CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 40468/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Palermo udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 17 aprile 2025, il Tribunale di Palermo, in funzione di [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta all’applicazione della disciplina della continuazione tra i fatti giudicati dalle seguenti sentenze: 1)sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Palermo in data 11 aprile 2003, irrevocabile il 24 giugno 2024, di condanna alla pena di nove anni di reclusione e lire 2.000.000 di multa, per i reati di cui agli artt. 416 bis, comma 1 cod. pen. e 2 l. 895 del 1967, commessi fino al 28/05/1998; 2)sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo in data 20 dicembre 2023, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 18 luglio 2022, irrevocabile il 24 ottobre 2024, di condanna alla pena di diciotto anni di reclusione per i reati di cui agli artt. 416 bis, primo comma, cod. pen, commesso dal 3 febbraio 2011 in Villabate e 629, comma 1, cod. pen., commesso in epoca successiva e prossima al febbraio 2018, in Misilmeri. A fondamento del provvedimento reiettivo, osservava il Tribunale come, con la prima sentenza, [OSCURATO:PERSONA] fosse stato condannato per aver fatto parte della cosca mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] che faceva riferimento a [OSCURATO:PERSONA], per conto della quale si era occupato, in particolare, della detenzione e gestione delle armi dell’organizzazione criminale; con la seconda sentenza, lo stesso era stato condannato per aver fatto parte dell’associazione di [OSCURATO:PERSONA] facente capo a [OSCURATO:PERSONA], all’interno della quale si era interessato dell’attività estorsiva perpetrata dal clan a danno di imprenditori locali. [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione rilevava che, pur avendo entrambe le sentenze ad oggetto la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all’associazione mafiosa [OSCURATO:PERSONA], erano da ritenersi ostativi alla sussistenza di una preventiva programmazione unitaria una serie di elementi, quali: 1) la distanza temporale tra i reati; 2) il sopravvenuto mutamento della compagine associativa a seguito della guerra di mafia scoppiata negli anni 2000 per la conquista della reggenza del mandamento tra le due cosche, rispettivamente capeggiate da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]; 3) il periodo di detenzione intervenuto tra il 1997 e il 2002, proprio mentre era in atto la faida tra le due cosche. Tale ultimo elemento, secondo il Tribunale, denotava un distacco dal programma associativo originario riferito al gruppo [OSCURATO:PERSONA] e l’adesione al programma criminoso portato avanti dal nuovo capo mandamento [OSCURATO:PERSONA]. 2.Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore, articolando due motivi. 2.1.Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta mancanza dei presupposti per il riconoscimento della continuazione, avendo il [OSCURATO:PERSONA] omesso di considerare i plurimi elementi indicativi del medesimo disegno criminoso dedotti nell’istanza, quali l’identità dei reati, l’appartenenza alla famiglia mafiosa di Misilmeri (che, peraltro, annovera nella propria compagine sempre gli stessi soggetti), la contiguità temporale, la medesimezza del movente, l’analogia del modus operandi. 2.2.Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge in relazione all’art. 81 cod. pen. per avere il [OSCURATO:PERSONA] negato la continuazione in ragione della diversa collocazione temporale dei reati, trascurando di considerare come l’istante fosse stabilmente inserito nella struttura organizzativa del sodalizio e ne avesse condiviso il programma associativo, volto alla commissione di specifici reati e al controllo e gestione delle attività economiche del territorio. 3.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 2. Questa Corte ha costantemente affermato che, in tema di reato continuato, l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell’esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243632 - 01). Il giudice dell’esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596 - 01). L'esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 - 01), tenendo presente che la ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo che caratterizza il reato continuato, costituito dalla unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862 - 01). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, sicché possa affermarsi che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01). La prova dell’unicità del disegno criminoso - ritenuta meritevole di un più benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anziché di spinte criminose indipendenti e reiterate - investendo l'inesplorabile interiorità psichica del soggetto, deve dunque essere ricavata da indici esteriori significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere, indici che, tuttavia, hanno un carattere sintomatico, e non direttamente dimostrativo: l'accertamento, pur offìcioso e non implicante oneri probatori, deve assumere il carattere di effettiva dimostrazione logica, non potendo essere affidato a semplici congetture o presunzioni; esso è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti (Sez. 1, n. 5043 del 21/12/2022, dep. 2023, Gugliotta, n.m.). Ancora di recente, questa Corte ha ribadito che l’unicità del disegno criminoso non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in essere determinati reati, e che, al contempo, neppure può ridursi all'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffatta definizione di dettaglio non sarebbe conforme al dettato normativo, che parla soltanto di «disegno», e porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro possibile prevedibilità solo in via approssimativa: occorre, dunque, che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine, una programmazione che può essere anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di adattamento alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico scopo, prefissato e sufficientemente specifico (Sez. 1, n. 24202 del 23/02/2022, Cartanese, n.m.). Con specifico riferimento alla configurabilità del vincolo della continuazione tra reati associativi quali quelli in relazione ai quali [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna, questa Corte ha ripetutamente affermato che non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato ed all'omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni, comunque denominate, ovvero ad una medesima organizzazione (Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021, Gattuso, Rv. 281375 - 01; Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569 - 01), e che, qualora sia riconosciuta l'appartenenza di un soggetto a diversi sodalizi criminosi, il vincolo della continuazione tra i reati associativi può essere riconosciuto solo a seguito di una specifica indagine sulla loro natura, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, avuto riguardo ai profili della contiguità temporale, dei programmi operativi perseguiti e del tipo di compagine che concorre alla loro formazione, non essendo a tal fine sufficiente la valutazione della natura permanente del reato associativo e dell'omogeneità del titolo di reato e delle condotte criminose (Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021, Gattuso, Rv. 281375 - 01; Sez. 4, n. 3337 del 22/12/2016, dep. 2017, Napolitano, Rv. 268786 - 01; Sez. 6, n. 6851 del 09/02/2016, Malorgio, Rv. 266106 - 01). Si è, infine, statuito che l’unicità del disegno criminoso tra il reato associativo ed i diversi reati fine è configurabile solo quando questi ultimi - oltre a rientrare nell’ambito dell’attività del sodalizio criminoso e oltre ad essere finalizzati al suo rafforzamento - siano stati programmati, almeno a grandi linee, al momento dell'ingresso nell'associazione stessa (Sez. 1, Sentenza n. 1534 del 09/11/2017, Giglia, Rv. 271984 - 01). 3. Nel caso specifico, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi che governano la materia. In particolare, il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione - con ampia e convincente motivazione, espressiva di un coerente e puntuale percorso logico e deduttivo, scevra da aporie logiche e immune da censure in sede di legittimità - ha dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno portata a reputare l'inesistenza di una preventiva ideazione unitaria, ricomprendente i fatti giudicati con le due sentenze di cui all’istanza. Ha in particolare evidenziato non solo il lungo lasso temporale che separa le due condotte associative, ma anche l’avvicendarsi di due diverse compagini criminose a seguito della guerra di mafia scoppiata negli anni 2000, a conferma della impossibilità di ricondurre i reati ad un comune progetto delittuoso. Appare del tutto logico, pertanto, l’argomentare del G.E. che, nell’evidenziarela distanza cronologica tra le associazioni giudicate con le sentenze indicate, e la loro diversa composizione, ha ritenuto insussistenti gli indici sintomatici di una medesimezza di disegno criminoso. Trattasi di una valutazione sul fatto, non rivedibile in questa sede. Basterà infatti rammentare come - in tema di giudizio di cassazione - restino inibite al giudice di legittimità la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, nonché l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione oggettiva e di valutazione dei fatti, che vengano in ipotesi indicati dal ricorrente quali maggiormente plausibili, ovvero anche dotati di una migliore attitudine esplicativa, rispetto a quelli sposati dal provvedimento impugnato (Sez. 6 - , Sentenza n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601 - 01). 4. Alla luce delle considerazion