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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 01869/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9576-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - avverso il decreto della CORTED'APPELLO di PERUGIA, depositato il 04/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] condivide i rilievi enunciati dal Relatore in seno alla formulata proposta nei termini seguenti: ritenuto che la vicenda qui al vaglio, per quel che ancora rileva, può riassumersi nei termini seguenti: - la Corte d’appello di Perugia, accolta l’opposizione del Ministero della Giustizia, emendando errore di computo del Giudice monocratico, il quale aveva liquidato, a titolo di equo indennizzo per la non ragionevole durata di un giudizio civile, la somma di € 2.800,00, invece che di € 1.600,00, determinò essa indennità in quest’ultima misura, compensando per intero le spese legali, “stante la non sostanziale opposizione della parte opposta”; -[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la decisione collegiale della Corte locale sulla base di unitaria censura, con la quale denuncia violazione degli artt. 3, co. 5, l. n. 89/2001, 6, § 1, Convenzione EDU, 91 e 92, co. 2, cod. proc. civ., 2 e 5, d.m. n. 55/2014: trattavasi, secondo l’assunto, di un mero errore di calcolo commesso dal primo giudice, non imputabile a richieste della parte privata, il provvedimento non era sorretto sul punto da adeguata motivazione, non v’era motivo di privare il richiedente avente diritto all’equo indennizzo, delle spese legali, così menomando gravemente il proprio diritto di difesa, infine la P.A. avrebbe ben potuto chiederela correzione dell’errore materiale. -Il Ministero resiste con controricorso con il quale sostiene la correttezza della decisione, stante che per la fase dell’opposizione il ricorrente era risultato soccombente e, quindi, la compensazione corrispondeva acriterio logico del tutto comprensibile, anche perché le spese dell’opposizione sarebbero ammontante a importo superiore rispetto a quelle della fase monocratica. [OSCURATO:PERSONA] doglianza è fondata nei termini di cui appresso.

Costituisce approdo condiviso di questa Corte il principio secondo il quale nel procedimento d'equa riparazione, disciplinato dalla legge 24 marzo 2001 n. 89, la liquidazione dell'indennizzo in misura inferiore a quella richiesta dalla parte per l'applicazione, da parte del giudice, di un moltiplicatore annuo diverso da quello invocato dall'attore, non integra un'ipotesi di accoglimento parziale della domanda che legittima la compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c., poiché, in assenza di strumenti di predeterminazione anticipata del danno e del suo ammontare, spetta al giudice individuare in maniera autonoma l'indennizzo dovuto, secondo criteri che sfuggono alla previsione della parte, la quale nel precisare l'ammontare della somma richiesta a titolo di danno non patrimoniale non completa il "petitum" sotto il profilo quantitativo, ma soltanto sollecita, a prescindere dalle espressioni utilizzate, l'esercizio di un potere ufficioso di liquidazione (Sez. 6, n. 28856, 04/10/2021, Rv. 662373).

Nel caso in esame non risulta, peraltro, che la parte privata si fosse rivolta al giudice chiedendo le fosse liquidato indennizzo nella misura di € 2.800,00, ma, ben diversamente, in quella reputata di giustizia, secondo i parametri indicati “dalla Giurisprudenza nazionale e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo”.

Non è dubbio che il surplus sia dipeso da un errore di computo del Giudice monocratico e se è pur vero che il Pierotti avrebbe potuto instare per la correzione dell’errore, lo stesso avrebbe potuto fare il Ministero.

Se è pur vero che l’esito della fase dell’opposizione ha visto ridursi il credito del richiedente, è del pari indubbio che esso è risultato aver diritto all’indennizzo di € 1.600,00.

L’indennizzo in parola deve necessariamente essere richiesto attraverso lo strumento processuale di cui alla l. n. 89/2001, il che implica la necessità di avvalersi della diesa tecnica, con l’ulteriore conseguenza che, nel caso in cui la pretesa risulti fondata, all’istante non può essere negato il diritto al rimborso delle spese legali, sia pure rapportate alla misura del diritto riconosciuto, senza ledere il diritto stesso all’equo indennizzo.

Da ciò deriva che, fermo restando il potere del giudice di compensare in parte le spese di lite, tenendo conto di entrambe le fase del giudizio di merito e dell’effettivo importo liquidato, non può negarsi del tutto il diritto al rimborso delle spese legali in favore della parte avente diritto all’equo indennizzo .

Ciò posto il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio regolerà il capo delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Perugia, altra composizione, anche per il regolamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9576-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - avverso il decreto della CORTED'APPELLO di PERUGIA, depositato il 04/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] condivide i rilievi enunciati dal Relatore in seno alla formulata proposta nei termini seguenti: ritenuto che la vicenda qui al vaglio, per quel che ancora rileva, può riassumersi nei termini seguenti: - la Corte d’appello di Perugia, accolta l’opposizione del Ministero della Giustizia, emendando errore di computo del Giudice monocratico, il quale aveva liquidato, a titolo di equo indennizzo per la non ragionevole durata di un giudizio civile, la somma di € 2.800,00, invece che di € 1.600,00, determinò essa indennità in quest’ultima misura, compensando per intero le spese legali, “stante la non sostanziale opposizione della parte opposta”; -[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la decisione collegiale della Corte locale sulla base di unitaria censura, con la quale denuncia violazione degli artt. 3, co. 5, l. n. 89/2001, 6, § 1, Convenzione EDU, 91 e 92, co. 2, cod. proc. civ., 2 e 5, d.m. n. 55/2014: trattavasi, secondo l’assunto, di un mero errore di calcolo commesso dal primo giudice, non imputabile a richieste della parte privata, il provvedimento non era sorretto sul punto da adeguata motivazione, non v’era motivo di privare il richiedente avente diritto all’equo indennizzo, delle spese legali, così menomando gravemente il proprio diritto di difesa, infine la P.A. avrebbe ben potuto chiederela correzione dell’errore materiale. -Il Ministero resiste con controricorso con il quale sostiene la correttezza della decisione, stante che per la fase dell’opposizione il ricorrente era risultato soccombente e, quindi, la compensazione corrispondeva acriterio logico del tutto comprensibile, anche perché le spese dell’opposizione sarebbero ammontante a importo superiore rispetto a quelle della fase monocratica. [OSCURATO:PERSONA] doglianza è fondata nei termini di cui appresso. Costituisce approdo condiviso di questa Corte il principio secondo il quale nel procedimento d'equa riparazione, disciplinato dalla legge 24 marzo 2001 n. 89, la liquidazione dell'indennizzo in misura inferiore a quella richiesta dalla parte per l'applicazione, da parte del giudice, di un moltiplicatore annuo diverso da quello invocato dall'attore, non integra un'ipotesi di accoglimento parziale della domanda che legittima la compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c., poiché, in assenza di strumenti di predeterminazione anticipata del danno e del suo ammontare, spetta al giudice individuare in maniera autonoma l'indennizzo dovuto, secondo criteri che sfuggono alla previsione della parte, la quale nel precisare l'ammontare della somma richiesta a titolo di danno non patrimoniale non completa il "petitum" sotto il profilo quantitativo, ma soltanto sollecita, a prescindere dalle espressioni utilizzate, l'esercizio di un potere ufficioso di liquidazione (Sez. 6, n. 28856, 04/10/2021, Rv. 662373). Nel caso in esame non risulta, peraltro, che la parte privata si fosse rivolta al giudice chiedendo le fosse liquidato indennizzo nella misura di € 2.800,00, ma, ben diversamente, in quella reputata di giustizia, secondo i parametri indicati “dalla Giurisprudenza nazionale e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo”. Non è dubbio che il surplus sia dipeso da un errore di computo del Giudice monocratico e se è pur vero che il Pierotti avrebbe potuto instare per la correzione dell’errore, lo stesso avrebbe potuto fare il Ministero. Se è pur vero che l’esito della fase dell’opposizione ha visto ridursi il credito del richiedente, è del pari indubbio che esso è risultato aver diritto all’indennizzo di € 1.600,00. L’indennizzo in parola deve necessariamente essere richiesto attraverso lo strumento processuale di cui alla l. n. 89/2001, il che implica la necessità di avvalersi della diesa tecnica, con l’ulteriore conseguenza che, nel caso in cui la pretesa risulti fondata, all’istante non può essere negato il diritto al rimborso delle spese legali, sia pure rapportate alla misura del diritto riconosciuto, senza ledere il diritto stesso all’equo indennizzo. Da ciò deriva che, fermo restando il potere del giudice di compensare in parte le spese di lite, tenendo conto di entrambe le fase del giudizio di merito e dell’effettivo importo liquidato, non può negarsi del tutto il diritto al rimborso delle spese legali in favore della parte avente diritto all’equo indennizzo . Ciò posto il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio regolerà il capo delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Perugia, altra composizione, anche per il regolamento delle
Decreto Cassazione n. 01869/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris