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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23576/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA];v [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 23 ottobre 2025 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Roma del 7 marzo 2022 con cui [OSCURATO:PERSONA] - per quanto di specifico interesse in questa sede - era stato condannato alla pena di anni sei, mesi quattro di reclusione in ordine a reati in materia di sostanze stupefacenti.

Avverso tale sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato.

E' ben noto, infatti, che ai sensi dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla

I. 23 giugno 2017, n. 103, ed applicabile ai procedimenti instaurati a decorrere dal 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricors P.Q.MIl Consigliere estensore Il P sideqteAlessandro D'[OSCURATO:PERSONA] erranti F

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA];v [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 ottobre 2025 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Roma del 7 marzo 2022 con cui [OSCURATO:PERSONA] - per quanto di specifico interesse in questa sede - era stato condannato alla pena di anni sei, mesi quattro di reclusione in ordine a reati in materia di sostanze stupefacenti. Avverso tale sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato. E' ben noto, infatti, che ai sensi dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, ed applicabile ai procedimenti instaurati a decorrere dal 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricors P.Q.MIl Consigliere estensore Il P sideqteAlessandro D'[OSCURATO:PERSONA] erranti F
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