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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2024

Cassazione n. 14803/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 030VOYT ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è genericamente formulato, limitandosi a prospettare senza specifica argomentazione la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; Ritenuto che il secondo motivo, altrettanto generico, risulta comunque precluso, in quanto volto a sollecitare una diversa valutazione di merito in ordine al trattamento sanzionatorio, che la Corte ha determinato anche alla luce del quadro personologico, connotato da plurimi precedenti, che hanno giustificato l'applicazione della recidiva e la formulazione di un giudizio di mera equivalenza delle attenuanti generiche, essendo preclusa una più favorevole comparazione ai sensi dell'art. 69, comma quarto, cod. pen.; Ritenuto in conclusione che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. MI.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 030VOYT ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è genericamente formulato, limitandosi a prospettare senza specifica argomentazione la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; Ritenuto che il secondo motivo, altrettanto generico, risulta comunque precluso, in quanto volto a sollecitare una diversa valutazione di merito in ordine al trattamento sanzionatorio, che la Corte ha determinato anche alla luce del quadro personologico, connotato da plurimi precedenti, che hanno giustificato l'applicazione della recidiva e la formulazione di un giudizio di mera equivalenza delle attenuanti generiche, essendo preclusa una più favorevole comparazione ai sensi dell'art. 69, comma quarto, cod. pen.; Ritenuto in conclusione che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14803/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris