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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 5 febbraio 1990

Cassazione n. 37812/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/02/1990 avverso la sentenza del 12/11/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 12 novembre 2019 la Corte di appello di Palermo dichiarava inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Marsala in data 27 maggio 2016 — che dichiarava esecutiva - con cui l'imputato, in esito a giudizio abbreviato, era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, per il reato di cui agli artt. 99, comma 1 e 2 n. 1 e 2, 81 cpv. e 624-bis cod. pen., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, al fine di trarne profitto, si era impossessato in tre giorni diversi (19, 23 e 28 agosto 2012) della borsa di tre differenti donne ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) strappandola loro di mano con mossa fulminea, dopo essersi avvicinato alle vittime a bordo di uno scooter.

Con la recidiva specifica infraquinquennale.

Contro tale decisione era stato proposto appello da parte del Purello, con richiesta di assoluzione per non aver commesso il fatto, quantomeno ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., che veniva dichiarato inammissibile dalla Corte di appello per la ritenuta sua genericità, stante la carenza di valutazione globale delle emergenze probatorie presenti in atti.

2. Avvero tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo, con il primo motivo, erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 581, lett. c) e d), e 591 cod. proc. pen., oltre a manifesta illogicità e contradditorietà della motivazione in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell'atto di appello, nonostante la valutazione in termini di rilevanza e fondatezza dei motivi dedotti e delle richieste formulate.

Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe assunto la sua decisione con un'evidente forzatura dell'esegesi dell'art. 581 cod. proc. pen., avendo adottato una motivazione che, senza criticare il difetto di specificità dell'atto di appello, si è solo illogicamente soffermata sui motivi di impugnazione dedotti, per evidenziarne la relativa irrilevanza ed infondatezza, così confondendo i piani valutativi e l'ordine logico delle operazioni cognitive da svolgersi.

La motivazione resa dalla Corte territoriale avrebbe, cioè, unicamente lambito il profilo del merito, effettuando un implicito richiamo al parametro della fondatezza, senza fornire adeguata contezza dei profili di inammissibilità da essa ritenuti invece sussistenti.

Tale aspetto rileverebbe non solo con riguardo alla declaratoria di colpevolezza dell'imputato, ma anche con riferimento alle richieste di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di un trattamento sanzionatorio più mite.

Con la seconda doglianza viene eccepita erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 581, lett. d), cod. proc. pen., oltre a mancanza, contradditorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione del requisito della specificità delle ragioni di fatto e di diritto dedotte con l'atto di appello e della specificità con cui le suddette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato.Per il ricorrente, in particolare, la Corte di appello avrebbe omesso di valutare il requisito della specificità dei motivi dedotti con l'atto di gravame, non confrontandosi in modo congruo con essi, soprattutto non analizzando i profili della ricostruzione dei fatti rispetto ai quali non erano parsi attendibili le dichiarazioni rese da parte delle persone offese.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il proposto ricorso è fondato, dovendo trovare accoglimento i motivi di ricorso dedotti dal Purello.

2. Ed infatti, la decisione con cui la Corte territoriale ha dichiarato l'inammissibilità dell'atto di appello dell'imputato non fa buon governo dei principi di diritto elaborati dalla più recente giurisprudenza di legittimità, afferenti al requisito della specificità dei motivi di appello.

Assume soprattutto rilievo la decisione con cui le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente chiarito come, già nella vigenza del precedente testo dell'art. 581 cod. proc. pen., l'appello, al pari del ricorso per cassazione, fosse inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultassero esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (così, espressamente, Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01; cfr. anche, in conformità, Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811-01). [OSCURATO:PERSONA] ha, in particolare, delineato una netta distinzione tra la "genericità intrinseca", attinente a motivi di gravame fondati su considerazioni generiche o astratte, o comunque non pertinenti al caso concreto, e la "genericità estrinseca", riguardante la mancanza di correlazione tra le doglianze formulate e le ragioni di fatto o di diritto poste a base della sentenza impugnata.

Le Sezioni Unite hanno, quindi, indicato la linea interpretativa da adottarsi nella valutazione dell'ammissibilità dell'appello, sotto il profilo della specificità dei motivi, rilevando che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., la necessità della specificità ("estrinseca") dei motivi di appello, nonché la ratio stessa delle preclusioni previste dalle suddette disposizioni, trova fondamento nella considerazione che i motivi non possono essere diretti all'introduzione di un nuovo giudizio, del tutto sganciato da quello di primo grado, ma devono, al contrario, essere volti ad attivare uno strumento di controllo, su specifici punti e per specifiche ragioni, della decisione impugnata.

L'impugnazione, cioè, deve esplicarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessariamente puntuale della decisione gravata, da cui deve trarre il sostrato argomentativo della domanda di una decisione corretta in diritto ed in fatto.

La specificità dei motivi di appello deve, pertanto, atteggiarsi quale critica alla sentenza di primo grado, capace di confutare le argomentazioni del primo decidente, prendendo posizione rispetto ad esse, sì da consentire al giudice dell'impugnazione di individuare l'area della cognizione a lui devoluta e di esercitare i propri poteri di sindacato.

Solo attraverso tale connotazione della "specificità" dei motivi di appello, peraltro, il giudice di secondo grado può dirsi efficacemente investito dei poteri decisori di cui all'art. 597, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., nonché legittimato a verificare tutte le risultanze processuali, senza essere vincolato alle alternative decisorie prospettate nei motivi di appello; con la precisazione, tuttavia, che, essendo quello di appello un giudizio di merito di secondo grado, non è precluso sottoporre al vaglio del giudice di appello gli stessi argomenti in punto di ricostruzione dei fatti e di valutazione della prova già rappresentati nel giudizio di primo grado, non rilevando che su di essi il primo decidente si sia già pronunciato, sempre che, però, le censure mosse al riguardo contengano una confutazione delle argomentazioni utilizzate dal primo giudice.

Giova, peraltro, sottolineare che il rispetto del requisito della specificità dei motivi non implica che le censure svolte debbano diffondersi in analitiche e particolareggiate disquisizioni sulle ragioni dell'invocata riforma, essendo sufficiente l'identificabilità, con accettabile precisione, dei punti cui si riferiscono le doglianze e delle ragioni essenziali per le quali viene contestato l'iter logico-giuridico esperito dal primo giudice (cfr. Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841-01).

3. E' stato precisato, inoltre, che il sindacato sull'ammissibilità dell'appello, condotto ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., non può ricomprendere - a differenza di quanto avviene per il ricorso per cassazione, stante il disposto della norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. - la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi di appello.

Tale ultima, infatti, non è menzionata da tali disposizioni quale causa di inammissibilità dell'impugnazione, per cui il giudice di secondo grado non può dichiarare l'inammissibilità dell'appello, ex art. 591 cod. proc. pen., in presenza di motivi caratterizzati da specificità intrinseca ed estrinseca, ancorché questi ultimi appaiano manifestamente infondati.

Sono, quindi, censurabili quelle pronunce che, considerati i motivi di gravame come manifestamente infondati, affermano, surrettiziamente, l'assenza del requisito della specificità, dichiarando, di conseguenza, l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi, seppur in difetto di quest'ultima.

Il requisito della specificità dei motivi implica, infatti, l'instaurazione di un confronto dialettico con l'apparato argomentativo a fondamento della sentenza impugnata, ma prescinde dall'intrinseco spessore delle doglianze proposte: connotato che si colloca sul terreno della fondatezza, e quindi della valutazione del merito dell'impugnazione, e non già su quello della specificità e dell'ammissibilità di quest'ultima.

4. Da tale ultimo vizio appare affetta la pronuncia gravata.Dall'esame di essa, infatti, affiora la specificità dei motivi di gravame, invero desumibile già dallo sforzo argomentativo profuso dalla Corte di appello per confutarne i ritenuti limiti, dilungandosi in analitiche e articolate considerazioni che sembrano attagliarsi costitutivamente ad un giudizio di infondatezza, e non di genericità delle doglianze dedotte con l'atto di appello.

Così, ad esempio, la Corte territoriale ha criticato il principale motivo di gravame dedotto dall'imputato, inerente alla carenza di una compiuta valutazione critica del materiale probatorio da parte del giudice di prime cure, lamentando che il Purello avrebbe trascurato, in seno al proprio atto, alcuni decisivi riscontri su di lui gravanti (come: le immagini degli scippi riprese da un impianto di videosorveglianza; il ritrovamento nella sua disponibilità di parte delle refurtiva; la riconducibilità alla sua persona di due motocicli analoghi a quelli utilizzati per il compimento delle azioni criminose).

Trattasi, all'evidenza, di argomenti che appaiono contraddire il giudizio di inammissibilità formulato, posto che la risposta fornita dalla Corte territoriale già di per sé dimostra la sussistenza della correlazione fra le censure mosse e la motivazione impugnata, al punto che quest'ultima non può ritenersi affetta da genericità estrinseca - stante la correlazione con la motivazione della sentenza impugnata - né da genericità intrinseca - essendo i motivi connotati da specificità argomentativa tale da imporre la risposta della Corte -.

5. Ne deriva l'accoglimento del ricorso proposto ed il conseguente annullamento dell'impugnata sentenza, con rinvio alla Corte di appello di Palermo per il giudizio.

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo, altra sezione, per il g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/02/1990 avverso la sentenza del 12/11/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 novembre 2019 la Corte di appello di Palermo dichiarava inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Marsala in data 27 maggio 2016 — che dichiarava esecutiva - con cui l'imputato, in esito a giudizio abbreviato, era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, per il reato di cui agli artt. 99, comma 1 e 2 n. 1 e 2, 81 cpv. e 624-bis cod. pen., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, al fine di trarne profitto, si era impossessato in tre giorni diversi (19, 23 e 28 agosto 2012) della borsa di tre differenti donne ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) strappandola loro di mano con mossa fulminea, dopo essersi avvicinato alle vittime a bordo di uno scooter. Con la recidiva specifica infraquinquennale. Contro tale decisione era stato proposto appello da parte del Purello, con richiesta di assoluzione per non aver commesso il fatto, quantomeno ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., che veniva dichiarato inammissibile dalla Corte di appello per la ritenuta sua genericità, stante la carenza di valutazione globale delle emergenze probatorie presenti in atti. 2. Avvero tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo, con il primo motivo, erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 581, lett. c) e d), e 591 cod. proc. pen., oltre a manifesta illogicità e contradditorietà della motivazione in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell'atto di appello, nonostante la valutazione in termini di rilevanza e fondatezza dei motivi dedotti e delle richieste formulate. Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe assunto la sua decisione con un'evidente forzatura dell'esegesi dell'art. 581 cod. proc. pen., avendo adottato una motivazione che, senza criticare il difetto di specificità dell'atto di appello, si è solo illogicamente soffermata sui motivi di impugnazione dedotti, per evidenziarne la relativa irrilevanza ed infondatezza, così confondendo i piani valutativi e l'ordine logico delle operazioni cognitive da svolgersi. La motivazione resa dalla Corte territoriale avrebbe, cioè, unicamente lambito il profilo del merito, effettuando un implicito richiamo al parametro della fondatezza, senza fornire adeguata contezza dei profili di inammissibilità da essa ritenuti invece sussistenti. Tale aspetto rileverebbe non solo con riguardo alla declaratoria di colpevolezza dell'imputato, ma anche con riferimento alle richieste di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di un trattamento sanzionatorio più mite. Con la seconda doglianza viene eccepita erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 581, lett. d), cod. proc. pen., oltre a mancanza, contradditorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione del requisito della specificità delle ragioni di fatto e di diritto dedotte con l'atto di appello e della specificità con cui le suddette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato.Per il ricorrente, in particolare, la Corte di appello avrebbe omesso di valutare il requisito della specificità dei motivi dedotti con l'atto di gravame, non confrontandosi in modo congruo con essi, soprattutto non analizzando i profili della ricostruzione dei fatti rispetto ai quali non erano parsi attendibili le dichiarazioni rese da parte delle persone offese. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il proposto ricorso è fondato, dovendo trovare accoglimento i motivi di ricorso dedotti dal Purello. 2. Ed infatti, la decisione con cui la Corte territoriale ha dichiarato l'inammissibilità dell'atto di appello dell'imputato non fa buon governo dei principi di diritto elaborati dalla più recente giurisprudenza di legittimità, afferenti al requisito della specificità dei motivi di appello. Assume soprattutto rilievo la decisione con cui le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente chiarito come, già nella vigenza del precedente testo dell'art. 581 cod. proc. pen., l'appello, al pari del ricorso per cassazione, fosse inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultassero esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (così, espressamente, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01; cfr. anche, in conformità, Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811-01). [OSCURATO:PERSONA] ha, in particolare, delineato una netta distinzione tra la "genericità intrinseca", attinente a motivi di gravame fondati su considerazioni generiche o astratte, o comunque non pertinenti al caso concreto, e la "genericità estrinseca", riguardante la mancanza di correlazione tra le doglianze formulate e le ragioni di fatto o di diritto poste a base della sentenza impugnata. Le Sezioni Unite hanno, quindi, indicato la linea interpretativa da adottarsi nella valutazione dell'ammissibilità dell'appello, sotto il profilo della specificità dei motivi, rilevando che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., la necessità della specificità ("estrinseca") dei motivi di appello, nonché la ratio stessa delle preclusioni previste dalle suddette disposizioni, trova fondamento nella considerazione che i motivi non possono essere diretti all'introduzione di un nuovo giudizio, del tutto sganciato da quello di primo grado, ma devono, al