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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28201/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26683/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]rCHETTI [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via E. Petrella n. 4. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore. –resistente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LAZIO n. 685/2018, depositata in data 7 febbraio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 ottobre 2024 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. In data 27 maggio 2014 [OSCURATO:PERSONA] riceveva notifica dell’avviso di accertamento ai fini IRPEF n.

TJSTJSM000112 relativo all’anno d’imposta 2009.

L’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale Roma - II rideterminava sinteticamente il reddito complessivo della detta contribuente ex art. 41 bis d.P.R. 29 Avv. [OSCURATO:PERSONA].

IRPEF 2009 settembre 1973, n. 600, accertando un maggior reddito di € 82.400,00 per l’anno d’imposta 2009.

2. Avverso tale avviso proponeva ricorso la contribuente dinanzi alla C.t.p. di Roma; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.

3. La C.t.p., con sentenza n. 27402/19/2015, accoglieva integralmente il ricorso della contribuente.

4. Contro tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. del Lazio; si costituiva in giudizio anche la contribuente, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.

5. Con sentenza n. 685/04/2018, depositata in data 7 febbraio 2018, la C.t.r. adita accoglieva l’appello dell’Ufficio.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.

L’Agenzia delle Entrate non ha notificato nè depositato controricorso, ma ha prodotto mera nota di costituzione al dichiarato solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 4 ottobre 2024.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Illogica motivazione della C.t.r. del Lazio non supportata da prove documentali (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» la contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha rilevato che la ricorrente non aveva mai ricevuto né incassato € 36.500,00 a titolo di assegni periodici di mantenimento, in quanto l'atto di transazione stipulato nel 2009 non stabiliva erogazioni in denaro a fronte di assegno di mantenimento, bensì non era altro che un metodo artificioso dell’ex marito da cui risultava che si accollava il debito bancario della contribuente per una futura restituzione di deposito cauzionale infruttifero.

2. Va premesso che la contribuente [OSCURATO:SOCIETA]., ha aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6, comma 2-ter del d.l. n. 119/2018 convertito dalla legge n. 136/2018 ed ha allegato la copia della domanda medesima nonché copia della quietanza di versamento di due rate.

2.1. Orbene, vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.

3. In conclusione, va dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata con spese a carico di chi le ha anticipate.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26683/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]rCHETTI [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via E. Petrella n. 4. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore. –resistente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 685/2018, depositata in data 7 febbraio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 ottobre 2024 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. In data 27 maggio 2014 [OSCURATO:PERSONA] riceveva notifica dell’avviso di accertamento ai fini IRPEF n. TJSTJSM000112 relativo all’anno d’imposta 2009. L’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale Roma - II rideterminava sinteticamente il reddito complessivo della detta contribuente ex art. 41 bis d.P.R. 29 Avv. [OSCURATO:PERSONA]. IRPEF 2009 settembre 1973, n. 600, accertando un maggior reddito di € 82.400,00 per l’anno d’imposta 2009. 2. Avverso tale avviso proponeva ricorso la contribuente dinanzi alla C.t.p. di Roma; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato. 3. La C.t.p., con sentenza n. 27402/19/2015, accoglieva integralmente il ricorso della contribuente. 4. Contro tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. del Lazio; si costituiva in giudizio anche la contribuente, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado. 5. Con sentenza n. 685/04/2018, depositata in data 7 febbraio 2018, la C.t.r. adita accoglieva l’appello dell’Ufficio. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. L’Agenzia delle Entrate non ha notificato nè depositato controricorso, ma ha prodotto mera nota di costituzione al dichiarato solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 4 ottobre 2024. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Illogica motivazione della C.t.r. del Lazio non supportata da prove documentali (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» la contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha rilevato che la ricorrente non aveva mai ricevuto né incassato € 36.500,00 a titolo di assegni periodici di mantenimento, in quanto l'atto di transazione stipulato nel 2009 non stabiliva erogazioni in denaro a fronte di assegno di mantenimento, bensì non era altro che un metodo artificioso dell’ex marito da cui risultava che si accollava il debito bancario della contribuente per una futura restituzione di deposito cauzionale infruttifero. 2. Va premesso che la contribuente [OSCURATO:SOCIETA]., ha aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6, comma 2-ter del d.l. n. 119/2018 convertito dalla legge n. 136/2018 ed ha allegato la copia della domanda medesima nonché copia della quietanza di versamento di due rate. 2.1. Orbene, vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. 3. In conclusione, va dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata con spese a carico di chi le ha anticipate.
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