché non vengono neppure riportati i fatti storici che Ric. n. 1583/2021 –Sez. 3 – A d. 12 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 – come da rubrica del mezzo – il giudice d’appello avrebbe omesso di esaminare, sia perché la denuncia per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non può proporsi nel caso di c.d. doppia conforme in facto (v. art. 348 ter, ult. comma, c.p.c., vigente ratione temporis)».

In particolare, fermo restando il profilo di radicale inammissibi- lità dell’intero ricorso derivante dalla insufficiente esposizione dei fatti di causa, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., la Corte ritiene che, in realtà, anche a volere esaminare i singoli motivi di esso, sarebbe da ritenere addirittura assor- bente la palese inammissibilità del secondo motivo, in virtù dell’oggettiva ed insuperabile ragione dell’espresso divieto pre- visto dall’art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., cui deve aggiun- gersi il difetto di specificità della censura, in quanto priva di adeguato richiamo agli atti e documenti di causa sui quali essa è fondata, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c..

La decisione impugnata risulta, infatti, sostenuta da due di- stinte ed autonome rationes decidendi, ognuna sufficiente an- che da sola a giustificarla e, segnatamente: a) sussistenza dell’esimente del caso fortuito in ragione del carattere improv- viso ed imprevedibile dell’alterazione del manto stradale che aveva provocato l’evento dannoso; b) sussistenza dell’esimente del caso fortuito in ragione della condotta colposa della dan- neggiata idonea ad assumere efficienza causale esclusiva nella determinazione dell’evento dannoso.

Di conseguenza, poiché la seconda delle indicate rationes deci- dendiè censurata esclusivamente con il secondo motivo del ri- corso, l’inammissibilità di tale motivo determina l’assorbimento del primo, sulla base del consolidato principio di diritto in base al quale quando una statuizione è sostenuta da due distinte ed autonome rationes decidendi, entrambe anche da sole suffi- cienti a giustificarla, l’impugnazione di essa può trovare acco- glimento esclusivamente laddove siano efficacemente Ric. n. 1583/2021 –Sez. 3 – A d. 12 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 censurate entrambe le rationes decidendi (Cass., Sez. 1, Sen- tenza n. 3951 del 18/04/1998, Rv. 514600 –01; più di recente: Cass., Sez.

L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016, Rv. 639158 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 18641 del 27/07/2017, Rv. 645076 – 01; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019, Rv. 654319 –01; Sez. 3, Sentenza n. 13880 del 06/07/2020, Rv. 658309 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 5102 del 26/02/2024, Rv. 670188 – 01; Sez.

U, Ordinanza n. 20107 del 22/07/2024, Rv. 671761 - 01). 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna del ricor- rente, nella presente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, come espressamente previsto dall’art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c..

La Corte, tenuto conto delle ragioni della decisione, stima equo fissare in € 2.300,00 (pari all’importo liquidato per le spese del giudizio di legittimità) la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., ed in € 500,00 quella ai sensi del comma 4 della me- desima disposizione.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell’ente controricorrente, liquidan- dole in complessivi € 2.300,00 (duemilatrecento/00), Ric. n. 1583/2021 –Sez. 3 – A d. 12 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 oltre € 200,00(duecento/00) per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; - condanna la ricorrente a pagare l’importo di € 2.300,00 (duemilatrecento/00) in favore dell’entecontroricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.; - condanna la ricorrente a pagare l’importo di € 500,00 (cinquecento/00) in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce- dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa- mento al competente ufficio di merito, da parte della ri- corrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo uni- ficato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 12 / 02/2025 C . C . dott.Raffaele ROSSI Consiglier e R.G. n. 1583 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 1583del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: CRSCCT 51H66 F839E ) rappresentatae difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: FRE GPP76C30 F839N ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: FRRFMR 59P 10 F839X ) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 1405/2020, pubblicatain data 22 aprile 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 12 febbraio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] agito in giudizio nei confronti d el Comune di Napoliper ottenere il risarcimento dei danni subiti in conse- guenza di un incidente di cui era stata vittima, a suo dire pro- vocato dalle condizioni di una strada comunale. La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Napoli. Ric. n. 1583/2021 –Sez. 3 – A d. 12 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 La Corte d’appello di Napoliha confermato la decisione di primo grado. Ricorre la Criscuolo, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso il Comune di Napoli. È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis, comma 1, c.p.c.. A seguito del deposito di istanza di decisione del ricorrente, è stata, peraltro, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « falsa applica- zione di norme di dirittoex art. 360 n°3 cpc ( art. 2051 cc ) ». Con il secondo motivosi denunzia «omesso esame di fatti de- cisivi oggetto di discussione fra le partiex art. 360 n°5 cpc». Il ricorso è inammissibile, in conformità a quanto evidenziato nella proposta di definizione accelerata, che la Corte condivide integralmentee nella quale si rileva quanto segue: « Il ricorso presenta diversi profili di inammissibilità. Esso sconta anzitutto, in via generale, una esposizione eccessivamente sintetica dei fatti rilevanti, neppure succintamente riportando le ragioni delle decisioni di primo e di secondo grado, né gli accadimenti pro- cessuali, e ciò in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., il che non consente una adeguata comprensione dei motivi pro- posti dalla ricorrente. Quanto poi al primo motivo, esso si ri- solve in una lunga e sterile dissertazione sull’interpretazione dell’art. 2051 c.c., senza analiticamente e adeguatamente con- frontarsi con la decisione impugnata e difettando, dunque, della necessaria specificità. Il secondo motivo, infine, è inammissi- bile, sia perché non vengono neppure riportati i fatti storici che Ric. n. 1583/2021 –Sez. 3 – A d. 12 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 – come da rubrica del mezzo – il giudice d’appello avrebbe omesso di esaminare, sia perché la denuncia per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non può proporsi nel caso di c.d. doppia conforme in facto (v. art. 348 ter, ult. comma, c.p.c., vigente ratione temporis)». In particolare, fermo restando il profilo di radicale inammissibi- lità dell’intero ricorso derivante dalla insufficiente esposizione dei fatti di causa, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., la Corte ritiene che, in realtà, anche a volere esaminare i singoli motivi di esso, sarebbe da ritenere addirittura assor- bente la palese inammissibilità del secondo motivo, in virtù dell’oggettiva ed insuperabile ragione dell’espresso divieto pre- visto dall’art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., cui deve aggiun- gersi il difetto di specificità della censura, in quanto priva di adeguato richiamo agli atti e documenti di causa sui quali essa è fondata, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. La decisione impugnata risulta, infatti, sostenuta da due di- stinte ed autonome rationes decidendi, ognuna sufficiente an- che da sola a giustificarla e, segnatamente: a) sussistenza dell’esimente del caso fortuito in ragione del carattere improv- viso ed imprevedibile dell’alterazione del manto stradale che aveva provocato l’evento dannoso; b) sussistenza dell’esimente del caso fortuito in ragione della condotta colposa della dan- neggiata idonea ad assumere efficienza causale esclusiva nella determinazione dell’evento dannoso. Di conseguenza, poiché la seconda delle indicate rationes deci- dendiè censurata esclusivamente con il secondo motivo del ri- corso, l’inammissibilità di tale motivo determina l’assorbimento del primo, sulla base del consolidato principio di diritto in base al quale quando una statuizione è sostenuta da due distinte ed autonome rationes decidendi, entrambe anche da sole suffi- cienti a giustificarla, l’impugnazione di essa può trovare acco- glimento esclusivamente laddove siano efficacemente Ric. n. 1583/2021 –Sez. 3 – A d. 12 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 censurate entrambe le rationes decidendi (Cass., Sez. 1, Sen- tenza n. 3951 del 18/04/1998, Rv. 514600 –01; più di recente: Cass., Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016, Rv. 639158 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 18641 del 27/07/2017, Rv. 645076 – 01; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019, Rv. 654319 –01; Sez. 3, Sentenza n. 13880 del 06/07/2020, Rv. 658309 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 5102 del 26/02/2024, Rv. 670188 – 01; Sez. U, Ordinanza n. 20107 del 22/07/2024, Rv. 671761 - 01). 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna del ricor- rente, nella presente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, come espressamente previsto dall’art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c.. La Corte, tenuto conto delle ragioni della decisione, stima equo fissare in € 2.300,00 (pari all’importo liquidato per le spese del giudizio di legittimità) la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., ed in € 500,00 quella ai sensi del comma 4 della me- desima disposizione. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell’ente controricorrente, liquidan- dole in complessivi € 2.300,00 (duemilatrecento/00), Ric. n. 1583/2021 –Sez. 3 – A d. 12 febbraio 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 oltre € 200,00(duecento/00) per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; - condanna la ricorrente a pagare l’importo di € 2.300,00 (duemilatrecento/00) in favore dell’entecontroricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.; - condanna la ricorrente a pagare l’importo di € 500,00 (cinquecento/00) in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce- dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa- mento al competente ufficio di merito, da parte della ri- corrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo uni- ficato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limi
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