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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34392/2025

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25 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21156/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL] ) e [OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale: lidia. [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore -intimata- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], n. 6453/13/19 depositata l’11 novembre 2019 udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 21 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede del defunto coniuge [OSCURATO:PERSONA], un avviso di accertamento relativo all’anno 2007 con il quale recuperava ai fini dell’IRPEF la plusvalenza asseritamente realizzata dal «de cuius» in quello stesso anno a sèguito della cessione a titolo oneroso della quota indivisa di sua proprietà di un terreno edificabile.

Detta plusvalenza era stata quantificata dall’Ufficio nella misura di 83.139 euro, corrispondente alla differenza fra il prezzo dichiarato nell’atto di compravendita (103.985 euro) e quello di acquisto della quota immobiliare rivalutato all’attualità (20.846 euro).

Il maggior reddito imponibile così accertato veniva sottoposto a tassazione separata. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’atto impositivo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Ragusa, che accoglieva in parte il suo ricorso, rideterminando la plusvalenza tassabile nel minor importo di 4.959 euro, pari alla differenza fra il prezzo rivalutato di acquisto della quota immobiliare ceduta (20.846 euro) e il valore (25.805 euro) ad essa attribuito, sulla base di apposita perizia di stima, nel contratto di transazione che il «de cuius» aveva stipulato in data 31 luglio 2003 con i soci della [OSCURATO:PERSONA] (FCL) s.r.l. allo scopo di porre fine a una serie di controversie fra di loro pendenti; contratto in adempimento del quale era stata successivamente eseguita la cessione onerosa di cui trattasi.

La decisione di primo grado veniva in sèguito riformata dalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Sicilia, sezione staccata di Catania, la quale, con sentenza n. 6453/13/19 dell’11 novembre 2019, accoglieva l’appello principale dell’[OSCURATO:PERSONA], rigettando, invece, quello incidentale della parte privata, e per l’effetto respingeva l’originario ricorso proposto da quest’ultima.

Contro tale sentenza la Gurrieri ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è denunciata la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 e 61 del D. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.. 1.1 Si assume che l’impugnata pronuncia risulterebbe assistita da una motivazione solo apparente, oltre che insanabilmente contraddittoria. 1.2 La doglianza è infondata. 1.3 Dopo aver posto in rilievo che appariva corretta la valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza appellata, la CTR si è motivatamente discostata dalle conclusioni raggiunte dal collegio di primo grado, evidenziando che «l’immobile oggetto di cessione (avev) a permesso di conseguire al cedente una plusvalenza, indipendentemente, poi, dalla circostanza che il maggiore valore realizzato dalla vendita (fos)s(e)stato anche versato alla F.C.L. a decurtazione del debito residuo nei confronti dei soci».

Ha, inoltre, spiegato che «ciò che rileva, nella fattispecie in causa, è il disposto normativo dell’art. 67, comma 1, lett. b), del T.u.i.r. n. 917/86, che disciplina il realizzo di plusvalenze da cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria», soggiungendo che, «in buona sostanza, al fine di determinare la plusvalenza, non può farsi riferimento al valore stimato del bene con riferimento all’anno 2003, in € 25.805,00, bensì a quello di cessione dell’immobile». 1.4 Da quanto precede risulta evidente come la motivazione della sentenza in scrutinio, oltre ad esistere sotto il profilo materiale e grafico, sia perfettamente intelligibile, consentendo di individuare il ragionamento logico-giuridico seguìto dal collegio regionale per la formazione del proprio convincimento. 1.5 D’altro canto, nessuna irriducibile contraddittorietà è dato ravvisare nel percorso argomentativo dei giudici regionali, i quali hanno ben chiarito che, in forza della previsione recata dall’art. 67, comma 1, lettera b), del TUIR, il prezzo di cessione del terreno di cui tenere conto al fine di verificare l’eventuale realizzazione di una plusvalenza tassabile era quello dichiarato nell’atto di compravendita del 2007, e non già quello determinato sulla base di una perizia di stima nell’àmbito della transazione conclusa nel 2003 dal [OSCURATO:PERSONA] con i soci della [OSCURATO:SOCIETA].. 1.6 Deve, conseguentemente, escludersi che l’impugnata decisione sia affetta da alcuna delle gravi anomalie motivazionali suscettibili di determinarne la nullità per violazione del cd.

«minimo costituzionale» di cui all’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte invalso a partire dagli arresti delle Sezioni Unite nn. 8053-8054/2014.

2. Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è lamentata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 67, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 917 del 1986. 2.1 Viene rimproverato al collegio d’appello di aver erroneamente ritenuto sussistente, nel caso di specie, la realizzazione di una plusvalenza tassabile. 2.2 A sostegno della sollevata censura si deduce quanto segue.

In conformità agli impegni assunti con il menzionato accordo transattivo del 31 luglio 2003, il [OSCURATO:PERSONA] aveva rilasciato all’avv. [OSCURATO:PERSONA] procura a vendere la quota immobiliare in questione, a un prezzo non inferiore a 25.805 euro, e a riversare la somma percepita alla [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa, a decurtazione del debito contratto nei confronti della stessa dalla [OSCURATO:SOCIETA]., derivante da un mutuo garantito dalla fideiussione prestata dal «de cuius».

In esecuzione del mandato conferitogli, il predetto legale aveva consegnato alla banca l’intero importo pagato dalla parte acquirente a titolo di prezzo del terreno ceduto, nel frattempo divenuto edificabile; prezzo superiore a quello minimo di 25.805 euro fissato dal mandante.

Mediante la richiamata compravendita si era, quindi, realizzata una «datio in solutum», dalla quale avevano tratto vantaggio solo ed esclusivamente i titolari del mutuo e (gli altr)i fideiussori , che avevano visto ridurre in maggior misura il loro residuo debito verso la banca mutante.

Nel descritto contesto, l’aumento del valore del terreno non (avev)a ... avuto alcun riflesso patrimoniale per il [OSCURATO:PERSONA], il quale si era spogliato dell’immobile già nel 2003 con il conferimento della procura irrevocabile a vendere e l’obbligo del procuratore a riversare a terzi le somme . 2.3 Il motivo è infondato. 2.4 L’art. 68, comma 1, del TUIR, nella versione temporalmente applicabile, stabilisce che «le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo». 2.5 Sull’argomento questa Corte ha avuto modo di chiarire che le plusvalenze immobiliari ex art. 67, comma 1, lettere a) e b), del TUIR conseguenti alla vendita di terreni edificabili, quando non ricorrano le finalità speculative di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 597 del 1973, sono imponibili in riferimento all’anno nel quale il corrispettivo sia stato effettivamente percepito, in applicazione del principio di cassa sancito dall’art. 68, comma 1, dello stesso TUIR, risultando a tal fine irrilevante che l’atto di compravendita sia stato stipulato in un anno precedente (cfr. Cass. n. 21115/2020, Cass. n. 23893/2019; vedasi, inoltre, Cass. n. 14618/2024, paragrafi 2.3 e 2.4). 2.6 Alla stregua delle norme e dei princìpi di diritto surrichiamati, rettamente la CTR ha ritenuto che nell’anno 2007 il [OSCURATO:PERSONA] ebbe a conseguire una plusvalenza per effetto della cessione della quota di sua pertinenza di un terreno edificabile, avvenuta dietro il pagamento di un corrispettivo superiore a quello da lui pagato per l’acquisto di tale quota.

Dal chiaro tenore letterale dell’art. 68, comma 1, del TUIR, sopra trascritto, si ricava, infatti, che la plusvalenza tassabile ai sensi del comma 1, lettera b), del precedente art. 67 è costituita «dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo».

Né in contrario rileva che l’intero prezzo della vendita fu riversato alla [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa, in adempimento degli obblighi assunti dal venditore con il contratto di transazione concluso con i soci della [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto, ai fini delle disposizioni normative dianzi citate, ciò che conta è che il contribuente abbia ottenuto dalla cessione di un terreno suscettibile di destinazione edificatoria un corrispettivo maggiore di quello pagato per il suo acquisto, a prescindere dall’utilizzo che venga fatto della somma percepita. 2.7 Non va, peraltro, dimenticato che, ai sensi dell’art. 1 del TUIR, presupposto dell’IRPEF è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nel successivo art. 6.

Nel suo significato minimo comune, il termine ”possesso“ evoca la riferibilità a un soggetto di determinati redditi e la titolarità in capo allo stesso degli inerenti poteri di disposizione (cfr. Cass. n. 307/2025, Cass.n. 433/2013). 2.8 Sulla scorta di quanto fin qui osservato, è fuor di dubbio che il reddito derivante dalla cessione immobiliare di cui si discute fu posseduto nell’anno 2007 dal [OSCURATO:PERSONA], il quale, tramite il suo procuratore avv. [OSCURATO:PERSONA], dispose liberamente in favore della [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa della somma di denaro percepita dalla vendita.

3. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.

