CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 maggio 2026
Cassazione n. 13096/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
con domiciliazione digitale exlege;-ricorrente-controMinistero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del Ministropro tempore;-intimato-nonché sul ricorso successivo,proposto da[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15754/2025Numero sezionale 708/2026Numero di raccolta generale 13096/2026Data pubblicazione 07/05/2026Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero delleAttività produttive; già Ministero dello Sviluppo economico), in personadel Ministro pro tempore; rappresentato e difeso ope legisdall’Avvocatura Generale dello Stato; con domiciliazione digitale exlege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), quale procuratore speciale emandatario di [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 55R14 L049F); [OSCURATO:PERSONA] 56M17 B157F) [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 73A63G628B), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 71M06 G628R),[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 67T71 G628Q), MACCARONEGIUSEPPINA (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 42D49 D730M), gli ultimi quattro nellaqualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] (C.F. BSC MDA60R04 G902C), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 58P41 G902E),gli ultimi due nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; BURGAZZIMASSIMO (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 64B08 D611V), nella qualità di erede diGiovanni Cerinti; [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 50A31 E070W);[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 28P02 F892O); LUPINACCIALFREDO (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 49C02 E773U); [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:PERSONA] 33C64 E047V); [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 41S12E773Z); [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 40C28 E820V) nellaqualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:PERSONA] 58D08 A662D); [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 53A27B157H); [OSCURATO:PERSONA] (C.F. FLP GLE53D45 B040K); ABBATANTUONIVINCENZO (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 36L22 G761D); [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:PERSONA] 40P05 A878L); [OSCURATO:PERSONA] (C.F. NTN FTN25A01 I881E); [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 37T12 A181U),Numero registro generale 15754/2025Numero sezionale 708/2026Numero di raccolta generale 13096/2026Data pubblicazione 07/05/2026BARBIERA GIUSEPPE (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 36B16 A181A), BARBIERAROSALIA (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 40B57 A181S), gli ultimi tre nella qualità dieredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 14B12A494X); [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 16C02 G388Y); BERNINIMASSIMO (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 51T28 I726I); [OSCURATO:PERSONA] (C.F. BRTSDR 28B05 D543W); [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 55E26 F158D);[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 25E14 F158A), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 28A48 F158T), [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:PERSONA] 40M52 F158Z), gli ultimi tre nella qualità di eredi diMaria [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] (C.F. CMN CML70D14 F158B), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 73B48 F158X), gliultimi due nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:PERSONA] 45D60 D824F); [OSCURATO:PERSONA] (C.F. CST LNS54L50 A089N); [OSCURATO:PERSONA], (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 54L50 A089N),[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 30P66 A181A9), gli ultimi due nellaqualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] (C.F. CHFMRA 45B20 F158N); [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 46M27VALERIO (C.F. CLLVLR 54S28 F229P); [OSCURATO:PERSONA] (C.F. CNSRLL 54M51 A246W); [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 26C47VENUTI NICOLETTA (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 36A41 F158T); DADONECATTERINA (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 33R55 F351M); [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:PERSONA] 38H21 F351C); [OSCURATO:PERSONA] (C.F. DFR CML61C67 F158U); [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 79M 69Z 127D),nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:PERSONA] 23T13 F299K); [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 41S05GIUSEPPE (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 45A08 D824W), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.Numero registro generale 15754/2025Numero sezionale 708/2026Numero di raccolta generale 13096/2026Data pubblicazione 07/05/2026PNI MNT 47H51 D824B), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 47H51D824V), gli ultimi quattro nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA],già erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] (C.F. DRG SVT53D04 G273J); [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 50B63 F158P); GAMENCATELLO (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 24R31 F839C); [OSCURATO:PERSONA] (C.F. GRFCML 15B43 A201T); [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 54E09 A201G);[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 35A09 A638Z); GENOVESEGIOVANNA (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 23D48 F032Z); [OSCURATO:PERSONA](C.F.[OSCURATO:PERSONA] 34H41 F839U); [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 36S46PATRIZIA (C.F [OSCURATO:PERSONA] 59M46 D869E) nella qualità di erede diGiovanna Hirling; [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 50L27(C.F. [OSCURATO:PERSONA] 34E28 H224T); [OSCURATO:PERSONA] (C.F. LTT NNZ55H62 F158O); [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 29H08 F158B);[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 53A10 F158R); MANCIAGLIRAFFALE (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 47R26 F158R); [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:PERSONA] 34S56 F061Z); [OSCURATO:PERSONA] (C.F [OSCURATO:PERSONA] 59M46D869E); [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 46A29 F158I); MILLIMAGGI M.CRISTINA (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 57B42 F158V); [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:PERSONA] 21H08 Z042S); [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 36C06I311B); [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 59D67 E514Z), MONZANIMERIS (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 62S54 C139F), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:PERSONA] 65E59 F205O), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 69D44ultimi cinque nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; NERIGIANFRANCO (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 62A12 H501W); [OSCURATO:PERSONA] (C.F.LMRLRT 35E16 A944E) nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; PALADINOPAOLO (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 59C18 I537Y); [OSCURATO:PERSONA] (C.F. PVN CMLNumero registro generale 15754/2025Numero sezionale 708/2026Numero di raccolta generale 13096/2026Data pubblicazione 07/05/202651L15 A028L); [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 13D14 H224S);[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 25P15 F158P); PICCOLOANTONINO (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 50E01 F158D); [OSCURATO:PERSONA] (C.F. PNI34R52 G273J), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 64D52 F158W), PINOIRENE (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 67R47 F158E), gli ultimi quattro nella qualità dieredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 00M02H224P) in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA] (C.F. GRFRCC 19D23 F158T); [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 28H24 F158F);[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 30C02 L736N); PONTICELLOMICHELINA (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 17P61 B520Z); [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:PERSONA] 10S16 Z042W) beneficiaria [OSCURATO:PERSONA] (C.F. LPR NGL18D67 E209E); [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 22E22 H224B);[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 15M46 H163T); RIZZOANTONIO (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 13C02 F158I); [OSCURATO:PERSONA] (C.F. RMOMHL 64B23 F158Y); [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 62E01 A089M), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 66H06 A089O), [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:PERSONA] 40B57 A181S), gli ultimi tre nella qualità di eredi diRussa Antonino; [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 37S17L483E); [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 50B19 F158F); SALERNOROSALBA (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 54S69 F158I); [OSCURATO:PERSONA] (C.F. STT LIO54T55 F158L), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 50S07 F158Z),[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 44R62 F158N), gli ultimi tre nella qualitàdi eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 35E53GIOVANNA (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 58B46 F158V), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:PERSONA] 66D07 F158L), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 62T41SCORZA [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 44R14 F158R); SERGINumero registro generale 15754/2025Numero sezionale 708/2026Numero di raccolta generale 13096/2026Data pubblicazione 07/05/2026GIUSEPPA (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 13E51 C351V), beneficiaria GISMONDOROSA, (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 41B57 F158Z); [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:PERSONA] 48R27 F158E); [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 35D49H501I), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 35D49 H501I), gli ultimidue nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:PERSONA] 50L64 B520A); [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 45R27 F205C); [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:PERSONA] 29C58 M089G); [OSCURATO:PERSONA] (C.F. TRMGNN 28A21 F158D); [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 33D15di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 48A02 F158V),[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 51A62 F158D), RAFFAMAURIZIO (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 72D18 F158Q), gli ultimi tre nella qualità dieredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 22H43VITTORIO (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 43C01 C929S); [OSCURATO:PERSONA] (C.F. DMAVCN 31T16 F839P); [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 68T29 Z114I);[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 49H04 C675W); [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:PERSONA] 44L19 C675X); [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 47P13C675U); [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 52B13 C217E); CAPONEGUIDO (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 39T12 H789F) nella qualità di erede di CaponeVincenzo; [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 35P29 H199N);D’[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 36T20 H836A); [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 41B57 D969I); [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 52D51 L424M); RACCOSTASAVERIA (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 50A41 G082U); rappresentato e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso;con domiciliazione digitale ex lege;Numero registro generale 15754/2025Numero sezionale 708/2026Numero di raccolta generale 13096/2026Data pubblicazione 07/05/2026-controricorrente-per la cassazione della sentenza n. 2465/2025 della CORTE d’APPELLOdi ROMA, pubblicata il 18 aprile 2025, notificata il 16 maggio 2025;udìta la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. Con citazione notificata il 6 aprile 2005, [OSCURATO:PERSONA] e gli altrisoggetti indicati in epigrafe convennero in giudizio davanti al [OSCURATO:PERSONA] il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condannaal risarcimento del danno rappresentato dalla perdita dei capitaliinvestiti nella società finanziaria [OSCURATO:SOCIETA]., facente capo, comela precedente società, [OSCURATO:SOCIETA]., a [OSCURATO:PERSONA].Affermarono che le due società erano state amministrate contralegem da [OSCURATO:PERSONA], direttamente nel caso di [OSCURATO:SOCIETA]. eindirettamente, tramite la moglie, nel caso di [OSCURATO:SOCIETA]..Dedussero, in particolare, che [OSCURATO:SOCIETA]. era rimastainattiva sino alla revoca ministeriale dell’autorizzazione a svolgereprovvedimento, emesso in data 29 ottobre 1983, era stato trasferitoalla prima il portafoglio di mandati fiduciari già gestito dalla seconda,così consentendosi a [OSCURATO:PERSONA] di continuare a raccoglieredenaro presso molti altri fiducianti.Evidenziarono che, successivamente, a causa della gestioneirregolare posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], anche a Previdenzas.p.a. era stata revocata, con provvedimento ministeriale del 13 giugno1985, l’autorizzazione a svolgere attività fiduciaria e che, con decretodel 16 ottobre successivo, la società era stata sottoposta a liquidazionecoatta amministrativa, in ragione dello stato di insolvenza in cui