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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 45719/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 05NZ33K) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'OSITO; letta la richiesta del P.G. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 4 febbraio 2021, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro mille di multa in relazione al reato di cui ali'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione presso la propria abitazione di un involucro di gr. 15,65 contenente cocaina).

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato ricono- scimento dell'ipotesi di uso personale dello stupefacente.

Si deduce che la Corte territoriale non ha valutato alcuni elementi emersi nel corso del processo, che avrebbero dovuto condurre ad una pronuncia assolutoria.

L'imputato dichiarava in aula di aver acquistato la sostanza stupefacente al fine di un uso collettivo di gruppo con alcuni amici.

La quantità, peraltro, già modica di stupefacente, era destinata ad essere ripartita tra i componenti del gruppo.

Il pos- sesso di un bilancino non escludeva l'uso di gruppo ma, anzi,.lo avallava, in assenza di elementi di prova della detenzione per finalità di cessione a terzi.

La modica quantità era comunque compatibile con un consumo strettamente per- sonale da parte dell'imputato.

La credibilità dell'imputato era confermata dalla mancanza di riscontri alla tesi accusatoria, quali, ad esempio, l'accertamento dell'esistenza di somme di denaro a titolo di corrispettivo di una presunta vendita a terzi o lo svolgimento di colloqui te- lefonici o contatti di qualsiasi genere con possibili acquirenti.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131 bis cod. pen.

Si osserva che, in base agli elementi sopra riportati e, in particolare, all'esigudIA del quantitativo di droga, doveva essere riconosciuta la causa di non punibilità ex art.131 bis cod. pen. per particolare tenuità del fatto.

3. Il ricorso è inammissibile.

Con riferimento al primo motivo di ricorso, va premesso il consolidato principio per cui, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa dell'immediatezza del con- sumo, deve essere effettuata dal giudice di merito, tenendo conto di tutte le circo- stanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sinda- cabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463).

Per effetto della sentenza del 12 febbraio 2014, n. 32 della Corte costituzionale, che ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 bis, D.L. 30 dicem- bre 2005, n. 272, è stato ripristinato il testo dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ante- riore alla sostituzione disposta dall'art. 4-bis del D.L. n. 272 del 2005 dichiarata in- costituzionale.

Successivamente, col comma 1-bis dell'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990 è stata reintrodotta, per il collegamento dell'art. 73 all'art. 75, la rilevanza am- ministrativa della sola destinazione ad uso esclusivamente personale.

Il comma 1-bis dell'art. 75 cit., in vigore dal 21 maggio 20:L4, ha individuato i parametri, le circostanze di fatto - che rispecchiano gli indici elaborati dalla giurispru- denza nell'originario tessuto normativo e quelli già previsti nell'art. 73, comma 1-bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo dichiarato incostituzionale - per l'accerta- mento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefa- cente.

Tali parametri, al contrario, devono essere adoperati per escludere l'uso esclu- sivamente personale e quindi per determinare la rilevanza penale della condotta.

Il primo parametro, sub a), è quello quantitativo: la quantità di sostanza stupe- facente o psicotropa detenuta non deve essere superiore ai limiti riassimi indicati con decreto del Ministro della salute.

Le altre circostanze di fatto indicate dalla norma sono relative alla modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, al peso lordo complessivo, al confezionamento frazionato; il giudice può prendere in esame poi le altre circostanze dell'azione, dalle quali risulti la destinazione delle sostanze ad un uso esclusivamente personale.

Ciò posto sui principi operanti in materia, nella sentenza impugnata, con moti- vazione esauriente e dettagliata, la destinazione a terzi delle sostanze stupefacenti è stata desunta dai seguenti elementi: a) l'apprezzabile entità del dato ponderale, tale da non giustificare un uso meramente personale (un frammento di cocaina in pietra del peso lordo di gr. 15,65); b) la detenzione di un bilancino di precisione; c) la decisione di nascondere la droga sotto il letto e III tentativo non riuscito di sottrarla al controllo e di liberarsi dell'involucro; d) la situazione economica incompatibile con la possibilità di acquistare lo stupefacente per uso voluttuario, in ragione dello stato di disoccupazione dichiarato dal medesimo e dell'elevato costo del quantitativo dete- nuto; le modalità di confezionamento delle dosi, già tagliate e pronte per la cessione; c) la reazione dell'imputato alla vista degli operanti di P.G.; d) l'assenza di giustifica- zioni del trasporto al di fuori dell'abitazione di un quantitativo così rilevante; e) i plurimi precedenti penali per reati analoghi.Tali elementi sono stati logicamente ritenuti decisivi per escludere che l'imputato si fosse esclusivamente procurato una scorta di sostanza per uso personale e per dimostrare l'intenzionalità dell'attività di spaccio.

I rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di vizi della motivazione k si sviluppano tutti nell'orbita delle cen- sure di merito.

Essi sono basati sull'asserzione della spettanza all'accusa della prova dell'uso non personale dello stupefacente e dell'intento (del tutto indimostrato) di adoperare la droga per uso di gruppo.

La difesa si confronta solo parzialmente con l'apparato argomentativo della sen- tenza impugnata, che è ben più ampio di quanto rappresentato in ricorso.

4. In ordine al secondo motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non po- tendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940).

Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno.

La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico.

La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisivi, ai fini della valutazione del grado di offensività della condotta i seguenti elementi: A) I plurimi precedenti penali specifici; B) La ricaduta nel reato dopo pochissimo tempo dall'espiazione della pena riferibile al provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della epubblica in data 20 marzo 2020, dal quale risultava la sua liberazione anticipata alla data del 2 agosto 2020; C) La natura della droga detenuta, cioè cocaina allo stato di pietra, dalla quale sono notoriamente ricavabili un maggior numero di dosi medie rispetto alla medesima sostanza in polvere.4, Si tratta di circostanze indiscutibilmente significative, rientrantiparametri espressamente considerati dall'art. 133 cod. pen..

L'imputato si limita a prospettare una diversa valutazione dei medesimi elementi analizzati dai giudici di merito.

Peraltro, la motivazione sopra sinteticamente riportata risulta del tutto congrua ed adeguata anche a seguito delle modifiche all'istituto dell'art. 131 bis cod. pen. apportate dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 05NZ33K) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'OSITO; letta la richiesta del P.G. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 4 febbraio 2021, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro mille di multa in relazione al reato di cui ali'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione presso la propria abitazione di un involucro di gr. 15,65 contenente cocaina). 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato ricono- scimento dell'ipotesi di uso personale dello stupefacente. Si deduce che la Corte territoriale non ha valutato alcuni elementi emersi nel corso del processo, che avrebbero dovuto condurre ad una pronuncia assolutoria. L'imputato dichiarava in aula di aver acquistato la sostanza stupefacente al fine di un uso collettivo di gruppo con alcuni amici. La quantità, peraltro, già modica di stupefacente, era destinata ad essere ripartita tra i componenti del gruppo. Il pos- sesso di un bilancino non escludeva l'uso di gruppo ma, anzi,.lo avallava, in assenza di elementi di prova della detenzione per finalità di cessione a terzi. La modica quantità era comunque compatibile con un consumo strettamente per- sonale da parte dell'imputato. La credibilità dell'imputato era confermata dalla mancanza di riscontri alla tesi accusatoria, quali, ad esempio, l'accertamento dell'esistenza di somme di denaro a titolo di corrispettivo di una presunta vendita a terzi o lo svolgimento di colloqui te- lefonici o contatti di qualsiasi genere con possibili acquirenti. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131 bis cod. pen. Si osserva che, in base agli elementi sopra riportati e, in particolare, all'esigudIA del quantitativo di droga, doveva essere riconosciuta la causa di non punibilità ex art.131 bis cod. pen. per particolare tenuità del fatto. 3. Il ricorso è inammissibile. Con riferimento al primo motivo di ricorso, va premesso il consolidato principio per cui, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa dell'immediatezza del con- sumo, deve essere effettuata dal giudice di merito, tenendo conto di tutte le circo- stanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sinda- cabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463). Per effetto della sentenza del 12 febbraio 2014, n. 32 della Corte costituzionale, che ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 bis, D.L. 30 dicem- bre 2005, n. 272, è stato ripristinato il testo dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ante- riore alla sostituzione disposta dall'art. 4-bis del D.L. n. 272 del 2005 dichiarata in- costituzionale. Successivamente, col comma 1-bis dell'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990 è stata reintrodotta, per il collegamento dell'art. 73 all'art. 75, la rilevanza am- ministrativa della sola destinazione ad uso esclusivamente personale. Il comma 1-bis dell'art. 75 cit., in vigore dal 21 maggio 20:L4, ha individuato i parametri, le circostanze di fatto - che rispecchiano gli indici elaborati dalla giurispru- denza nell'originario tessuto normativo e quelli già previsti nell'art. 73, comma 1-bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo dichiarato incostituzionale - per l'accerta- mento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefa- cente. Tali parametri, al contrario, devono essere adoperati per escludere l'uso esclu- sivamente personale e quindi per determinare la rilevanza penale della condotta. Il primo parametro, sub a), è quello quantitativo: la quantità di sostanza stupe- facente o psicotropa detenuta non deve essere superiore ai limiti riassimi indicati con decreto del Ministro della salute. Le altre circostanze di fatto indicate dalla norma sono relative alla modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, al peso lordo complessivo, al confezionamento frazionato; il giudice può prendere in esame poi le altre circostanze dell'azione, dalle quali risulti la destinazione delle sostanze ad un uso esclusivamente personale. Ciò posto sui principi operanti in materia, nella sentenza impugnata, con moti- vazione esauriente e dettagliata, la destinazione a terzi delle sostanze stupefacenti è stata desunta dai seguenti elementi: a) l'apprezzabile entità del dato ponderale, tale da non giustificare un uso meramente personale (un frammento di cocaina in pietra del peso lordo di gr. 15,65); b) la detenzione di un bilancino di precisione; c) la decisione di nascondere la droga sotto il letto e III tentativo non riuscito di sottrarla al controllo e di liberarsi dell'involucro; d) la situazione economica incompatibile con la possibilità di acquistare lo stupefacente per uso voluttuario, in ragione dello stato di disoccupazione dichiarato dal medesimo e dell'elevato costo del quantitativo dete- nuto; le modalità di confezionamento delle dosi, già tagliate e pronte per la cessione; c) la reazione dell'imputato alla vista degli operanti di P.G.; d) l'assenza di giustifica- zioni del trasporto al di fuori dell'abitazione di un quantitativo così rilevante; e) i plurimi precedenti penali per reati analoghi.Tali elementi sono stati logicamente ritenuti decisivi per escludere che l'imputato si fosse esclusivamente procurato una scorta di sostanza per uso personale e per dimostrare l'intenzionalità dell'attività di spaccio. I rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di vizi della motivazione k si sviluppano tutti nell'orbita delle cen- sure di merito. Essi sono basati sull'asserzione della spettanza all'accusa della prova dell'uso non personale dello stupefacente e dell'intento (del tutto indimostrato) di adoperare la droga per uso di gruppo. La difesa si confronta solo parzialmente con l'apparato argomentativo della sen- tenza impugnata, che è ben più ampio di quanto rappresentato in ricorso. 4. In ordine al secondo motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non po- tendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico. La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisivi, ai fini della valutazione del grado di offensività della condotta i seguenti elementi: A) I plurimi precedenti penali specifici; B) La ricaduta nel reato dopo pochissimo tempo dall'espiazione della pena riferibile al provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della epubblica in data 20 marzo 2020, dal quale risultava la sua liberazione anticipata alla data del 2 agosto 2020; C) La natura della droga detenuta, cioè cocaina allo stato di pietra, dalla quale sono notoriamente ricavabili un maggior numero di dosi medie rispetto alla medesima sostanza in polvere.4, Si tratta di circostanze indiscutibilmente significative, rientrantiparametri espressamente considerati dall'art. 133 cod. pen.. L'imputato si limita a prospettare una diversa valutazione dei medesimi elementi analizzati dai giudici di merito. Peraltro, la motivazione sopra sinteticamente riportata risulta del tutto congrua ed adeguata anche a seguito delle modifiche all'istituto dell'art. 131 bis cod. pen. apportate dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. 5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t
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