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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2023

Cassazione n. 31379/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,,2>< OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA], Santina e Francesco risultano riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati dai giudici di merito e, comunque, manifestamente infondati; considerato, invero, che, quanto al primo motivo - afferente alla configurabilità del reato di cui all'art. 336 cod. pen., in relazione alla circostanza che il pubblico ufficiale non fosse in procinto di compiere un atto d'ufficio e che lo stesso non fosse risultato impaurito dalla condotta subìta - la Corte d'appello ha, con motivazione logica ed esaustiva, ritenuto pienamente integrata la fattispecie contestata, dal momento che [OSCURATO:PERSONA] colpiva il Sindaco con calci e schiaffi e i due fratelli proferivano minacce nei confronti del predetto, al fine di costringerlo ad intercedere a beneficio della madre per ottenere l'assegnazione di un alloggio popolare (cfr. pag. 5); evidenziando correttamente l'irrilevanza, ai fini dell'art. 336 cod. pen., di un ostacolo al compimento di uno specifico servizio, essendo sufficiente una coazione relativa al complesso delle competenze e delle funzioni del pubblico ufficiale; ritenuto che alle medesime conclusioni si espone il motivo di ricorso afferente al vizio di motivazione in ordine alla prova delle condotte contestate a [OSCURATO:PERSONA] e Francesco, essendo stato accertato il compimento di un'attività minatoria nei confronti del pubblico ufficiale da parte dei predetti (cfr. sentenza di primo grado, pag. 6); considerato, infine, che i motivi afferenti all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sono manifestamente infondati, avendo la Corte d'appello - con motivazione, per come argomentata, non censurabile in sede di legittimità - congruamente ritenuto le gravi modalità dell'azione e l'intensità del dolo dimostrato dai ricorrenti ostativi ad un giudizio di tenuità dell'offesa nonché alla concessione delle circostanze attenuanti; P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,,2>< OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA], Santina e Francesco risultano riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati dai giudici di merito e, comunque, manifestamente infondati; considerato, invero, che, quanto al primo motivo - afferente alla configurabilità del reato di cui all'art. 336 cod. pen., in relazione alla circostanza che il pubblico ufficiale non fosse in procinto di compiere un atto d'ufficio e che lo stesso non fosse risultato impaurito dalla condotta subìta - la Corte d'appello ha, con motivazione logica ed esaustiva, ritenuto pienamente integrata la fattispecie contestata, dal momento che [OSCURATO:PERSONA] colpiva il Sindaco con calci e schiaffi e i due fratelli proferivano minacce nei confronti del predetto, al fine di costringerlo ad intercedere a beneficio della madre per ottenere l'assegnazione di un alloggio popolare (cfr. pag. 5); evidenziando correttamente l'irrilevanza, ai fini dell'art. 336 cod. pen., di un ostacolo al compimento di uno specifico servizio, essendo sufficiente una coazione relativa al complesso delle competenze e delle funzioni del pubblico ufficiale; ritenuto che alle medesime conclusioni si espone il motivo di ricorso afferente al vizio di motivazione in ordine alla prova delle condotte contestate a [OSCURATO:PERSONA] e Francesco, essendo stato accertato il compimento di un'attività minatoria nei confronti del pubblico ufficiale da parte dei predetti (cfr. sentenza di primo grado, pag. 6); considerato, infine, che i motivi afferenti all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sono manifestamente infondati, avendo la Corte d'appello - con motivazione, per come argomentata, non censurabile in sede di legittimità - congruamente ritenuto le gravi modalità dell'azione e l'intensità del dolo dimostrato dai ricorrenti ostativi ad un giudizio di tenuità dell'offesa nonché alla concessione delle circostanze attenuanti; P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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