CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 settembre 2023
Cassazione n. 39319/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di rideterminazione della pena inflitta con sentenza 15 aprile 1999 della Corte di appello di Caltanissetta, che non aveva applicato la diminuzione di pena per il rito abbreviato chiesto dalla difesa, ma non ammesso per l'opposizione del pubblico ministero; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato violazione di legge, in quanto la sentenza era stata emessa senza applicare la pronuncia n. 81/1991 della Corte costituzionale; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto viene chiesta al giudice dell'esecuzione l'applicazione di una pronuncia costituzionale anteriore rispetto al giudizio di cognizione, e dunque viene denunciata una violazione di legge che doveva essere dedotta in quel giudizio, e non nella fase esecutiva; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 settembre 2023