eraprecipitata.Numero registro generale 15754/2025Numero sezionale 708/2026Numero di raccolta generale 13096/2026Data pubblicazione 07/05/2026Sostennero che, essendo le società soggette a vigilanza ex lege n.1966 del 1939, il danno avrebbe dovuto parimenti ascriversi aresponsabilità extracontrattuale del Ministero, che avrebbe omesso diesercitare correttamente la potestà di vigilanza e controllo e diadempiere ai conseguenti doveri di informativa.2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n.1604 del 2010, rigettò ladomanda, in accoglimento dell’eccezione preliminare di merito diprescrizione quinquennale del diritto risarcitorio sollevatadall’amministrazione statale convenuta, sull’assunto che l’effettointerruttivo permanente – conseguente, ex artt. 2943, primo comma,e 2945, secondo comma, cod. civ., alla presentazione di domanda diammissione al passivo della liquidazione coatta amministrativa diPrevidenza s.p.a. e perdurante fino alla chiusura della proceduraconcorsuale – non potesse reputarsi esteso, ex art.1310, primocomma, cod. civ., anche in confronto del Ministero.3. La decisione di primo grado fu confermata dalla Corte d’appellocapitolina con sentenza n. 6622 del 2015.4. Con ordinanza n.21902 del 2022, la Prima Sezione civile diquesta Corte di legittimità – richiamando i principi già enunciati infattispecie sovrapponibile dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13143del 2022 – ha cassato la sentenza d’appello e ha rinviato, per l’esamedel merito della domanda risarcitoria, alla stessa Corte capitolina, indiversa composizione, sui rilievi:- che nel caso di società fiduciaria posta in liquidazione coattaamministrativa, l’ammissione allo stato passivo determinal’interruzione della prescrizione con effetto permanente per tutta ladurata della procedura;- che l’effetto interruttivo opera sia per i creditori ammessidirettamente a seguito della comunicazione inviata dal commissarioNumero registro generale 15754/2025Numero sezionale 708/2026Numero di raccolta generale 13096/2026Data pubblicazione 07/05/2026liquidatore ex art. 207, comma 1, legge fall., sia per i creditori ammessia domanda ex art. 208 legge fall., a far data dal deposito dell’elencodei creditori ammessi, ove si tratti di ammissione d’ufficio, o a far datadalla domanda rivolta al commissario liquidatore per l’inclusione delcredito al passivo, nel caso previsto dall’art. 208 legge fall.;- che tale effetto, ai sensi dell’art. 1310, primo comma, cod. civ.,si estende anche al Ministero dello [OSCURATO:PERSONA], ovecoobbligato solidale per il risarcimento del danno da perdita dei capitalifiduciariamente conferiti nella società sottoposta a vigilanza e divenutainsolvente.5. Riassunto il giudizio da parte degli originari attori e costituitosiil Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero delle Attivitàproduttive; già Ministero dello Sviluppo economico), la Corte d’appello,con sentenza 18 aprile 2025, n. 2465, ha accolto la domanda degliinvestitori, ad eccezione di quella proposta da [OSCURATO:PERSONA] e MariaGrazia Locco, procedendo, per ciascuno, alla liquidazione degli importirisarcitori e condannando altresì il Ministero alla refusione delle spesedi lite, con distrazione in favore del difensore antistatario, ErnestoSalonia.In relazione all’an della responsabilità, la Corte d’appello,richiamando il precedente di Cass. 27/03/2009, n. 7531, pronunciatosui medesimi fatti oggetto di causa ma con riguardo ad altririsparmiatori, ha rilevato l’esistenza di omissioni informative, tali daintegrare la violazione dei doveri di vigilanza a cui il Ministero eratenuto ex lege, nonché delle regole minime di correttezza e diligenza acui avrebbe dovuto essere improntato l’esercizio di tale attività; hainoltre ritenuto che tali omissioni fossero state causalmente rilevanti infunzione della produzione del danno lamentato, dal momento che iltempestivo intervento repressivo-informativo avrebbe impedito sia laNumero registro generale 15754/2025Numero sezionale 708/2026Numero di raccolta generale 13096/2026Data pubblicazione 07/05/2026perdita dei risparmi affidati alla società [OSCURATO:SOCIETA]. (non insolvente sinoal 1983), sia l’accensione di nuovi rapporti da parte di Previdenzas.p.a..In ordine al quantum, la Corte capitolina ha poi rilevato che erastato prodotto l’elenco dei creditori ammessi al passivo dellaliquidazione coatta amministrativa (con annesse schede e prospetti),redatto sulla base della verifica operata dal commissario liquidatore suidocumenti esistenti nei fascicoli personali di ciascun fiduciante; da taledocumentazione risultava dunque «l’importo in linea capitale per tuttii riassumenti eccetto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]», per i qualiil difensore aveva «dichiarato di non essere in grado di fornire elementia supporto».6. Avverso questa sentenza, il difensore antistatario degli originarisuccessivo, ha proposto ricorso per cassazione, dolendosi, sulla basedi tre motivi, dell’insufficiente liquidazione delle spese di lite, oggettodi distrazione in suo favore; a questo ricorso non ha risposto, concontroricorso, l’amministrazione statale intimata.7. Con distinto atto, notificato il 15 luglio 2025 e depositato il 26agosto 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha propostoricorso per la cassazione della medesima sentenza sulla base di ottomotivi, al quale i risparmiatori intimati hanno resistito concontroricorso, «a mezzo del procuratore speciale e mandatario ErnestoSalonia».La trattazione dei ricorsi è stata fissata in adunanza camerale, aisensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte.I controricorrenti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 15754/2025Numero sezionale 708/2026Numero di raccolta generale 13096/2026Data pubblicazione 07/05/2026A. Preliminarmente, i ricorsi, proposti contro la medesimasentenza, devono essere riuniti a norma dell’art.335 cod. proc. civ..Va, poi, dichiarato inammissibile il controricorso proposto dagliinvestitori e, per conseguenza, anche la memoria da loro depositata.Infatti, l’atto è stato da loro proposto «a mezzo del procuratorespeciale e mandatario [OSCURATO:PERSONA]», ovverosia, con larappresentanza, in veste di parte formale, del professionista che liaveva difesi nei gradi di merito dichiarandosi antistatario delle spese dilite, sulla base di «mandati indicati nell’atto di citazione, stipulati concontroricorso).Tuttavia, l’omessa produzione di tali mandati tra gli atti e idocumenti di cui all’art.372 cod. proc. civ. preclude la possibilità diprendere atto se essi conferissero, oltre la facoltà di dare la procura adaltri legali, anche poteri sostanziali in ordine ai rapporti giuridici dedottiin giudizio.Si applica, dunque, il principio per cui il potere di rappresentare laparte in giudizio mediante il conferimento della procura può esserericonosciuto soltanto a colui che sia investito del potere rappresentativodi natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, sicché ilricorrente o il controricorrente per cassazione che, in veste di parteformale, proponga ricorso o controricorso in qualità di procuratorespeciale della parte sostanziale, deve produrre, con l’atto, i documentiche giustificano la sua qualità; in mancanza, il ricorso (o ilcontroricorso) deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 77cod. proc. civ., non essendo possibile valutare la sussistenza ed i limitidel potere rappresentativo e, in particolare, la facoltà di proporrericorso per cassazione (ex multis, solo tra le più recenti, cfr. – sullascia di Cass., Sez. Un. 16/11/2009, n. 24179 – Cass. 31/07/2015, n.Numero registro generale 15754/2025Numero sezionale 708/2026Numero di raccolta generale 13096/2026Data pubblicazione 07/05/202616274; Cass. 27/02/2017, n. 4924; Cass. 18/01/2022, n. 1334; Cass.1/08/2025, n. 22244).B. Passando all’esame dei ricorsi, quello originario (che assumeoggettivamente la natura di ricorso principale) proposto dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] si articola in tre motivi.B.1. Con il primo, viene denunciata violazione e falsa applicazionedell’art.6 del Decreto 10 marzo 2014, n.5, in relazione all’art.360 n.3cod. proc. civ.Il ricorrente, premesso che gli importi liquidati a titolo risarcitorioammonterebbero complessivamente alla somma di 8.635.495,85 euro,censura, per insufficienza, la statuizione concernente la liquidazionedelle spese di lite, oggetto di distrazione in suo favore, sull’assunto chei compensi sarebbero stati erroneamente calcolati sullo scaglione da1.000.001,00 a 2.000.000,00 di euro, anziché su quello da8.000.001,00 a 9.000.000,00 di euro, per di più senza aumento per lapluralità di parti, le cui posizioni processuali sono state considerateidentiche.B.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione e falsaapplicazione dell’art.5 del Decreto 10 marzo 2014, n.5, in relazioneall’art.360 n.3 cod. proc. civ..La liquidazione delle spese oggetto di distrazione è nuovamentecensurata per insufficienza, sull’ulteriore assunto che non si sarebbetenuto conto del «pregio dell’opera, della complessità delle questionitrattate e dei brillantissimi risultati ottenuti».B.3. Con il terzo motivo, viene denunciata violazione e falsaapplicazione dell’art.4 del Decreto 10 marzo 2014, n.5, in relazioneall’art.360 n.3 cod. proc. civ., nonché nullità della sentenza per omessamotivazione, ai sensi dell’art. 360 nn.4 e 5 cod. proc. civ..Numero registro generale 15754/2025Numero sezionale 708/2026Numero di raccolta generale 13096/2026Data pubblicazione 07/05/2026Il ricorrente deduce che la Corte capitolina avrebbeillegittimamente e immotivatamente applicato i valori medi, senzatener conto del pregio dell’opera e di tutti gli altri parametri indicatidall’art. 5 citato.C. Il ricorso successivo, proposto dall’Avvocatura erariale (cheassume oggettivamente la natura di ricorso incidentale), si articola inotto motivi.C.1. Con il primo motivo, viene denunciata la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2909 cod. civ., dell’art. 100 cod. proc. civ. edell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ..L’amministrazione statale ricorrente eccepisce la formazione delgiudicato esterno in relazione alla posizione dei sigg.ri AntonuccioChirieleison Enrico, [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'AttilaVenuti N., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LeottaAnnunziata, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MisitanoOliveri Pietro), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RizzaCarmela, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SalernoRosalba, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] M., [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] G., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] I., TripodoGiovanni, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15754/2025Numero sezionale 708/2026Numero di raccolta generale 13096/2026Data pubblicazione 07/05/2026Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy sostiene,precisamente, che i cinquantotto risparmiatori appena elencatiavrebbero instaurato in passato nei suoi confronti un giudiziorisarcitorio, fondato su identici petitum e causa petendi, il quale sisarebbe concluso con la sentenza 31/01/2006, n. 2125 di questa Cortedi legittimità, che ne avrebbe definitivamente rigettato i ricorsi.A fondamento del motivo in esame viene trascritto l’intero testodella sentenza n. 2125 del 2006 di questa Corte, copia della quale èstata anche depositata ai sensi dell’art.372 cod. proc. civ..C.2. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, l’Avvocaturaerariale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043,2056, 1223 cod. civ., in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ..Viene censurato il giudizio sulla sussistenza del nesso causale trale omissioni ascritte al Ministero e il danno.L’amministrazione statale ricorrente, muovendo dalla premessache le presunte omissioni ministeriali non potevano riguardare lacessione del portafoglio da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA]., da ritenersilecita e “non impedibile”, esclude anzitutto l’incidenza causaledell’omessa revoca o sospensione immediata dell’autorizzazione asvolgere attività fiduciaria in capo a [OSCURATO:SOCIETA]. sin dal 1983; insecondo luogo, esclude l’incidenza causale dell’omessa revoca osospensione “mediata” al momento degli investimenti nella nuovasocietà o al momento dell’ultima relazione periodica del commissariostraordinario, avvenuta nel 1984.C.3. Con il terzo motivo del ricorso incidentale, viene denunciata laviolazione e falsa applicazione dell’art. 40, secondo comma, cod. pen.e dell’art. 2043 cod. civ., nonché dell’art. 4 della legge 20 marzo 1865,n.2248, All. E, e degli artt. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 eNumero registro generale 15754/2025Numero sezionale 708/2026Numero di raccolta generale 13096/2026Data pubblicazione 07/05/20263 del Regio Decreto 22 aprile 1940, n. 531, in relazione all’art. 360 n.3 cod. proc. civ..Viene ancora censurato il giudizio sulla sussistenza del nessocausale tra le omissioni ascritte al Ministero e il danno.In particolare, si deduce che il dovere di vigilanza attribuito ex legeal Ministero non avrebbe comportato gli obblighi informativi ritenutiomessi, asseritamente consistenti nel non avere pubblicatotempestivamente il decreto di revoca dell’autorizzazione di [OSCURATO:SOCIETA].,nel non avere avvertito i fiducianti che [OSCURATO:SOCIETA]. era possedutada [OSCURATO:PERSONA] allo stesso modo di [OSCURATO:SOCIETA]. e nel non avereavvisato dei rischi connessi alla situazione di [OSCURATO:SOCIETA]. nelcomunicato stampa del 10 maggio 1985, di poco anteriore al decretodi revoca emesso nei confronti della stessa società.Al contrario, richiamando i principi enunciati da Cass., Sez. Un. n.7339 del 1998 e Cass. n. 5477 del 1995, il Ministero reputa che nonsussisteva un obbligo di pubblicazione del decreto di revocadell’autorizzazione emessa nei riguardi di [OSCURATO:SOCIETA]. né di altrespecifiche attività informative e sostiene che, pertanto, non visarebbero state omissioni sanzionabili.Afferma che ricavare dalle formulazioni generali degli artt. 2 dellalegge 23 novembre 1939, n. 1966, e 3 del Regio Decreto 22 aprile1940, n. 531 le vincolanti prescrizioni “informative” ipotizzate dallaCorte d’appello significa costruire dopo il fatto, in via giurisprudenzialee in base alle caratteristiche storiche del fatto stesso, il parametronormativo che dovrebbe regolare il giudizio causale: laddove sarebbeinvece evidente che il giudizio causale non può che essere basato suun criterio normativo necessariamente sussistente (se sussistente) exante.Numero registro generale 15754/2025Numero sezionale 708/2026Numero di raccolta generale 13096/2026Data pubblicazione 07/05/2026C.4. Con il quarto motivo, viene denunciata una ulteriore violazionedegli artt. 40 cod. pen. e 2043 cod. civ., oltre che degli artt. 115 e 116cod. proc. civ., nonché degli artt. 2 della legge 23 novembre 1939 n.1966 e 3 del Regio Decreto 22 aprile 1940, n.531, in relazioneall’art.360 n. 3 cod. proc. civ..Viene inoltre denunciata la violazione dell’art. 132, secondocomma, n. 4, cod. proc. civ., per omissione totale di motivazione supunti di fatto decisivi, in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ..Il Ministero rammenta di avere sempre eccepito che tutti glistrumenti informativi, ispettivi e repressivi a disposizione – inparticolare, quelli contemplati nell’art.2 della legge n. 1966 del 1939(revoca dell’autorizzazione) e nell’art. 3 del Regio Decreto n.531 del1940 (ispezioni periodiche e straordinarie) – erano stati posti in esseree che non si comprendeva quale fosse il rischio contro il quale nonsarebbe stata svolta adeguata attività, anche perché era stato rilevatoun disordine amministrativo-contabile, ma non anche uno stato diinsolvenza; deduce che della circostanza della riconducibilità indirettadi entrambe le fiduciarie a [OSCURATO:PERSONA] era stata evidenziatal’irrilevanza, specie in ragione del fatto che, a seguito della revocadell’autorizzazione emessa in confronto di [OSCURATO:SOCIETA]., era stataprevista la nomina di un commissario permanente presso Previdenzas.p.a..C.5. Con il quinto motivo del ricorso incidentale, l’Avvocaturaerariale denuncia nuovamente la violazione e falsa applicazionedell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art.360 n. 4 cod. proc. civ..Vine criticata la (asserita) mancanza di ogni motivazione sul nessocausale tra informazioni omesse e danno.Numero registro generale 15754/2025Numero sezionale 708/2026Numero di raccolta generale 13096/2026Data pubblicazione 07/05/2026C.6. Con il sesto motivo, viene denunciata violazione e falsaapplicazione degli artt. 2043 cod. civ., 43 cod. pen., 4 legge 20 marzo1865 n. 2248, All. E, 2 legge 23 novembre 1939, n. 1966, 3 RegioDecreto 22 aprile 1940, n. 531, in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc.civ..Il Ministero si duole, poi, ulteriormente, dell’omessa o insufficientemotivazione su punti di fatto decisivi, in relazione all’art. 360 n. 5 cod.proc. civ..Viene contestato il giudizio circa la sussistenza dell’elementosoggettivo dell’illecito, identificato nel fatto che l’amministrazioneavrebbe innescato una serie causale che, prevedibilmente, attese leconoscenze da essa disponibili, avrebbe determinato per i fiducianti ilrischio poi verificatosi.Viene altresì contestato il giudizio secondo cui il Ministero avrebbeoperato senza perseguire l’interesse pubblico alla tutela del risparmio.C.7. Con il settimo motivo del ricorso incidentale, l’Avvocaturaerariale deduce omesso esame di punti di fatto decisivi e controversi,in relazione all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ..La sentenza d’appello è censurata per avere asseritamente omessodi esaminare i fatti allegati e documentati dal Ministero, tra l’altro noncontestati dalle controparti, ovverosia: che la vigilanza si era articolatain una lunga ispezione sulla società Reno, conclusa nel luglio 1983 eseguita nel novembre 1983 dalla revoca dell’autorizzazione, nonchédalla nomina di un commissario permanente, preposto a Previdenzas.p.a.; che da questi atti di vigilanza erano emerse soltanto irregolaritàamministrativo-contabili e non una situazione di dissesto (anzi, ipagamenti risultavano regolari, fino a rimborsi per 6 miliardi di lireeffettuati da [OSCURATO:SOCIETA].); che solo sul finire del 1984 ilcommissario permanente preposto a [OSCURATO:SOCIETA]., dopo avereNumero registro generale 15754/2025Numero sezionale 708/2026Numero di raccolta generale 13096/2026Data pubblicazione 07/05/2026avuto accesso alla documentazione contabile fino ad allora inaccessibileperché sequestrata dalla Guardia di Finanza nell’ambito di indagini dicarattere fiscale, aveva segnalato una sofferenza finanziaria esuggerito interventi cautelativi. Da questi fatti sarebbe dunque emerso,da un lato, a proposito di [OSCURATO:SOCIETA]., che la vigilanza era statacondotta rapidamente e fino in fondo, con l’ispezione e la conseguenterevoca; dall’altro, a proposito di [OSCURATO:SOCIETA]., la nonconfigurabilità di un concreto obbligo del Ministero di sospenderel’attività della società fiduciaria.C.8. Con l’ottavo motivo del ricorso incidentale, viene denunciatala violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 2043, 2056 cod. civ.,in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ..La sentenza d’appello è censurata con riferimento al quantumdebeatur.Il Ministero ricorrente rammenta che questa Corte di legittimità,con la sentenza n.7531 del 27 marzo 2009, esaminando una fattispeciesovrapponibile alla presente, ha affermato il principio secondo cui ildanno che può essere legittimamente legato alla condotta illegittima(e lesiva degli altrui diritti) dell’amministrazione, può essere solo quellodella perdita del valore, alla data del fatto produttivo del danno, dellequote di investimento che le società fiduciarie avrebbero dovutorestituire; solo in mancanza, la liquidazione non potrebbe che essereparametrata al valore nominale del capitale versato.Ciò posto, l’amministrazione ricorrente sostiene che i parametrifissati dalla giurisprudenza di legittimità sarebbero stati, nellafattispecie, violati perché il danno sarebbe stato liquidato tout court inbase al valore nominale del versamento effettuato da ognirisparmiatore, previa detrazione dei rendimenti promessi.Numero registro generale 15754/2025Numero sezionale 708/2026Numero di raccolta generale 13096/2026Data pubblicazione 07/05/2026Il criterio enunciato in via meramente residuale dalla citatasentenza di questa Corte sarebbe stato quindi indebitamente utilizzatocome criterio principale di liquidazione.D. È logicamente prioritario l’esame del ricorso successivo,oggettivamente incidentale, proposto dal Ministero delle Imprese e delMade in Italy.D.1. Il primo motivo di questo ricorso è inammissibile.Il richiamato principio, affermato dal massimo consesso di questaCorte e rilevante sul piano sostanziale, secondo cui, nel giudizio dicassazione, l’esistenza del giudicato esterno, al pari di quella delgiudicato interno, è rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atticomunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cuisi sia formato successivamente alla pronuncia della sentenzaimpugnata (ciò, in quanto il giudicato, quale regola del caso concreto,partecipa della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione nonsi esaurisce in un giudizio di mero fatto: Cass., Sez. Un., 16/07/2006,n. 13916 e succ. conf.), non contrasta con il non meno consolidatoprincipio, rilevante invece sul piano processuale, secondo cui la parteche eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza ha l’onere difornirne la prova mediante produzione della stessa (Cass.29/08/2013,n. 19883; Cass. 18/04/2017, n. 9746; Cass. 1/03/2018, n. 4803;Cass. 28/12/2023, n. 36258), quantunque non necessariamentemunita della certificazione del cancelliere di cui all’art. 124 disp. att.cod. proc. civ., la quale, per un verso, non è indispensabile (in quantotale certificazione non è una prova legale dell’esistenza - odell’inesistenza - del giudicato, potendosi dimostrare in altro modol’inutile decorso dei termini per l’impugnazione), mentre, per altroverso, può non essere sufficiente, in quanto il cancelliere attesta lamancanza o la presenza di impugnazioni, non la formazione o laNumero registro generale 15754/2025Numero sezionale 708/2026Numero di raccolta generale 13096/2026Data pubblicazione 07/05/2026mancata formazione del giudicato (Cass. 5/02/2025, n. 2827; Cass.18/02/2025, n.4276).Nel caso in esame, si deduce la formazione del giudicato esterno,non solo senza produrre la sentenza che sarebbe passata in giudicato(munita, o meno, della certificazione di cui all’art.124 disp. att. cod.proc. civ.), ma senza neppure mentovarla nell’ambito del ricorso.L’amministrazione statale ricorrente, infatti, non produce copia (né,in sede di illustrazione del motivo di ricorso, indica gli estremi) dellasentenza di merito contenente l’accertamento che sarebbe passato ingiudicato e l’individuazione dei soggetti tra i quali il detto accertamentoavrebbe fatto stato, limitandosi a produrre (e persino a trascrivere nelricorso) la sentenza di legittimità che avrebbe rigettato le impugnazioniproposte avverso quella decisione di merito.Quest’ultima, quindi, dovrebbe ricavarsi indirettamente sulla basedel riferimento contenuto nell’intestazione della sentenza di cassazioneprodotta, in cui si dice che i ricorsi oggetto di decisione erano statiproposti «avverso la sentenza n.2614/2001 della Corte d’appello diRoma, seconda sezione civile, emessa il 02/05/2001, depositata il17/07/2001».È, peraltro, evidente che tale riferimento non è idoneo a fornire laprova dell’eccepito giudicato esterno, sia perché, atteso il radicaledifetto di allegazione riscontrabile nella narrazione illustrativa delmotivo di ricorso in esame (in cui – come detto – gli estremi dellasentenza passata in giudicato non sono affatto mentovati), non vi ècertezza che l’amministrazione ricorrente si riferisca a quello specificoprovvedimento, sia perché, pur volendolo dare per individuato nellasentenza n.2614/2001 della Corte d’appello di Roma (bensì richiamatada quella di legittimità trascritta in ricorso, ma del tutto estranea agliNumero registro generale 15754/2025Numero sezionale 708/2026Numero di raccolta generale 13096/2026Data pubblicazione 07/05/2026sull’accertamento contenuto in tale sentenza si fosse, totalmente oparzialmente, formato il giudicato, dal momento che essa, sotto ilprofilo soggettivo, avrebbe potuto essere stata attinta da ulterioriricorsi, oltre quelli decisi nella sentenza di cassazione n. 2125 del 2006,mentre, sotto il profilo oggettivo, avrebbe potuto presentare uncontenuto ulteriore rispetto a quello sul quale vertevano leimpugnazioni esaminate e decise nella sentenza di legittimità prodottae trascritta con il presente ricorso; contenuto ulteriore legittimamentenon risultante da tale ultima sentenza nella misura in cui non fosserilevante ai fini del giudizio di legittimità.In definitiva, il primo motivo di ricorso va dichiarato inammissibileper difetto (prima ancora che di prova) di allegazione degli estreminecessari ai fini della denuncia dell’esistenza della cosa giudicataesterna.D.2. Proseguendo nell’esame del ricorso incidentale, logicamenteprioritario rispetto a quello del ricorso principale, i motivi dal secondoal settimo, per essere tra loro strettamente connessi in ragionedell’oggetto comune delle censure (rappresentato dalla statuizionedella sentenza d’appello circa la sussistenza – an debeatur risarcitorio–della responsabilità del Ministero ricorrente), vanno esaminaticongiuntamente.Essi sono complessivamente inammissibili.D.2.1. Con specifico riguardo alle censure di vizio motivazionale edi omesso esame, giova rammentare che in seguito alla riformulazionedel numero 5 dell’art.360 cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 deldecreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto2012, n. 134 (applicabile alle sentenze pubblicate dopo l’11 settembre2012 e dunque anche alla pronuncia impugnata con il ricorso in esame,depositata il 5 giugno 2020), per un verso, il sindacato di legittimitàNumero registro generale 15754/2025Numero sezionale 708/2026Numero di raccolta generale 13096/2026Data pubblicazione 07/05/2026sulla motivazione è stato ridotto al minimo costituzionale, sicché èdenunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramutain violazione di legge costituzionalmente rilevante, la quale si esauriscenella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”,nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza delsemplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., Sez. Un.,07/04/2014, nn. 8053 e 8054, RRvv. 629830 e 629833 e succ.conformi); per altro verso, il “fatto” di cui può denunciarsi con ricorsoper cassazione l’omesso esame, ai sensi della norma appena citata,deve essere un fatto storico vero e proprio avente carattere di fattoprincipale, ex art. 2697 cod. civ. (ovverosia, un fatto costitutivo,modificativo, impeditivo o estintivo del diritto azionato) o di fattosecondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fattoprincipale) e deve altresì possedere i due necessari caratteri dell’esseredecisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esitodiverso della controversia) e dell’aver formato oggetto di controversiatra le