CassazionedecretoSezione 6Decisione del 3 settembre 2021
Cassazione n. 36811/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6869/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], Questura di Torino, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -intimati- MINISTERO [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso PROVVEDIMENTO di [OSCURATO:PERSONA] n. 11154/2021depositata il 03/09/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il giudice di Pace di Torino, con decreto del 3 settembre 2021, ha per la seconda volta prorogato il trattenimento di Et-[OSCURATO:PERSONA] presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri “Brunelleschi” di Torino, già prorogato per la prima volta in data 9 agosto 2021. Il giudice di Pace ha giustificato la proroga del trattenimento, ritenendo fondate ed integralmente richiamando le motivazioni della Questura di Torino, la quale aveva dedotto che il cittadino straniero si era più volte rifiutato di sottoporsi a tampone molecolare, adempimento necessario per il rimpatrio. Avverso il presente decreto ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidandolo a due motivi. L’amministrazione intimata non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta: ”violazione dell'art. 360, n. 4), c.p.c. in relazione agli artt. 14, cc. 4, 5 e 5- bis, D. Lgs. 286/98, 15, parr. 2 e 4, Direttiva 2008/115/CE, art. 111, c. 6, Cost. – motiv azione apparente e/o inesistente del provvedimento di proroga delTrattenimento”. Lamenta il ricorrente che la motivazione del Giudice di Pace non può ritenersi de relato, ma addirittura inesistente, non recando l’indicazione delle ragioni senza alcuna specifica motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall’art. 14, D. Lgs. 286/98, né alcuna confutazione delle argomentazioni della difesa. 2. Il motivo è manifestamente infondato. Il provvedimento del Giudice di Pace è stato adottato con richiamo integrale alle deduzioni della Questura di Torino, la quale aveva fornito una giustificazione della richiesta proroga del trattenimento del cittadino straniero, ovvero il rifiuto di costui di sottoporsi al tampone molecolare, adempimento necessario per il rimpatrio. Tale motivazione soddisfa il requisito del “minimo costituzionale”. 3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione all’art. 14, c. 5, D. Lgs.286/98 –illegittimità della proroga del trattenimento per l’inattività della pubblica amministrazione. Deduce il ricorrente che nemmeno il suo rifiuto di sottoporsi all’esecuzione del tampone, allo scopo di verificare la presenza del virus Sars-CoV-2, giustificava l’inattività della Questura né tantomeno la proroga del trattenimento. L’amministrazione è, infatti, tenuta al preliminare reperimento del vettore idoneo, come imposto dalla normativa vigente, e solo dopo il perfezionamento di tali operazioni è richiesta l’effettuazione del tampone nasofaringeo, in particolare nelle 72 ore anteriori all’ingresso in Marocco. 6. Il motivo è manifestamente infondato. Va osservato che neppure il ricorrente contesta che l’effettuazione del tampone nasofaringeo (richiesta dalle autorità marocchine) costituisca un adempimento necessario per il rimpatrio del trattenuto nel paese di origine. E’ evidente che il rifiuto del cittadino straniero di sottoporsi a tale tampone – dettato dalla volontà apertamente manifestata dello stesso di non lasciare il territorio italiano dopo tanti di permanenza – abbia oggettivamente ostacolato l’organizzazione dell’operazione di rimpatrio, non attuata per cause non imputabili alla P.A., e legittima quindi la proroga del trattenimento. Né persuade la deduzione del ricorrente secondo cui la Pubblica amministrazione, prima di sottoporre al tampone il cittadino straniero da rimpatriare, sarebbe tenuta preventivamente ad individuare il vettore designato per il rimpatrio (ed a comunicarlo al trattenuto): tale adempimento non ha ragione d’essere, dal momento che imporrebbe sempre e comunque alla P.A., per centinaia di stranieri da rimpatriare, lo svolgimento di un’articolata attività organizzativa preventiva – quella, appunto, di individuazione e designazione del vettore – che po trebbe essere facilmente vanificata e quindi resa del tutto inutile dal successivo rifiuto del cittadino straniero di sottoporsi al tampone, come esattamente avvenuto nel caso di specie. Non si liquidano le spese di lite, non essendosi il ministero costituito in giudizio. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma