CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 07964/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 24966/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente –controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, con l’avv.[OSCURATO:PERSONA];-controricorrente -Avverso la sentenza n. 502/22 resa dalla Corte d’appello di Bari,depositata in data 24 marzo 2022.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12febbraio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Il 29 settembre 2006 [OSCURATO:PERSONA], creditore per euro 5.300 neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], notificava atto di pignoramento presso terzi(terzo pignorato il Comune di Trani) relativo all’imbarcazione “Papagena”,ormeggiata nella darsena comunale.Numero registro generale 24966/2022Numero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 7964/2026Data pubblicazione 31/03/2026La moglie del debitore, [OSCURATO:PERSONA], proponeva opposizione exart. 619 cod. proc. civ., sostenendo di essere proprietaria del natante; laprocedura esecutiva veniva sospesa in data 17 novembre 2006.All’udienza del 22 ottobre 2007 il Comune rendeva al giudicedell’esecuzione dichiarazione negativa, in quanto alla darsena comunalenon risultavano i documenti di proprietà dell’imbarcazione.proc. civ., il relativo giudizio era definito con sentenza n. 121/12 con laquale il Tribunale rigettava la domanda di accertamento dell’obbligo delterzo sull’assunto dell’erronea forma del pignoramento dal momento chenon vi era prova della disponibilità dell’imbarcazione in capo al terzo,poiché il contratto di ormeggio configurava non il possesso ma la solacustodia della cosa in capo all’ormeggiatore, senza privare dunque iltitolare della disponibilità del bene.lamentando che il Botta avesse illegittimamente utilizzato e poi sottrattol’imbarcazione.Il Tribunale penale di Trani, con sentenza n. 301/12 condannava il Bottaper sottrazione di bene all’esecuzione (art. 388 cod. pen.), ma escludevala responsabilità civile del Comune di Trani per difetto di legame organicoo contrattuale con il debitore, decisione confermata dalla Corte d’appello.Patruno citava allora il Comune di Trani per il risarcimento danni per lasomma di euro 25.000, sostenendo la responsabilità contrattuale edextracontrattuale dell’ente per violazione degli obblighi di custodia evigilanza, dovendo rispondere comunque lo stesso per fatto dei propridipendenti (che avrebbero consentito al Botta di impadronirsidell’imbarcazione) ai sensi dell’art. 2049 cod. civ.Il Tribunale di Trani, con sentenza n. 966/2019, rigettava la domanda,condannando Patruno alle spese.Numero registro generale 24966/2022Numero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 7964/2026Data pubblicazione 31/03/2026La sentenza veniva gravata, ma anche in secondo grado il Patrunorisultava soccombente.Invero la Corte territoriale, pur riconoscendo che il Comune, quale terzopignorato, aveva un obbligo di custodia sul bene staggito (l’imbarcazione)che permaneva quantomeno fino alla dichiarazione negativa, e che lasentenza resa ex art. 548 cod. proc. civ., pur negativa, non eliminava extunc l’obbligo medesimo, rigettava la domanda, ritenendo non provatauna condotta colposa del Comune stesso o dei suoi dipendenti, nonché ilnesso causale con il danno.Veniva sottolineato, in particolare, che gli episodi di utilizzo della barca daparte di Botta non avevano compromesso la disponibilità del mezzo, e cheil Comune aveva impartito disposizioni di divieto di accessoall’imbarcazione. Rispetto, invece, alla sottrazione definitiva, all’evento ilPatruno non avrebbe portato alcun elemento tale da ricollegare laresponsabilità extra contrattuale del Comune allo stesso.Tantomeno poteva configurarsi una responsabilità del Comune ex art.2049 cod. civ., visto che veniva in rilievo la responsabilità per custodia aisensi degli artt. 65 e ss., cod. proc. civ., e non quale datore di lavoro.A fronte di tale decisione il Patruno propone ricorso in cassazione affidatoa due motivi, mentre il Comune resiste a mezzo di controricorso.Da ultimo la parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Col primo motivo si deduce violazione degli artt. 543, 548, 549 e 67,cod. proc. civ., sostenendosi che erroneamente la Corte distrettualeavrebbe qualificato i fatti e proceduto all’interpretazione delle norme.In particolare, la sentenza impugnata non analizzerebbe correttamentel’obbligo di custodia del Comune e la relativa