parti (Cass., Sez. Un., 07/04/2014, nn. 8053, 8054 e succ. conf.,cit.).Pertanto, non costituisce omissione censurabile, ai sensi dellanorma richiamata, l’omesso esame di elementi istruttori qualora il fattostorico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazionedal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte lerisultanze probatorie; del pari, la critica concernente l’omesso esamedi un fatto controverso e decisivo per il giudizio non può ricomprendere“questioni” o “argomentazioni”, sicché sono inammissibili le censureche, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimoNumero registro generale 15754/2025Numero sezionale 708/2026Numero di raccolta generale 13096/2026Data pubblicazione 07/05/2026profilo (cfr., in particolare, Cass. 06/09/2019, n. 22397; Cass.18/10/2018, n. 26305).D.2.2. Ciò posto con riguardo alle censure di vizio motivazionale edi omesso esame, più in generale deve osservarsi che i motivi inesame, ad onta della loro formale intestazione, anche nella parte in cuidenunciano violazione di norme di diritto, attingono, nella sostanza,inammissibilmente, il giudizio di fatto espresso dalla Corte d’appello,omettendo di considerare che l’accertamento delle circostanze di fattorilevanti ai fini della decisione e l’apprezzamento delle risultanzeistruttorie funzionali a tale accertamento sono attività riservate algiudice del merito, a cui resta riservato di individuare le fonti delproprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarnea dimostrare i fatti in discussione (ex plurimis, Cass. 15 luglio 2009, n.16499; Cass. 23 maggio 2014, n. 11511; Cass. 13 giugno 2014, n.13485; Cass. 4 luglio 2017, n. 16467; Cass.19/07/2021, n. 20553;Cass. 25/09/2023, n. 27266; Cass.22/11/2023, n. 32505; Cass.23/04/2024, n. 10927).Come si è sopra veduto nell’esposizione dei “Fatti di causa”, conriferimento all’an della responsabilità, la Corte d’appello ha richiamatoil precedente di Cass. 27/03/2009, n.7531, che, pronunciandosi suimedesimi fatti oggetto di causa (sebbene, ovviamente, con riferimentoad un altro gruppo di risparmiatori), aveva rilevato che:- l’attività della pubblica amministrazione, anche nel campo dellapura discrezionalità, deve svolgersi nei limiti, posti non solo dallalegge, ma anche dalla norma primaria del neminem laedere, percui, in considerazione dei principi di legalità, imparzialità ebuona amministrazione dettati dall’art. 97 Cost., la pubblicaamministrazione è tenuta a subire le conseguenze stabiliteNumero registro generale 15754/2025Numero sezionale 708/2026Numero di raccolta generale 13096/2026Data pubblicazione 07/05/2026dall’art. 2043 cod. civ., atteso che tali principi si pongono comelimiti esterni alla sua attività discrezionale, ancorché il sindacatodi questa rimanga precluso al giudice ordinario;- il massimo consesso di questa Corte di legittimità, con la notasentenza n. 500 del 1999, ha precisato che, nei rapporti con lapubblica amministrazione, il danno prodotto da atti ocomportamenti di quest’ultima deve considerarsi risarcibile, aisensi dell’art. 2043 cod. civ., non solo nei casi in cui la lesioneriguardi un interesse direttamente protetto dalla legge (e,perciò, dotato della consistenza di diritto soggettivo), ma anchenei casi di lesione di interessi, correlati al bene della vita, daconsiderare meritevoli di tutela di fronte al contrappostointeresse pubblico ed alla discrezionalità del potere delle autoritàamministrative, che lo perseguono;- la pubblica amministrazione, dotata della funzione/dovere dellavigilanza, gode di un potere discrezionale quanto ai modi diesercizio della stessa ma, essendo comunque tenuta allapredetta attività, non può scegliere modalità di azione cherendano solo apparente o formale, e perciò non incisiva, quellavigilanza;- la sua responsabilità, alla stregua del motivato accertamentooperato dal giudice del merito, è nella specie configurabile, perviolazione della legge n. 1966 del 1939, in relazione: a)all’omesso esercizio, fino alla data del provvedimento di revocadella autorizzazione alla società Reno, di un effettivo controllosu quest’ultima società; b) al ritardo di cinque mesi dellapubblicazione del decreto di revoca dell’autorizzazione alla Renoe della sua esecuzione; c) all’omessa comunicazione ai fiduciantidella società Reno che la società [OSCURATO:SOCIETA] era di fattoNumero registro generale 15754/2025Numero sezionale 708/2026Numero di raccolta generale 13096/2026Data pubblicazione 07/05/2026posseduta da [OSCURATO:PERSONA] al pari della Reno e che ciò liesponeva, pertanto, ai medesimi rischi; d) al non aver avvisatocompiutamente nel comunicato stampa del 10 maggio 1985 deirischi connessi alla situazione della società [OSCURATO:SOCIETA].I Giudici a quibus hanno quindi accertato che le predette condotte,per un verso, hanno concretato la violazione delle norme contenutenella legge del 1939, nonché la lesione dei canoni di diligenza ecorrettezza ai quali, anche in base all’art.97 Cost., deve essereimprontata l’azione della pubblica amministrazione, rendendo quindigravemente colposa la condotta omissiva accertata; per altro verso,hanno avuto incidenza causale in ordine al pregiudizio sofferto dairisparmiatori, giusta l’accertamento che il tempestivo interventorepressivo ed informativo avrebbe impedito sia la perdita dei risparmiaffidati a [OSCURATO:SOCIETA]. (che, come afferma il Ministero, fino al 1983 erain grado di restituire gli investimenti) sia i nuovi rapporti accesi daPrevidenza s.p.a..Ciò che è stato dunque accertato dal giudice di merito nel caso inesame è l’omessa vigilanza sull’intera operazione di cessione compiutada [OSCURATO:SOCIETA]., che ha necessariamente coinvolto [OSCURATO:SOCIETA].,non avendo l’organo di vigilanza attribuito il necessario peso alleripercussioni che la cessione dei contratti dalla società Reno alla societàPrevidenza avrebbe avuto, stante la probabile replica da parte dellasocietà cessionaria delle modalità contra legem con le quali era statogestito il pubblico risparmio già prima dalla cedente; circostanze che,anche se non note, come sostiene il Ministero, avrebbero potuto,comunque, dallo stesso essere scoperte nell’indagine ispettivaculminata con la revoca dell’autorizzazione a [OSCURATO:SOCIETA]. giànell'ottobre del 1983 e, quindi, ben prima della messa in liquidazionedi [OSCURATO:SOCIETA]..Numero registro generale 15754/2025Numero sezionale 708/2026Numero di raccolta generale 13096/2026Data pubblicazione 07/05/2026Se, quindi, ruolo centrale ha avuto il trasferimento dei contratti dauna società all’altra facente capo sempre a [OSCURATO:PERSONA], di modoche i fiducianti di [OSCURATO:SOCIETA]. potevano essere tutelati comunicandoagli stessi la reale situazione della medesima società, anche la mancatavigilanza su [OSCURATO:SOCIETA]., per le stesse ragioni, ha contribuito aprovocare il danno subito dai nuovi investitori nel frattempo