4. Nulla va statuito in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo l’Agenzia delle Entrate rimasta intimata.

5. Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti della ricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21156/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL] ) e [OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale: lidia. [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore -intimata- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], n. 6453/13/19 depositata l’11 novembre 2019 udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 21 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede del defunto coniuge [OSCURATO:PERSONA], un avviso di accertamento relativo all’anno 2007 con il quale recuperava ai fini dell’IRPEF la plusvalenza asseritamente realizzata dal «de cuius» in quello stesso anno a sèguito della cessione a titolo oneroso della quota indivisa di sua proprietà di un terreno edificabile. Detta plusvalenza era stata quantificata dall’Ufficio nella misura di 83.139 euro, corrispondente alla differenza fra il prezzo dichiarato nell’atto di compravendita (103.985 euro) e quello di acquisto della quota immobiliare rivalutato all’attualità (20.846 euro). Il maggior reddito imponibile così accertato veniva sottoposto a tassazione separata. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’atto impositivo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Ragusa, che accoglieva in parte il suo ricorso, rideterminando la plusvalenza tassabile nel minor importo di 4.959 euro, pari alla differenza fra il prezzo rivalutato di acquisto della quota immobiliare ceduta (20.846 euro) e il valore (25.805 euro) ad essa attribuito, sulla base di apposita perizia di stima, nel contratto di transazione che il «de cuius» aveva stipulato in data 31 luglio 2003 con i soci della [OSCURATO:PERSONA] (FCL) s.r.l. allo scopo di porre fine a una serie di controversie fra di loro pendenti; contratto in adempimento del quale era stata successivamente eseguita la cessione onerosa di cui trattasi. La decisione di primo grado veniva in sèguito riformata dalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Sicilia, sezione staccata di Catania, la quale, con sentenza n. 6453/13/19 dell’11 novembre 2019, accoglieva l’appello principale dell’[OSCURATO:PERSONA], rigettando, invece, quello incidentale della parte privata, e per l’effetto respingeva l’originario ricorso proposto da quest’ultima. Contro tale sentenza la Gurrieri ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è denunciata la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 e 61 del D. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.. 1.1 Si assume che l’impugnata pronuncia risulterebbe assistita da una motivazione solo apparente, oltre che insanabilmente contraddittoria. 1.2 La doglianza è infondata. 1.3 Dopo aver posto in rilievo che appariva corretta la valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza appellata, la CTR si è motivatamente discostata dalle conclusioni raggiunte dal collegio di primo grado, evidenziando che «l’immobile oggetto di cessione (avev) a permesso di conseguire al cedente una plusvalenza, indipendentemente, poi, dalla circostanza che il maggiore valore realizzato dalla vendita (fos)s(e)stato anche versato alla F.C.L. a decurtazione del debito residuo nei confronti dei soci». Ha, inoltre, spiegato che «ciò che rileva, nella fattispecie in causa, è il disposto normativo dell’art. 67, comma 1, lett. b), del T.u.i.r. n. 917/86, che disciplina il realizzo di plusvalenze da cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria», soggiungendo che, «in buona sostanza, al fine di determinare la plusvalenza, non può farsi riferimento al valore stimato del bene con riferimento all’anno 2003, in € 25.805,00, bensì a quello di cessione dell’immobile». 1.4 Da quanto precede risulta evidente come la motivazione della sentenza in scrutinio, oltre ad esistere sotto il profilo materiale e grafico, sia perfettamente intelligibile, consentendo di individuare il ragionamento logico-giuridico seguìto dal collegio regionale per la formazione del proprio convincimento. 1.5 D’altro canto, nessuna irriducibile contraddittorietà è dato ravvisare nel percorso argomentativo dei giudici regionali, i quali hanno ben chiarito che, in forza della previsione recata dall’art. 67, comma 1, lettera b), del TUIR, il prezzo di cessione del terreno di cui tenere conto al fine di verificare l’eventuale realizzazione di una plusvalenza tassabile era quello dichiarato nell’atto di compravendita del 2007, e non già quello determinato sulla base di una perizia di stima nell’àmbito della transazione conclusa nel 2003 dal [OSCURATO:PERSONA] con i soci della [OSCURATO:SOCIETA].. 1.6 Deve, conseguentemente, escludersi che l’impugnata decisione sia affetta da alcuna delle gravi anomalie motivazionali suscettibili di determinarne la nullità per violazione del cd. «minimo costituzionale» di cui all’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte invalso a partire dagli arresti delle Sezioni Unite nn. 8053-8054/2014. 2. Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è lamentata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 67, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 917 del 1986. 2.1 Viene rimproverato al collegio d’appello di aver erroneamente ritenuto sussistente, nel caso di specie, la realizzazione di una plusvalenza tassabile. 2.2 A sostegno della sollevata censura si deduce quanto segue. In conformità agli impegni assunti con il menzionato accordo transattivo del 31 luglio 2003, il [OSCURATO:PERSONA] aveva rilasciato all’avv. [OSCURATO:PERSONA] procura a vendere la quota immobiliare in questione, a un prezzo non inferiore a 25.805 euro, e a riversare la somma percepita alla [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa, a decurtazione del debito contratto nei confronti della stessa dalla [OSCURATO:SOCIETA]., derivante da un mutuo garantito dalla fideiussione prestata dal «de cuius». In esecuzione del mandato conferitogli, il predetto legale aveva consegnato alla banca l’intero importo pagato dalla parte acquirente a titolo di prezzo del terreno ceduto, nel frattempo divenuto edificabile; prezzo superiore a quello minimo di 25.805 euro fissato dal mandante. Mediante la richiamata compravendita si era, quindi, realizzata una «datio in solutum», dalla quale avevano tratto vantaggio solo ed esclusivamente i titolari del mutuo e (gli altr)i fideiussori , che avevano visto ridurre in maggior misura il loro residuo debito verso la banca mutante. Nel descritto contesto, l’aumento del valore del terreno non (avev)a ... avuto alcun riflesso patrimoniale per il [OSCURATO:PERSONA], il quale si era spogliato dell’immobile già nel 2003 con il conferimento della procura irrevocabile a vendere e l’obbligo del procuratore a riversare a terzi le somme . 2.3 Il motivo è infondato. 2.4 L’art. 68, comma 1, del TUIR, nella versione temporalmente applicabile, stabilisce che «le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo». 2.5 Sull’argomento questa Corte ha avuto modo di chiarire che le plusvalenze immobiliari ex art. 67, comma 1, lettere a) e b), del TUIR conseguenti alla vendita di terreni edificabili, quando non ricorrano le finalità speculative di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 597 del 1973, sono imponibili in riferimento all’anno nel quale il corrispettivo sia stato effettivamente percepito, in applicazione del principio di cassa sancito dall’art. 68, comma 1, dello stesso TUIR, risultando a tal fine irrilevante che l’atto di compravendita sia stato stipulato in un anno precedente (cfr. Cass. n. 21115/2020, Cass. n. 23893/2019; vedasi, inoltre, Cass. n. 14618/2024, paragrafi 2.3 e 2.4). 2.6 Alla stregua delle norme e dei princìpi di diritto surrichiamati, rettamente la CTR ha ritenuto che nell’anno 2007 il [OSCURATO:PERSONA] ebbe a conseguire una plusvalenza per effetto della cessione della quota di sua pertinenza di un terreno edificabile, avvenuta dietro il pagamento di un corrispettivo superiore a quello da lui pagato per l’acquisto di tale quota. Dal chiaro tenore letterale dell’art. 68, comma 1, del TUIR, sopra trascritto, si ricava, infatti, che la plusvalenza tassabile ai sensi del comma 1, lettera b), del precedente art. 67 è costituita «dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo». Né in contrario rileva che l’intero prezzo della vendita fu riversato alla [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa, in adempimento degli obblighi assunti dal venditore con il contratto di transazione concluso con i soci della [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto, ai fini delle disposizioni normative dianzi citate, ciò che conta è che il contribuente abbia ottenuto dalla cessione di un terreno suscettibile di destinazione edificatoria un corrispettivo maggiore di quello pagato per il suo acquisto, a prescindere dall’utilizzo che venga fatto della somma percepita. 2.7 Non va, peraltro, dimenticato che, ai sensi dell’art. 1 del TUIR, presupposto dell’IRPEF è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nel successivo art. 6. Nel suo significato minimo comune, il termine ”possesso“ evoca la riferibilità a un soggetto di determinati redditi e la titolarità in capo allo stesso degli inerenti poteri di disposizione (cfr. Cass. n. 307/2025, Cass.n. 433/2013). 2.8 Sulla scorta di quanto fin qui osservato, è fuor di dubbio che il reddito derivante dalla cessione immobiliare di cui si discute fu posseduto nell’anno 2007 dal [OSCURATO:PERSONA], il quale, tramite il suo procuratore avv. [OSCURATO:PERSONA], dispose liberamente in favore della [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa della somma di denaro percepita dalla vendita. 3. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto. 4. Nulla va statuito in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo l’Agenzia delle Entrate rimasta intimata. 5. Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti della ricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l
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