CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2024
Cassazione n. 06126/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n [OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, perché, a differenza di quel che vi si adduce, la Corte d'appello ha adeguatamente motivato il disconoscimento della fattispecie del cosiddetto "consumo di gruppo", considerando la strumentazione della quale il ricorrente era munito, il numero delle dosi (corrispondenti a 20 di cocaina e 14 di hashish) e la loro diversità tipoloiica); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rSagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore I Presidente