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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 37815/2021

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 8/11/2017 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt.110, 624 e 625, nn.2 e 7 cod. pen. accertato in [OSCURATO:PERSONA] il 29 gennaio 2013 per furto aggravato di energia elettrica.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso deducendo che la Corte di appello ha emesso la pronuncia di inammissibilità violando l'art.606 lett.c) in relazione all'art.581 lett.d) cod. proc. pen.

In dettaglio, la Corte ha ritenuto che l'appello fosse inammissibile per difetto di specificità dei motivi laddove era la sentenza di primo grado a difettare di specifici argomenti a sostegno del giudizio di responsabilità dell'imputata.

L'onere di specificità a carico dell'impugnante è strettamente correlato al grado di specificità con cui le ragioni di diritto e gli elementi di fatto vengono esposti nel provvedimento impugnato; in ogni caso, nell'atto di appello era presente un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondatamente proposto.

2. Si richiama, in linea di principio, la decisione della Corte di cassazione a Sezioni Unite (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, in motivazione), in cui, pur ritenendosi che l'appello e il ricorso per cassazione siano assimilabili con riferimento alla necessità della specifica enunciazione e argomentazione di rilievi critici relativi alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata, si è, tuttavia, precisato che l'appello costituisce un'impugnazione «a critica libera», non essendo tipizzate dal legislatore le categorie dei motivi di censura che possono essere formulati, e che tale caratteristica deve essere letta alla luce del principio devolutivo fissato dall'art.597, comma 1, secondo cui la cognizione del giudice d'appello non è limitata ai motivi proposti, ma si estende ai punti della decisione ai quali essi si riferiscono.3.

Conseguentemente, con particolare riguardo alla «specificità estrinseca» dei motivi, concernente la esplicita correlazione dei motivi di impugnazione con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata, le Sezioni Unite hanno richiamato il rispetto del principio di proporzionalità di matrice europea, funzionale ad evitare che le limitazioni all'accesso ad un tribunale siano tali da vanificare il diritto a una pronuncia di merito attraverso l'imposizione di eccessivi formalismi, per ritenere che tale requisito sia soddisfatto qualora i motivi di appello facciano specifico riferimento «ai punti della decisione», che delimitano la cognizione del giudice d'appello.

4. La Corte di appello palermitana, dopo una disamina dei principi che hanno ispirato la novella legislativa del 2017 e i principi affermati dalla Corte di legittimità anche nel sistema di impugnazioni previgente (in particolare Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822) afferma che l'appellante, con il primo motivo, non ne avrebbe operato un buon governo in quanto non avrebbe confutato i dati fattuali né si sarebbe confrontato con le argomentazioni del giudice di primo grado, che aveva fondato il giudizio di responsabilità su dati ulteriori rispetto alla circostanza che l'imputata abitasse nell'immobile servito dalla somministrazione di energia; le argomentazioni incentrate sul difetto di prova di competenze tecniche dell'imputata che le consentissero di eseguire l'allaccio abusivo sono state considerate «distoniche» rispetto alla motivazione se confrontate con il principio secondo il quale risponde del reato anche il concorrente morale.

I motivi subordinati sono stati ritenuti inammissibili in quanto non sostenuti dalla indicazione di specifici e individualizzanti motivi.

Circa la richiesta prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto che essa fosse basata sulla generica esigenza di adeguamento della pena senza tenere conto del fatto che tale esigenza fosse a base del riconoscimento dell'attenuante atipica.

L'istanza di conversione della pena detentiva è stata ritenuta priva di supporto e specificazione, tenuto anche conto del fatto che tale beneficio deriva da giudizio discrezionale ancorato ai parametri di cui all'art.58

I. 24 novembre 1981, n.689.

5. Tuttavia, dall'esame dell'atto di appello può senz'altro escludersi che l'appello proposto nell'interesse della Bastone, quanto al motivo sulla responsabilità, fosse affetto da inammissibilità intrinseca, nel senso che la difesa non si è limitata a formule di stile, ma ha posto, indubbiamente reiterandoli r --- ,1 rispetto al precedente grado di giudizio, argomenti in fatto e in diritto finalizzati a I ottenere una pronunzia assolutoria. /- Nemmeno pare poter affermarsi, inoltre, che l'atto di gravame in questione, sul punto, fosse viziato da inammissibilità estrinseca.

La sentenza di condanna si basava, infatti, su una valutazione di univocità e gravità indiziaria, e perciò il difensore appellante, richiamando tale motivazione e censurandola, intendeva affermare la tesi opposta della non univocità, in modo da pervenire ad una affermazione di incerta ascrivibilità del reato alla ricorrente.

6. Il provvedimento impugnato, di fatto, prende atto che non vi era questione circa l'adeguata identificazione dei capi e dei punti della sentenza oggetto delle censure della parte e delle conseguenti richieste (di assoluzione della prevenuta o, in via gradata, di riduzione del trattamento sanzionatorio), ma ritiene affette da genericità le censure in quanto prive di confronto con le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado.

6.1. Ma, esaminando l'intero percorso motivazionale seguito dalla sentenza di primo grado e confrontandolo poi con i motivi di appello, se ne deduce che i giudici del gravame del merito, confutando prima la tesi della insufficiente gravità indiziaria e poi quella della inadeguatezza tecnica dell'imputata a porre in essere la condotta materiale, hanno seguito un percorso motivazionale che non avrebbe dovuto condurre alla conclusione raggiunta.

Il difetto di specificità (seppur esterna, rispetto, quindi, alle ragioni esposte nella sentenza impugnata) dei motivi, avrebbe dovuto condurre alla loro infondatezza, pur se, in ipotesi, manifesta, e quindi all'eventuale rigetto dell'appello, con la conferma della sentenza impugnata; non alla sua inammissibilità.

6.2. Il giudizio sulla manifesta infondatezza dei motivi, neppure con il novellato art. 581 cod. proc. pen. compete al giudice dell'appello, che può dichiarare l'inammissibilità, ai sensi della norma citata e in relazione alle ragioni di diritto e agli elementi di fatto che ne sorreggano le richieste, solo quando gli stessi difettino di specificità e quindi quando non siano affatto argomentati o quando non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata (e pecchino pertanto di genericità interna all'atto o esterna al medesimo), non quando, diversamente, non siano ritenuti idonei (anche manifestamente) a confutarne l'apparato motivazionale.

7. L'impugnazione risulta, invece, nel caso concreto, idonea a confutare e sovvertire, sia sul piano strutturale, che logico, le valutazioni del primo giudice.

Tanto più ove si osservi che la diversità strutturale tra il giudizio di appello ed il giudizio di cassazione «deve indurre ad escludere che la riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primo grado sia di per sé causa di inammissibilità dell'appello.

Il giudizio di appello ha infatti per oggetto la rivisitazione integrale del punto di sentenza oggetto di doglianza, con i medesimi poteri del primo giudice ed anche a prescindere dalle ragioni dedotte nel relativo motivo» (Sez.U, cit.).

8. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di Appello di Palermo per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo, altra sezione, per il giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 8/11/2017 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt.110, 624 e 625, nn.2 e 7 cod. pen. accertato in [OSCURATO:PERSONA] il 29 gennaio 2013 per furto aggravato di energia elettrica. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso deducendo che la Corte di appello ha emesso la pronuncia di inammissibilità violando l'art.606 lett.c) in relazione all'art.581 lett.d) cod. proc. pen. In dettaglio, la Corte ha ritenuto che l'appello fosse inammissibile per difetto di specificità dei motivi laddove era la sentenza di primo grado a difettare di specifici argomenti a sostegno del giudizio di responsabilità dell'imputata. L'onere di specificità a carico dell'impugnante è strettamente correlato al grado di specificità con cui le ragioni di diritto e gli elementi di fatto vengono esposti nel provvedimento impugnato; in ogni caso, nell'atto di appello era presente un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondatamente proposto. 2. Si richiama, in linea di principio, la decisione della Corte di cassazione a Sezioni Unite (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, in motivazione), in cui, pur ritenendosi che l'appello e il ricorso per cassazione siano assimilabili con riferimento alla necessità della specifica enunciazione e argomentazione di rilievi critici relativi alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata, si è, tuttavia, precisato che l'appello costituisce un'impugnazione «a critica libera», non essendo tipizzate dal legislatore le categorie dei motivi di censura che possono essere formulati, e che tale caratteristica deve essere letta alla luce del principio devolutivo fissato dall'art.597, comma 1, secondo cui la cognizione del giudice d'appello non è limitata ai motivi proposti, ma si estende ai punti della decisione ai quali essi si riferiscono.3. Conseguentemente, con particolare riguardo alla «specificità estrinseca» dei motivi, concernente la esplicita correlazione dei motivi di impugnazione con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata, le Sezioni Unite hanno richiamato il rispetto del principio di proporzionalità di matrice europea, funzionale ad evitare che le limitazioni all'accesso ad un tribunale siano tali da vanificare il diritto a una pronuncia di merito attraverso l'imposizione di eccessivi formalismi, per ritenere che tale requisito sia soddisfatto qualora i motivi di appello facciano specifico riferimento «ai punti della decisione», che delimitano la cognizione del giudice d'appello. 4. La Corte di appello palermitana, dopo una disamina dei principi che hanno ispirato la novella legislativa del 2017 e i principi affermati dalla Corte di legittimità anche nel sistema di impugnazioni previgente (in particolare Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822) afferma che l'appellante, con il primo motivo, non ne avrebbe operato un buon governo in quanto non avrebbe confutato i dati fattuali né si sarebbe confrontato con le argomentazioni del giudice di primo grado, che aveva fondato il giudizio di responsabilità su dati ulteriori rispetto alla circostanza che l'imputata abitasse nell'immobile servito dalla somministrazione di energia; le argomentazioni incentrate sul difetto di prova di competenze tecniche dell'imputata che le consentissero di eseguire l'allaccio abusivo sono state considerate «distoniche» rispetto alla motivazione se confrontate con il principio secondo il quale risponde del reato anche il concorrente morale. I motivi subordinati sono stati ritenuti inammissibili in quanto non sostenuti dalla indicazione di specifici e individualizzanti motivi. Circa la richiesta prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto che essa fosse basata sulla generica esigenza di adeguamento della pena senza tenere conto del fatto che tale esigenza fosse a base del riconoscimento dell'attenuante atipica. L'istanza di conversione della pena detentiva è stata ritenuta priva di supporto e specificazione, tenuto anche conto del fatto che tale beneficio deriva da giudizio discrezionale ancorato ai parametri di cui all'art.58 I. 24 novembre 1981, n.689. 5. Tuttavia, dall'esame dell'atto di appello può senz'altro escludersi che l'appello proposto nell'interesse della Bastone, quanto al motivo sulla responsabilità, fosse affetto da inammissibilità intrinseca, nel senso che la difesa non si è limitata a formule di stile, ma ha posto, indubbiamente reiterandoli r --- ,1 rispetto al precedente grado di giudizio, argomenti in fatto e in diritto finalizzati a I ottenere una pronunzia assolutoria. /- Nemmeno pare poter affermarsi, inoltre, che l'atto di gravame in questione, sul punto, fosse viziato da inammissibilità estrinseca. La sentenza di condanna si basava, infatti, su una valutazione di univocità e gravità indiziaria, e perciò il difensore appellante, richiamando tale motivazione e censurandola, intendeva affermare la tesi opposta della non univocità, in modo da pervenire ad una affermazione di incerta ascrivibilità del reato alla ricorrente. 6. Il provvedimento impugnato, di fatto, prende atto che non vi era questione circa l'adeguata identificazione dei capi e dei punti della sentenza oggetto delle censure della parte e delle conseguenti richieste (di assoluzione della prevenuta o, in via gradata, di riduzione del trattamento sanzionatorio), ma ritiene affette da genericità le censure in quanto prive di confronto con le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado. 6.1. Ma, esaminando l'intero percorso motivazionale seguito dalla sentenza di primo grado e confrontandolo poi con i motivi di appello, se ne deduce che i giudici del gravame del merito, confutando prima la tesi della insufficiente gravità indiziaria e poi quella della inadeguatezza tecnica dell'imputata a porre in essere la condotta materiale, hanno seguito un percorso motivazionale che non avrebbe dovuto condurre alla conclusione raggiunta. Il difetto di specificità (seppur esterna, rispetto, quindi, alle ragioni esposte nella sentenza impugnata) dei motivi, avrebbe dovuto condurre alla loro infondatezza, pur se, in ipotesi, manifesta, e quindi all'eventuale rigetto dell'appello, con la conferma della sentenza impugnata; non alla sua inammissibilità. 6.2. Il giudizio sulla manifesta infondatezza dei motivi, neppure con il novellato art. 581 cod. proc. pen. compete al giudice dell'appello, che può dichiarare l'inammissibilità, ai sensi della norma citata e in relazione alle ragioni di diritto e agli elementi di fatto che ne sorreggano le richieste, solo quando gli stessi difettino di specificità e quindi quando non siano affatto argomentati o quando non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata (e pecchino pertanto di genericità interna all'atto o esterna al medesimo), non quando, diversamente, non siano ritenuti idonei (anche manifestamente) a confutarne l'apparato motivazionale. 7. L'impugnazione risulta, invece, nel caso concreto, idonea a confutare e sovvertire, sia sul piano strutturale, che logico, le valutazioni del primo giudice. Tanto più ove si osservi che la diversità strutturale tra il giudizio di appello ed il giudizio di cassazione «deve indurre ad escludere che la riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primo grado sia di per sé causa di inammissibilità dell'appello. Il giudizio di appello ha infatti per oggetto la rivisitazione integrale del punto di sentenza oggetto di doglianza, con i medesimi poteri del primo giudice ed anche a prescindere dalle ragioni dedotte nel relativo motivo» (Sez.U, cit.). 8. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di Appello di Palermo per il giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo, altra sezione, per il giudizio
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