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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 giugno 2022

Cassazione n. 28603/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] e.,\ lettekowitite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] A MIGNO 11 \ . i 1:;\ %‘..wnrea Ritenuto in fatto

1. Il difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario contro la pronuncia della Corte di cassazione n. 38221 del 2021, con la quale è stata annullata, limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Perugia, la sentenza di condanna emessa il 13 luglio 2018 dalla Corte di appello di L'Aquila.

Il difensore ricorrente ha dedotto un errore di fatto che ha comportato una lesione dei diritti difensivi, atteso che il giudizio di cassazione conclusosi con la sentenza ora oggetto di ricorso si è svolto senza che il difensore della parte, e la parte stessa, avessero ricevuto la notifica dell'avviso di udienza,

2. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

3. Il difensore ricorrente ha quindi depositato memoria di replica, con cui ha insistito nelle ragioni di ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.

2. Il ricorrente ha lamentato che l'udienza dinnanzi alla VII sezione della Corte di cassazione, che ha poi dichiarato l'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza del 13 luglio 2018 della Corte di appello di L'Aquila, si è svolta senza previo avviso alle parti, in specie all'interessato e al difensore.

Risulta invece agli atti del processo conclusosi con l'ordinanza dì inammissibilità n. 38221 del 2021 che fu dato avviso dell'udienza al difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv.to [OSCURATO:PERSONA], e ciò mediante posta elettronica certificata il 3 marzo 2021, ore 12.01,50, all'indirizzo "[OSCURATO:EMAIL]" corrispondente appunto all'indirizzo del difensore della parte; e che fu acquisita prova dell'avvenuta consegna nella casella di destinazione del messaggio in tal modo inviato.

3. È appena il caso di aggiungere che l'avviso di udienza nel giudizio di legittimità, e in specie nel procedimento dinnanzi alla sezione per le pronunce di inammissibilità, va notificato soltanto al difensore e non anche alla parte personalmente, in forza del disposto di cui all'art. 610, comma 1, cod. proc. pen.4.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile I ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 giugno 2022 Il c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] e.,\ lettekowitite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] A MIGNO 11 \ . i 1:;\ %‘..wnrea Ritenuto in fatto 1. Il difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario contro la pronuncia della Corte di cassazione n. 38221 del 2021, con la quale è stata annullata, limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Perugia, la sentenza di condanna emessa il 13 luglio 2018 dalla Corte di appello di L'Aquila. Il difensore ricorrente ha dedotto un errore di fatto che ha comportato una lesione dei diritti difensivi, atteso che il giudizio di cassazione conclusosi con la sentenza ora oggetto di ricorso si è svolto senza che il difensore della parte, e la parte stessa, avessero ricevuto la notifica dell'avviso di udienza, 2. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 3. Il difensore ricorrente ha quindi depositato memoria di replica, con cui ha insistito nelle ragioni di ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte. 2. Il ricorrente ha lamentato che l'udienza dinnanzi alla VII sezione della Corte di cassazione, che ha poi dichiarato l'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza del 13 luglio 2018 della Corte di appello di L'Aquila, si è svolta senza previo avviso alle parti, in specie all'interessato e al difensore. Risulta invece agli atti del processo conclusosi con l'ordinanza dì inammissibilità n. 38221 del 2021 che fu dato avviso dell'udienza al difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv.to [OSCURATO:PERSONA], e ciò mediante posta elettronica certificata il 3 marzo 2021, ore 12.01,50, all'indirizzo "[OSCURATO:EMAIL]" corrispondente appunto all'indirizzo del difensore della parte; e che fu acquisita prova dell'avvenuta consegna nella casella di destinazione del messaggio in tal modo inviato. 3. È appena il caso di aggiungere che l'avviso di udienza nel giudizio di legittimità, e in specie nel procedimento dinnanzi alla sezione per le pronunce di inammissibilità, va notificato soltanto al difensore e non anche alla parte personalmente, in forza del disposto di cui all'art. 610, comma 1, cod. proc. pen.4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile I ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 15 giugno 2022 Il c
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