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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1991

ECLI:EU:C:1991:296
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61990CC0032_IT

Conclusioni dell avvocato generale Conclusioni dell avvocato generale ++++ L' avvocato generale M. Mischo ha presentato le sue conclusioni il 9 luglio 1991 (*).

Ha concluso proponendo alla Corte di: "1) constatare che la Repubblica italiana, obbligando i fabbricanti di prodotti a pasta filata ad indicare sull' etichetta la data di fabbricazione come pure il luogo di provenienza o di origine del prodotto, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù dell' art. 3, n. 1, punti 4 e 7, della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l' etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonché la relativa pubblicità (GU L 33, pag. 1); 2) condannare la Repubblica italiana alle spese". (*) Lingua originale: il tedesco.

61990CC0032_IT Conclusioni dell avvocato generale Conclusioni dell avvocato generale ++++ L' avvocato generale M. Mischo ha presentato le sue conclusioni il 9 luglio 1991 (*). Ha concluso proponendo alla Corte di: "1) constatare che la Repubblica italiana, obbligando i fabbricanti di prodotti a pasta filata ad indicare sull' etichetta la data di fabbricazione come pure il luogo di provenienza o di origine del prodotto, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù dell' art. 3, n. 1, punti 4 e 7, della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l' etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonché la relativa pubblicità (GU L 33, pag. 1); 2) condannare la Repubblica italiana alle spese". (*) Lingua originale: il tedesco.
Sentenza Corte di giustizia UE/1991 — Fons Iuris — Fons Iuris