responsabilità persottrazione della cosa staggita.Numero registro generale 24966/2022Numero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 7964/2026Data pubblicazione 31/03/2026Con essa i giudici d’appello avrebbero individuato come custode una nonmeglio precisata persona fisica anziché l’ente locale.1.1. Il motivo è inammissibile.Esso, infatti, si riduce ad un excursus dell’iter processuale, riportando ingran parte proprio la ricostruzione operata dal giudice d’appello econdivisa dal ricorrente, ma non sviluppa l’unica effettiva critica in essocontenuta in ordine alla qualifica soggettiva del custode individuato dallaCorte.2. Col secondo motivo si deduce violazione degli artt. 1176, 2043 cod.civ., 67, cod. proc. civ. e 654 cod. proc. pen., in quanto la sentenzaanalizzerebbe la responsabilità del custode verso i terzi applicandoesclusivamente la norma di cui all’art. 2043 cod. civ., dimenticandocompletamente che la fattispecie sarebbe specificamente regolamentatadall’art. 67 cod. proc. civ. in correlazione all’art. 1176, cod. civ2.1. Il motivo censura anzitutto il fatto che la sentenza non abbia tenutoconto del giudicato penale.2.2. Va anzitutto escluso che la sentenza d’appello abbia violato ilgiudicato penale, intervenuto in un giudizio in cui era parte anche ilComune, dal momento che le riportate sentenze penali non hannoaccertato una responsabilità per custodia del Comune stesso, ma hannosemplicemente ricostruito le circostanze della sottrazione el’atteggiamento del Botta (debitore esecutato).2.3. Il motivo, poi, censura il fatto che la sentenza d’appello abbia esclusola responsabilità del Comune a fronte degli obblighi di custodia, almenocon riferimento all’episodio della definitiva sottrazione dell’imbarcazione.Sotto tale profilo, è evidente che la parte ricorrente, partendo dall’obbligodi custodia (ritenuta anche dalla Corte d’appello) del Comune, si incentrasulla critica circa l’esclusione della responsabilità ex art. 2049 cod. civ. (inrapporto ai dipendenti comunali addetti alla darsena).Numero registro generale 24966/2022Numero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 7964/2026Data pubblicazione 31/03/2026In particolare, il motivo in esame si fonda sull’assunto per cui la Corteterritoriale avrebbe travisato la giurisprudenza sul punto (Cass. n.6115/1984), confondendo l’ipotesi presa in esame da quel precedente, incui era stato nominato custode giudiziale un dipendente del Comune, conquella corrente, in cui era l’Ente stesso ad essere custode del bene.3. Il motivo, con cui in ultima analisi si censura, quindi, la ritenutainapplicabilità dell’art. 2049 cod. civ. alla fattispecie in esame, è infondato,ma la motivazione resa dalla Corte territoriale deve, sul punto, esserecorretta.Va confermato che in capo al terzo pignorato, a partire dalla notificazionedell’atto di cui all’art. 543 cod. proc. civ. e fino alla dichiarazione (senegativa) o fino all’esito dell’accertamento del diritto ai sensi dell’art. 548cod. proc. civ. (in base al testo ratione temporis applicabile, da effettuarsisu istanza del creditore attraverso un apposito giudizio di cognizioneordinaria), e ancora fino all’assegnazione del bene o alla sua vendita (se ladichiarazione sia stata positiva), sussista l’obbligo di custodia del benestaggito.Tuttavia, l’estensione o meno della durata degli obblighi di custodia fino almomento della dichiarazione negativa (pacificamente intervenuta nellaspecie), come anche il regime della relativa prova, sono irrilevanti ai finidella presente controversia.Siffatto obbligo di custodia, infatti, ha – quanto all’interesse allaconservazione del bene – come avente diritto non solo il proprietario delbene medesimo, ma – peraltro solo a determinate condizioni – anche ilcreditore pignorante. Nel senso che, ove il processo d’espropriazionepresso terzi culminasse in una dichiarazione positiva, effettivamente lasottrazione o la dispersione del bene staggito potrebbe riverberarsinegativamente sulla sfera del creditore, che perderebbe l’oggettocredito.Numero registro generale 24966/2022Numero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 7964/2026Data pubblicazione 31/03/2026Viceversa, allorché il pignoramento – fattispecie a formazione progressiva– neppure si compisse, ad esempio per via di una dichiarazione negativa,cui seguisse un giudizio che non accertasse il diritto del debitore esecutatosu quel bene, o comunque non conseguisse alla dichiarazione negativa unaccertamento positivo (del credito o della titolarità del bene), l’unicosoggetto titolare del diritto all’adempimento degli obblighi custodiali daparte del terzo pignorato rimarrebbe il titolare del bene staggito, cioè ildebitore esecutato o il diverso soggetto che ne risulti l’effettivo titolare.Tale assetto è affermato in dottrina e in giurisprudenza, ed a questoproposito può richiamarsi Cass. n. 5617/94, secondo cui infatti “nel casodell'espropriazione forzata presso terzi, l'atto descritto dall'art. 543 cod.proc. civ. non completa il pignoramento, ma è il primo d'una serieprocedimentale destinata a completarsi con la dichiarazione dello stessoterzo (art. 547 cod. proc. civ.) o, in mancanza di questa ovvero in caso dicontestazione, con la sentenza di accertamento dell'obbligo del terzo (art.549 cod. proc. civ.). Di qui la conseguenza che il completamento dellaserie procedimentale costituisce in questo caso presupposto essenziale perl'affermazione della responsabilità del terzo che, costituito custode pereffetto dell'atto descritto dall'art. 543 cod. proc. civ., abbia disposto delbene materialmente sottraendolo all'espropriazione”.Nella specie, è pacifico che venne notificato l’atto di cui all’art. 543 cod.proc. civ., ma la dichiarazione del terzo fu negativa e l’obbligo del terzo(nei confronti del debitore esecutato) non fu accertato nel conseguentegiudizio di cui all’art. 548 cod. proc. civ., per cui l’eventuale avente dirittoall’osservanza degli obblighi di custodia in capo al Comune non era certo ilcreditore procedente, la cui iniziativa esecutiva è rimasta infruttuosa ed ilrelativo processo si è di necessità estinto, ma il titolare dell’imbarcazione asuo tempo staggita.Certamente, come osservato dalla Corte territoriale, la sentenza resa aisensi dell’art. 548 cod. proc. civ. (nel testo pro tempore applicabile) ha unNumero registro generale 24966/2022Numero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 7964/2026Data pubblicazione 31/03/2026duplice contenuto di accertamento, l'uno avente ad oggetto il diritto dicredito del debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato; l'altro - dirilevanza meramente processuale - attinente all'assoggettabilità delcredito-bene pignorato all'espropriazione forzata, e come tale rilevante aisoli fini dell'esecuzione in corso (Cass. n. 25037/08). Ma l’effetto di talesentenza, anche quando si limiti a stabilire, come nel caso di specie,l’erroneità dello strumento esecutivo intrapreso, sebbene non comportiaffatto il venir meno ex tunc degli obblighi di custodia in capo al terzo (nelnostro caso, il Comune), non può che riverberarsi in negativo sul creditoreprocedente, ed in particolare sulla sua titolarità circa i diritti nascentidall’eventuale omissione di custodia, in quanto appunto non si produce loschema dichiarazione negativa-accertamento positivo.Va dunque affermato il seguente principio di diritto:«In tema di espropriazione presso terzi, ove intervenga dichiarazionenegativa del terzo detentore del bene pignorato, e anche il relativoaccertamento abbia esito comunque negativo, le conseguenze dannosedella violazione degli obblighi di custodia incombenti sul medesimo terzoai sensi dell’art. 546 cod. proc. civ., possono essere fatte eventualmentevalere dal titolare del bene stesso, ma non dal creditore procedente, la cuiiniziativa esecutiva è rimasta infruttuosa».Così corretta la motivazione della sentenza impugnata, il motivo di ricorsoin esame è privo di fondamento, dal momento che nei confronti delcreditore che abbia proceduto alla notifica dell’atto di cui all’art. 543 cod.proc. civ., in ipotesi di successiva dichiarazione negativa e in mancanza diun giudizio di accertamento con esito positivo, non sussiste alcunaresponsabilità del terzo pignorato, quale custode ex art. 546 cod. proc.civ, per la sottrazione della cosa staggita.4. In definitiva, il ricorso dev’essere respinto, con aggravio di spese incapo al ricorrente soccombente.Numero registro generale 24966/2022Numero sezionale 569/2026Numero di raccolta generale 7964/2026Data pubblicazione 31/03/2026Sussistono inoltre i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamentodelle spese di lite che liquida in euro 2.600,00, oltre al rimborso spesegenerali nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. se dovute, ed oltread euro 200,00 per esborsi.Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare unulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il12 febbraio 2026.Il Presidente