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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 maggio 2023

Cassazione n. 23213/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.358/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende, come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp. p.t., elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura speciale in atti. -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del Curatore p.t., PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE TRIESTE, FIN.R.[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rapp. p.t. , PROCURATORE GENERALE CORTE APPELLO VENEZIA, PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE TRENTO-intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 1324/2015depositata il 18/05/2015 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.-[OSCURATO:PERSONA] (fallita quale socia della [OSCURATO:SOCIETA]) e la madre [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Treviso il [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA], la Cassa di Risparmio del Veneto e la [OSCURATO:SOCIETA], prospettando una collusione delle parti convenute ai loro danni, a causa della quale erano state private dell’immobile destinato a propria casa di abitazione, venduto in sede concorsuale, di cui la prima era proprietaria e l’altra (che aveva prestato fideiussione per i debiti della SNC) parzialmente usufruttuaria.

Dedussero: che il fallimento, dichiarato ad istanza di [OSCURATO:PERSONA], era stato conseguenza dell’ingiustificato recesso di [OSCURATO:SOCIETA] (all’epoca [OSCURATO:PERSONA].re) dal “contratto preliminare” avente ad oggetto altro immobile (un capannone industriale, sito nella stessa area della casa di abitazione) di proprietà della SNC -in quanto se la vendita si fosse conclusa il credito della banca sarebbe stato saldato- e dell’altrettanto ingiustificato rifiuto della creditrice di accettare un piano di rientro; che, grazie al fallimento, [OSCURATO:PERSONA].re si era aggiudicata il capannone e tutta l’area a un prezzo vile; che, peraltro, l’attivo acquisito alla procedura concorsuale dopo la vendita del capannone e di altriimmobili era tale da consentire il pagamento di tutti i creditori, per cui la vendita dell’abitazione non trovava giustificazione.

Su queste premesse, chiesero: la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni ex artt. 2043 c.c. e 96 c.p.c., anche per aver agito con preordinata malafede processuale; l’accertamento della nullità o annullabilità della fideiussione prestata da Moino; la nullità del processo esecutivo e del decreto di trasferimento; l’accertamento del dolo collusorio fra creditrice procedente e aggiudicataria nonché l’ulteriore collusione delle stesse col Curatore, con conseguenti annullamento del trasferimento e persistenza dei rispettivi diritti di proprietà e usufrutto; l’accertamento dell’indebito arricchimento di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai tassi anatocistici applicati e la restituzione di quanto indebitamente incassato dalla banca.

In primo grado, rigettate una serie di istanze di ricusazione del giudice assegnatario del processo, tutte le domande vennero respinte, e venne anche revocata l’ammissione delle attrici al patrocinio a spese dello Stato,con condanna delle stesse anche alle spese per responsabilità aggravata, ex art.96 c.p.c.

Non ha avuto miglior esito il giudizio d’appello.

La Corte di appello di Venezia ha premesso che coi motivi di gravame le appellanti avevano lamentatonell’ordine: la nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice; l’illegittima revoca del patrocinio a spese dello Stato; la violazione degli artt. 2929 c.c., 70, 221, 395 6° comma c.p.c. per omesso esame della domanda di accertamento del dolo collusorio e/o revocatorio delle parti; il travisamento delleconclusioni da esse spiegate nel giudizio di primo grado; l’omesso esame delle domande risarcitorie daresponsabilità precontrattualee da res ponsabilità contrattuale dolosa , nonché della domanda d i indebito arricchimento; la violazione dell’art. 88 c.p.c .

Quindi, dopo essersi molto dilungata sull’infondatezza del primo motivo, ed aver rilevato l’inammissibilità del secondo, la corte distrettuale: i) ha affermato che tutte le questioni poste a fondamento del terzo motivo erano state esaminate e motivatamente respinte dal primo giudice e che le appellanti non avevano mosso articolate critiche alla pronuncia; ii) ha comunque ribaditole ragioni di infondatezza delle censure; iii) ha escluso che ci fosse stato travisamento delle conclusioni delle attrici; iv) ha ritenuto il quinto e il sesto motivo assorbit i dal rigetto del terzo, concernente l’andella pretesa. [OSCURATO:PERSONA], che dichiara di agire in proprio e nella qualità di coerede della madre, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, depositata il 18/5/2015 , per sei motivi , illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio del Veneto ha replicato con controricorso e memoria.

Sono rimasti intimati la [OSCURATO:SOCIETA] e il [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]:

2.1. - Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione ad agire di [OSCURATO:PERSONA] nella asserita qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], inrelazione alle domande svolte in tale qualità.

Va osservato che la ricorrente dichiara di agire (anche) in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], senza però indicare la data del preteso decesso, senza allegare certificato di morte e senza documentare in alcunmodo, nemmeno con il deposito della memoria, la sua asserita qualità di erede.

Ne consegue il suo difetto di legittimazione a denunciare nel ricorso questioni attinenti a pretesi diritti di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. Cass. n. 7439/2017). 2.2.- Sempre preliminarm ente, l'istanza di trattazione della causa in pubblica udienza, formulata dalla ricorrente in memoria, va disattesa.

Le Sezioni unite di questa Corte, occupandosi della medesima questione, sia pure sotto la vigenza dell’art.380 bis1 c.p.c. nella precedenteformulazione, hanno avuto modo di chiarire che: “Se è vero che nel giudizio di cassazione la rimessione di una causa alla pubblica udienza dall'adunanza camerale prevista nell'art. 380 bis.1, c.p.c. è ammissibile in applicazione analogica dell'art. 380 bis c.p.c., terzo comma, rientrando la valutazione degli estremi per la trattazione del ricorso in pubblica udienza e, in particolare, della particolare rilevanza della questione di diritto coinvolta, nella discrezionalità del collegio giudicante e non del presidente della sezione (Cass. n. 5533/2017), altrettanto indubbio è che il collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di tale valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza "in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare al caso di specie" (Cass.

SSUU n. 14437/18, ord.), ed allorquando non si verta di "decisioni aventi rilevanza nomofilattica, idonee a rivestire efficacia di precedente, orientando, con motivazione avente anche funzione extra processuale, il successivo percorso della giurisprudenza" (Cass. n. 19115/17)” (Cass. Sez. un. 23/04/2020, n. 8093).

Ciò è appunto quanto si rileva- come appresso apparirà chiaro, -nel caso in esame, con la precisazione che la ricorrente si è limitata a motivare genericamente le ragioni dell'istanza, adducendo non già il profilo nomofilattico della lite, ma prospettando e sollecitando la proposizione di una questione di legittimità costituzionale in merito all’art.380 bis1 c.p.c., che governa il giudizio in corso, che non supera il vaglio di rilevanza e non manifesta infondatezza.

Su tale specifico profilo, va osservato che la trattazione della causa in adunanza camerale anzichéin pubblica udienza, è coerente con l'indirizzo di legittimità e con la giurisprudenza sovranazionale, come si evince da Cass. n. 5371/2017 (conf.

Cass. n. 26480/2020), la quale ha stabilito che “In tema di nuovo rito camerale di legittimità "non partecipato", il principio di pubblicità dell'udienza, pur previsto dall'art. 6 CEDU ed avente rilievo costituzionale, non riveste carattere assoluto e può essere derogato in presenza di "particolari ragioni giustificative", ove "obiettive e razionali" (Corte Cost., sent. n. 80 del 2011), da ravvisarsi in relazione alla conformazione complessiva di tale procedimento camerale, funzionale alla decisione di questioni di diritto di rapida trattazione non rivestenti peculiare complessità.”.

3.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 51 c.p.c. e la violazione dei principi del giusto processo: la ricorrente lamenta l’ingiustificato rigetto delle plurime istanze di ricusazione del primo giudice. 3.2.-Il motivo è inammissibile. 3.3.- Secondo il costante insegnamento di questa C orte , cui si intende dare seguito, l'inosservanza dell'obbligo di astensione determina la nullità del provvedimento solo quando il componente dell'organo giudicante abbia un interesse proprio e diretto nella causa, tale da porlo nella veste di parte dello stesso.

Per converso, ogni altra ipotesi di violazione dell'art. 51 c.p.c. assume rilievo solo quale motivo di ricusazione, rimanendo esclusa, in difetto della relativa istanza, qualsiasi incidenza sulla regolare costituzione dell'organo giudicante e sulla validità della decisione.

Ne consegue che la mancata proposizione dell'istanza di ricusazione nei termini e con le modalità di legge preclude la possibilità di far valere tale vizio in sede d'impugnazione, quale motivo di nullità del provvedimento (in tal senso, Cass. n. 565/2007, e, fra le più recenti, anche Cass. n. 2270/2019, quest'ultima specificamente riferita alla violazione dell'obbligo di astensione di cui al n. 51, n. 1 c.p.c.).

Inoltre, l'obbligo di astensione di cui al n. 4 dell'art. 51 c.p.c. si configura nella sola ipotesi in cui il giudice abbia partecipato alla decisione di merito in un precedente grado del giudizio: ma nella nozione di "grado del giudizio" non può ricondursi la trattazione della controversia in sede cautelare.

Non è deducibile,infatti, come motivo di nullità della sentenza di appello la circostanza che uno dei componenti del collegio abbia già avuto modo di conoscere i fatti della controversia in sede cautelare ante causam , perché l'avere trattato della controversia in detta se de n on costituisce, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 326/1997 e ordinanza n. 193/1998), un'ipotesi sufficientemente assimilabile, sotto il profilo dell'incompatibilità, alla trattazione del merito di causa in un altro grado di giudizio(in tal senso si veda Cass. n. 27924/2018). 3.4.-Tanto premesso, il motivo risulta inammissibile perché non è sufficientemente specifico sul numero delle istanze di ricusazione proposte e sulle circostanze in occasione delle quali vennero articolate, oltre che sul contenuto e sulle ragioni poste a base delle stesse, che sembrerebbero da ricondurre alla partecipazione del giudice ricusato a procedimenti cautelari.

Inoltre, nel motivo si rileva l’inopinata sovrapposizione (fra) e il richiamo non perspicuo ai differenti istituti d ell’ astensione e d ella ricusazione, senza che le motivazioni sottostanti al rigetto del corrispondente motivo d’appello siano stat e pres e in considerazione: in particolare, nessun profilo di censura è svolto circa la statuizione concernente l’accertamento di novità della questione proposta in merito ad un possibile conflitto di interessi. 4.1.-Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt.1337, 2041 e 2043 c.c., nonché la violazione dell’art. 112 c.p.c. e l’omessa pronuncia sulla domanda di accertamento della responsabilità precontrattuale di [OSCURATO:PERSONA].re. 4.2.-Il motivoè fondato .

Ilvizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., riguarda l'ambito oggettivo dellapronuncia, e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione (Cass. n. 1616/2021).

Nel caso di specie, la Corte di merito ha dichiarato del tutto illogicamente assorbito dal rigetto delle domande sull’an del dolo collusorio (ex art. 2229 c.c.) il motivodi gravame (V) che denunciava l’omessa pronuncia del primo giudice sulla domanda di accertamento della responsabilità precontrattuale, ex art. 1337 c.c., di Prisma(ora [OSCURATO:SOCIETA]), per ingiustificato recesso dalla trattativa instaurata ante fallimento per la vendita del capannone e ha omesso di esaminare la relativa questione, oltre che le domande conseguenti, di indebito arricchimento e risarcimento del danno,svolte dalla ricorrente contro la società, per avere, prima dell'esecuzione forzata, “disatteso l'obbligazione derivante dalla mancata sottoscrizione del preliminare” (così in ricorso, fol. 32). 5.1.-Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 1218 e 2929 c.c. e l’omessa corrispondenza fra chiesto e pronunciato. 5.2.- Il motivo, che pone molteplici questioni sulla capienza dell'attivo fallimentare e sulla prospettata non necessità di esecuzione sui beni dei soci e della Moino e che lamenta che il giudice d’appello non abbia motivato sul dolo collusorio di tutte le parti convenute/appellate, è inammissibile.

Per vero, la corte distrettuale si ampiamente espressasul punto, in quanto: i) ha ritenuto infondato il motivo di gravame con il quale identica doglianza,di omessa pronuncia, era stata svolta contro la decisione di primo grado; ii) ha rilevato che le appellanti non avevano mosso una ragionata critica alle statuizioni della sentenza impugnata (quanto all’insussistenza di ragioni di nullità della fideiussione, di illegittimità del pignoramento della quota di usufrutto e di prosecuzione del processo esecutivo)e che, in particolare, non avevano contestato specificamente l’accertamento del tribunale in ordine “all’incapienza dell’attivo fallimentare, una volta tenuto conto delle spese della procedura”; iii) ha affermato (cfr. pag. 26 della sentenza, 3° cpv.) che le deduzioni di “mendacità della stima”, e di conseguente vendita dei beni acquisiti all’attivo ad un prezzo vile, erano prive di qualsivoglia concreto e convincente supporto probatorio.

Il motivo, lungi dal confrontarsi con tali argomentazioni e dal contestarle, si limita sostanzialmente a ripropo rre le tesi della ricorrente, sollecitando impropriamente questa Corte a un riesame del merito e dei documenti versati in atti; ciò, va aggiunto, senza che sia stato dedotto un vizio di omesso esame di fatti decisivi , o che i fatti in questione (stima dei beni, loro effettivo valore di mercato, ammontare del passivo ammesso e delle spese della procedura nonché dell’attivo realizzato prima della vendita dell’abitazione)siano stati compiutamente allegati. 5.3.- Quanto alle domande svolte quale erede della madre deceduta, va ribadito il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, che non ha provato la qualità di erede, a denunciare pretesi diritti di [OSCURATO:PERSONA]. 6.1.-Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell’art. 136, comma 2, del d.P.R. n. 115/02, dell’art.96 c.p.c. e delle norme sul giusto processo, in relazione alla intervenuta revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed alla condanna ex art.96 c.p.c. pronunciata in primo grado e confermatain sede di gravame. 6.2.-Il motivo è, in parte, inammissibile perché il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunque pronunciato (sia con separato decreto che all'interno del provvedimento di merito) deve essere sempre considerato autonomo e di conseguenza soggetto ad un separato regime di impugnazione ovvero l'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011: contro tale provvedimento è ammesso il ricorso ex art. 111 Cost. mentre è escluso che della revoca irritualmente disposta dal giudice del merito possa essere investita la Corte di cassazione in sede di ricorso avverso la decisione (Cass. n.10480/2020; Cass. n. 16117/2020), 6.3.- I l motivo risulta invece assorbito laddove lamenta che la corte di merito abbia confermato la condanna alle spese per responsabilità aggravata, ai sensi dell’art.96 c.p.c., posto che sulle spese dovrà nuovamente pronunciare il giudice del rinvio. 7.1.- Con il quinto motivo si denuncia la nullità della sentenza per omessa trascrizione, in primo grado, delle corrette conclusioni precisate dalle attrici. 7.2.- Il motivo è inammissibile, dato che l’omessa trascrizione rileva solo se ha dato luogo ad omessa pronuncia e che comunque i vizi di nullità della prima sentenza si convertono in motivi di impugnazione, stante il pieno effetto devolutivo dell'appello in occasione del quale la parte può far valere tutte le sue ragioni. 8.- Divisato l’intero ricorso, che, in disparte l’accoglimento del secondo motivo e l’assorbimento parzia le del quarto , risulta inammissibile, la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, formulata anch’essa con memoria, non può trovare accoglimento per difetto di rilevanza della questione, potendo infatti il giudice unionale rifiutarsi di statuire su domande in via pregiudiziale se è manifesto che l'interpretazione richiesta non ha rapporto con l'effettività o l'oggetto del giudizio principale ( Cass. Sez.

U. n. 10107/2021) che riguarda, nel caso in esame, una omessa pronuncia ela statu i zione ex art.96 c.p.c. 9.-All’accoglimento del secondo motivo di ricorso conseguono la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causaalla Corte di appello di Venezia in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del presente giudiziodi legittimità.

P.Q.M. - La Corte a ccoglie i l secondo motiv o di ricorso ; dichiara parzialmente assorbito il quarto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.358/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende, come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp. p.t., elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura speciale in atti. -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del Curatore p.t., PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE TRIESTE, FIN.R.[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rapp. p.t. , PROCURATORE GENERALE CORTE APPELLO VENEZIA, PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE TRENTO-intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 1324/2015depositata il 18/05/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.-[OSCURATO:PERSONA] (fallita quale socia della [OSCURATO:SOCIETA]) e la madre [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Treviso il [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA], la Cassa di Risparmio del Veneto e la [OSCURATO:SOCIETA], prospettando una collusione delle parti convenute ai loro danni, a causa della quale erano state private dell’immobile destinato a propria casa di abitazione, venduto in sede concorsuale, di cui la prima era proprietaria e l’altra (che aveva prestato fideiussione per i debiti della SNC) parzialmente usufruttuaria. Dedussero: che il fallimento, dichiarato ad istanza di [OSCURATO:PERSONA], era stato conseguenza dell’ingiustificato recesso di [OSCURATO:SOCIETA] (all’epoca [OSCURATO:PERSONA].re) dal “contratto preliminare” avente ad oggetto altro immobile (un capannone industriale, sito nella stessa area della casa di abitazione) di proprietà della SNC -in quanto se la vendita si fosse conclusa il credito della banca sarebbe stato saldato- e dell’altrettanto ingiustificato rifiuto della creditrice di accettare un piano di rientro; che, grazie al fallimento, [OSCURATO:PERSONA].re si era aggiudicata il capannone e tutta l’area a un prezzo vile; che, peraltro, l’attivo acquisito alla procedura concorsuale dopo la vendita del capannone e di altriimmobili era tale da consentire il pagamento di tutti i creditori, per cui la vendita dell’abitazione non trovava giustificazione. Su queste premesse, chiesero: la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni ex artt. 2043 c.c. e 96 c.p.c., anche per aver agito con preordinata malafede processuale; l’accertamento della nullità o annullabilità della fideiussione prestata da Moino; la nullità del processo esecutivo e del decreto di trasferimento; l’accertamento del dolo collusorio fra creditrice procedente e aggiudicataria nonché l’ulteriore collusione delle stesse col Curatore, con conseguenti annullamento del trasferimento e persistenza dei rispettivi diritti di proprietà e usufrutto; l’accertamento dell’indebito arricchimento di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai tassi anatocistici applicati e la restituzione di quanto indebitamente incassato dalla banca. In primo grado, rigettate una serie di istanze di ricusazione del giudice assegnatario del processo, tutte le domande vennero respinte, e venne anche revocata l’ammissione delle attrici al patrocinio a spese dello Stato,con condanna delle stesse anche alle spese per responsabilità aggravata, ex art.96 c.p.c. Non ha avuto miglior esito il giudizio d’appello. La Corte di appello di Venezia ha premesso che coi motivi di gravame le appellanti avevano lamentatonell’ordine: la nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice; l’illegittima revoca del patrocinio a spese dello Stato; la violazione degli artt. 2929 c.c., 70, 221, 395 6° comma c.p.c. per omesso esame della domanda di accertamento del dolo collusorio e/o revocatorio delle parti; il travisamento delleconclusioni da esse spiegate nel giudizio di primo grado; l’omesso esame delle domande risarcitorie daresponsabilità precontrattualee da res ponsabilità contrattuale dolosa , nonché della domanda d i indebito arricchimento; la violazione dell’art. 88 c.p.c . Quindi, dopo essersi molto dilungata sull’infondatezza del primo motivo, ed aver rilevato l’inammissibilità del secondo, la corte distrettuale: i) ha affermato che tutte le questioni poste a fondamento del terzo motivo erano state esaminate e motivatamente respinte dal primo giudice e che le appellanti non avevano mosso articolate critiche alla