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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 maggio 2025

Cassazione n. 40207/2025

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] GIOFkGIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con l'ordinanza del 22 maggio 2025 in epigrafe, rigettava la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] di riparazione per ingiusta detenzione subita dal 23 novembre 2017 al 5 novembre 2020, prima in custodia cautelare in carcere e poi in regime di arresti domiciliari, per complessivi anni 2, mesi 11 e giorni 13 (1.078 giorni) nell'ambito del procedimento penale n. 1618/2010 R.G.N.R.

D.D.A. (c.d. operazione Cumps - [OSCURATO:PERSONA]).

2. In tale procedimento erano contestati a [OSCURATO:PERSONA]: - al capo 1), il delitto di associazione di tipo mafioso previsto dall'art. 416 bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 cod. pen., per aver fatto parte dell'associazione denominata 'ndrangheta, operante nel territorio della Provincia di [OSCURATO:PERSONA]; - al capo 79), il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 513 bis e 629, secondo comma, cod. pen. e 7 L. n. 203 del 1991, perché, intervenendo in aiuto di [OSCURATO:PERSONA], gestore di fatto della ditta [OSCURATO:PERSONA] e titolare dell'omonima Impresa individuale (avente per oggetto sociale movimento terra, pulizie strade ed aree verdi, acquedotti e fognature), minacciavano [OSCURATO:PERSONA] di uccidere lui e chiunque si fosse avvicinato all'acquedotto comunale (pronunciando al suo indirizzo frasi del tipo: «se qualcuno mette mano nell'acquedotto lo lasciamo là.. .che abbiamo ordine.. .ordine di lasciarlo là... »), in modo tale che questi non accettasse di svolgere i lavori di mànutenzione della rete idrica che l'amministrazione gli aveva affidato, e così compivano atti di concorrenza illecita tramite minaccia e contestualmente costringevano [OSCURATO:PERSONA] a rinunciare al lavoro, procurandosi l'ingiusto profitto di continuare a svolgere in via esclusiva tale tipo di lavori per conto dell'amministrazione comunale di Brancaleone; - al capo 88), il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110,353, 513 bis e 629, secondo comma, cod. pen. e 7 L. n. 203 del 1991, perché, intervenendo in aiuto di [OSCURATO:PERSONA], gestore di fatto della ditta [OSCURATO:PERSONA] e titolare dell'omonima Impresa individuale (avente per oggetto sociale movimento terra, pulizie strade ed aree verdi, acquedotti e fognature), reiterando le minacce descritte ai capi precedenti e avvalendosi del clima di intimidazione dalle medesime generato, nonché ponendo in essere nuove minacce con richiesta di una somma di denaro per ogni lavoro che avesse effettuato, costringevano l'imprenditore del medesimo settore [OSCURATO:PERSONA]: a non accettare l'incarico di riparazione di una perdita di una conduttura d'acqua davanti alla chiesa di Brancaleone; a non partecipare alla gara indetta dalla S.U.A.P. per la manutenzione della rete idrica del comune; a cancellarsi dall'elenco delle imprese disposte ad accettare lavori di manutenzione da affidarsi in somma urgenza; in generale a non accettare più lavori riguardanti la rete idrica comunale di Brancaleone; così compiendo atti turbativi della citata gara ad evidenza pubblica, atti di concorrenza illecita tramite minaccia e contestualmente condotta estorsiva, in quanto diretta a procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno, derivante dal mancato introito per l'esecuzione dei lavori rifiutati; - al capo 92 il reato di cui agli artt. 110 e 629, secondo comma, cod. pen. e 7 L. n. 203 del 1991, perché, mediante minaccia consistita nel ricorso a forme di pressione psicologica rappresentate dalla presenza fisica al colloquio di [OSCURATO:PERSONA] e dalla disdetta operata da [OSCURATO:PERSONA], nipote di [OSCURATO:PERSONA], di un incarico privato prima affidato all'elettricista [OSCURATO:PERSONA], costringevano quest'ultimo, individuato dall'amministrazione comunale di Brancaleone per l'esecuzione dei lavori di riparazione sulla rete fognaria, a pagare a [OSCURATO:PERSONA] (che gli aveva consentito di accettare i lavori) una percentuale sulla realizzazione degli stessi.

3. [OSCURATO:PERSONA] era stato arrestato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e sottoposta alla custodia cautelare in carcere in esecuzione dell'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il Tribunale del Riesame, con ordinanza in data 15/01/2018, annullava il titolo cautelare limitatamente al delitto associativo di cui al capo 1) e confermava l'ordinanza cautelare con riferimento ai reati di cui ai capi 79), 88) e 92), sostituendo la misura cautelare con quella degli arresti domiciliari.

La misura cautelare auto-custodiale aveva termine quando, all'esito del giudizio di primo grado, con sentenza del 05/11/2020, il Tribunale di Locri assolveva [OSCURATO:PERSONA] da tutti i capi di imputazione, con conseguente liberazione dell'odierno ricorrente.

4. Avverso l'ordinanza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando due motivi di ricorso.

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., e segnatamente erronea applicazione dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., per avere l'ordinanza impugnata respinto la richiesta di riparazione formulata da [OSCURATO:PERSONA] per l'ingiusta detenzione subita a seguito dell'applicazione nei suoi confronti della custodia cautelare per i reati di cui ai capi 79) e 88) della imputazione, a motivo della colpa grave che caratterizzava il suo atteggiamento di connivenza passiva con la condotta criminosa dello zio [OSCURATO:PERSONA], desumibile dalla sua presenza ad alcuni incontri con la persona offesa e ciò nonostante che la sentenza di assoluzione avesse escluso che [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole della natura illecita della condotta dello zio (estorsione aggravata nei confronti dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA]).

