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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2023

Cassazione n. 01588/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna, resa dal Tribunale di Benevento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 648 cod. peri. (capo c), nonché artt. 10, 14 legge n. 497 del 1974 (capo a), relativi a un fucile calibro 12 risultato provento di delitto di furto, detenuto dall'imputato presso la propria abitazione, con irrogazione della pena di anni due mesi quattro di reclusione ed euro 3.500 di multa.

Considerato che i motivi dedotti (inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, circa l'affermazione di responsabilità per il capo c) - primo motivo; violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche - secondo motivo) non sono consentiti in sede di legittimità perché devolvono censure volte a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie (cfr. p. 3 del primo motivo ricorso), estranea al sindacato di legittimità, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti con riferimento alla sussistenza del delitto di ricettazione contestato al capo c).

Reputato che la Corte territoriale, con apprezzamento di fatto immune da illogicità e, dunque, incensurabile in sede di legittimità, ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, in modo ineccepibile, anche in ragione della gravità della condotta, oltre che della non decisività dell'ammissione (peraltro del tutto parziale) dei fatti rispetto all'acclarata responsabilità dell'imputato.

Considerato che il richiamo alla gravità dei fatti soddisfa lo standard declinato dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n.3155 del 25/09/2013, dep.2014, Waychey, Rv. 258410) e giustifica, altresì, la negazione delle attenuanti generiche (Sez. 2, n.24995 del 14/05/2015, P.G., Rechichi, Rv. 264378; conf. n. 933 del 2014, Rv. 258011), trattandosi di un dato polivalente, incidente sui diversi aspetti della valutazione del complessivo trattamento sanzionatorio.

Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 dicembre 2023 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna, resa dal Tribunale di Benevento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 648 cod. peri. (capo c), nonché artt. 10, 14 legge n. 497 del 1974 (capo a), relativi a un fucile calibro 12 risultato provento di delitto di furto, detenuto dall'imputato presso la propria abitazione, con irrogazione della pena di anni due mesi quattro di reclusione ed euro 3.500 di multa. Considerato che i motivi dedotti (inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, circa l'affermazione di responsabilità per il capo c) - primo motivo; violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche - secondo motivo) non sono consentiti in sede di legittimità perché devolvono censure volte a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie (cfr. p. 3 del primo motivo ricorso), estranea al sindacato di legittimità, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti con riferimento alla sussistenza del delitto di ricettazione contestato al capo c). Reputato che la Corte territoriale, con apprezzamento di fatto immune da illogicità e, dunque, incensurabile in sede di legittimità, ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, in modo ineccepibile, anche in ragione della gravità della condotta, oltre che della non decisività dell'ammissione (peraltro del tutto parziale) dei fatti rispetto all'acclarata responsabilità dell'imputato. Considerato che il richiamo alla gravità dei fatti soddisfa lo standard declinato dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n.3155 del 25/09/2013, dep.2014, Waychey, Rv. 258410) e giustifica, altresì, la negazione delle attenuanti generiche (Sez. 2, n.24995 del 14/05/2015, P.G., Rechichi, Rv. 264378; conf. n. 933 del 2014, Rv. 258011), trattandosi di un dato polivalente, incidente sui diversi aspetti della valutazione del complessivo trattamento sanzionatorio. Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2023 Il Consigliere estenso
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