acquisiti,in quanto, ove a quest’ultima non fosse stato consentito di acquisirenuovi fondi in amministrazione, i fiducianti non avrebbero subìtoulteriori danni.La lettura atomistica, proposta dal Ministero, dei doveri di vigilanzasu ciascuna delle due società stride, pertanto, con la visionecomplessiva che lo stesso Ministero avrebbe dovuto avere, una voltaemerse le gravi irregolarità già compiute da [OSCURATO:SOCIETA]., e che avrebbedovuto condurre ad impedire la cessione del portafoglio della societàReno alla società [OSCURATO:SOCIETA] ovvero ad una verifica immediata sullein essere.Anche dal punto dell’elemento soggettivo, è indubitabile che nellarevoca delle autorizzazioni a [OSCURATO:SOCIETA]. vi siano stati ritardi nongiustificati, che hanno consentito la prosecuzione dell’attività illecitatramite l'altra società [OSCURATO:SOCIETA]. e che tale negligenza nellavigilanza ha riguardato entrambe le società.Avuto riguardo alle motivate e incensurabili valutazioni della Corted’appello, i motivi in esame (dal secondo al settimo) del ricorsoproposto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy si palesanodunque inammissibili, in quanto tendono a provocare dalla Corte dicassazione una lettura delle risultanze istruttorie e un apprezzamentodelle circostanze (nonché, in generale, a suscitare un giudizio di fattocirca l’ an debeatur risarcitorio) diversi da quelli motivatamente fornitiNumero registro generale 15754/2025Numero sezionale 708/2026Numero di raccolta generale 13096/2026Data pubblicazione 07/05/2026dal giudice di merito, i quali sono insindacabili in questa sede dilegittimità.D.3. È, invece, fondato l’ottavo motivo, con cui è censurato ilcriterio adottato dalla sentenza impugnata per la concretadeterminazione del danno (quantum debeatur risarcitorio) correlato aldifetto di vigilanza del Ministero.Al riguardo, la Corte d’appello ha ritenuto che dovesse farsiriferimento, tout court, all’«importo in linea capitale», desumibile, pertutti i risparmiatori (tranne che per [OSCURATO:PERSONA] e Maria GraziaLocco, le cui domande sono state rigettate), dalle schede e daiprospetti versati in atti, alla data della messa in liquidazione coattaamministrativa di [OSCURATO:SOCIETA]Tuttavia, il nesso di conseguenzialità immediata e diretta che, anorma dell’art. 1223 cod. civ., deve sussistere fra l’evento lesivo e laconseguenza dannosa risarcibile impone di tener conto del “valoredell’investimento” all’epoca in cui si è verificata la condotta lesiva (nelcaso, il difetto di vigilanza da parte del Ministero e la mancata adozionedelle necessarie misure a tutela dei risparmiatori), che nonnecessariamente corrisponde a quello dei versamenti effettuati, nonpotendosi escludere che lo stesso potesse essersi nel frattempo ridottoper effetto degli investimenti compiuti dalla società fiduciaria prima chesorgesse l’obbligo del Ministero di attivarsi per impedire laprosecuzione dell’attività di raccolta del risparmio.È questo, a ben vedere, il criterio indicato da questa Corte con lasentenza 27/03/2009, n. 7531 (tra l’altro, ribadito con la successiva epiù recente pronuncia 31/07/2023, n.23316), laddove afferma (a pag.58) che «il danno, dunque, che può essere legittimamente legato allacondotta illegittima (lesiva degli altrui diritti) dell’Amministrazione, puòessere solo quello della perdita del valore, alla data del fatto produttivoNumero registro generale 15754/2025Numero sezionale 708/2026Numero di raccolta generale 13096/2026Data pubblicazione 07/05/2026del danno, delle quote di investimento che le società fiduciarieavrebbero dovuto restituire»; rispetto a questo principio, la successivaprecisazione (secondo cui, «in mancanza, la liquidazione del danno nonpuò che essere parametrata al valore nominale del capitale versato»)vale ad individuare un criterio evidentemente residuale.Nello specifico, invece, la Corte d’appello ha adottato senz’altro ilcriterio residuale, senza preoccuparsi di accertare preliminarmente se,in relazione alle singole posizioni esaminate, sussistesse la possibilitàdi fare riferimento all’eventuale minor “valore delle quote da restituire”al momento in cui era intervenuta la condotta lesivadell’amministrazione, ossia di applicare il criterio principale individuatodalla citata Cass. n. 7531/2009 e ribadito da Cass. n.23316 del 2023.La censura rivolta al giudizio sul quantum debeatur è pertantofondata e l’ottavo motivo del ricorso incidentale proposto dal Ministerova conseguentemente accolto.E. Passando al ricorso principale originariamente propostodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] quale professionista distrattario delle speseliquidate a carico del Ministero dalla sentenza impugnata, esso, nelletre censure in cui è articolato, resta assorbito dalla statuizione diaccoglimento dell’ottavo motivo del ricorso incidentale proposto dalMinistero medesimo; accoglimento che, come si sta per vedere,all’esito della relativa cassazione della sentenza impugnata, implica, inuna con la necessità di celebrare un nuovo giudizio di merito relativoal quantum debeatur, anche quella di provedere ad un nuovocomplessivo regolamento delle spese processuali da parte del giudicedel rinvio.proposto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy; vannodichiarati inammissibili gli altri motivi del medesimo ricorso; vaNumero registro generale 15754/2025Numero sezionale 708/2026Numero di raccolta generale 13096/2026Data pubblicazione 07/05/2026dichiarato assorbito il ricorso principale proposto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; va dichiarato inammissibile il controricorso proposto inrisposta al ricorso del Ministero a mezzo dello stesso Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], quale procuratore speciale.La sentenza impugnata va cassata in relazione all’unico motivo delricorso incidentale accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, indiversa composizione, la quale rinnoverà il giudizio di liquidazionedell’importo dovuto dal Ministero a titolo di risarcimento del danno,Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presentegiudizio di legittimità (art.385, terzo comma, cod. proc. civ.). P.Q.MLa Corte, riuniti i ricorsi: accoglie l’ottavo motivo del ricorsoincidentale proposto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy;dichiara inammissibili gli altri motivi del medesimo ricorso; dichiaraassorbito il ricorso principale proposto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];dichiara inammissibile il controricorso proposto in risposta al ricorsodel Ministero per il tramite dello stesso Avv. [OSCURATO:PERSONA], qualeprocuratore speciale.Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo del ricorsoincidentale accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio dilegittimità, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 20 febbraio 2026.Il PresidenteLina Rubino