contrario, essere volti ad attivare uno strumento di controllo, su specifici punti e per specifiche ragioni, della decisione impugnata. L'impugnazione, cioè, deve esplicarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessariamente puntuale della decisione gravata, da cui deve trarre il sostrato argomentativo della domanda di una decisione corretta in diritto ed in fatto. La specificità dei motivi di appello deve, pertanto, atteggiarsi quale critica alla sentenza di primo grado, capace di confutare le argomentazioni del primo decidente, prendendo posizione rispetto ad esse, sì da consentire al giudice dell'impugnazione di individuare l'area della cognizione a lui devoluta e di esercitare i propri poteri di sindacato. Solo attraverso tale connotazione della "specificità" dei motivi di appello, peraltro, il giudice di secondo grado può dirsi efficacemente investito dei poteri decisori di cui all'art. 597, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., nonché legittimato a verificare tutte le risultanze processuali, senza essere vincolato alle alternative decisorie prospettate nei motivi di appello; con la precisazione, tuttavia, che, essendo quello di appello un giudizio di merito di secondo grado, non è precluso sottoporre al vaglio del giudice di appello gli stessi argomenti in punto di ricostruzione dei fatti e di valutazione della prova già rappresentati nel giudizio di primo grado, non rilevando che su di essi il primo decidente si sia già pronunciato, sempre che, però, le censure mosse al riguardo contengano una confutazione delle argomentazioni utilizzate dal primo giudice. Giova, peraltro, sottolineare che il rispetto del requisito della specificità dei motivi non implica che le censure svolte debbano diffondersi in analitiche e particolareggiate disquisizioni sulle ragioni dell'invocata riforma, essendo sufficiente l'identificabilità, con accettabile precisione, dei punti cui si riferiscono le doglianze e delle ragioni essenziali per le quali viene contestato l'iter logico-giuridico esperito dal primo giudice (cfr. Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841-01). 3. E' stato precisato, inoltre, che il sindacato sull'ammissibilità dell'appello, condotto ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., non può ricomprendere - a differenza di quanto avviene per il ricorso per cassazione, stante il disposto della norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. - la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi di appello. Tale ultima, infatti, non è menzionata da tali disposizioni quale causa di inammissibilità dell'impugnazione, per cui il giudice di secondo grado non può dichiarare l'inammissibilità dell'appello, ex art. 591 cod. proc. pen., in presenza di motivi caratterizzati da specificità intrinseca ed estrinseca, ancorché questi ultimi appaiano manifestamente infondati. Sono, quindi, censurabili quelle pronunce che, considerati i motivi di gravame come manifestamente infondati, affermano, surrettiziamente, l'assenza del requisito della specificità, dichiarando, di conseguenza, l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi, seppur in difetto di quest'ultima. Il requisito della specificità dei motivi implica, infatti, l'instaurazione di un confronto dialettico con l'apparato argomentativo a fondamento della sentenza impugnata, ma prescinde dall'intrinseco spessore delle doglianze proposte: connotato che si colloca sul terreno della fondatezza, e quindi della valutazione del merito dell'impugnazione, e non già su quello della specificità e dell'ammissibilità di quest'ultima. 4. Da tale ultimo vizio appare affetta la pronuncia gravata.Dall'esame di essa, infatti, affiora la specificità dei motivi di gravame, invero desumibile già dallo sforzo argomentativo profuso dalla Corte di appello per confutarne i ritenuti limiti, dilungandosi in analitiche e articolate considerazioni che sembrano attagliarsi costitutivamente ad un giudizio di infondatezza, e non di genericità delle doglianze dedotte con l'atto di appello. Così, ad esempio, la Corte territoriale ha criticato il principale motivo di gravame dedotto dall'imputato, inerente alla carenza di una compiuta valutazione critica del materiale probatorio da parte del giudice di prime cure, lamentando che il Purello avrebbe trascurato, in seno al proprio atto, alcuni decisivi riscontri su di lui gravanti (come: le immagini degli scippi riprese da un impianto di videosorveglianza; il ritrovamento nella sua disponibilità di parte delle refurtiva; la riconducibilità alla sua persona di due motocicli analoghi a quelli utilizzati per il compimento delle azioni criminose). Trattasi, all'evidenza, di argomenti che appaiono contraddire il giudizio di inammissibilità formulato, posto che la risposta fornita dalla Corte territoriale già di per sé dimostra la sussistenza della correlazione fra le censure mosse e la motivazione impugnata, al punto che quest'ultima non può ritenersi affetta da genericità estrinseca - stante la correlazione con la motivazione della sentenza impugnata - né da genericità intrinseca - essendo i motivi connotati da specificità argomentativa tale da imporre la risposta della Corte -. 5. Ne deriva l'accoglimento del ricorso proposto ed il conseguente annullamento dell'impugnata sentenza, con rinvio alla Corte di appello di Palermo per il giudizio. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo, altra sezione, per il g
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