Sostiene il ricorrente che il provvedimento impugnato non ha fatto corretta applicazione delle coordinate ermeneutiche elaborate dalla Corte di cassazione in tema di riparazione per ingiusta detenzione.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nella parte in cui l'ordinanza impugnata ha affermato la natura certamente colposa della condotta di [OSCURATO:PERSONA] in quanto la sua presenza all'atto della consumazione della minaccia estorsiva dimostrava, sulla base di una valutazione complessiva dei fatti per come accertati nel processo penale, che l'istante fosse pienamente consapevole della natura illecita delle richieste rivolte all'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] contestate nei capi 79) e 88) della contestazione.

Mentre invece lo stretto legame familiare con lo zio [OSCURATO:PERSONA] e la frequentazione con lo stesso avevano indotto il Tribunale di Locri a ritenere che non potesse escludersi che la presenza di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] insieme allo zio «fosse puramente casuale e legata a motivi lavorativi ».

5. Il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] GIORGIO, ha depositato requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

6. L'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non merita accoglimento.

I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto, sotto profili diversi (violazione di legge, vizio di motivazione) hanno ad oggetto entrambi la contestata colpa grave ravvisata dalla Corte di appello nella condotta del ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

2. Va premesso che, secondo orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità (ben sintetizzati in Cass. pen., Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, Pellizza e, più di recente, in Cass. pen., Sez. 4, n. 19432 del 08/04/2025, Moati), che in questa sede si intende ribadire, «In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263 - 01; Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, in motivazione; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952 - 01).

La colpa grave di cui all'art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, Solito, in motivazione; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996 - 01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamate, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, dep. 2014, Rv. 259082-01).

Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta del richiedente (da ricostruirsi in considerazione della sentenza assolutoria) e le ragioni sottese all'intervento dell'autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662 - 01, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini, Rv. 219686 - 01), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458 - 01, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270001 - 01).» (Sez. 4, n. 28441 del 03/07/2025, Fiore, Rv. 288517 - 01).

2.1. Va, poi, ribadito che «la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le dichiarazioni dallo stesso richiedente rese (con particolare riferimento alla possibile rilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato/imputato si vedano, ex plurimis, Sez.

U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606 - 01, nonché, in fattispecie successive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, in motivazione, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581).

Tra le condotte di cui innanzi si annoverano anche le "frequentazioni ambigue" con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, necessitando sempre un'adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397 - 01; si vedano altresì, ex plurimis, circa la possibile rilevanza delle "frequentazioni ambigue" con soggetti, condannati nel medesimo procedimento, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498 - 01, nonché in merito alle frequentazioni con condannati in diverso procedimento, Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565 - 01, oltre che Sez. 4, n. 29550, 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475 - 01, per la quale rilevano le dette frequentazioni con soggetti condannati nello stesso procedimento anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate).

È altresì suscettibile di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (ex plurimis, tra le più recenti: Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021 Abruzzese, Rv. 280547 - 01)» (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, cit., in motivazione).

2.2. Il giudice della riparazione deve, quindi, muovere, non dagli elementi fondanti la misura cautelare, bensì dall'accertamento della condotta della richiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti provati o non esclusi dal giudice penale, per poi valutarla ai fini del giudizio circa la condizione ostativa del dolo o della colpa grave e del loro collegamento sinergico con l'intervento dell'autorità in relazione alle circostanze sottese all'ordinanza cautelare (vds.

Sez. 4, n. 28441 del 03/07/2025, Fiore, Rv. 288517 - 01).

3. Passando all'esame della vicenda che occupa, la Corte di appello ha ritenuto che il materiale probatorio disponibile dimostrava che [OSCURATO:PERSONA] aveva contribuito con la propria condotta gravemente colposa ad indurre i giudici della fase cautelare a ritenere che lo stesso avesse dato causa o concorso a dare causa alla detenzione cautelare. 3.1 Con specifico riguardo alla condotta contestata al capo 79), la Corte di appello ha rilevato che l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] e del coimputato (lo zio [OSCURATO:PERSONA]) era stata fondata sulla non certa riferibilità/attribuibilità delle minacce rivolte all'imprenditore [OSCURATO:PERSONA]: « [...] seppure appaiono oltremodo chiare le minacce rivolte all'imprenditore ('a [OSCURATO:PERSONA] gli ha detto che se qualcuno mette mano nell'acquedotto, lo lasciano là che hanno or dine... or dine di lasciarlo là'), cionondimeno dall'esame della conversazione non è possibile sapere chi fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] abbia proferito quelle specifiche parole e quale sia stata tra loro l'eventuale contribuzione per la realizzazione del delitto per cui si procede, anche a livello di mero concorso morale.

In altri termini, da un canto, l'attribuzione della frase indistintamente all'uno o all'altro imputato appare in netto contrasto con il principio della personalità della responsabilità penale e dall'altro, la contestuale presenza di [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], senza maggiori elementi esplicativi della condotta in concreto tenuta dall'uno e dall'altro, non emersa in forma definita neppure durante le escussioni testimoniali, non può, ex se, ritenersi sufficiente per dimostrare il concorso nel delitto in commento, dovendosi invece richiedere un quid pluris rispetto al dato neutro della presenza di due persone, quale - ad esempio - la condivisione del proposito illecito, il suo positivo rafforzamento o, almeno, la consapevolezza di incutere maggiore timore nella vittima, anche solo mediante la partecipazione morale al delitto.

Diversamente, infatti, si rischierebbe di punire il mero intervento altrui all'episodio, senza alcun tipo di apporto morale o materiale.

In sostanza, nonostante la sicura presenza dei due all'incontro con [OSCURATO:PERSONA] - che potrà valorizzarsi sotto il versante associativo quanto meno a carico di [OSCURATO:PERSONA] non è possibile addebitare in maniera incontrovertibile la frase incriminata all'uno o all'altro, né desumere se e chi fosse partecipe al delitto e in che termini, di tal che, in un'ottica di favor rei, entrambi gli imputati vanno prudentemente assolti dal delitto in questione per non aver commesso il fatto, quanto meno ex art. 530, II comma, c.p.p. ».

La Corte di appello ha, quindi, osservato che da quanto statuito dal giudice del merito si ricava che, in via di fatto, era stata accertata la commissione dell'estorsione alla luce della "eloquenza' del dialogo" e della chiarezza delle minacce, estorsione consumatasi alla certa presenza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma nella ignota riferibilità della frase a uno dei due soggetti.

Ha, quindi, ossrvato che trattavasi di giudizio in linea con i principi della responsabilità penale e del concorso di persone nel reato, ma che andava rivalutato dalla Corte di appello, quale giudice della riparazione, in un'ottica diversa ovvero nel senso di poter rinvenire nei fatti/circostanze accertate (in sede di merito) una condotta dell'istante incidente sull'adozione della misura cautelare, condotta connotata quantomeno da colpa grave, ciò perché, in sede di riparazione per ingiusta detenzione, non rileva tanto la valutazione giuridica che ha portato all'assoluzione e alla configurabilità o meno di condotte costituenti reato, ma l'individuazione di condotte connotate da dolo e/o colpa grave, tali da costituire concausa nella detenzione cautelare patita.

La Corte di appello ha, quindi, richiamato consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui profilo di colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, affine alla connivenza passiva, può essere costituito anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, essendo consapevole dell'attività criminale altrui, abbia tenuto comportamenti idonei ad essere percepiti all'esterno come una sua contiguità (Sez. 4, n. 45418 del 25/11/2010, Carere, Rv. 249237; in termini: Sez. 4, n. 37528 del 24/06/2008, Grigoli, Rv. 241218; vds. anche, più recentemente, Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436; Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, dep. 2014, Mannino, Rv. 258485; Sez. 4, n. 5628 del 13/11/2013, dep. 2014, Maviglia, Rv. 258425; Sez. 4, n. 7571/2020).

La Corte di appello ha, quindi, ritenuto che nel caso in esame si poteva rinvenire una condotta connivente di [OSCURATO:PERSONA] che plausibilmente aveva indotto il giudice della cautela a ritenere l'istante concorrente con lo zio [OSCURATO:PERSONA] nel reato contestatogli.

In particolare, la certa presenza, all'atto di consumazione della minaccia estorsiva, dell'istante in uno allo zio, comportava che, anche nell'ipotesi in cui non fosse stato il [OSCURATO:PERSONA] a pronunciare dette parole minacciose, certamente colposa doveva ritenersi la sua presenza in quanto, sulla base di una valutazione complessiva dei fatti per come accertati nel processo di merito, doveva ritenersi consapevole della natura illecita della condotta contestata.

Osserva la Corte che, in primis, era stato lo stesso giudice di merito che aveva riconosciuto in capo ad [OSCURATO:PERSONA] e ai suoi familiari, ivi compreso il nipote [OSCURATO:PERSONA], la condotta estorsiva oggetto di accertamento e da ciò conseguiva la certa conoscenza in capo a quest'ultimo della condotta illecita dello zio (« [...] numerosi sono i dialoghi dai quali si ricavano le remore dell'imprenditore di essere contattato per qualsiasi lavori inerente la rete idrica, avendo timore di suscitate le ire di [OSCURATO:PERSONA] Annunziatone e dei suoi familiari [...]».

Ne consegue la prova positiva che [OSCURATO:PERSONA], anche quale mero connivente, fosse a conoscenza dell'attività criminosa dello zio, conoscenza corroborata dallo stretto legame parentale tra i due (zio e nipote) e dalla frequentazione tra gli stessi.

La Corte di appello ha, poi, osservato che la sopra descritta presenza connivente, per come contestata al capo 79), non era una condotta isolata del [OSCURATO:PERSONA], essendo stata accertata la sua presenza anche in occasione della condotta estorsiva contestata al capo 88), sempre ai danni di [OSCURATO:PERSONA], "mediante plurime minacce allo stesso rivolte", costringendolo a non eseguire i lavori di riparazione della condotta nei pressi della chiesa di Brancaleone, a cancellarsi dalla liste delle imprese registrate presso il Comune e a non partecipare alla gara pubblica indetta dalla SUAP di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello ha, inoltre, osservato che da tutte le intercettazioni in cui era conversante la vittima [OSCURATO:PERSONA], questi nel riconoscere le minacce subite (vds. conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), parla dei suoi estortori sempre al plurale («... non li reggo più; la cosa è degenerata di mala maniera ... questi qua e ... sono pesanti ... hanno fatto pure troppo e ve le dicono in faccia ... »); ne conseguiva che era la stessa vittima che percepisce le minacce patite come provenienti da più soggetti.

3.2. Con specifico riferimento alla condotta di cui al capo 88), la Corte di appello ha osservato che il giudice del merito, dopo debito vaglio delle intercettazioni in atti (conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), ha ritenuto accertata la consumazione della condotta anche alla luce della stessa ammissione di [OSCURATO:PERSONA], il quale « ... lasciandosi andare confessava l'avvenuto avvicinamento e le minace subite dai due imputati per cui è processo, al punto da decidere di rinunciare formalmente ad ogni incarico ...

La lettura integrale della conversazione ...è non solo di assoluta linearità ma anche pregna di desolante pervasività dello strapotere de/l'[OSCURATO:PERSONA] e del nipote, che si manifestava in modo così arrogante da costringere i due amministratori a ogni forma di compromesso con gli imprenditori per farli lavorare in ossequio al principio di rotazione faticosamente adottato ».

Osserva, poi, la Corte che, ritenuta consumata l'estorsione, dal momento che le minacce rivolte sortivano tutti gli effetti (estromissione di [OSCURATO:PERSONA] dai lavori, cancellazione dalla lista delle imprese del Comune, mancata partecipazione alla gara pubblica indetta da SUAP), il giudice del merito così statuiva: «Quanto, invece, alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], sebbene [OSCURATO:PERSONA] ne confermasse la presenza durante l'incontro ("e infatti poi quando ci siamo rivisti, io l'ho chiamato e gli ho detto, io devo parlare con te! Che non ci fosse quel porcheria di suo nipote"), non vi sono elementi utili per ritenere che costui abbia concorso nel delitto di estorsione e, in particolare, quale sia stata la condotta specifica tenuta dallo stesso.

Invero, per come già detto, seppure anche la sola presenza è di per sé idonea a configurare il concorso nel delitto, poiché rafforzativa del timore provocato in seno alla vittima, tuttavia è necessario che l'astante prenda parte al reato condividendone lo scopo e rafforzando il proposito illecito dell'esecutore.

Nel caso di specie, invece, non è emerso se anche il [OSCURATO:PERSONA] abbia preso parte e in che modo alle pressioni poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] o se, al contrario, fosse una mera presenza passiva durante l'incontro.

Sul punto, infatti, si osserva che quest'ultimo era gestore di fatto del negozio di alimentari "[OSCURATO:PERSONA]", nei pressi del quale avveniva l'appuntamento, motivo per cui non può escludersi che la sua presenza fosse puramente casuale e legata a motivi lavorativi.

E anche vero che, in relazione a ciò, appare dubbio che il nipote non prendesse le parti dello zio ed, anzi, a riscontro di questo vi sarebbero persino le dichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA] che, in maniera del tutto inattendibile, smentiva che il [OSCURATO:PERSONA] lo avesse minacciato, precisando che costui si sarebbe inalberato per il solo fatto di avere notato la presenza dei Carabinieri.

Ma al di là di ciò, l'assoluzione dell'imputato si impone principalmente per le seguenti ragioni.

Difatti, dai dialoghi si evince come [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avesse incontrato l'imputato in due occasioni, la prima in presenza del [OSCURATO:PERSONA] e la seconda - invece - da solo.

Proprio per questo, allora, deve escludersi la responsabilità dell'imputato, dal momento che non è dato comprendere all'esito di quale dei due diversi incontri [OSCURATO:PERSONA] si fosse determinato a rifiutare l'incarico e, cioè, se all'esito del primo (ove era presente il [OSCURATO:PERSONA]) o a seguito del secondo (avvenuto con il solo [OSCURATO:PERSONA]).

Anzi, dall'analisi dei dialoghi appare più verosimile che le minacce determinanti il rifiuto definitivo dell'uomo siano state quelle proferite durante il secondo appuntamento ove, su richiesta dello stesso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si presentava da solo. ».

Osserva, quindi, la Corte territoriale che dalla riportata motivazione, discende una condotta certamente colposa in capo all'istante, condotta che sebbene ritenuta inidonea a configurare una responsabilità penale, ben poteva ritenersi causativa dell'adozione della misura cautelare a suo carico.

L'ennesima presenza del [OSCURATO:PERSONA], unitamente allo zio, ad un incontro con il [OSCURATO:PERSONA] di accertata natura estorsiva, e la plausibile adesione seppur passiva alle richieste dello zio (" ... appare dubbio che il nipote non prendesse le parti dello zio..."), costituiscono circostanze sufficienti a qualificare la condotta come colposa, non rilevando, nella presente sede di riparazione, se [OSCURATO:PERSONA] si determinò a rifiutare l'incarico in seguito al primo incontro avuto alla presenza del [OSCURATO:PERSONA] e dell'[OSCURATO:PERSONA], ovvero al secondo incontro avvenuto al cospetto del solo [OSCURATO:PERSONA].

Ciò che rileva, quale causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione, è l'avere dato causa all'istaurazione della custodia cautelare per colpa grave, consistita nell'aver tenuto comportamenti improntati a "macroscopica leggerezza e imprudenza", idonei ad essere interpretati, nella fase iniziale delle indagini, non come semplice connivenza, ma come concorso nel reato.

La Corte di appello ha, quindi, richiamato il principio giurisprudenziale per cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennità, può ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale volti ad impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi nel tollerare che un reato sia consumato, sempre che l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti avere oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, sebbene il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova che egli fosse a conoscenza di tale attività (Sez. 4 Sentenza n. 4113 del 13/01/2021, Rv. 280391 - 01).

Ha, inoltre, richiamato il principio per cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, integra gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità.

Nei reati contestati in concorso, va apprezzata la condotta che si sia sostanziata nella consapevolezza dell'attività criminale altrui e, nondimeno, nel porre in essere una attività che si presti sul piano logico ad essere percepita come "contigua" a quella criminale (Sez. 4, n. 45418/2010; Sez. 4, n. 4159/2009).

La Corte di appello ha, quindi, concluso che andava ravvisata colpa grave nella condotta del [OSCURATO:PERSONA], consistita nella sua presenza (non isolata ma ripetuta) al momento in cui lo zio [OSCURATO:PERSONA] commetteva le diverse condotte di estorsione ai danni del [OSCURATO:PERSONA], condotte di cui il [OSCURATO:PERSONA] conosceva natura e contenuto.

4. La motivazione della Corte territoriale appare, dunque, esaustiva, coerente e certamente non manifestamente illogica, nonché conforme ai principi elaborati in materia da questa Corte, sopra esposti.

5. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod, proc. pen. 6.

Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente.

La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa della ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez.

U, n. 5466, del 28/01/2004, Gallo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] GIOFkGIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con l'ordinanza del 22 maggio 2025 in epigrafe, rigettava la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] di riparazione per ingiusta detenzione subita dal 23 novembre 2017 al 5 novembre 2020, prima in custodia cautelare in carcere e poi in regime di arresti domiciliari, per complessivi anni 2, mesi 11 e giorni 13 (1.078 giorni) nell'ambito del procedimento penale n. 1618/2010 R.G.N.R. D.D.A. (c.d. operazione Cumps - [OSCURATO:PERSONA]). 2. In tale procedimento erano contestati a [OSCURATO:PERSONA]: - al capo 1), il delitto di associazione di tipo mafioso previsto dall'art. 416 bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 cod. pen., per aver fatto parte dell'associazione denominata 'ndrangheta, operante nel territorio della Provincia di [OSCURATO:PERSONA]; - al capo 79), il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 513 bis e 629, secondo comma, cod. pen. e 7 L. n. 203 del 1991, perché, intervenendo in aiuto di [OSCURATO:PERSONA], gestore di fatto della ditta [OSCURATO:PERSONA] e titolare dell'omonima Impresa individuale (avente per oggetto sociale movimento terra, pulizie strade ed aree verdi, acquedotti e fognature), minacciavano [OSCURATO:PERSONA] di uccidere lui e chiunque si fosse avvicinato all'acquedotto comunale (pronunciando al suo indirizzo frasi del tipo: «se qualcuno mette mano nell'acquedotto lo lasciamo là.. .che abbiamo ordine.. .ordine di lasciarlo là... »), in modo tale che questi non accettasse di svolgere i lavori di mànutenzione della rete idrica che l'amministrazione gli aveva affidato, e così compivano atti di concorrenza illecita tramite minaccia e contestualmente costringevano [OSCURATO:PERSONA] a rinunciare al lavoro, procurandosi l'ingiusto profitto di continuare a svolgere in via esclusiva tale tipo di lavori per conto dell'amministrazione comunale di Brancaleone; - al capo 88), il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110,353, 513 bis e 629, secondo comma, cod. pen. e 7 L. n. 203 del 1991, perché, intervenendo in aiuto di [OSCURATO:PERSONA], gestore di fatto della ditta [OSCURATO:PERSONA] e titolare dell'omonima Impresa individuale (avente per oggetto sociale movimento terra, pulizie strade ed aree verdi, acquedotti e fognature), reiterando le minacce descritte ai capi precedenti e avvalendosi del clima di intimidazione dalle medesime generato, nonché ponendo in essere nuove minacce con richiesta di una somma di denaro per ogni lavoro che avesse effettuato, costringevano l'imprenditore del medesimo settore [OSCURATO:PERSONA]: a non accettare l'incarico di riparazione di una perdita di una conduttura d'acqua davanti alla chiesa di Brancaleone; a non partecipare alla gara indetta dalla S.U.A.P. per la manutenzione della rete idrica del comune; a cancellarsi dall'elenco delle imprese disposte ad accettare lavori di manutenzione da affidarsi in somma urgenza; in generale a non accettare più lavori riguardanti la rete idrica comunale di Brancaleone; così compiendo atti turbativi della citata gara ad evidenza pubblica, atti di concorrenza illecita tramite minaccia e contestualmente condotta estorsiva, in quanto diretta a procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno, derivante dal mancato introito per l'esecuzione dei lavori rifiutati; - al capo 92 il reato di cui agli artt. 110 e 629, secondo comma, cod. pen. e 7 L. n. 203 del 1991, perché, mediante minaccia consistita nel ricorso a forme di pressione psicologica rappresentate dalla presenza fisica al colloquio di [OSCURATO:PERSONA] e dalla disdetta operata da [OSCURATO:PERSONA], nipote di [OSCURATO:PERSONA], di un incarico privato prima affidato all'elettricista [OSCURATO:PERSONA], costringevano quest'ultimo, individuato dall'amministrazione comunale di Brancaleone per l'esecuzione dei lavori di riparazione sulla rete fognaria, a pagare a [OSCURATO:PERSONA] (che gli aveva consentito di accettare i lavori) una percentuale sulla realizzazione degli stessi. 3. [OSCURATO:PERSONA] era stato arrestato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e sottoposta alla custodia cautelare in carcere in esecuzione dell'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Tribunale del Riesame, con ordinanza in data 15/01/2018, annullava il titolo cautelare limitatamente al delitto associativo di cui al capo 1) e confermava l'ordinanza cautelare con riferimento ai reati di cui ai capi 79), 88) e 92), sostituendo la misura cautelare con quella degli arresti domiciliari. La misura cautelare auto-custodiale aveva termine quando, all'esito del giudizio di primo grado, con sentenza del 05/11/2020, il Tribunale di Locri assolveva [OSCURATO:PERSONA] da tutti i capi di imputazione, con conseguente liberazione dell'odierno ricorrente. 4. Avverso l'ordinanza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando due motivi di ricorso. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., e segnatamente erronea applicazione dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., per avere l'ordinanza impugnata respinto la richiesta di riparazione formulata da [OSCURATO:PERSONA] per l'ingiusta detenzione subita a seguito dell'applicazione nei suoi confronti della custodia cautelare per i reati di cui ai capi 79) e 88) della imputazione, a motivo della colpa grave che caratterizzava il suo atteggiamento di connivenza passiva con la condotta criminosa dello zio [OSCURATO:PERSONA], desumibile dalla sua presenza ad alcuni incontri con la persona offesa e ciò nonostante che la sentenza di assoluzione avesse escluso che [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole della natura illecita della condotta dello zio (estorsione aggravata nei confronti dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA]). Sostiene il ricorrente che il provvedimento impugnato non ha fatto corretta applicazione delle coordinate ermeneutiche elaborate dalla Corte di cassazione in tema di riparazione per ingiusta detenzione. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nella parte in cui l'ordinanza impugnata ha affermato la natura certamente colposa della condotta di [OSCURATO:PERSONA] in quanto la sua presenza all'atto della consumazione della minaccia estorsiva dimostrava, sulla base di una valutazione complessiva dei fatti per come accertati nel processo penale, che l'istante fosse pienamente consapevole della natura illecita delle richieste rivolte all'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] contestate nei capi 79) e 88) della contestazione. Mentre invece lo stretto legame familiare con lo zio [OSCURATO:PERSONA] e la frequentazione con lo stesso avevano indotto il Tribunale di Locri a ritenere che non potesse escludersi che la presenza di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] insieme allo zio «fosse puramente casuale e legata a motivi lavorativi ». 5. Il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] GIORGIO, ha depositato requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 6. L'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento. I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto, sotto profili diversi (violazione di legge, vizio di motivazione) hanno ad oggetto entrambi la contestata colpa grave ravvisata dalla Corte di appello nella condotta del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 2. Va premesso che, secondo orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità (ben sintetizzati in Cass. pen., Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, Pellizza e, più di recente, in Cass. pen., Sez. 4, n. 19432 del 08/04/2025, Moati), che in questa sede si intende ribadire, «In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263 - 01; Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, in motivazione; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952 - 01). La colpa grave di cui all'art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, Solito, in motivazione; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996 - 01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamate, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, dep. 2014, Rv. 259082-01). Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta del richiedente (da ricostruirsi in considerazione della sentenza assolutoria) e le ragioni sottese all'intervento dell'autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662 - 01, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini, Rv. 219686 - 01), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458 - 01, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270001 - 01).» (Sez. 4, n. 28441 del 03/07/2025, Fiore, Rv. 288517 - 01). 2.1. Va, poi, ribadito che «la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le dichiarazioni dallo stesso richiedente rese (con particolare riferimento alla possibile rilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato/imputato si vedano, ex plurimis, Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606 - 01, nonché, in fattispecie successive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, in motivazione, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581). Tra le condotte di cui innanzi si annoverano anche le "frequentazioni ambigue" con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, necessitando sempre un'adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397 - 01; si vedano altresì, ex plurimis, circa la possibile rilevanza delle "frequentazioni ambigue" con soggetti, condannati nel medesimo procedimento, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498 - 01, nonché in merito alle frequentazioni con condannati in diverso procedimento, Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565 - 01, oltre che Sez. 4, n. 29550, 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475 - 01, per la quale rilevano le dette frequentazioni con soggetti condannati nello stesso procedimento anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate). È altresì suscettibile di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (ex plurimis, tra le più recenti: Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021 Abruzzese, Rv. 280547 - 01)» (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, cit., in motivazione). 2.2. Il giudice della riparazione deve, quindi, muovere, non dagli elementi fondanti la misura cautelare, bensì dall'accertamento della condotta della richiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti provati o non esclusi dal giudice penale, per poi valutarla ai fini del giudizio circa la condizione ostativa del dolo o della colpa grave e del loro collegamento sinergico con l'intervento dell'autorità in relazione alle circostanze sottese all'ordinanza cautelare (vds. Sez. 4, n. 28441 del 03/07/2025, Fiore, Rv. 288517 - 01). 3. Passando all'esame della vicenda che occupa, la Corte di appello ha ritenuto che il materiale probatorio disponibile dimostrava che [OSCURATO:PERSONA] aveva contribuito con la propria condotta gravemente colposa ad indurre i giudici della fase cautelare a ritenere che lo stesso avesse dato causa o concorso a dare causa alla detenzione cautelare. 3.1 Con specifico riguardo alla condotta contestata al capo 79), la Corte di appello ha rilevato che l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] e del coimputato (lo zio [OSCURATO:PERSONA]) era stata fondata sulla non certa riferibilità/attribuibilità delle minacce rivolte all'imprenditore [OSCURATO:PERSONA]: « [...] seppure appaiono oltremodo chiare le minacce rivolte all'imprenditore ('a [OSCURATO:PERSONA] gli ha detto che se qualcuno mette mano nell'acquedotto, lo lasciano là che hanno or dine... or dine di lasciarlo là'), cionondimeno dall'esame della conversazione non è possibile sapere chi fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] abbia proferito quelle specifiche parole e quale sia stata tra loro l'eventuale contribuzione per la realizzazione del delitto per cui si procede, anche a livello di mero concorso morale. In altri termini, da un canto, l'attribuzione della frase indistintamente all'uno o all'altro imputato appare in netto contrasto con il principio della personalità della responsabilità penale e dall'altro, la contestuale presenza di [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], senza maggiori elementi esplicativi della condotta in concreto tenuta dall'uno e dall'altro, non emersa in forma definita neppure durante le escussioni testimoniali, non può, ex se, ritenersi sufficiente per dimostrare il concorso nel delitto in commento, dovendosi invece richiedere un quid pluris rispetto al dato neutro della presenza di due persone, quale - ad esempio - la condivisione del proposito illecito, il suo positivo rafforzamento o, almeno, la consapevolezza di incutere maggiore timore nella vittima, anche solo mediante la partecipazione morale al delitto. Diversamente, infatti, si rischierebbe di punire il mero intervento altrui all'episodio, senza alcun tipo di apporto morale o materiale. In sostanza, nonostante la sicura presenza dei due all'incontro con [OSCURATO:PERSONA] - che potrà valorizzarsi sotto il versante associativo quanto meno a carico di [OSCURATO:PERSONA] non è possibile addebitare in maniera incontrovertibile la frase incriminata all'uno o all'altro, né desumere se e chi fosse partecipe al delitto e in che termini, di tal che, in un'ottica di favor rei, entrambi gli imputati vanno prudentemente assolti dal delitto in questione per non aver commesso il fatto, quanto meno ex art. 530, II comma, c.p.p. ». La Corte di appello ha, quindi, osservato che da quanto statuito dal giudice del merito si ricava che, in via di fatto, era stata accertata la commissione dell'estorsione alla luce della "eloquenza' del dialogo" e della chiarezza delle minacce, estorsione consumatasi alla certa presenza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma nella ignota riferibilità della frase a uno dei due soggetti. Ha, quindi, ossrvato che trattavasi di giudizio in linea con i principi della responsabilità penale e del concorso di persone nel reato, ma che andava rivalutato dalla Corte di appello, quale giudice della riparazione, in un'ottica diversa ovvero nel senso di poter rinvenire nei fatti/circostanze accertate (in sede di merito) una condotta dell'istante incidente sull'adozione della misura cautelare, condotta connotata quantomeno da colpa grave, ciò perché, in sede di riparazione per ingiusta detenzione, non rileva tanto la valutazione giuridica che ha portato all'assoluzione e alla configurabilità o meno di condotte costituenti reato, ma l'individuazione di condotte connotate da dolo e/o colpa grave, tali da costituire concausa nella detenzione cautelare patita. La Corte di appello ha, quindi, richiamato consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui profilo di colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, affine alla connivenza passiva, può essere costituito anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, essendo consapevole dell'attività criminale altrui, abbia tenuto comportamenti idonei ad essere percepiti all'esterno come una sua contiguità (Sez. 4, n. 45418 del 25/11/2010, Carere, Rv. 249237; in termini: Sez. 4, n. 37528 del 24/06/2008, Grigoli, Rv. 241218; vds. anche, più recentemente, Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436; Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, dep. 2014, Mannino, Rv. 258485; Sez. 4, n. 5628 del 13/11/2013, dep. 2014, Maviglia, Rv. 258425; Sez. 4, n. 7571/2020). La Corte di appello ha, quindi, ritenuto che nel caso in esame si poteva rinvenire una condotta connivente di [OSCURATO:PERSONA] che plausibilmente aveva indotto il giudice della cautela a ritenere l'istante concorrente con lo zio [OSCURATO:PERSONA] nel reato contestatogli. In particolare, la certa presenza, all'atto di consumazione della minaccia estorsiva, dell'istante in uno allo zio, comportava che, anche nell'ipotesi in cui non fosse stato il [OSCURATO:PERSONA] a pronunciare dette parole minacciose, certamente colposa doveva ritenersi la sua presenza in quanto, sulla base di una valutazione complessiva dei fatti per come accertati nel processo di merito, doveva ritenersi consapevole della natura illecita della condotta contestata. Osserva la Corte che, in primis, era stato lo stesso giudice di merito che aveva riconosciuto in capo ad [OSCURATO:PERSONA] e ai suoi familiari, ivi compreso il nipote [OSCURATO:PERSONA], la condotta estorsiva oggetto di accertamento e da ciò conseguiva la certa conoscenza in capo a quest'ultimo della condotta illecita dello zio (« [...] numerosi sono i dialoghi dai quali si ricavano le remore dell'imprenditore di essere contattato per qualsiasi lavori inerente la rete idrica, avendo timore di suscitate le ire di [OSCURATO:PERSONA] Annunziatone e dei suoi familiari [...]». Ne consegue la prova positiva che [OSCURATO:PERSONA], anche quale mero connivente, fosse a conoscenza dell'attività criminosa dello zio, conoscenza corroborata dallo stretto legame parentale tra i due (zio e nipote) e dalla frequentazione tra gli stessi. La Corte di appello ha, poi, osservato che la sopra descritta presenza connivente, per come contestata al capo 79), non era una condotta isolata del [OSCURATO:PERSONA], essendo stata accertata la sua presenza anche in occasione della condotta estorsiva contestata al capo 88), sempre ai danni di [OSCURATO:PERSONA], "mediante plurime minacce allo stesso rivolte", costringendolo a non eseguire i lavori di riparazione della condotta nei pressi della chiesa di Brancaleone, a cancellarsi dalla liste delle imprese registrate presso il Comune e a non partecipare alla gara pubblica indetta dalla SUAP di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello ha, inoltre, osservato che da tutte le intercettazioni in cui era conversante la vittima [OSCURATO:PERSONA], questi nel riconoscere le minacce subite (vds. conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), parla dei suoi estortori sempre al plurale («... non li reggo più; la cosa è degenerata di mala maniera ... questi qua e ... sono pesanti ... hanno fatto pure troppo e ve le dicono in faccia ... »); ne conseguiva che era la stessa vittima che percepisce le minacce patite come provenienti da più soggetti. 3.2. Con specifico riferimento alla condotta di cui al capo 88), la Corte di appello ha osservato che il giudice del merito, dopo debito vaglio delle intercettazioni in atti (conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), ha ritenuto accertata la consumazione della condotta anche alla luce della stessa ammissione di [OSCURATO:PERSONA], il quale « ... lasciandosi andare confessava l'avvenuto avvicinamento e le minace subite dai due imputati per cui è processo, al punto da decidere di rinunciare formalmente ad ogni incarico ... La lettura integrale della conversazione ...è non solo di assoluta linearità ma anche pregna di desolante pervasività dello strapotere de/l'[OSCURATO:PERSONA] e del nipote, che si manifestava in modo così arrogante da costringere i due amministratori a ogni forma di compromesso con gli imprenditori per farli lavorare in ossequio al principio di rotazione faticosamente adottato ». Osserva, poi, la Corte che, ritenuta consumata l'estorsione, dal momento che le minacce rivolte sortivano tutti gli effetti (estromissione di [OSCURATO:PERSONA] dai lavori, cancellazione dalla lista delle imprese del Comune, mancata partecipazione alla gara pubblica indetta da SUAP), il giudice del merito così statuiva: «Quanto, invece, alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], sebbene [OSCURATO:PERSONA] ne confermasse la presenza durante l'incontro ("e infatti poi quando ci siamo rivisti, io l'ho chiamato e gli ho detto, io devo parlare con te! Che non ci fosse quel porcheria di suo nipote"), non vi sono elementi utili per ritenere che costui abbia concorso nel delitto di estorsione e, in particolare, quale sia stata la condotta specifica tenuta dallo stesso. Invero, per come già detto, seppure anche la sola presenza è di per sé idonea a configurare il concorso nel delitto, poiché rafforzativa del timore provocato in seno alla vittima, tuttavia è necessario che l'astante prenda parte al reato condividendone lo scopo e rafforzando il proposito illecito dell'esecutore. Nel caso di specie, invece, non è emerso se anche il [OSCURATO:PERSONA] abbia preso parte e in che modo alle pressioni poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] o se, al contrario, fosse una mera presenza passiva durante l'incontro. Sul punto, infatti, si osserva che quest'ultimo era gestore di fatto del negozio di alimentari "[OSCURATO:PERSONA]", nei pressi del quale avveniva l'appuntamento, motivo per cui non può escludersi che la sua presenza fosse puramente casuale e legata a motivi lavorativi. E anche vero che, in relazione a ciò, appare dubbio che il nipote non prendesse le parti dello zio ed, anzi, a riscontro di questo vi sarebbero persino le dichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA] che, in maniera del tutto inattendibile, smentiva che il [OSCURATO:PERSONA] lo avesse minacciato, precisando che costui si sarebbe inalberato per il solo fatto di avere notato la presenza dei Carabinieri. Ma al di là di ciò, l'assoluzione dell'imputato si impone principalmente per le seguenti ragioni. Difatti, dai dialoghi si evince come [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avesse incontrato l'imputato in due occasioni, la prima in presenza del [OSCURATO:PERSONA] e la seconda - invece - da solo. Proprio per questo, allora, deve escludersi la responsabilità dell'imputato, dal momento che non è dato comprendere all'esito di quale dei due diversi incontri [OSCURATO:PERSONA] si fosse determinato a rifiutare l'incarico e, cioè, se all'esito del primo (ove era presente il [OSCURATO:PERSONA]) o a seguito del secondo (avvenuto con il solo [OSCURATO:PERSONA]). Anzi, dall'analisi dei dialoghi appare più verosimile che le minacce determinanti il rifiuto definitivo dell'uomo siano state quelle proferite durante il secondo appuntamento ove, su richiesta dello stesso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si presentava da solo. ». Osserva, quindi, la Corte territoriale che dalla riportata motivazione, discende una condotta certamente colposa in capo all'istante, condotta che sebbene ritenuta inidonea a configurare una responsabilità penale, ben poteva ritenersi causativa dell'adozione della misura cautelare a suo carico. L'ennesima presenza del [OSCURATO:PERSONA], unitamente allo zio, ad un incontro con il [OSCURATO:PERSONA] di accertata natura estorsiva, e la plausibile adesione seppur passiva alle richieste dello zio (" ... appare dubbio che il nipote non prendesse le parti dello zio..."), costituiscono circostanze sufficienti a qualificare la condotta come colposa, non rilevando, nella presente sede di riparazione, se [OSCURATO:PERSONA] si determinò a rifiutare l'incarico in seguito al primo incontro avuto alla presenza del [OSCURATO:PERSONA] e dell'[OSCURATO:PERSONA], ovvero al secondo incontro avvenuto al cospetto del solo [OSCURATO:PERSONA]. Ciò che rileva, quale causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione, è l'avere dato causa all'istaurazione della custodia cautelare per colpa grave, consistita nell'aver tenuto comportamenti improntati a "macroscopica leggerezza e imprudenza", idonei ad essere interpretati, nella fase iniziale delle indagini, non come semplice connivenza, ma come concorso nel reato. La Corte di appello ha, quindi, richiamato il principio giurisprudenziale per cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennità, può ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale volti ad impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi nel tollerare che un reato sia consumato, sempre che l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti avere oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, sebbene il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova che egli fosse a conoscenza di tale attività (Sez. 4 Sentenza n. 4113 del 13/01/2021, Rv. 280391 - 01). Ha, inoltre, richiamato il principio per cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, integra gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità. Nei reati contestati in concorso, va apprezzata la condotta che si sia sostanziata nella consapevolezza dell'attività criminale altrui e, nondimeno, nel porre in essere una attività che si presti sul piano logico ad essere percepita come "contigua" a quella criminale (Sez. 4, n. 45418/2010; Sez. 4, n. 4159/2009). La Corte di appello ha, quindi, concluso che andava ravvisata colpa grave nella condotta del [OSCURATO:PERSONA], consistita nella sua presenza (non isolata ma ripetuta) al momento in cui lo zio [OSCURATO:PERSONA] commetteva le diverse condotte di estorsione ai danni del [OSCURATO:PERSONA], condotte di cui il [OSCURATO:PERSONA] conosceva natura e contenuto. 4. La motivazione della Corte territoriale appare, dunque, esaustiva, coerente e certamente non manifestamente illogica, nonché conforme ai principi elaborati in materia da questa Corte, sopra esposti. 5. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod, proc. pen. 6. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa della ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U, n. 5466, del 28/01/2004, Gallo
Sentenza Cassazione n. 40207/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris