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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 gennaio 2026

Cassazione n. 14450/2026

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oliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha conclusochiedendo una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenzad’interesse;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diNapoli, quale giudice dell’esecuzione, aveva accolto parzialmente la richiesta di applicazionedell’istituto della continuazione in relazione ai reati di cui alle sentenze indicate nell’appositaistanza, determinando la pena complessiva in anni ventiquattro e mesi cinque di reclusione.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio del difensore difiducia, affidandosi ad un unico motivo.2.1.

Con tale motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge e il vizio dellamotivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), ed e), per avere il giudicedell’esecuzione modificato in peius la determinazione dell’entità dei segmenti di penaapplicati a titolo di continuazione in relazione a due delle sentenze considerate.In particolare, per tre delle sentenze indicate il giudice di cognizione aveva giàriconosciuto la sussistenza del vincolo della continuazione stabilendo una pena minore che,invece, non è stata considerata dal giudice dell’esecuzione il quale ha determinato una penamaggiore della precedente.Prima dell’udienza è pervenuta una dichiarazione di rinuncia al ricorso persopravvenuta carenza d’interesse determinata da una nuova richiesta di applicazionedell’istituto della continuazione a seguito della quale l’errore evidenziato in ricorso è statocorretto.3.

Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha conclusochiedendo una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenzad’interesse.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per la pervenuta rinunciaper sopravvenuta carenzad’interesse.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenutacarenza di interesse non consegue né la condanna al pagamento delle spese processuali nédella sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

3. [OSCURATO:PERSONA], pur consapevole di un contrario orientamento (espresso daSez. 5, n. 39521 del 4/7/2018, Rv. 273882; Sez. 5, n. 23636 del 21/3/2018, Rv. 273325),ritiene di dover aderire al difforme e maggioritario indirizzo interpretativo, secondo il qualel’inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivanteda causa non imputabile al ricorrente comporta che quest’ultimo non possa esserecondannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma infavore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interessealla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza (Sez. 3, n.29593 del 26/5/2021, Rv.281785; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del31/1/2013, Rv. 256225; Sez. 6, n. 22747 del 6/3/2003, Rv. 226009; Sez. 1, n. 1695 del19/3/1998, Rv. 210561).

Tale conclusione risulta riconducibile a quanto affermato dalleSezioni Unite di questa Corte (Sez.

U., n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251694),secondo le quali la nozione della "carenza d’interesse sopraggiunta" va individuata nellavalutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesseall’impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione dì fatto o didiritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall’impugnante, operché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ognirilevanza per il superamento del punto controverso.

Per tale ragione, si è affermato che «alladeclaratoria d’inammissibilità non segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e della sanzione pecuniaria, considerato che il venir meno dell’interessealla decisione del ricorso è sopraggiunto alla sua proposizione, è ricollegabile unicamente afattori connessi all’evoluzione dinamica della procedura di estradizione e non configura, percosì dire, un’ipotesi di soccombenza del ricorrente (Sez.

U, n. 20 del 09/10/1996)».4.

A tale affermazione consegue che in simili ipotesi, tra le quali rientra quella in esame,l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse non comporta alcunaconseguenza sfavorevole al ricorrente ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.Così è deciso, 08/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha conclusochiedendo una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenzad’interesse;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diNapoli, quale giudice dell’esecuzione, aveva accolto parzialmente la richiesta di applicazionedell’istituto della continuazione in relazione ai reati di cui alle sentenze indicate nell’appositaistanza, determinando la pena complessiva in anni ventiquattro e mesi cinque di reclusione.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio del difensore difiducia, affidandosi ad un unico motivo.2.1. Con tale motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge e il vizio dellamotivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), ed e), per avere il giudicedell’esecuzione modificato in peius la determinazione dell’entità dei segmenti di penaapplicati a titolo di continuazione in relazione a due delle sentenze considerate.In particolare, per tre delle sentenze indicate il giudice di cognizione aveva giàriconosciuto la sussistenza del vincolo della continuazione stabilendo una pena minore che,invece, non è stata considerata dal giudice dell’esecuzione il quale ha determinato una penamaggiore della precedente.Prima dell’udienza è pervenuta una dichiarazione di rinuncia al ricorso persopravvenuta carenza d’interesse determinata da una nuova richiesta di applicazionedell’istituto della continuazione a seguito della quale l’errore evidenziato in ricorso è statocorretto.3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha conclusochiedendo una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenzad’interesse.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per la pervenuta rinunciaper sopravvenuta carenzad’interesse. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenutacarenza di interesse non consegue né la condanna al pagamento delle spese processuali nédella sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. 3. [OSCURATO:PERSONA], pur consapevole di un contrario orientamento (espresso daSez. 5, n. 39521 del 4/7/2018, Rv. 273882; Sez. 5, n. 23636 del 21/3/2018, Rv. 273325),ritiene di dover aderire al difforme e maggioritario indirizzo interpretativo, secondo il qualel’inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivanteda causa non imputabile al ricorrente comporta che quest’ultimo non possa esserecondannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma infavore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interessealla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza (Sez. 3, n.29593 del 26/5/2021, Rv.281785; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del31/1/2013, Rv. 256225; Sez. 6, n. 22747 del 6/3/2003, Rv. 226009; Sez. 1, n. 1695 del19/3/1998, Rv. 210561). Tale conclusione risulta riconducibile a quanto affermato dalleSezioni Unite di questa Corte (Sez. U., n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251694),secondo le quali la nozione della "carenza d’interesse sopraggiunta" va individuata nellavalutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesseall’impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione dì fatto o didiritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall’impugnante, operché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ognirilevanza per il superamento del punto controverso. Per tale ragione, si è affermato che «alladeclaratoria d’inammissibilità non segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e della sanzione pecuniaria, considerato che il venir meno dell’interessealla decisione del ricorso è sopraggiunto alla sua proposizione, è ricollegabile unicamente afattori connessi all’evoluzione dinamica della procedura di estradizione e non configura, percosì dire, un’ipotesi di soccombenza del ricorrente (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996)».4. A tale affermazione consegue che in simili ipotesi, tra le quali rientra quella in esame,l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse non comporta alcunaconseguenza sfavorevole al ricorrente ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.Così è deciso, 08/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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