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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2026

Cassazione n. 33918/2026

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rdinanza del 13/05/2026 della CORTE d'APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Catania hadichiarato inammissibile – e, comunque, infondata – l’istanza di rescissioneproposta da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza di condanna alla pena dianni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 2.783.333,00 di multa, emessa neisuoi confronti dal Tribunale di Ragusa in composizione collegiale il 07/05/2019,(pronuncia confermata dalla Corte d’appello in data 24/01/2023 e passata ingiudicato il 24/06/2023).2.

Ricorre per cassazione l’interessato, con il patrocinio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi, a mezzo dei quali deduce: a) vizi exart. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 420-bis,629-bis cod. proc. pen., 111 Cost. e 6 Cedu, per erronea valutazione dellaeffettiva conoscenza del processo da parte del ricorrente, nonché motivazioneapparente e manifestamente illogica; b) violazione dell’art. 629-bis cod. proc.pen., sotto il profilo della erronea individuazione del dies a quo per laproposizione della domanda di rescissione del giudicato; c) nullità dell’ordinanzaimpugnata per violazione del principio di immutabilità del Collegio e del dirittoalla difesa, in quanto emessa da una composizione collegiale diversa, rispetto aquella dinanzi alla quale le parti avevano concluso.3.

Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito brevementeillustrate.Il terzo motivo è insussistente, come verificabile attraverso la meravisione del verbale di udienza.

Il secondo motivo espone una tesi che si colloca inuna posizione di insanabile contrasto, sia con il preciso dettato normativo, siacon le regole ermeneutiche fissate da questa Corte, potendosi richiamare – inpunto di tempestività della domanda di rescissione – il principio di dirittoenunciato da Sez. 2, n. 14510 del 08/01/2025, Esposito, Rv. 287945 – 01, amente della quale:‹‹In tema di rescissione del giudicato, il termine di trenta giorni per lapresentazione della richiesta decorre dal momento in cui il condannato ha avutocontezza, non già del contenuto della sentenza o degli atti processuali su cuiessa si fonda, ma degli estremi del provvedimento che ha definito il giudizio,dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso e della condanna inflitta, anche aseguito della novellazione dell'art. 629-bis cod. proc. pen., mediante lasostituzione della locuzione "sentenza" a quella "procedimento" in precedenzautilizzata, disposta dall'art. 37, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150››.Resta dunque insuperata l’affermazione contenuta nell’ordinanzaimpugnata, circa l’inutile decorso – prima della proposizione dell’istanza direscissione del giudicato - del suddetto termine, stabilito sotto comminatoria diinammissibilità, pari a trenta giorni, nel caso di specie decorrente a far datadall’esecuzione dell’ordine di esecuzione, in data 11/10/2023.Tale esito assorbe ogni possibile valutazione in ordine al primo motivo diricorso.4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento diuna somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rdinanza del 13/05/2026 della CORTE d'APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Catania hadichiarato inammissibile – e, comunque, infondata – l’istanza di rescissioneproposta da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza di condanna alla pena dianni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 2.783.333,00 di multa, emessa neisuoi confronti dal Tribunale di Ragusa in composizione collegiale il 07/05/2019,(pronuncia confermata dalla Corte d’appello in data 24/01/2023 e passata ingiudicato il 24/06/2023).2. Ricorre per cassazione l’interessato, con il patrocinio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi, a mezzo dei quali deduce: a) vizi exart. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 420-bis,629-bis cod. proc. pen., 111 Cost. e 6 Cedu, per erronea valutazione dellaeffettiva conoscenza del processo da parte del ricorrente, nonché motivazioneapparente e manifestamente illogica; b) violazione dell’art. 629-bis cod. proc.pen., sotto il profilo della erronea individuazione del dies a quo per laproposizione della domanda di rescissione del giudicato; c) nullità dell’ordinanzaimpugnata per violazione del principio di immutabilità del Collegio e del dirittoalla difesa, in quanto emessa da una composizione collegiale diversa, rispetto aquella dinanzi alla quale le parti avevano concluso.3. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito brevementeillustrate.Il terzo motivo è insussistente, come verificabile attraverso la meravisione del verbale di udienza. Il secondo motivo espone una tesi che si colloca inuna posizione di insanabile contrasto, sia con il preciso dettato normativo, siacon le regole ermeneutiche fissate da questa Corte, potendosi richiamare – inpunto di tempestività della domanda di rescissione – il principio di dirittoenunciato da Sez. 2, n. 14510 del 08/01/2025, Esposito, Rv. 287945 – 01, amente della quale:‹‹In tema di rescissione del giudicato, il termine di trenta giorni per lapresentazione della richiesta decorre dal momento in cui il condannato ha avutocontezza, non già del contenuto della sentenza o degli atti processuali su cuiessa si fonda, ma degli estremi del provvedimento che ha definito il giudizio,dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso e della condanna inflitta, anche aseguito della novellazione dell'art. 629-bis cod. proc. pen., mediante lasostituzione della locuzione "sentenza" a quella "procedimento" in precedenzautilizzata, disposta dall'art. 37, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150››.Resta dunque insuperata l’affermazione contenuta nell’ordinanzaimpugnata, circa l’inutile decorso – prima della proposizione dell’istanza direscissione del giudicato - del suddetto termine, stabilito sotto comminatoria diinammissibilità, pari a trenta giorni, nel caso di specie decorrente a far datadall’esecuzione dell’ordine di esecuzione, in data 11/10/2023.Tale esito assorbe ogni possibile valutazione in ordine al primo motivo diricorso.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento diuna somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
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