CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24970/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI MARSALAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MARSALAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, limitatamente alla parte in cui ha rigettato la richiesta del PM di revoca della sospensione condizionale della pena, concessa con sentenza emessa dal Tribunale di Padova in data 6 febbraio 2015 (irrevocabile il 7 aprile 2015), e di disporre la revoca del predetto beneficio; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Marsala in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava sia l'istanza avanzata nell'interesse di Fabio MARTINEZ Fabio per ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione con riferimento ai reati giudicati con due sentenze irrevocabili, sia l'istanza con cui il Pubblico ministero aveva chiesto di revocare la sospensione condizionale della pena concessa al predetto MARTINEZ con sentenza emessa dal Tribunale di Padova in data 6 febbraio 2015 (irrevocabile il 7 aprile 2015). Per quel che qui rileva, in relazione all'istanza del Pubblico ministero, il Tribunale di Marsala osservava che, ai sensi dell'art. 164 cod. pen., il giudice può concedere nuovamente il beneficio della sospensione condizionale laddove debba infliggere una pena che, cumulata con la precedente condanna, non superi i limiti di cui all'art. 163 cod. pen. Nel caso di specie, il MARTINEZ dapprima era stato condannato alla pena sospesa di mesi due e giorni venti di reclusione per il delitto di cui all'art. 3, I. 8 febbraio 2006, n. 54 (sentenza emessa dal Tribunale di Padova in data 6.2.2015 e irrevocabile il 7.4.2015) e successivamente - entro il quinquennio dal passaggio in giudicato della pronuncia - aveva commesso il reato di cui all'art. 570, comma 2, n. 2), cod. pen., per il quale gli era stata inflitta la pena di mesi sei di reclusione ed C 300,00 di multa, anch'essa sospesa e subordinata al pagamento della provvisionale in favore della parte civile (sentenza emessa dal Tribunale di Marsala in data 18 giugno 2019 e divenuta irrevocabile il 2 novembre 2019). Pertanto, poiché il cumulo delle suddette pene non superava il limite di due anni imposto dall'art. 163 cod. pen., la seconda condanna a pena sospesa non costituiva presupposto per la revoca della sospensione condizionale concessa con la prima sentenza. 2. Il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta ordinanza, in relazione al solo rigetto dell'istanza di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il giudice dell'esecuzione, infatti, avrebbe dovuto considerare che, con ordinanza del 9 settembre 2020, il Tribunale di Marsala, quale giudice dell'esecuzione, aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa con la più recente sentenza (emessa in data 18 giugno 2019 dal Tribunale di Marsala), in quanto il condannato non aveva adempiuto agli obblighi disposti con tale provvedimento. Pertanto, ad avviso del Pubblico Ministero, sarebbe pienamente integrata l'ipotesi di revoca di cui all'art. 168, comma 1, n. 1), cod. pen. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla parte in cui ha rigettato la richiesta del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza emessa dal Tribunale di Padova in data 6 febbraio 2015 (irrevocabile il 7 aprile 2015) e disporre la revoca del predetto beneficio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono. 2. Questa Corte ha, di recente, ribadito che la revoca della sospensione condizionale della pena deve essere obbligatoriamente disposta dal giudice dell'esecuzione quando, entro i termini previsti dall'art. 163 cod. pen., sopraggiunge condanna a pena non sospesa per un delitto commesso successivamente a quello per il quale sia stata già accordato il beneficio, anche se il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei limiti che consentono la reiterazione della misura, poiché la valutazione di nneritevolezza per la concessione di questa compete al solo giudice della cognizione (Sez. 1, n. 11612 del 25/2/2021, Ahnnetovic, Rv. 280682). Nel caso di specie, tale situazione sarebbe determinata dal provvedimento richiamato dal Procuratore ricorrente, emesso dal Tribunale di Marsala in funzione di giudice dell'esecuzione in data 9 settembre 2020, con il quale è stata disposta la revoca della seconda sospensione condizionale della pena, ovvero di quella concessa con sentenza emessa dal predetto Tribunale in data 18 giugno 2019 (irrevocabile il 2 novembre 2019), revoca determinata dall'inadempimento degli obblighi (pagamento della provvisionale in favore della parte civile) cui era subordinata l'indicata sospensione. La revoca di tale beneficio avrebbe generato la situazione processuale di cui all'art. 168, comma 1, n. 1), cod. pen. (sopravvenienza, nei termini di legge, di condanna a pena non sospesa per delitto commesso successivamente a quello per il quale era già stata accordata la sospensione condizionale della pena), con obbligo, per il giudice dell'esecuzione, di revoca della prima sospensione (nella specie, di quella concessa con la sentenza emessa dal Tribunale di Padova il 6 febbraio 2015, irrevocabile il 7 aprile 2015), sebbene il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei limiti che consentirebbero la reiterazione della misura, poiché - come si è detto - "la valutazione di nneritevolezza per la concessione di questa compete al solo giudice della cognizione" (Sez. 1, n. 11612/2021, cit.). 3. Il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento impugnato, non ha proceduto alla revoca richiesta poiché ha omesso di tener conto dell'ordinanza del 9 settembre 2020 succitata, con la quale il Tribunale di Marsala, secondo quanto prospettato in ricorso, ebbe a disporre la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza emessa dallo stesso Tribunale in data 18 giugno 2019 (irrevocabile il 2 novembre 2019). 4. Tale omissione inficia la tenuta motivazionale dell'ordinanza censurata, che va, pertanto, annullata, relativamente al diniego della revoca in questione, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Marsala, in funzione di giudice dell'esecuzione, che rivaluterà la richiesta del Pubblico ministero tenendo conto della più volte indicata ordinanza emessa dallo stesso Tribunale in data 9 settembre 2020. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, relativamente al diniego della revoca della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Marsala. Così deciso in Roma, 1'8 marzo 2022 Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., in