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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 41595/2021

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VELLETRIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 17 novembre 2020, il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il quale si chiedeva la revoca o sospensione dell'ordine di demolizione emesso in data 22 gennaio 2019 dalla Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale, a seguito della sentenza per illeciti edilizi, definitiva il 15 giugno 2013.

2. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i loro difensori, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza deducendo: 1) Violazione di legge in relazione agli artt. 24, comma 2, 111 Cost., 32 D.L. n. 269 del 2003 e 31 comma 5 D.P.R. n. 380 del 2001, nonché art. 7 legge 47/1985, artt. 1,2,4 e 16 I.r. 28/1980, in quanto il giudice dell'esecuzione non ha tenuto conto della sospensione dell'ordinanza di demolizione amministrativa disposta dal TAR e la pendenza del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il cui esito negativo è stato ritenuto prevedibile sulla base del parere negativo sulla sanatoria richiesta espresso dal Consiglio di Stato.

Inoltre non sono state considerat4le norme che impongono all'amministrazione di non procedere alla demolizione in presenza di prevalenti interessi pubblici, per cui avrebbe dovuto considerarsi che il PySiano paesaggistico della Regione Lazio avrebbe dovuto essere riemanato a seguito dell'annullamento del precedente ad opera della sentenza della Corte costituzionale, e sarebbe stata affrontata la vexata quaestio della legittimità delle sanatorie nella zona di Grottaferrata; 2) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in quanto il Tribunale aveva rilevato che gli immobili non fossero stati oggetto di acquisizione al patrimonio pubblico e ritenendo nel contempo irrilevante la costituzione di comitati di quartiere ai fini di futura destinazione delle opere alla collettività. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono manifestamente infondati.

Deve infatti essere ricordato che la costante giurisprudenza di questa Corte ha affermato che l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito con sentenza irrevocabile, non può essere revocato o sospeso sulla base della mera pendenza di un ricorso in sede giurisdizionale avverso il rigetto della domanda di condono edilizio. (cfr. Sez. 3, n. 35201 del 03/05/2016).

Infatti la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive, di cui all'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, presuppone l'accertamento, ad opera del giudice dell'esecuzione, della sussistenza di elementi che facciano ritenere plausibilmente prossima la adozione da parte della autorità amministrativa competente del provvedimento di accoglimento (così Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015, Manna, Rv. 266763).

In tali casi il giudice dell'esecuzione è tenuto a esaminare i possibili esiti ed i tempi di conclusione del procedimento amministrativo e, in particolare: a) il prevedibile risultato dell'istanza e la sussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento; b) la durata necessaria per la definizione della procedura, che può determinare la sospensione dell'esecuzione solo nel caso di un suo rapido esaurimento (ex multis, Sez. 3, n. 47263 del 25/09/2014, Russo, Rv. 261212).

2. Orbene, i motivi di ricorso non si confrontano compiutamente con le considerazioni espresse dal Giudice dell'esecuzione e sollecitano una diversa valutazione del giudizio relativo in particolare all'esito del ricorso pendente innanzi al TAR Lazio, evidenziando la mancata conoscenza da parte del Giudice penale delle ragioni sottese al ricorso amministrativo proposto. 2.1.Di contro correttamente il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che non potesse essere revocata né sospesa l'ingiunzione a demolire, avendo l'ordinanza impugnata operato un riferimento alla sospensione disposta dal Giudice amministrativo avvenuta sulla ritenuta pregiudizialità della decisione relativa all'impugnazione del rigetto dell'istanza di concessione in sanatoria, facendo richiamo al parere negativo del Consiglio di Stato.

La valutazione espressa dal Giudice dell'esecuzione circa l'implausibilità dell'adozione di un provvedimento favorevole ai ricorrenti, tale da porsi in contrasto con la demolizione, risulta immune da censure rilevabili in sede di legittimità.

3. Anche il motivo relativo al dedotto interesse pubblico alla conservazione delle opere è manifestamente infondato, avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito che la delibera comunale che dichiara l'esistenza di un interesse pubblico prevalente sul ripristino dell'assetto urbanistico violato - fermo restando che, nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che non fosse comprensiva dell'immobile oggetto dell'ordine di demolizione - non può fondarsi su valutazioni di carattere generale, o riguardanti genericamente più edifici o zone, ma deve dare conto delle specifiche esigenze che giustificano la scelta di conservazione del singolo manufatto, precisamente individuato.

Nel caso di specie il ricorso non allega neppure specifici elementi dimostrativi di tale assunto e paso di per cui il motivo risulta del tutto generico e pertanto inammissibile.

Di conseguenza, il ricorso va dichiarato inammissibile ed i ricorrenti devono essere condannati, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di mille Euro in favore della Cassa delle ammende.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, atteso il disposto di cui all'art.616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VELLETRIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17 novembre 2020, il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il quale si chiedeva la revoca o sospensione dell'ordine di demolizione emesso in data 22 gennaio 2019 dalla Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale, a seguito della sentenza per illeciti edilizi, definitiva il 15 giugno 2013. 2. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i loro difensori, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza deducendo: 1) Violazione di legge in relazione agli artt. 24, comma 2, 111 Cost., 32 D.L. n. 269 del 2003 e 31 comma 5 D.P.R. n. 380 del 2001, nonché art. 7 legge 47/1985, artt. 1,2,4 e 16 I.r. 28/1980, in quanto il giudice dell'esecuzione non ha tenuto conto della sospensione dell'ordinanza di demolizione amministrativa disposta dal TAR e la pendenza del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il cui esito negativo è stato ritenuto prevedibile sulla base del parere negativo sulla sanatoria richiesta espresso dal Consiglio di Stato. Inoltre non sono state considerat4le norme che impongono all'amministrazione di non procedere alla demolizione in presenza di prevalenti interessi pubblici, per cui avrebbe dovuto considerarsi che il PySiano paesaggistico della Regione Lazio avrebbe dovuto essere riemanato a seguito dell'annullamento del precedente ad opera della sentenza della Corte costituzionale, e sarebbe stata affrontata la vexata quaestio della legittimità delle sanatorie nella zona di Grottaferrata; 2) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in quanto il Tribunale aveva rilevato che gli immobili non fossero stati oggetto di acquisizione al patrimonio pubblico e ritenendo nel contempo irrilevante la costituzione di comitati di quartiere ai fini di futura destinazione delle opere alla collettività. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono manifestamente infondati. Deve infatti essere ricordato che la costante giurisprudenza di questa Corte ha affermato che l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito con sentenza irrevocabile, non può essere revocato o sospeso sulla base della mera pendenza di un ricorso in sede giurisdizionale avverso il rigetto della domanda di condono edilizio. (cfr. Sez. 3, n. 35201 del 03/05/2016). Infatti la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive, di cui all'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, presuppone l'accertamento, ad opera del giudice dell'esecuzione, della sussistenza di elementi che facciano ritenere plausibilmente prossima la adozione da parte della autorità amministrativa competente del provvedimento di accoglimento (così Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015, Manna, Rv. 266763). In tali casi il giudice dell'esecuzione è tenuto a esaminare i possibili esiti ed i tempi di conclusione del procedimento amministrativo e, in particolare: a) il prevedibile risultato dell'istanza e la sussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento; b) la durata necessaria per la definizione della procedura, che può determinare la sospensione dell'esecuzione solo nel caso di un suo rapido esaurimento (ex multis, Sez. 3, n. 47263 del 25/09/2014, Russo, Rv. 261212). 2. Orbene, i motivi di ricorso non si confrontano compiutamente con le considerazioni espresse dal Giudice dell'esecuzione e sollecitano una diversa valutazione del giudizio relativo in particolare all'esito del ricorso pendente innanzi al TAR Lazio, evidenziando la mancata conoscenza da parte del Giudice penale delle ragioni sottese al ricorso amministrativo proposto. 2.1.Di contro correttamente il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che non potesse essere revocata né sospesa l'ingiunzione a demolire, avendo l'ordinanza impugnata operato un riferimento alla sospensione disposta dal Giudice amministrativo avvenuta sulla ritenuta pregiudizialità della decisione relativa all'impugnazione del rigetto dell'istanza di concessione in sanatoria, facendo richiamo al parere negativo del Consiglio di Stato. La valutazione espressa dal Giudice dell'esecuzione circa l'implausibilità dell'adozione di un provvedimento favorevole ai ricorrenti, tale da porsi in contrasto con la demolizione, risulta immune da censure rilevabili in sede di legittimità. 3. Anche il motivo relativo al dedotto interesse pubblico alla conservazione delle opere è manifestamente infondato, avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito che la delibera comunale che dichiara l'esistenza di un interesse pubblico prevalente sul ripristino dell'assetto urbanistico violato - fermo restando che, nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che non fosse comprensiva dell'immobile oggetto dell'ordine di demolizione - non può fondarsi su valutazioni di carattere generale, o riguardanti genericamente più edifici o zone, ma deve dare conto delle specifiche esigenze che giustificano la scelta di conservazione del singolo manufatto, precisamente individuato. Nel caso di specie il ricorso non allega neppure specifici elementi dimostrativi di tale assunto e paso di per cui il motivo risulta del tutto generico e pertanto inammissibile. Di conseguenza, il ricorso va dichiarato inammissibile ed i ricorrenti devono essere condannati, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di mille Euro in favore della Cassa delle ammende. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, atteso il disposto di cui all'art.616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d
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