pronuncia; ii) ha comunque ribaditole ragioni di infondatezza delle censure; iii) ha escluso che ci fosse stato travisamento delle conclusioni delle attrici; iv) ha ritenuto il quinto e il sesto motivo assorbit i dal rigetto del terzo, concernente l’andella pretesa. [OSCURATO:PERSONA], che dichiara di agire in proprio e nella qualità di coerede della madre, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, depositata il 18/5/2015 , per sei motivi , illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio del Veneto ha replicato con controricorso e memoria. Sono rimasti intimati la [OSCURATO:SOCIETA] e il [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]: 2.1. - Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione ad agire di [OSCURATO:PERSONA] nella asserita qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], inrelazione alle domande svolte in tale qualità. Va osservato che la ricorrente dichiara di agire (anche) in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], senza però indicare la data del preteso decesso, senza allegare certificato di morte e senza documentare in alcunmodo, nemmeno con il deposito della memoria, la sua asserita qualità di erede. Ne consegue il suo difetto di legittimazione a denunciare nel ricorso questioni attinenti a pretesi diritti di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. Cass. n. 7439/2017). 2.2.- Sempre preliminarm ente, l'istanza di trattazione della causa in pubblica udienza, formulata dalla ricorrente in memoria, va disattesa. Le Sezioni unite di questa Corte, occupandosi della medesima questione, sia pure sotto la vigenza dell’art.380 bis1 c.p.c. nella precedenteformulazione, hanno avuto modo di chiarire che: “Se è vero che nel giudizio di cassazione la rimessione di una causa alla pubblica udienza dall'adunanza camerale prevista nell'art. 380 bis.1, c.p.c. è ammissibile in applicazione analogica dell'art. 380 bis c.p.c., terzo comma, rientrando la valutazione degli estremi per la trattazione del ricorso in pubblica udienza e, in particolare, della particolare rilevanza della questione di diritto coinvolta, nella discrezionalità del collegio giudicante e non del presidente della sezione (Cass. n. 5533/2017), altrettanto indubbio è che il collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di tale valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza "in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare al caso di specie" (Cass. SSUU n. 14437/18, ord.), ed allorquando non si verta di "decisioni aventi rilevanza nomofilattica, idonee a rivestire efficacia di precedente, orientando, con motivazione avente anche funzione extra processuale, il successivo percorso della giurisprudenza" (Cass. n. 19115/17)” (Cass. Sez. un. 23/04/2020, n. 8093). Ciò è appunto quanto si rileva- come appresso apparirà chiaro, -nel caso in esame, con la precisazione che la ricorrente si è limitata a motivare genericamente le ragioni dell'istanza, adducendo non già il profilo nomofilattico della lite, ma prospettando e sollecitando la proposizione di una questione di legittimità costituzionale in merito all’art.380 bis1 c.p.c., che governa il giudizio in corso, che non supera il vaglio di rilevanza e non manifesta infondatezza. Su tale specifico profilo, va osservato che la trattazione della causa in adunanza camerale anzichéin pubblica udienza, è coerente con l'indirizzo di legittimità e con la giurisprudenza sovranazionale, come si evince da Cass. n. 5371/2017 (conf. Cass. n. 26480/2020), la quale ha stabilito che “In tema di nuovo rito camerale di legittimità "non partecipato", il principio di pubblicità dell'udienza, pur previsto dall'art. 6 CEDU ed avente rilievo costituzionale, non riveste carattere assoluto e può essere derogato in presenza di "particolari ragioni giustificative", ove "obiettive e razionali" (Corte Cost., sent. n. 80 del 2011), da ravvisarsi in relazione alla conformazione complessiva di tale procedimento camerale, funzionale alla decisione di questioni di diritto di rapida trattazione non rivestenti peculiare complessità.”. 3.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 51 c.p.c. e la violazione dei principi del giusto processo: la ricorrente lamenta l’ingiustificato rigetto delle plurime istanze di ricusazione del primo giudice. 3.2.-Il motivo è inammissibile. 3.3.- Secondo il costante insegnamento di questa C orte , cui si intende dare seguito, l'inosservanza dell'obbligo di astensione determina la nullità del provvedimento solo quando il componente dell'organo giudicante abbia un interesse proprio e diretto nella causa, tale da porlo nella veste di parte dello stesso. Per converso, ogni altra ipotesi di violazione dell'art. 51 c.p.c. assume rilievo solo quale motivo di ricusazione, rimanendo esclusa, in difetto della relativa istanza, qualsiasi incidenza sulla regolare costituzione dell'organo giudicante e sulla validità della decisione. Ne consegue che la mancata proposizione dell'istanza di ricusazione nei termini e con le modalità di legge preclude la possibilità di far valere tale vizio in sede d'impugnazione, quale motivo di nullità del provvedimento (in tal senso, Cass. n. 565/2007, e, fra le più recenti, anche Cass. n. 2270/2019, quest'ultima specificamente riferita alla violazione dell'obbligo di astensione di cui al n. 51, n. 1 c.p.c.). Inoltre, l'obbligo di astensione di cui al n. 4 dell'art. 51 c.p.c. si configura nella sola ipotesi in cui il giudice abbia partecipato alla decisione di merito in un precedente grado del giudizio: ma nella nozione di "grado del giudizio" non può ricondursi la trattazione della controversia in sede cautelare. Non è deducibile,infatti, come motivo di nullità della sentenza di appello la circostanza che uno dei componenti del collegio abbia già avuto modo di conoscere i fatti della controversia in sede cautelare ante causam , perché l'avere trattato della controversia in detta se de n on costituisce, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 326/1997 e ordinanza n. 193/1998), un'ipotesi sufficientemente assimilabile, sotto il profilo dell'incompatibilità, alla trattazione del merito di causa in un altro grado di giudizio(in tal senso si veda Cass. n. 27924/2018). 3.4.-Tanto premesso, il motivo risulta inammissibile perché non è sufficientemente specifico sul numero delle istanze di ricusazione proposte e sulle circostanze in occasione delle quali vennero articolate, oltre che sul contenuto e sulle ragioni poste a base delle stesse, che sembrerebbero da ricondurre alla partecipazione del giudice ricusato a procedimenti cautelari. Inoltre, nel motivo si rileva l’inopinata sovrapposizione (fra) e il richiamo non perspicuo ai differenti istituti d ell’ astensione e d ella ricusazione, senza che le motivazioni sottostanti al rigetto del corrispondente motivo d’appello siano stat e pres e in considerazione: in particolare, nessun profilo di censura è svolto circa la statuizione concernente l’accertamento di novità della questione proposta in merito ad un possibile conflitto di interessi. 4.1.-Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt.1337, 2041 e 2043 c.c., nonché la violazione dell’art. 112 c.p.c. e l’omessa pronuncia sulla domanda di accertamento della responsabilità precontrattuale di [OSCURATO:PERSONA].re. 4.2.-Il motivoè fondato . Ilvizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., riguarda l'ambito oggettivo dellapronuncia, e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione (Cass. n. 1616/2021). Nel caso di specie, la Corte di merito ha dichiarato del tutto illogicamente assorbito dal rigetto delle domande sull’an del dolo collusorio (ex art. 2229 c.c.) il motivodi gravame (V) che denunciava l’omessa pronuncia del primo giudice sulla domanda di accertamento della responsabilità precontrattuale, ex art. 1337 c.c., di Prisma(ora [OSCURATO:SOCIETA]), per ingiustificato recesso dalla trattativa instaurata ante fallimento per la vendita del capannone e ha omesso di esaminare la relativa questione, oltre che le domande conseguenti, di indebito arricchimento e risarcimento del danno,svolte dalla ricorrente contro la società, per avere, prima dell'esecuzione forzata, “disatteso l'obbligazione derivante dalla mancata sottoscrizione del preliminare” (così in ricorso, fol. 32). 5.1.-Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 1218 e 2929 c.c. e l’omessa corrispondenza fra chiesto e pronunciato. 5.2.- Il motivo, che pone molteplici questioni sulla capienza dell'attivo fallimentare e sulla prospettata non necessità di esecuzione sui beni dei soci e della Moino e che lamenta che il giudice d’appello non abbia motivato sul dolo collusorio di tutte le parti convenute/appellate, è inammissibile. Per vero, la corte distrettuale si ampiamente espressasul punto, in quanto: i) ha ritenuto infondato il motivo di gravame con il quale identica doglianza,di omessa pronuncia, era stata svolta contro la decisione di primo grado; ii) ha rilevato che le appellanti non avevano mosso una ragionata critica alle statuizioni della sentenza impugnata (quanto all’insussistenza di ragioni di nullità della fideiussione, di illegittimità del pignoramento della quota di usufrutto e di prosecuzione del processo esecutivo)e che, in particolare, non avevano contestato specificamente l’accertamento del tribunale in ordine “all’incapienza dell’attivo fallimentare, una volta tenuto conto delle spese della procedura”; iii) ha affermato (cfr. pag. 26 della sentenza, 3° cpv.) che le deduzioni di “mendacità della stima”, e di conseguente vendita dei beni acquisiti all’attivo ad un prezzo vile, erano prive di qualsivoglia concreto e convincente supporto probatorio. Il motivo, lungi dal confrontarsi con tali argomentazioni e dal contestarle, si limita sostanzialmente a ripropo rre le tesi della ricorrente, sollecitando impropriamente questa Corte a un riesame del merito e dei documenti versati in atti; ciò, va aggiunto, senza che sia stato dedotto un vizio di omesso esame di fatti decisivi , o che i fatti in questione (stima dei beni, loro effettivo valore di mercato, ammontare del passivo ammesso e delle spese della procedura nonché dell’attivo realizzato prima della vendita dell’abitazione)siano stati compiutamente allegati. 5.3.- Quanto alle domande svolte quale erede della madre deceduta, va ribadito il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, che non ha provato la qualità di erede, a denunciare pretesi diritti di [OSCURATO:PERSONA]. 6.1.-Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell’art. 136, comma 2, del d.P.R. n. 115/02, dell’art.96 c.p.c. e delle norme sul giusto processo, in relazione alla intervenuta revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed alla condanna ex art.96 c.p.c. pronunciata in primo grado e confermatain sede di gravame. 6.2.-Il motivo è, in parte, inammissibile perché il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunque pronunciato (sia con separato decreto che all'interno del provvedimento di merito) deve essere sempre considerato autonomo e di conseguenza soggetto ad un separato regime di impugnazione ovvero l'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011: contro tale provvedimento è ammesso il ricorso ex art. 111 Cost. mentre è escluso che della revoca irritualmente disposta dal giudice del merito possa essere investita la Corte di cassazione in sede di ricorso avverso la decisione (Cass. n.10480/2020; Cass. n. 16117/2020), 6.3.- I l motivo risulta invece assorbito laddove lamenta che la corte di merito abbia confermato la condanna alle spese per responsabilità aggravata, ai sensi dell’art.96 c.p.c., posto che sulle spese dovrà nuovamente pronunciare il giudice del rinvio. 7.1.- Con il quinto motivo si denuncia la nullità della sentenza per omessa trascrizione, in primo grado, delle corrette conclusioni precisate dalle attrici. 7.2.- Il motivo è inammissibile, dato che l’omessa trascrizione rileva solo se ha dato luogo ad omessa pronuncia e che comunque i vizi di nullità della prima sentenza si convertono in motivi di impugnazione, stante il pieno effetto devolutivo dell'appello in occasione del quale la parte può far valere tutte le sue ragioni. 8.- Divisato l’intero ricorso, che, in disparte l’accoglimento del secondo motivo e l’assorbimento parzia le del quarto , risulta inammissibile, la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, formulata anch’essa con memoria, non può trovare accoglimento per difetto di rilevanza della questione, potendo infatti il giudice unionale rifiutarsi di statuire su domande in via pregiudiziale se è manifesto che l'interpretazione richiesta non ha rapporto con l'effettività o l'oggetto del giudizio principale ( Cass. Sez. U. n. 10107/2021) che riguarda, nel caso in esame, una omessa pronuncia ela statu i zione ex art.96 c.p.c. 9.-All’accoglimento del secondo motivo di ricorso conseguono la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causaalla Corte di appello di Venezia in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del presente giudiziodi legittimità. P.Q.M. - La Corte a ccoglie i l secondo motiv o di ricorso ; dichiara parzialmente assorbito il quarto
Sentenza Cassazione n. 23213/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris