CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07582/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma in appello della condanna per evasione dagli arresti domiciliari - deve essere dichiarato inammissibile in quanto il motivo dedotto è manifestamente infondato. Invero, la Corte di appello, con motivazione non illogica, ha ritenuto la sussistenza del reato sulla base di quanto riferito dagli operanti che hanno visto l'imputato - che si trovava agli arresti domiciliari presso la propria abitazione - rientrare nella stessa dopo essersene allontanato in assenza di autorizzazione, giudicando irrilevante la dedotta breve durata della violazione e la circostanza che l'imputato si fosse giustificato con gli operanti sostenendo di avere accompagnato la sua ragazza che aveva subito un'operazione e doveva levare i punti; Rilevato che in tal modo, la sentenza impugnata ha fatto buon governo del principio in base al quale «integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale» (Sez. 6, n. 11679 del 21/03/2012, PG in proc. Fedele, Rv. 252192 - 01); Rilevato altresì che la configurabilità dell'esimente dello stato di necessità, idonea ad escludere la sussistenza del reato di evasione, richiede l'immanenza di una situazione di grave pericolo alla persona con caratteristiche di indilazionabilità e cogenza tale da non lasciare altra alternativa che quella di violare la legge (Sez. 6, n. 33076 del 10/06/2003, Pierri, Rv. 226524 - 01), situazione all'evidenza non riscontrabile nel caso in esame; Ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.